La procedura di compensazione dei crediti certificati verso lo Stato

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CIRCOLARE A.F. N.104 del 10 Luglio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi La procedura di compensazione dei crediti certificati verso lo Stato Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due decreti datati 25.06.2012, sono state fornite le indicazioni necessarie per procedere allo sblocco dei pagamenti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, detti decreti definiscono le regole: i) per la certificazione delle somme dovute dalle Regioni, dagli Enti Locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale; ii) per la compensazione dei crediti con le somme dovute a seguito d iscrizione a ruolo. Scendendo nel dettaglio, il primo dei due decreti concerne il meccanismo della certificazione dei crediti vantati nei confronti di Regioni, Enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione a rapporti di somministrazione, fornitura e appalto, introdotto dall art. 9, comma 3-bis del DL 185/2008. Il secondo decreto riguarda, invece, la compensazione dei crediti certificati in presenza di debiti per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, di importo superiore a 1.500 euro. Il provvedimento in oggetto prevede, in buona sostanza, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito d iscrizione a ruolo. I contribuenti, quindi, potranno compensare i propri crediti nei confronti di Regioni ed Enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Attraverso tali previsioni, quindi, il Ministero dell Economia ha attuato parte delle disposizioni che prevedono lo sblocco dei pagamenti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, in modo tale da immettere liquidità nel mercato e favorire la ripresa economica del Paese. Premessa 1

L art. 31 comma 1-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito d iscrizione a ruolo. I crediti in parola per poter essere utilizzati in compensazione devono essere: non prescritti; certi, liquidi ed esigibili; maturati nei confronti delle regioni ed enti locali; sorti a seguito di somministrazione appalti e forniture di beni e/o servizi; essere supportati dalla certificazione prevista dall articolo 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008. La procedura di certificazione in sintesi Per quanto concerne la procedura di certificazione prevista dall articolo 9, comma 3-bis del DL 29 novembre 2008, vale la pena ricordare l articolo 4 del DM 25.06.2012 prevede, a regime, la possibilità di certificare i crediti tramite l utilizzo di una piattaforma elettronica. Fino a quando non sarà completato il servizio telematico, in ogni caso, viene prevista la possibilità di presentare istanza di certificazione (da inviare all Amministrazione finanziaria debitrice interessata) utilizzando il modello all uopo fornito. Con la certificazione, l'amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente. Utilizzo dei crediti certificati Ottenuta la predetta certificazione, il creditore potrà utilizzare detti crediti per il pagamento totale o parziale: delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali. Al riguardo si precisa che sono compensabili, oltre le somme dovute ed iscritte a ruolo, anche i relativi oneri accessori, gli aggi e le spese spettanti dall agente della riscossione; dei contributi assistenziali e previdenziali; dei premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; di entrate spettanti all Amministrazione finanziaria che ha rilasciato la certificazione. 2

Vale la pena precisare che, con successivo decreto del MEF, la compensazione in parola potrà essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo. La compensazione come sopra illustrata si applica, anche, ai crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale per servizi di somministrazione forniture e appalti, sempreché preventivamente certificati ai sensi dell art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185. Il decreto precisa che per enti del servizio sanitario nazionale si intendono le azienda sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (anche se trasformati in fondazioni), le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici. Procedimento per la compensazione del credito Per procedere alla compensazione di detti debiti erariali, il titolare dello credito compensabile è tenuto a presentare la relativa certificazione all agente della riscossione competente, ai fini della compensazione. Nel caso in cui il contribuente intenda procedere al pagamento parziale delle somme dovute dovrà indicare, contestualmente alla presentazione della certificazione, le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l imputazione dei pagamenti sarà effettuata dall Agente della riscossione competente. L Agente della riscossione trattiene l originale della certificazione e ne consegnerà una copia timbrata per ricevuta al titolare del credito. Entro i tre giorni lavorativi successivi, il medesimo agente procederà alla verifica dell esistenza e validità della certificazione presentata dal titolare del credito, mediante richiesta trasmessa all Amministrazione debitrice tramite l utilizzo di posta elettronica certificata (PEC). Entro il decimo giorno successivo alla suddetta richiesta, l amministrazione debitrice dovrà comunicare, sempre tramite posta elettronica certificata, l esito della verifica all agente richiedente che provvederà ad informare il titolare del credito. In caso di esito positivo della verifica (ovvero dell esistenza e della validità di tale certificazione), il debito si estinguerà limitatamente all importo corrispondente al credito certificato (utilizzato in compensazione) e il titolare del credito passerà a ritirare l attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. 3

L eventuale eccedenza di credito non utilizzata in compensazione deve essere annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall agente della riscossione. Detto credito residuo potrà essere utilizzato soltanto se la copia della certificazione è accompagnata dall attestazione di avvenuta compensazione Nei 5 giorni successivi, l Agente della riscossione comunica all ente impositore e all ente debitore, l avvenuta compensazione, tramite posta elettronica certificata ovvero, utilizzando la piattaforma elettronica prevista ( ove possibile). L Agente della riscossione dovrà comunicare mensilmente ovvero, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell Economia e delle Finanze ( dipartimento della ragioneria territoriale dello stato) l ammontare delle compensazioni effettuate. Nello specifico, dovranno essere comunicati l ammontare delle compensazioni effettuate con l indicazione del tributo nonché degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell agente della riscossione, oggetto di compensazione. Il titolare del credito certificato sarà tenuto, comunque, a corrispondere gli eventuali interessi di mora e l aggio che matura sino alla data di estinzione del debito; fermo restando che, l estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all Agente della riscossione. Procedimento di utilizzo in compensazione dei crediti verso Enti erariali Tempistica Attività Presentazione, all Agente della riscossione, della certificazione del credito disponibile ai fini della compensazione. Entro i 3 giorni L Agente della riscossione verificherà l esistenza e validità della certificazione successivi presentata, mediante richiesta trasmessa all Amministrazione debitrice tramite l utilizzo di posta elettronica certificata. Entro i 10 giorni L amministrazione debitrice comunicherà l esito della verifica all agente successivi richiedente che provvederà ad informare il titolare del credito. Entro i 5 giorni L Agente della riscossione comunica all ente impositore e all ente debitore, successivi l avvenuta compensazione. Ogni mese L Agente della riscossione dovrà comunicare al Ministero dell Economia e delle ovvero, entro il Finanze (dipartimento della ragioneria territoriale dello stato) l ammontare decimo giorno di delle compensazioni effettuate. 4

ciascun mese Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti DOTTORESSA 5