Manovra d'estate - Privacy trattamento dei dati personali: semplificazione nelle attività amministrative e contabili



Documenti analoghi
Privacy semplice per le PMI

L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Comune di Padova. Regolamento per il direct marketing da parte del Comune di Padova

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

ELENCO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI A TITOLARI DEL TRATTAMENTO PRIVATI DALLA NORMATIVA PRIVACY.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trasferimento dei Dati all Estero. Titolo VII Art

LA PRIVACY DI QUESTO SITO

un responsabile ti chiamerà al più presto per chiarire ogni dubbio

La normativa italiana

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

atf - federfarma brescia associazione dei titolari di farmacia della provincia di brescia

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ANNO 2015

FORM CLIENTI / FORNITORI

SOMMARIO. Presentazione... Note sugli autori... Parte Prima IL NUOVO CODICE E GLI ADEMPIMENTI Antonio Ciccia

Trattamento dei dati personali

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Linee Guida Modalità di assolvimento dell obbligo statistico tramite il SIRED

COMUNE DI CASAVATORE. Provincia di Napoli REGOLAMENTO DEL PORTALE INTERNET COMUNALE

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di trattamento dei dati personali

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO WEB

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ASSOCIAZIONE UN FILO PER LA ONLUS A.N.A.D.P. Associazione Nutrizione Artificiale Domiciliare Pediatrica

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DI ATTI E DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE

Comune di SOVERE Provincia di BERGAMO CRITERI. gestione ed aggiornamento Sito Web Istituzionale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (C.D. CODICE PRIVACY)

INFORMATIVA SUI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Regolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE

Procedura automatizzata per la gestione del prestito - FLUXUS

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

DICHIARA. Nello specifico dei prodotti e dei servizi sopra citati Microcosmos Multimedia S.r.l. CERTIFICA

Semplificazione degli adempimenti per l'adeguamento alla normativa sulla Privacy

NUOVI ELENCHI TELEFONICI AL VIA

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

Richiesta di pagamento su polizza vita individuale

Consorzio Sviluppo Italia

La nuova disciplina in materia di tutela della privacy (D.Lgs n. 196) Principali novità

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

Privacy: le informative da erogare nel commercio elettronico

COMUNE DI CIGLIANO REGOLAMENTO DELLA RETE CIVICA E SITO INTERNET COMUNALE

Circolare n. 9. del 22 luglio 2009

Glossario minimo della protezione dei dati

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice della Privacy")

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

TABELLA SINOTTICA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI. D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196

Posta Elettronica Certificata

Fondo Pensione Aperto Popolare Vita

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

COMUNICATO. Vigilanza sugli intermediari Entratel: al via i controlli sul rispetto della privacy

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

CARTA INTESTATA PREMESSA

PRIVACY POLICY DI digitaldictionary.it. Digital Dictionary Servizi s.r.l. Milano via Paleocapa 1, (MI) P.IVA/CF: REA: MI

So.Ge.A.Al. S.p.A. Pagina 1

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare

Disciplinare sulla gestione dei reclami, suggerimenti e segnalazioni dei cittadini nei confronti dell Amministrazione Comunale di Ancona

COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N.

2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE

Informativa sulla privacy

MODULO CONVALIDA ESAMI LAUREA MAGISTRALE

PRIVACY POLICY DI LattinaDesign S.r.l.s

AVIS COMUNALE MILAZZO

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

Servizi a supporto del paziente in trattamento con la Penna Forsteo ITFRT00528

Sede Paritetica Regionale Artigianato Veneto Matr. EBAV

COMUNE DI ATRANI PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON - LINE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196 DEL 30/06/2003

Il monitoraggio fiscale

Rag. Renzo Del Rosso. OGGETTO: Modalità di accesso al 730 precompilato. Massa e Cozzile, li 01 aprile Circolare n 10

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

Circolare N.98 del 28 Giugno Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

Gestione del protocollo informatico con OrdineP-NET

Allegato 9) Modello informativa clienti e fornitori

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Validità / Scadenza: / Edizione:

Il quadro normativo sulla sicurezza informatica

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La privacy policy di questo sito

Fiscal News N Bonus energetico: le semplificazioni. La circolare di aggiornamento professionale Premessa

LICENZA D USO di SOFTWARE

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

In questa pagina si descrivono le politiche di riservatezza dei dati personali forniti

PRIVACY E DELLA SICUREZZA (ASPETTI CHE IL CLOUD POTREBBE METTERE IN PERICOLO)

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Transcript:

Privacy Manovra d'estate - Privacy trattamento dei dati personali: semplificazione nelle attività amministrative e contabili Semplificazioni di taluni adempimenti previsti in caso di trattamento dei dati personali per finalità amministrative e contabili, introdotti con il provvedimento 19 giugno 2008 del Garante privacy e la Manovra d'estate. Elisa Lagni, Guida alla Contabilità & Bilancio, Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2008 n. 17 pag. 50 Con il provvedimento del 19 giugno 2008 del Garante per la protezione dei dati personali (1) ed il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 29, del Governo, (2) conv. con L. 6 agosto 2008, n. 133 (3) sono stati introdotti una serie di provvedimenti diretti a semplificare, sia per il settore pubblico che per il settore privato, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) in materia di trattamento di dati personali, al fine di ridurre l'onere burocratico che grava soprattutto su imprese, artigiani e liberi professionisti. Precisa, infatti, il Garante che le semplificazioni si applicano a tutti i titolari di trattamento di dati, in ambito privato e pubblico, in particolare a piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali ha provveduto a semplificare taluni adempimenti in caso di trattamento di dati per finalità amministrative e contabili e, specificamente, gli adempimenti relativi all'informativa sul trattamento dei dati (art. 13 D.Lgs. 196/2003), alla richiesta del consenso al trattamento dei dati (art. 23 e segg. ed art. 130 e segg. D.Lgs. 196/2003), alla nomina degli incaricati del trattamento (art. 30 D.Lgs. 196/2003). Il Governo, invece, ha provveduto alla semplificazione degli ulteriori adempimenti connessi alla redazione del documento programmatico della sicurezza - Dps - (art. 34 ed Allegato B, D.Lgs. 196/2003) e della notificazione al Garante (artt. 37 e 38 D.Lgs. 196/2003). SEMPLIFICAZIONI PREVISTE dal PROVVEDIMENTO del GARANTE Si riportano di seguito le semplificazioni introdotte dall'autorità Garante della privacy : Informativa sul trattamento dei dati personali Come noto, l'art. 13 D.Lgs. 196/2003 prevede l'obbligo per chi tratta dati personali di informare i soggetti di cui si detengono i dati sulla tipologia e le modalità con cui avviene il trattamento dei loro dati ed, in particolare, delle finalità per cui gli stessi sono trattati e gestiti. Con il provvedimento in esame, il Garante ha precisato che nello svolgimento di correnti attività amministrative e contabili, così come in caso di adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere fornita in forma semplificata ed, in particolare, può: a) essere fornita all'interessato una sola volta per il complesso dei trattamenti di dati effettuati dall'impresa; b) essere espressa in forma e linguaggio breve e semplice e facilmente comprensibile ; c) indicare le informazioni essenziali del trattamento purché non siano omesse informazioni rilevanti all'interessato; d) essere fornita in poche righe essenziali (informativa breve) che rinviino ad un testo più articolato (informativa completa) accessibile facilmente e senza oneri per l'utente (ad esempio, tramite pubblicazione sul sito internet dell'azienda). Il testo d'informativa completa, in ogni caso, dovrà essere costantemente aggiornato, specificando la data di ultimo aggiornamento; e) essere fornita all' interno di spazi utili nella documentazione commerciale già ordinariamente impiegata per finalità amministrative e contabili; UNITELNews24 n. 10 162

f) essere fornita omettendo riferimenti meramente burocratici o circostanze ovvie ed utilizzando espressioni efficaci. E' invece necessario fornire un' informativa specifica o ad hoc quando il trattamento ha caratteristiche peculiari perché relativo, ad esempio, a dati ed informazioni particolari (ad esempio i dati genetici) o perché effettuato con forme inusuali rispetto alle ordinarie o perché comporta rischi specifici per l'interessato (ad esempio trattamenti effettuati utilizzando dati biometrici o per il controllo delle attività dei lavoratori). Tre tipologie di informativa Breve Da inserire negli spazi utili del materiale cartaceo e nella corrispondenza per fornire sinteticamente: 1. alcune prime notizie; 2. le principali caratteristiche del trattamento. Lunga Da rendere accessibile al pubblico (esempio inserimento nel sito internet aziendale), deve essere: 1. chiara e comprensibile; 2. aggiornata; 3. conforme a modelli omogenei predisposti dalle associazioni di categoria. "Ad hoc" Da fornire nel caso di: trattamenti di particolari informazioni (es. impronte digitali); forme inusuali di utilizzazione di dati ed, in particolare, di quelli sensibili; rischi specifici per gli interessati. Esenzioni dall'obbligo di richiedere il consenso al trattamento per attività amministrative e contabili In ordine alla richiesta di consenso al trattamento dei dati, l'autorità Garante ha precisato, come già per altro indicato nel Codice privacy, che non è necessario richiedere il consenso quando il trattamento dei dati è effettuato per adempiere ad obblighi contrattuali, contrattuali, precontrattuali o normativi, per correnti finalità amministrative e contabili, nonché quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi conoscibili da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico. L'Autorità Garante, per altro, ha invitato espressamente tutti i titolari di trattamento di dati a non richiedere il consenso qualora rientrino nelle categoria di esclusione sopra indicate. Quando non serve il consenso dell'interessato al trattamento 1. Quando si deve adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o da una normativa comunitaria; 2. quando si devono eseguire obblighi previsti da un contratto con l'interessato o per adempiere a richieste dell'interessato; UNITELNews24 n. 10 163

3. quando i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; 4. quando i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche e sono trattati nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale; 5. quando il trattamento dei dati è necessario per salvaguardare la vita o l'incolumità fisica di un terzo; 6. quando il trattamento dei dati, con esclusione della diffusione, è necessario per lo svolgimento di investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; 7. quando il trattamento dei dati, con esclusione della comunicazione a terzi o della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti; 8. quando il trattamento è necessario per scopi scientifici, statistici o storici. Consenso al trattamento nelle comunicazioni commerciali "post" vendita L'Autorità Garante ha precisato altresì che i soggetti che hanno già venduto prodotti e/o servizi ai clienti, acquisendo i dati degli stessi nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, possono utilizzare i recapiti forniti dagli stessi per l'invio, a mezzo posta ordinaria o elettronica (non, invece, a mezzo del telefono perché considerato troppo invasivo), del proprio materiale pubblicitario, di vendita, di comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato, senza richiedere esplicito consenso all'interessato, purché: a) l'attività promozionale riguardi beni e/o servizi analoghi a quelli oggetto della vendita; b) al momento della raccolta dei dati e in occasione dell'invio di ogni successiva comunicazione, l'interessato sia informato della possibilità di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei suoi dati in maniera agevole e gratuita (es. mediante e-mail, fax, telefono; c) l'interessato, adeguatamente informato al momento della raccolta dei dati, non si opponga a tale uso dei propri dati già prima dell'instaurazione del rapporto o in occasioni successive. Sarà, invece, necessario richiedere espresso consenso preventivo nel caso di invio di comunicazioni commerciali, promozionali o di marketing, al di fuori di detti casi (es. utilizzo di dati raccolti da elenchi telefonici). Casi di invio di comunicazioni commerciali Casi di invio di comunicazioni commerciali senza necessità del consenso Quando le comunicazioni commerciali sono inviate, via posta ordinaria, fax o via e-mail, a soggetti i cui dati sono stati ottenuti nell' ambito della gestione di rapporti contrattuali e/o amministrativi e contabili in essere o eseguiti con l' interessato purché: a) l'attività promozionale riguardi beni e servizi analoghi a quelli già oggetto dei rapporti intercorsi; Casi di invio di comunicazioni commerciali con necessità del consenso Quando le comunicazioni commerciali sono inviate a soggetti i cui dati non sono stati ottenuti nell'ambito della gestione di rapporti contrattuali e/o amministrativi e contabili in essere o eseguiti con l'interessato (es. dati raccolti da elenchi telefonici categorici) b) l'interessato sia informato della possibilità di opporsi al trattamento dei suoi dati; c) l'interessato non si opponga a tale uso dei propri dati UNITELNews24 n. 10 164

Designazione degli incaricati al trattamento dei dati L'art. 30 D.Lgs. 196/2003 prevede l'obbligo che i dati personali siano trattati esclusivamente da soggetti specificamente incaricati per iscritto dal titolare del trattamento a tale mansione. L'Autorità Garante, tuttavia, ha precisato che la designazione degli incaricati al trattamento dei dati può essere effettuato anziché con un singolo documento di nomina per ciascun incaricato, con un documento unitario per "ufficio o reparto", individuando le aree e le modalità di trattamento di dati per ciascun reparto e o ufficio ed individuando gli incaricati che appartengono a tale reparto o ufficio. Notificazione al Garante Il Garante, infine, ha ribadito che non è necessario effettuare la notificazione telematica al Garante nel caso di trattamento di dati personali per finalità amministrative e contabili ma solo per gli specifici casi indicati dalla legge (art. 37 D.Lgs. 196/2003). A conclusione delle semplificazione adottate, il garante ha altresì precisato la necessità di individuare ed apportare entro i prossimi mesi anche ulteriori modifiche al Codice privacy, relative in particolare alla disciplina delle misure minime di sicurezza, attualmente previste dagli artt. 33, 36 e dall'allegato B), D.Lgs. 196/2003 in vigore. Attuali misure minime di sicurezza Elaboratori elettronici Credenziali di autenticazione (password); autorizzazione degli incaricati; sistemi di salvataggio (back up); misure anti intrusione (firewall); redazione e aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps); sistema di ripristino dati (disaster recovery); cautele da seguire per il riutilizzo dei supporti rimovibili (cd, floppy, chiavette Usb, ecc.); formazione del personale incaricato; cifratura dati in ambito sanitario; annotazione a bilancio della redazione - aggiornamento Dps; certificazione software da parte dei fornitori; Strumenti diversi dagli elaboratori elettronici Individuazione dei compiti degli incaricati; custodia documenti; selezione nell'accesso agli archivi; identificazione dei soggetti che accedono agli archivi dopo l'orario di chiusura (es.per pulizie o sorveglianza guardie giurate). UNITELNews24 n. 10 165

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI PREVISTE In scia a quanto già stabilito dal Garante privacy e su indicazione dello stesso, il Governo ha provveduto a introdurre le seguenti ulteriori semplificazioni. Documento programmatico per la sicurezza Con il D.L. 112/2008, conv. con L. 133/2008, il Governo ha stabilito che per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e per i quali l' unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di redigere il documento programmatico sulla sicurezza (Dps) di cui art. 34, c. 1, lett. g) ed allegato B, punto 19, D.Lgs. 196/2003) è sostituito dall'obbligo di redigere un' autocertificazione del titolare del trattamento, ove si precisa: a) di trattare soltanto dati personali non sensibili; b) che l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi; c) che, in ogni caso, il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice, nonché dall'allegato B. Oltre a ciò, il Governo ha stabilito che entro due mesi dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, saranno introdotte, con apposito decreto, modalità semplificate di redazione del documento programmatico sulla sicurezza per le correnti finalità amministrative e contabili e, qualora il decreto non venga adottato entro il termine indicato, l'applicabilità del sistema di autocertificazione sopra descritto anche a detti casi. Quando il Dps può essere sostituito con l'autocertificazione 1. Quando non si trattano dati personali sensibili; 2. quando l'unico dato sensibile trattato è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi Contenuti dell'autocertificazione 1. Dichiarazione di trattare soltanto dati personali non sensibili; 2. dichiarazione in ordine al fatto che l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi; 3. dichiarazione in ordine al fatto che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'allegato B. Notificazione al Garante Il Governo, infine, ha previsto che entro due mesi dall' entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, dovrà essere previsto con apposito decreto, un modulo semplificato rispetto all'attuale per effettuare la notificazione al garante per i casi previsti, contenente esclusivamente le seguenti informazioni: a) coordinate identificative del titolare del trattamento, del suo rappresentante e del responsabile se designati; b) le finalità del trattamento; c) la descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati o categorie di dati relativi alle medesime; d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui possono essere comunicati i dati; UNITELNews24 n. 10 166

e) i casi di trasferimenti di dati verso paesi terzi; f) una descrizione generale che consenta di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire a sicurezza del trattamento. Contenuti del nuovo modello per le notificazioni al Garante 4. Coordinate identificative del titolare del trattamento, del suo rappresentante e del responsabile se designati; 5. finalità del trattamento. 6. descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati o categorie di dati relativi alle medesime; 7. destinatari o categorie di destinatari a cui possono essere comunicati i dati; 8. trasferimenti dati verso paesi terzi; 9. descrizione generale che consenta di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. A chiusura di quanto sino ad ora esposto ed al fine di un'informazione completa in ordine agli adempimenti da adottare in caso di trattamento di dati personali, si segnala infine che con provvedimento del 15 maggio 2008, (4) l'autorità Garante ha segnalato il divieto, per tutti i titolari di trattamento, di conservare dati di soggetti terzi (compresi clienti o potenziali clienti) a tempo indeterminato. Sulla base di questo principio, pertanto, l'autorità Garante ha imposto, a tutti i titolari di trattamento, l'obbligo di individuare, per ciascun trattamento, tempi massimi di conservazione dei dati personali raccolti ed utilizzati. (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2008, n. 152 e visibile sul sito ufficiale del Garante privacy www.garanteprivacy.it (2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147. (3) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195. (4) Pubblicato sul Bollettino n. 95 maggio 2008 e visibile sul sito ufficiale del Garante Privacy www.garanteprivacy.it. UNITELNews24 n. 10 167