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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.

In data 05/11/2013 il/la sottoscritto/a FEZZARDI MARCO ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

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PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI Prot. Generale N. 0111493 / 2013 Atto N. 4904 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA per la realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare con annesso locale accessorio Località Carpini nel Comune di Zoagli, su terreno catastalmente identificato dai mappali 1430,1431,1433 del foglio catastale 2. Beneficiario: Calamari Andrea legale rappresentante della Carpini S.r.l. Pratica n. 879/2013 In data 30/10/2013 il/la sottoscritto/a TRAVERSO MARIA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata. Visti l Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. Leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova; Visto altresì l Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01; Richiamato il vigente Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI (Art. 31 Regolamento Contabilità) S Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP E Codice Cap Azione N Anno N Anno N Anno Note TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4, T.U. APPROVATO CON D.LGS N 267/2000). Si attesta la regolarità contabile e l esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000 GENOVA, lì 30 ottobre 2013 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO O SUO DELEGATO

Visto l art. 146 del Decreto Legislativo n 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ; Vista la Legge Regionale 21.8.1991 n. 20, Capo II, con la quale sono sub delegate alle Province le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dalla parte terza del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, relative agli interventi edilizi ed alle opere di cui all'art. 6-1 comma, lett. b) punti 1 e 2 -, nell'ambito dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in modificazione di quanto disposto con le precedenti Leggi Regionali n. 15/1980 e n. 44/1982; Vista la legge regionale 5 giugno 2009 n.22 attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni ; Vista la richiesta pervenuta il 7.8.2013 assunta al prot.83610 del 7.08.2013, successivamente integrata in data 25.09.2013, con cui il signor Calamari Andrea legale rappresentante della Carpini S.r.l., ha chiesto l autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione degli interventi e delle opere in oggetto sinteticamente indicati, con allegati i seguenti elaborati: R01 relazione tecnico descrittiva R02 relazione paesaggistica illustrativa R03 studio organico di insieme Tav.01 stralci cartografici Tav.02 documentazione fotografica Tav.03 planimetria generale Tav.04 sezioni del terreno stato di fatto Tav.05 simulazioni e foto inserimenti Tav.06 planimetria generale Tav.07 sezioni del terreno Tav.08 stato di progetto piante prospetti sezioni Tav.09 planimetria generale Tav.10 sezioni del terreno Tav.11 calcoli plani volumetrici Tav.12 ponticello pedonale planimetria e sezione di dettaglio RE03 relazione idraulica semplificata Atteso che, non ricorrendo i presupposti per l applicazione dell art.149, comma1, del citato D.Lgs. 42/2004, relativo agli interventi non soggetti ad autorizzazione, con nota n.86170 del 14.08.2013, è stato comunicato al richiedente l avvio del procedimento ai sensi degli art. 7-8 della L.241/1990; Esaminati gli elaborati progettuali di cui sopra e ritenuti gli stessi sufficienti alla definizione dell istruttoria paesistica in relazione all'intervento da effettuare; Premesso che in precedenza la Provincia di Genova aveva denegato l autorizzazione paesaggistica per la costruzione di un edificio monofamiliare nell area di cui all oggetto con i seguenti provvedimenti: - n. 3834 del 25.06.2010, pratica 67/1148 sulla quale era stato acquisito il parere non favorevole della CLP condiviso dalla Soprintendenza: L intervento comporta mutamenti sostanziali ai caratteri complessivi della zona interessata e ai valori d'insieme del quadro paesaggistico di riferimento, che conserva elementi di utilizzo storico del territorio, in quanto: 1) Sono rilevanti le opere di sbancamento sia in corrispondenza del nuovo edificio sia per la sistemazione esterna con modificazione dei terrazzamenti esistenti ed abbattimento di alberature che stravolgono la morfologia del luogo caratterizzato da notevole visibilità come riconosciuto nel decreto di apposizione del vincolo paesaggistico, opere che compromettono pertanto il quadro naturale di non comune bellezza panoramica tenuto conto inoltre della vicinanza del percorso pedonale storico che dalla costa risalendo lungo il crinale raggiunge la sommità del Monte Zuccarello. 2) La nuova costruzione risulta localizzata a 12 metri da un fabbricato rurale esistente e comporta la realizzazione di un tramite carrabile non sostenibile sotto il profilo paesaggistico, in contrasto con il regime normativo di Mantenimento di cui all art.49 delle norme del PTCP che è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno. Per le motivazioni sopra indicate, il progetto in esame, anche se particolarmente attento sotto il profilo del risparmio energetico, risulta nel suo complesso inidoneo a conseguire la compatibilità paesaggistica in quanto in contrasto con la salvaguardia dei valori paesaggistici protetti dal vincolo nonché con la disciplina della zona IS MA di PTCP.

- n. 6252 del 18.11.2011, pratica 67/1252 sulla quale era stato acquisito: parere parzialmente favorevole della CLP Parere favorevole con modifiche per quanto concerne intervento di nuova costruzione, in quanto il progetto, sensibilmente ridimensionato sia per gli sbancamenti sia per le modifiche delle fasce esistenti rispetto al progetto negato con precedente Provvedimento 3834/2010, risulta compatibile con la tutela del vincolo oltreché ben inserito nel contesto territoriale in cui si colloca, inoltre l impiego di materiali quali pietra ed ardesia, contribuiscono a mitigarlo nella visione d insieme dell area; si ritiene comunque necessario disporre l eliminazione del terrazzamento posto sul prospetto sud-ovest dell edificio, mantenendo inalterata la quota della fascia laterale, con la possibilità di creare una scala di collegamento tra la fascia stessa ed il piano residenziale da realizzare in aderenza all edificio e perpendicolare alle fasce. Parere non favorevole per quanto concerne la nuova viabilità carrabile, che risulta invasiva e modificativa dello stato dei luoghi potendosi ammettere esclusivamente la realizzazione di un sentiero pedonale sul tracciato indicato di raccordo con la strada carrabile, sistemato con fondo naturale e con l impiego di tecniche d ingegneria naturalistica per il contenimento degli eventuali riporti. parere negativo della Soprintendenza, prot. 11896 del 20.04.2011 Considerato che il posizionamento della nuova abitazione appare incoerente con la zonizzazione di PTCP in quanto non risulta dimostrata, né risulta verificabile, la compatibilità con i limiti dell insediamento sparso; ciò anche in relazione alla prossimità con la limitrofa zona ANI-MA; Considerato che per la realizzazione della casa dovranno essere espiantati degli olivi i quali costituiscono, unitamente ad insediamenti tradizionali, un quadro panoramico di notevole interesse meritevole di tutela a sensi del D.M. 24.04.1985; Considerato che non viene verificato lo stato delle piante da rimuovere, né vengono indicate le opere di mitigazione dell intervento distruttivo; Considerato che l unitarietà dell uliveto viene compromessa dall intervento; Considerato che la nuova strada di accesso risulta invasiva e modificativa rispetto allo stato dei luoghi;. parere parzialmente favorevole della CLP sulle osservazioni presentate al preavviso di rigetto: Si ritiene che le osservazioni presentate possano in parte superare gli esisti ostativi riscontrati dalla Soprintendenza in quanto: - il posizionamento della nuova abitazione pare coerente con la zonizzazione di PTCP infatti, nella tavola di cui all allegato 1, è verificata la compatibilità con i limiti dell insediamento sparso; con riferimento alla distanza delle abitazioni circostanti; - il piano/programma aziendale di sviluppo del fondo agricolo presentato in allegato alle osservazioni chiariscono lo stato attuale delle piante di olivo, la necessità degli interventi per il ripristino dell uliveto, nonché la possibilità oggettiva dello spostamento delle piante interessante dal sedime dell edificio; Per contro si continua a ritenere che la strada di accesso alla proprietà costituisca un intervento invasivo stante l eccessive opere di modificazione della morfologia dei luoghi. Pertanto si conferma l esito della precedente Commissione del Paesaggio. Parere negativo della Soprintendenza prot. n.24706 del 17.08.2011(BB.NN. 11/20339) Ribadito che il posizionamento della nuova abitazione appare incoerente con la zonizzazione di PTCP in quanto non risulta dimostrata, anche alla luce delle osservazioni presentate, né risulta verificabile, la compatibilità con i limiti dell insediamento sparso; ciò anche in relazione alla prossimità con la limitrofa zona ANI-MA; Dato atto che viene dimostrata la volontà di recupero ed integrazione del solo uliveto a fini agricoli; Considerato che l intervento riguarda la realizzazione di un edificio residenziale con una soluzione progettuale che si contraddistingue per una originale scelta architettonica distante dalla tipologia tradizionale ligure, ma attenta al rispetto della morfologia del luogo, dei materiali e del contesto naturale-agricolo: i volumi, distribuiti su un unico piano, risultano per la gran parte inseriti all interno dei terrazzamenti in pietra dei quali mantengono la copertura erbosa, ad eccezione della zona giorno che, costituita da un unico vano racchiusa da un parallelepipedo in doghe di legno, emerge in sopraelevazione e a sbalzo dagli stessi; il punto d incontro è un patio nel quale trova alloggio un ulivo e attorno al quale paiono distribuirsi i locali, su di esso si apre l unica vetrata importante dell edificio; l edificio risulta accessibile solo pedonalmente tramite il recupero di un sentiero e la realizzazione di un ponticello con impalcato in legno; la relazione tecnica evidenzia che anche nella fase esecutiva dei lavori non verrà realizzata alcuna strada di cantiere; il progetto prevede inoltre tutta una serie di interventi di presidio ambientale che mirano, da una parte a garantire il miglior inserimento paesaggistico del manufatto e dall altra a recuperare i dissesti in atto. Considerati, ai fini della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, i seguenti elementi: - la zona di intervento risulta soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi dell art. 136 comma 1 lettere a) e d), del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n 42 per effetto dei seguenti Decreti Ministeriali:

D.M. 14.04.1962 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina a monte della Via Aurelia, sita nel territorio del Comune di Zoagli, in quanto ha riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare, per la sua natura collinare, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del golfo del Tigullio ; D.M. 21/6/1977 intero territorio del Comune di Zoagli in quanto magnifica visuale del golfo del Tigullio quadri naturali sempre diversi. D.M 24/4/1985 area di interesse naturalistico della collina di S.Ambrogio e di Bacezza con olivi, pinete e leccete nei Comuni di Chiavari Zoagli e Rapallo in quanto presenta ampie zone di lussureggiante macchia mediterranea, fasce terrazzate adibite alla coltura dell olivo, pinete, leccete, degradanti sul mare, in cui si inseriscono insediamenti abitativi con residui aspetti tradizionali e che complessivamente definiscono un quadro panoramico di notevole interesse, visibile sia dal mare e da punti di vista pubblici circostanti ed interni ; E presente nelle immediate vicinanze un emergenza di tipo naturalistico relativa al Sito di Interesse Comunitario Rio Tuia- Montallegro (IT 1332622). - il livello locale del PTCP, sub assetto insediativo, individua l area d intervento come ambito IS MA, disciplinato dall art. 49 delle relative Norme di Attuazione, ove sono ammessi interventi di nuova edificazione ed interventi sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa; - l intervento si colloca in località Carpini in un ambito collinare di mezza costa tipicamente ligure, che si caratterizza per la tradizionale strutturazione a fasce, con terrazzamenti, muretti a secco in pietra e tipica copertura in prevalenza olivetata. Visto e fatto proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, acquisito ai sensi dell art. 2 della L.R.22/2009 nella seduta del 27.09.2013, così formulato: Parere favorevole con raccomandazione. L originale proposta progettuale che intenzionalmente si discosta dalle tipologie residenziali locali non contrasta con la tutela dei vincoli e garantisce un corretto inserimento nel contesto prevalentemente poco insediato in quanto la trattazione dei volumi e dei prospetti tende a minimizzare il peso insediativo del fabbricato risultando nel complesso poco percepibile dalle visuali d insieme e rispettosa delle componenti paesaggistiche del territorio a cui si riferisce con particolare riferimento al mantenimento delle fasce terrazzate e della copertura olivetata. Si raccomanda che i percorsi pedonali esistenti mantengano le tipologie tradizionali e che sia garantita l accessibilità di eventuali percorrenze pubbliche o gravanti da servitù presenti nell area di progetto. Rilevato che con nota prot.99265 del 30.09.2013 è stato richiesto il parere vincolante ai sensi dal c.5 dell art. 146 del d.lgs 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria con notifica degli atti avvenuta l 1.10.2013; Acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria prot. n.30507 del 18.10.2013 (BB.NN. 13_28878), pervenuto in data 24.10.2013, formulato ai sensi dell art.146, comma 5, del Codice e alle condizioni e prescrizioni espresse dalla Commissione Locale del Paesaggio in particolare ribadendo che i percorsi pedonali esistenti dovranno mantenere le tipologie tradizionali e che dovrà essere garantita l accessibilità di eventuali percorrenze pubbliche o gravanti da servitù presenti nell area di progetto. Ritenuto pertanto che l'intervento in oggetto sia assentibile con la precisazione che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti dell art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l intervento urbanistico-edilizio; DISPONE 1. il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell art. 146 del D.Lgs. 42/2004, al signor signor Calamari Andrea legale rappresentante della Carpini S.r.l., per la realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare con annesso locale accessorio Località Carpini nel Comune di Zoagli, su terreno catastalmente identificato dai mappali 1430,1431,1433 del foglio catastale 2. con la prescrizione che i percorsi pedonali esistenti mantengano le tipologie tradizionali e che sia garantita l accessibilità di eventuali percorrenze pubbliche o gravanti da servitù presenti nell area di progetto. 2. che gli allegati agli atti del presente provvedimento sono composti dai seguenti elaborati: R01 relazione tecnico descrittiva R02 relazione paesaggistica illustrativa R03 studio organico di insieme

Tav.01 stralci cartografici Tav.02 documentazione fotografica Tav.03 planimetria generale Tav.04 sezioni del terreno stato di fatto Tav.05 simulazioni e foto inserimenti Tav.06 planimetria generale Tav.07 sezioni del terreno Tav.08 stato di progetto piante prospetti sezioni Tav.09 planimetria generale Tav.10 sezioni del terreno Tav.11 calcoli plani volumetrici Tav.12 ponticello pedonale planimetria e sezione di dettaglio RE03 relazione idraulica semplificata 1. che la presente Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del comma 4 dell art.146 del D.Lgs. 42/2004, è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2.07.2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Si applicano altresì le ulteriori statuizioni di cui all art.146, comma 12, del D.lgs 42/2004. IL DIRIGENTE Dott.ssa Maria Traverso AT/M:\direzione3\ServizioCGT\UfficioTP\2.4.1 procedimento ordinario\2013\provvedimenti\zoagli\67_879-2013 Calamari nc.doc

Attestazione di esecutività La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell art. 151, comma 4, del TUEL d.lgs 267/2000 o dell art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 30 ottobre 2013 f.to Il Segretario Generale o suo delegato Genova, li 30 ottobre 2013 Certificato di pubblicazione La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all Albo Pretorio On Line della Provincia dal 31 ottobre 2013 al 15 novembre 2013