Associazione culturale non riconosciuta senza scopo di lucro: L Undici STATUTO



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1 Associazione culturale non riconosciuta senza scopo di lucro: L Undici STATUTO 1. Denominazione, durata e sede Art. I - denominazione 1. E costituita ai sensi dell articolo 36 e seguenti del Codice Civile una libera associazione culturale non riconosciuta e senza scopi di lucro, denominata L Undici. Art. II - durata 1. L Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell assemblea straordinaria ai sensi dell art. XIII del presente Statuto. Art. III sede 1. L Associazione ha sede legale in Via del Borgo di San Pietro 28, 40126 Bologna (presso Miscione). Un eventuale modifica della sede non richiede modifica del presente statuto. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell Assemblea dei soci a maggioranza semplice. 2. Scopo e oggetto Art. IV - scopo 1. L Associazione ha come scopo: a) promuovere e stimolare la discussione e lo scambio di libere opinioni in ogni ambito e su qualsiasi argomento e in tutte le sue manifestazioni, proponendosi come luogo fisico e virtuale (in primis sul sito: http://www.lundici.it) b) favorire, diffondere e coordinare il lavoro ed il contributo dei suoi soci, simpatizzanti o semplici cittadini sia attraverso attività digitali in rete (in primis sul sito http://www.lundici.it) sia in altre sedi e modalità c) promuovere e svolgere attività culturali per la costruzione e la difesa di un libero spirito critico, con uno stile e un approccio non omologati e senza obbedire ad alcuna logica economica, disegno politico o urgenza d'attualità d) organizzare e partecipare a convegni, seminari, corsi, mostre e manifestazioni aventi come oggetto lo scambio culturale e l apprendimento/aggiornamento di mezzi tecnici ed intellettuali con cui perseguire gli scopi associativi e) esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per auto-finanziarsi. In tal caso dovrà rispettare le normative amministrative e fiscali vigenti f) svolgere attività editoriale e di produzione audiovisiva e di supporti multimediali ed informatici per la diffusione e lo scambio di informazioni, opinioni ed idee 2. Per raggiungere dette finalità l Associazione potrà cooperare e/o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché collaborare con entità, organismi o altre associazioni con cui consideri utile interagire. 3. L Associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà ricevere contributi in denaro, sovvenzioni ed emolumenti a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura da Enti locali, nazionali ed internazionali (ad esempio: Comune, Provincia, Regione privati, imprese, fondazioni, ecc.) per raggiungere i propri fini associativi, offrendo la propria assistenza e consulenza in qualsivoglia campo e competenza. 4. L Associazione può retribuire suoi aderenti o terzi per lo svolgimento delle attività di cui sopra, secondo modalità e quantità decise dal Consiglio direttivo (d ora in poi chiamato solo: Consiglio). 5. L Associazione nasce ed opera senza discriminazione di nazionalità, di razza, orientamento sessuale, politico o religioso. 6. L Associazione può trasformarsi in società di capitali previa delibera dell Assemblea dei soci.

2 3. Entrate, patrimonio sociale, BILANCIO e quote Art. V risorse economiche 1. Le risorse economiche dell Associazione derivano da: a) quote associative b) contributi dei soci c) contributi di terzi (privati o Stati, enti statali, istituzioni pubbliche, nazionali o internazionali, privati, imprese, fondazioni, ecc.) d) donazioni e lasciti testamentari di denaro e beni mobili ed immobili e) rimborsi derivanti da convenzioni f) introiti derivanti da iniziative sociali g) entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive h) altre possibilità di finanziamento consentite dalla legge 2. Il patrimonio sociale è costituito da: a) risorse economiche raccolte come all Art. V.1 b) patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell Associazione derivante da acquisti ad opera della stessa c) fondo di riserva che ha lo scopo di sostenere eventuali spese impreviste 3. L esercizio finanziario dell Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio redige il bilancio consuntivo e lo rende disponibile a tutti i soci entro il 15 marzo perché sia sottoposto ed approvato dall Assemblea entro il 31 marzo. 4. L eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito in favore delle attività associative e/o devoluto al fondo di riserva. 5. In caso di scioglimento dell Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni o iniziative di carattere caritatevole o comunque in linea con gli scopi della presente Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La destinazione specifica verrà deliberata dell Assemblea straordinaria. Art. VI revisori 1. L Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un revisore dei conti o un Collegio di 3 revisori dei conti che durerà in carica quanto il Consiglio, a cui spetterà la vigilanza sulla contabilità e l amministrazione del bilancio Art. VII utili 1. L Associazione non ha scopi di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere impiegati per perseguire gli scopi sociali. Art. VIII quota associativa 1. L entità della quota associativa annuale, la sua scadenza e modalità di pagamento sono definite dal Consiglio e comunicate direttamente ai soci. 2. Trascorsi i 30 giorni dal termine di pagamento, il Segretario invia un sollecito ai soci che non abbiano versato la quota. In caso di ritardo di pagamento di più di 30 giorni e meno di 60, sarà applicata una mora decisa dal Consiglio. Se il ritardo supera i 60 giorni, il Consiglio delibererà l esclusione del socio moroso. 3. La quota associativa non è trasmissibile, eccetto in caso di morte del socio, agli eredi qualora ne facciano esplicita richiesta.

3 4. I soci Art. IX composizione dell Associazione 1. Possono far parte dell Associazione le persone fisiche (maggiori di 16 anni) e giuridiche, enti ed associazioni che siano interessate all attività sociale, ne condividano lo spirito e le finalità e s impegnino a rispettare il presente Statuto. 2. Il numero di soci è illimitato. 3. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. 4. Sono previste la seguenti categorie di soci: a) soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l Atto costitutivo dell Associazione b) soci ordinari: tutti coloro che si riconoscono negli obiettivi e spirito dell Associazione e che sono disposti ad impegnarsi per lo svolgimento delle attività societarie c) soci sostenitori: sono equiparati ai soci ordinari dai quali si differenziano per aver versato una quota associativa almeno tre volte superiore d) soci onorari: coloro che hanno reso o rendono servizi all Associazione o che l Associazione si onora di annoverare tra i propri soci per la loro personalità o prestigio. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa e sono nominati dal Consiglio. Art. X criteri di ammissione ed esclusione dei soci 1. All aspirante socio sarà fornita dal Consiglio una apposita domanda che dovrà essere fatta pervenire firmata al Consiglio via posta elettronica, posta ordinaria o brevi manu. 2. Il Consiglio è tenuto ad esprimersi riguardo alla suddetta domanda entro 30 giorni (fa fede la data di ricezione della domanda). In caso di accettazione della domanda, il Consiglio fissa una scadenza per il pagamento della quota, dopo il quale l ammissione del socio diviene effettiva 3. Il Consiglio cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. Il trattamento dei dati personali acquisiti all atto dell iscrizione nonché durante il rapporto con l Associazione saranno utilizzati solo per fini associativi e non possono essere diffusi o divulgati a terzi, salvo espressa accettazione del socio e comunicazioni previste dalla legge. 4. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso 5. Il socio può recedere dall Associazione in qualsiasi momento previa comunicazione via posta elettronica o ordinaria al Consiglio. 6. Il socio può essere escluso dall Associazione per delibera del Consiglio nei seguenti casi: a) mancato versamento della quota associativa (vedasi Art. VIII) b) condotta tale da gettare discredito sulla Associazione e i suoi soci c) ripetute violazioni delle norme del presente Statuto o di quanto stabilito dal Consiglio per il raggiungimento degli obiettivi associativi d) comportamento contrastante con gli scopi dell associazione 7. Prima di procedere all esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono contestati, consentendo facoltà di replica. Qualora il socio contestasse il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione del Consiglio, esso diverrà effettivo dopo relativa delibera della successiva Assemblea ordinaria o straordinaria convocate secondo le norme stabilite agli Art. XIII e XIV. Dal momento dell eventuale ricorso dalla delibera dell Assemblea, il socio è sospeso (vedasi Art. XI). 8. All atto del recesso o esclusione, il socio perde qualsiasi diritto, dovere, qualifica o carica associativa e non gli verrà restituita la quota associativa.

4 Art. XI diritti e doveri dei soci 1. I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività dell Associazione b) a partecipare all Assemblea con diritto di voto c) ad accedere alle cariche associative d) di controllo e visione di documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell Associazione 2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, lo spirito dell Associazione e l eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di compo rtamento difforme che rechi danno all immagine dell Associazione e/o ne pregiudichi gli scopi e/o il patrimonio, il Consiglio interverrà ad applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, ovvero diffida o espulsione dalla Associazione. 3. Il socio sospeso gode di tutti i diritti eccetto la possibilità di ricoprire ed accedere alle cariche associative 4. ORGANIZZAZIONE SOCIALE Art. XII Organi sociali 1. Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea dei soci b) il Consiglio c) il Presidente Art. XIII Assemblea ordinaria e straordinaria 1. L Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio dispone di un solo voto 2. L Assemblea ordinaria indirizza l attività dell Associazione ed in particolare: a) approva il bilancio consuntivo b) nomina i membri del Consiglio c) nomina di eventuale revisore o revisori dei conti d) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio e) delibera su eventuali emolumenti da corrispondere al Consiglio f) ricorsi di soci riguardo loro espulsione 3. L Assemblea straordinaria delibera su: a) modifiche del presente Statuto eccetto il presente articolo che devono essere approvate da tre/quarti dei soci. b) scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio c) trasformazione dell Associazione in società di capitali d) scioglimento dell Associazione, la relativa messa in liquidazione e la nomina del Liquidatore e) ricorsi di soci riguardo loro espulsione Art. XIV convocazione Assemblea 1. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio consuntivo. 2. L Assemblea ordinaria e straordinaria possono essere convocate dal Presidente, dal Consiglio, dal revisore/i o dalla metà dei soci, previa comunicazione via posta elettronica con un preavviso minimo di 30 giorni. L Assemblea si tiene presso la sede sociale o presso altra sede accessibile alla maggioranza dei soci.

5 3. La partecipazione dei soci all Assemblea potrà avvenire anche per via telematica. Art. XV costituzione e validità Assemblea 1. L Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e dei membri del Consiglio. In seconda convocazione si considerano validamente costituite, qualsiasi sia il numero dei soci presenti, previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio. 2. In caso sia impossibilitato a partecipare, il socio può farsi rappresentare da altro socio previa comunicazione/delega chiara al Presidente del Consiglio. Nessun socio potrà rappresentare più di quattro soci incluso se stesso. Il socio indicaricato a rappresentare uno o più soci dovrà essere presente fisicamente all Assemblea e non in via telematica. 3. L Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio. 4. Il Segretario provvede a redigere il verbale dell Assemblea. In caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno tra i presenti. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal Presidente che ha l obbligo di farlo avere a tutti i soci via posta elettronica entro 5 giorni 5. Le decisioni dell Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell Associazione che deve essere approvata da almeno tre/quarti dei soci. 6. Le votazioni sono palesi salvo per le votazioni a cariche elettive, che si svolgono a scrutinio segreto. Su richiesta di almeno un socio, l Assemblea può decidere a maggioranza l adozione del voto segreto. 5. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. XVI - composizione e sostituzione dei membri 1. Il Consiglio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. 2. Fanno parte del Consiglio di diritto i soci fondatori. 3. Se i soci fondatori sono 5, il Consiglio è costituito da sette (7) membri, di cui 5 di diritto (soci fondatori) e 2 eletti tra i soci (in caso di parità tra due o più soci, si procederà al ballottaggio). 4. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, un membro del Consiglio decada dall incarico, il primo tra i non eletti viene chiamato a sostituirlo, salvo i casi successivi riguardanti i soci fondatori. Nell impossibilità di attuare secondo questa modalità, il sostituto sarà nominato dal Consiglio e rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea che ha la facoltà di ratificare tale decisione o rifiutarla e procedere ad eleggere un nuovo membro. 5. Se i soci fondatori si riducono a 4, il Consiglio è costituito da sette (7) membri e come eventuale sostituto del quinto socio fondatore sarà designato il primo tra i non eletti. Nell impossibilità di attuare secondo questa modalità, il sostituto sarà nominato dal Consiglio e rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea che ha la facoltà di ratificare tale decisione o rifiutarla e procedere ad eleggere un nuovo membro. 6. Se i soci fondatori si riducono a 3, nessun sostituto sarà nominato fino alle successiva Assemblea durante la quale sarà rieletto un nuovo Consiglio costituito da cinque (5) membri, di cui 3 di diritto (i soci fondatori) e 2 eletti tra tutti i soci.

6 7. Se i soci fondatori si riducono a 2 o meno di 2, il Consiglio è costituito da cinque (5) membri e come eventuali sostituti del soci fondatori saranno designati i primi tra i non eletti. Nell impossibilità di attuare questa modalità, i sostituti saranno nominati dal Consiglio e rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea che ha la facoltà di ratificare tale decisione o rifiutarla e procedere ad eleggere nuovi membri. Art. XVII nomine interne Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il vicepresidente ed il segretario. Qualora sia necessario, per qualsiasi motivo, rimpiazzare una delle seguenti cariche, il Consiglio provvederà in tal senso. Art. XVIII attività del Consiglio 1. Al Consiglio spetta di: a) organizzare e dirigere le attività associative b) curare l esecuzione delle direttive dell Assemblea c) predisporre il bilancio consuntivo d) nominare Presidente, vicepresidente e segretario e) gestire e deliberare sull ammissione di nuovi soci f) determinare l entità della quota associativa e sue scadenze di pagamento da comunicarsi ai soci congiuntamente alla convocazione della Assemblea ordinaria g) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non competano all Assemblea 2. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, anche per via telematica (Skype e simili), su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, con un preavviso di almeno 3 giorni. 3. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente (o di chi ne fa le veci) vale doppio. Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione siano presenti almeno 4 consiglieri (o 3 se il numero di membri del Consiglio dovesse essere ridotto a 5, vedasi Art. XVI). 4. Le riunioni del consiglio devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in età anagrafica ed i verbali devono essere messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. 6. IL PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE Art. XIX attività e compiti del Presidente 1. Il Presidente, nominato dal Consiglio, ha il compito di presiedere lo stesso e l'assemblea 2. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. 3. Il Presidente cura l esecuzione delle delibere del Consiglio e, in caso di urgenza, ne assume tutti i poteri, richiedendo ratifica allo stesso nella prima riunione immediatamente successiva. 4. Quando e se necessario, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al vicepresidente o, in assenza o impedimento di entrambi, al membro del Consiglio anagraficamente più anziano. 5. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il Presidente decada dall incarico, le sue veci saranno fatte dal vicepresidente fino alla successiva riunione del Consiglio che provvederà ad eleggerne uno nuovo.

7 7. IL SEGRETARIO Art. XX attività e compiti del Segretario 1. Al Segretario spetta di: a) redigere i verbali delle riunioni dell Assemblea e del Consiglio b) provvedere alle spese da pagarsi, al tesseramento ed alla riscossione delle quote sociali secondo i termini fissati c) gestire ed aggiornare il registro dei soci, prendendo nota di dimissioni, sostituzioni, rimozioni 2. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il Segretario decada dall incarico, le sue veci saranno fatte dal vicepresidente fino alla successiva riunione del Consiglio che provvederà ad eleggerne uno nuovo. Statuto firmato dai seguenti soci fondatori: Bologna, lì 11 marzo 2012 Gian Pietro Miscione (Presidente) Filippo Fiorani Paolo Flamigni Giovanni Giupponi Mario Mazzocchi