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D.Lgs. 17 marzo 1995 n 194 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari modificato dal D.P.R. 23 aprile 2001 n 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" CAMPO DI APPLICAZIONE Riguarda l'autorizzazione, l'immissione in commercio, l'utilizzazione ed il controllo dei prodotti fitosanitari. Si applica alle aziende che producono prodotti vegetali. OBIETTIVI 1. Proteggere e migliorare le produzioni vegetali; 2. Garantire, in fase di utilizzazione, un elevato livello di protezione della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, in modo prioritario rispetto all'obiettivo di migliorare la produzione vegetale; 3. Accertare in fase autorizzativa l'efficacia dei prodotti fitosanitari che, se correttamente impiegati per gli scopi previsti, non determinino effetti inaccettabili sui vegetali, sull'ambiente in generale ed in particolare, effetti nocivi sulla salute dell'uomo, degli animali o sulle acque. DEFINIZIONI Si intendono per: prodotti fitosanitari: le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, destinati a - proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; - favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; - conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; - eliminare le piante indesiderate; - eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento; - proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra; 1

residui di prodotto fitosanitario o semplicemente residui: una o più sostanze, inclusi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla degradazione o dalla reazione, presenti in o su vegetali o prodotti di origine vegetale o prodotti animali destinati al consumo, o presenti altrove nell'ambiente, e costituenti residui dell'impiego di un prodotto fitosanitario; sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, incluse le impurezze derivanti dal procedimento di fabbricazione; sostanze attive: le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali; preparati: le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze, delle quali almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari; vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, compresi frutti freschi e sementi; prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, esclusi le piante vive o le parti vive di piante, compresi frutti freschi e sementi; organismi nocivi: i parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali, appartenenti ai regni animale o vegetale, nonché i virus, i batteri, i funghi o altri agenti patogeni; animali: gli animali di specie normalmente alimentate e allevate o consumate dall'uomo; immissione in commercio: qualsiasi consegna a terzi; sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, esclusa la consegna per il magazzinaggio e la successiva spedizione fuori del territorio della Comunità; autorizzazione di un prodotto fitosanitario: l'atto amministrativo mediante il quale il Ministero della sanità, a seguito di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione in commercio e l'uso di un prodotto fitosanitario nel territorio italiano o in una parte di esso; ambiente: l'acqua, l'aria, il suolo, le specie selvatiche della flora e della fauna e relative interrelazioni, nonché le relazioni tra tali elementi e gli organismi viventi; lotta integrata: l'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili; prodotti fitosanitari uguali: i prodotti di identica composizione quali-quantitativa; per coadiuvanti di prodotti fitosanitari si intendono: - i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio allo scopo di favorire l'azione dei prodotti fitosanitari; - i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate; per coadiuvanti uguali di prodotti fitosanitari: i coadiuvanti di identica composizione quali-quantitativa; 2

D.Lgs. 17 marzo 1995 n 194 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari modificato dal D.P.R. 23 aprile 2001 n 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" DATI ANAGRAFICI DELL AZIENDA RAGIONE SOCIALE. LEGALE RAPPRESENTANTE.... C.U.A.A. Sede U.T.E. COMUNE. PROVINCIA. LOCALITA.. VIA. Tel... Sede Azienda COMUNE. PROVINCIA LOCALITA.. VIA. Tel... 3

CHECK LIST Barrare l intera cella qualora, nel corso della visita, i requisiti del quesito non siano verificabili o non siano applicabili alla circostanza o alla tipologia Accertamento in campo (da compilare soltanto se la verifica viene effettuata durante l impiego) L incaricato al trattamento indossa Dispositivi di Protezione Individuale (per D.P.I. si intendono casco, occhiali, maschera a filtri, guanti, tuta, stivali, utilizzati anche non contemporaneamente) Il prodotto utilizzato per il trattamento è registrato (per registrato si intende autorizzato dal Ministero della Salute con apposito decreto, riportato in etichetta) Se il prodotto utilizzato per il trattamento è classificato molto tossico/tossico/ nocivo l incaricato al trattamento è in possesso del patentino in corso di validità (abilitazione all acquisto ed all impiego dei prodotti fitosanitari validità 5 anni) Il prodotto utilizzato per il trattamento è autorizzato per la coltura trattata come riportato in etichetta Il trattamento è effettuato in condizioni atmosferiche favorevoli (assenza di vento, pioggia e caldo eccessivo) Durante il trattamento sono assenti persone estranee al trattamento nell'area trattata Durante il trattamento sono assenti animali domestici e di allevamento sull'area trattata Durante il trattamento l'operatore non mangia, non fuma e non beve Il trattamento viene effettuato con mezzi destinati a tale scopo Accertamento in azienda I locali di deposito dei prodotti fitosanitari sono chiudibili a chiave, areati, con pavimento lavabile e destinati esclusivamente a tale scopo (se trattasi di modeste quantità è sufficiente un armadio destinato a tale uso) Nei locali di deposito sono presenti soltanto prodotti fitosanitari registrati (per registrato si intende autorizzati dal Ministero della Salute con apposito decreto, riportato in etichetta) Se nei locali di deposito sono presenti prodotti fitosanitari classificati molto tossico/tossico/nocivo il detentore è in possesso del patentino in corso di validità (abilitazione all acquisto ed all impiego dei prodotti fitosanitari - validità 5 anni) I prodotti fitosanitari sono conservati nei contenitori originali regolarmente etichettati, integri e non deteriorati Negli ambienti di deposito dei prodotti fitosanitari non sono presenti derrate alimentari né mangimi L ambiente di deposito è chiuso a chiave Sulla porta di accesso al locale o sull armadio di deposito è affisso un cartello 4

che indichi il pericolo E' presente il registro dei trattamenti Il registro dei trattamenti è compilato Sono conservati i documenti di acquisto dei prodotti fitosanitari (obbligo di conservazione per almeno 1 anno) E' rispettato il tempo di carenza, o intervallo di sicurezza, ossia il tempo espresso in giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta (indicato in etichetta) 5

DATA DELLA VISITA NOTE / OSSERVAZIONI DEL VERIFICATORE NOTE / OSSERVAZIONI DELL AZIENDA PERSONALE CHE HA EFFETTUATO LA VISITA cognome e nome qualifica firma PRESENTI ALLA VISITA cognome e nome qualifica firma 6