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Penale Sent. Sez. 4 Num. 12247 Anno 2018 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 15/02/2018 SENTENZA OMISSIS RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/3/2017, la Corte d'appello di Salerno, confermava la sentenza emessa in data 14/11/2014 dal Tribunale di Salerno con cui la ricorrente XXXXXXXXXX era ritenuta responsabile del reato di furto aggravato e condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi quattro giorni quindici di reclusione ed euro 300 di multa, con beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. L'imputata era ritenuta colpevole del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'art. 625, n. 2 e 7, cod. pen., in seguito a sopralluogo effettuato presso la sua attività commerciale di ristorazione da funzionari dell'enel. Avverso la sentenza di condanna proponeva ricorso la imputata a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I e II motivo di ricorso: violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La difesa lamentava nell'atto di ricorso di avere appreso un fatto nuovo, dopo la proposizione dell'atto di appello, introdotto nella discussione svoltasi all'udienza del 14/3/2017 e non valutato dal giudice di appello,

sebbene fosse di rilevante importanza per la validità dell'intero giudizio celebrato a carico della propria assistita. All'uopo rappresentava che all'udienza conclusiva del 14/11/2014, il Giudice monocratico, essendo egli assente, aveva proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, immediatamente reperibile, nella persona dell'avv. XXXXXX. In seguito alla sentenza di condanna, in qualità di difensore di fiducia di Xxxxxxx, aveva promosso la impugnazione della sentenza di condanna. Dopo circa dieci giorni dalla proposizione dell'atto di appello, apprendeva dalla sua assistita che era giunta presso di lei una richiesta di riconoscimento dell'onorario per l'attività difensiva espletata dall'avvocato Xxxxxxxx all'udienza conclusiva. In seguito ad attività intentata dalla propria assistita, volta ad opporsi al riconoscimento di tale onorario scoprì che il predetto Avvocato Xxxxxxx del Foro di Salerno, era praticante avvocato all'epoca dello svolgimento della udienza del 14/11/2014. Pertanto, il suddetto Avv. Xxxxxx non avrebbe potuto assumere la difesa di ufficio della ricorrente, siccome stabilito dalla Corte Cost. con sentenza n. 106 del 17/3/2010. Tale eccezione, veniva sollevata in sede di discussione innanzi alla Corte d'appello, con produzione della missiva inoltrata dall'avv. XXXX, su sua carta intestata, da cui era dato evincersi la qualifica di praticante Avvocato. La Corte d'appello di Salerno, sul punto, si asteneva totalmente dal prendere in considerazione la sollevata eccezione. Agli atti, tuttavia, era presente la suddetta missiva da cui era possibile desumere la proposizione della questione trascurata dal giudice. III motivo di ricorso: violazione di legge in riferimento all'art.111 Cost. Lamentava il difensore di non avere ricevuto alcun avviso della udienza conclusiva svoltasi innanzi al Giudice monocratico, dott.ssa Caiazzo, della I sezione penale del Tribunale di Salerno, in data 14

novembre 2014. Rappresentava che il procedimento era originariamente incardinato innanzi alla sezione distaccata di Montecorvino Rovella che fu soppressa in corso di causa. Alla udienza del 12/12/2013, innanzi al Giudice della sezione di Montecorvino Rovella, poiché già da tempo non si rinveniva il fascicolo processuale, veniva stilato un verbale su un foglio separato, nel quale si dava atto che il procedimento era rimesso innanzi alla terza sezione penale del Tribunale di Salerno, Giudice monocratico dott.ssa De Luca, per l'udienza del 5/6/2014. Dalle fotocopie dei ruoli di udienza della dott.ssa De Luca, allegati al ricorso, si evince che il procedimento a carico di Xxxxx era regolarmente riportato sul ruolo dell' udienza del 5/6/2014, su cui era anche annotato il rinvio alla data del 19/2/2015 e la dicitura della mancanza del fascicolo. Alla udienza del 19/2/2015, il processo, pur essendo presente sul ruolo della dott.ssa De Luca, non veniva trattato. Dopo difficoltosa ricerca, la difesa apprendeva che il predetto procedimento era stato trasferito, nelle more, alla prima sezione penale del Tribunale di Salerno - senza che la difesa ne venisse a conoscenza - e sentenziato alla data del 14/11/2014 dal giudice dott.ssa Caiazzo. Di qui la sollevata eccezione della nullità degli atti del giudizio innanzi alla Corte d'appello di Salerno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze espresse dalla difesa nel primo e secondo motivo di ricorso risultano fondate. Pertanto il ricorso deve essere accolto, come di seguito precisato. 2. Dalla consultazione del fascicolo processuale, accessibile a questa Corte in ragione della natura delle doglianze sollevate dalla difesa della ricorrente, risulta che il giudizio di primo grado si è concluso all'udienza del 14 novembre 2014, innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Salerno, I sezione penale

dott.ssa Caiazzo. A quella udienza, assente il difensore di fiducia dell'imputata, fu nominato difensore d'ufficio l'avv. Xxxxxxxxxx del Foro di Salerno. La difesa eccepisce che il suddetto difensore non poteva assumere la difesa di ufficio della imputata, essendo praticante Avvocato. Dalla consultazione dell'albo degli Avvocati del foro di Salerno e dall'attestato del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Salerno, prodotto innanzi alla Corte dalla ricorrente, risulta che l'avv. Xxxxxx è stato iscritto all'albo degli Avvocati in data 13/1/2016; è stato iscritto nel registro speciale dei praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio legale dal 4/3/2013. Deve pertanto ritenersi che, alla data del 14/11/2014, fosse effettivamente praticante avvocato, tali essendo le risultanze attestate dal Consiglio dell'ordine di Salerno. In tale veste egli non poteva assumere la difesa d'ufficio della imputata. Ed invero, con sentenza n. 106 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'articolo 24, comma 2, Cost., dell'articolo 8, comma 2, ultimo periodo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1, legge 24 luglio 1985, n. 406, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall'art. 246 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possano essere nominati difensori d'ufficio. Ha precisato la Consulta che la norma censurata compromette l'effettività della difesa d'ufficio poiché all'indagato o all'imputato potrebbe essere assegnato, senza Il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione. Dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 106 del 2010, pertanto, i praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d'ufficio (così Sez. 6, Sentenza n. 6580 del 2012 n.m.) 3. La sentenza impugnata e quella di primo grado, pertanto, devono essere annullate senza rinvio essendo state rese, per i motivi suesposti, senza la

doverosa assistenza difensiva all'imputata, cui è stato nominato, all'udienza del 14/11/2014, in qualità di difensore d'ufficio, un praticante-avvocato. Le ulteriori questioni difensive sono assorbite dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2018