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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21988 Anno 2015 Presidente: PICCININNI CARLO Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 596 del ruolo generale dell'anno 2010, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia - ricorrentecontro Associazione "La Rosa Bianca", in persona del legale rappresentante pro tempore -intimataper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 18, depositata in data 7 novembre 2008, n. 90/18/08; Ar;gelin4.4,angino estensore ' i

Pagina 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 29 settembre 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso Fatto. L'Associazione La Rosa Bianca ha ricevuto notificazione di diversi avvisi, con i quali l'agenzia ha accertato maggiore imponibile iva e maggiore reddito imponibile ai fini delle imposte dirette per gli anni dal 1999 al 2002, che ha impugnato, senza esito, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Di contro, quella regionale ha accolto l'appello dell'associazione, tra le attività istituzionali della quale rientra l'organizzazione di manifestazioni e di servizi nell'ambito di attività culturali, turistiche, ricreative e sociali dei propri associati e dei cittadini, evidenziando che l'associazione si è limitata a provvedere a noleggiare un autobus e a dare incarico ad agenzie di viaggio per organizzare in media due gite all'anno, limitandosi a raccogliere il danaro, per un importo pari al costo dei biglietti. Avverso questa sentenza propone ricorso l'agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, affidato a due motivi, cui non v'è replica. Diritto. 1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'agenzia si duole della violazione dell'art. 111 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente all'epoca dei fatti, là dove il giudice d'appello ha escluso la natura commerciale dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, giacché, osserva, l'attività in oggetto ha ex lege natura commerciale, anche se svolta in diretta attuazione degli scopi sociali nei confronti degli iscritti, associati e partecipanti ed indipendentemente dal numero di viaggi organizzati durante l'anno o Angelina M Perrino estensore

Pagina 3 di 5 " dalla minore o maggiore complessità delle modalità organizzative di essi. Il motivo è inammissibile. Sebbene sia intitolata alla violazione della sola norma del testo unico delle imposte dirette, la censura riguarda anche la pretesa impositiva ai fini iva, sotto il medesimo profilo inerente all'individuazione della soggettività passiva, che l'agenzia tratta in maniera analoga. 2.- Quanto alla soggettività passiva ai fini dell'iva, ha precisato la giurisprudenza comunitaria, perché un'operazione possa essere assoggettata ad imposta il soggetto passivo, in base all'art. 2, punto 1, della sesta direttiva, deve agire in quanto tale; in particolare, la nozione di soggetto passivo è definita in relazione a quella di attività economica, la quale, a nonna dell'articolo 4, paragrafo 2, della sesta direttiva, comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, volte a ricavare introiti con un certo carattere di stabilità (tra varie, Corte giust. 9 luglio 2015, causa C- 331/14, Petar Kezié s.p. Trgovina Prizma contro Republika Slovenija). Tutta la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche quando sottolinea l'ampiezza della sfera di applicazione della nozione di attività economica e il suo carattere obiettivo, nel senso che l'attività viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, comunque richiede che essa sia svolta al fine di realizzare introiti aventi un certo carattere di stabilità (tra varie, vedi Corte giust. 20 giugno 2013, causa C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr contro UnabMngiger Finanzsenat Aul3enstelle Linz). 2.1.-La normativa comunitaria si specchia nell'art. 4, comma 4, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, che considera fatte nell'esercizio di attività commerciali <<le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai Angelina-Mar Peqio estensore

Pagina 4 di 5 soci, associati, o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazioonale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali», con la precisazione, appunto, ha rimarcato questa Corte, che, in tema di iva, la nozione di esercizio di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria ed, in particolare, dalla sesta direttiva (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25777). Di analogo tenore è, con riferimento alle imposte dirette, l'art. 111 del d.p.r. 917/86, rinumerato come 148 (in relazione al quale, nel senso che pur sempre occorre lo svolgimento di operazioni che comportano lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, vedi Cass. 15 aprile 2015, n. 7493). 3.-In questo contesto, il motivo è inammissibile, perché si scontra con l'accertamento di fatto contenuto in sentenza, che ha escluso lo svolgimento di attività volta a ricavare introiti con un certo carattere di stabilità, in quanto, per un verso, <<...l 'Associazione ha noleggiato un autobus per alcune trasferte in alta Italia ed ha incaricato delle Agenzie di viaggi per organizzare il tutto e ciò con una media di due all 'anno» e, per altro verso, <<...ha soltanto raccolto i soldi, tra i partecipanti, pari al costo effettivo». Angelina-Mdria "no estensore

Pagina 5 di 5 4.-Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5, e.p.c., col quale l'agenzia censura il vizio di motivazione in ordine al solo- fatto controverso costituito dall'entità dei costi effettivamente sostenuti dall'associazione nell'attività svolta. La censura non aggredisce l'accertamento dinanzi sunteggiato, appuntandosi su un elemento non decisivo. Ciò in quanto la Corte di giustizia (con sentenza 9 giugno 2011, causa C-285/10, Campsa Estaciones de Servici SA) ha chiarito che la possibilità di qualificare un'operazione a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo sia superiore o inferiore al prezzo di costo. 5.-Ne deriva il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. per questi motivi La Corte: rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2015.