Regione Autonoma Valle d Aosta Commune d Issime Gemeindeverwaltung Eischeme Augschtlann Région Autonome Vallée d Aoste REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LE MODALITA' PROCEDURALI PER ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI ATTI AMMINISTRATIVI D INIZIATIVA POPOLARE 1
INDICE Articolo 1 Finalità Articolo 2 - Soggetti presentatori e firmatari Articolo 3 Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie Articolo 4 Modalità di raccolta delle firme in calce a istanze, petizioni e proposte di adozione di atti amministrativi Articolo 5 Modalità di presentazione Articolo 6 Risposta alle istanze al Sindaco Articolo 7 Risposta alle petizioni Articolo 8 Requisiti formali ed esito delle proposte di adozione di atti amministrativi d'iniziativa popolare Articolo 9 Norme finali. 2
Articolo 1 Finalità 1. Il presente regolamento comunale è adottato in applicazione degli articoli 2 comma 6 e 41 comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 Sistema delle autonomie in Valle d Aosta. Articolo 2 - Soggetti presentatori e firmatari 1. Le istanze, le petizioni e le proposte di atti amministrativi possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dallo Statuto, ovvero: da tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Issime ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel Registro della popolazione residente del Comune e abbiano compiuto la maggiore età dalle associazioni aventi sede sul territorio del Comune di Issime. 2. Negli articoli del presente Regolamento essi sono sinteticamente denominati "cittadini". Articolo 3 - Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie 1. Le istanze, le petizioni e le proposte di adozione di atti amministrativi disciplinate dagli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto comunale, devono essere presentate con le sottoindicate modalità: a) le istanze al Sindaco devono essere sottoscritte da almeno un cittadino o dal Presidente dell Associazione, con la propria firma autenticata; b) le petizioni devono essere sottoscritte da uno o più cittadini o dal Presidente dell Associazione; nell ipotesi in cui vi siano più sottoscrittori, almeno due devono sottoscrivere con la propria firma autenticata; c) le proposte di adozione di atti amministrativi devono essere sottoscritte almeno dal 20% degli elettori (articolo 11 comma 1 dello Statuto comunale), e almeno due devono sottoscrivere con la propria firma autenticata. 2. I sottoscrittori con la propria firma autenticata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 lettere a), b) e c) devono altresì rendere apposita dichiarazione, con cui essi assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme necessarie e garantiscono che il 3
testo completo dell istanza, petizione o proposta di atto amministrativo è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori. 3. Sulle istanze, petizioni e proposte di adozione di atti amministrativi dovrà altresì essere indicato il soggetto a cui inoltrare le comunicazioni conseguenti. Articolo 4 - Modalità di raccolta delle firme in calce a istanze, petizioni e proposte di adozione di atti amministrativi 1. Le istanze, petizioni e proposte di adozione di atti amministrativi devono recare le firme autenticate richieste e le altre firme non soggette ad autenticazione. Esse devono essere raccolte su fogli ciascuno riportante il testo dell istanza o petizione o l'oggetto della proposta di atto amministrativo. 2. Ogni firma deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti. Articolo 5 - Modalità di presentazione 1. Le istanze, le petizioni e le proposte di adozione di atti amministrativi devono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo che, verificata la sussistenza delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni necessarie, le trasmette all organo competente. 2. Il personale incaricato è autorizzato alle autenticazioni di firme necessarie, ove sia richiesto dagli interessati in sede di consegna diretta. 3. Istanze, petizioni e proposte di adozione di atti amministrativi possono essere anche inviate a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 4. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni necessarie sono comunicate agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta. 4
Articolo 6 - Risposta alle istanze al Sindaco 1. Ai sensi dell articolo 9, comma 1 dello Statuto il Sindaco, sentiti se necessario gli organi competenti, risponde alle istanze entro i sessanta giorni successivi alla presentazione. 2. La risposta è inviata al cittadino indicato a mezzo posta. Articolo 7 - Risposta alle petizioni 1. Le petizioni di cui all articolo 10 dello Statuto comunale sono esaminate dall organo competente, che ne predispone gli interventi necessari o l archiviazione del procedimento. 2. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della petizione è data comunicazione al soggetto di cui al precedente articolo 3 comma 3 dei provvedimenti adottati. 3. In difetto di risposta, un Consigliere comunale può chiedere la discussione della petizione in consiglio comunale. Il Sindaco pone la petizione all ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Articolo 8 - Requisiti formali ed esito delle proposte di adozione di atti amministrativi d'iniziativa popolare 1. Le proposte di adozione di atti amministrativi di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune, sono formulate per scritto e accompagnate da una relazione illustrativa. Devono essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo. 2. Il Sindaco sottopone la proposta alla Segreteria per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, nonché all organo esecutivo per la verifica della conformità della proposta con gli atti di programmazione interni. 3. Entro 60 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l'esito e gli eventuali rilievi al soggetto di cui al precedente articolo 3 comma 3. 4. Il parere della Segreteria sulla sussistenza dei requisiti formali non sostituisce né pregiudica il parere di legittimità che il Segretario comunale esprimerà, ai sensi dell'articolo 49 bis comma 1 della 5
Legge regionale 07.12.1998, n. 54, sulla proposta di provvedimento quando sarà eventualmente sottoposto al voto del Consiglio o della Giunta comunale. 5. Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso ha nuovamente inizio la procedura prevista dal presente articolo. Articolo 9 Norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Copia del regolamento è depositata presso gli uffici comunali, a disposizione dei cittadini. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo statuto e alla legislazione vigente. --==ooooo==-- Il presente regolamento comunale è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 19.07.2004, divenuta esecutiva in data 28.07.2004. C:\Documenti\Regolamenti\petizioni e istanze.doc Il Segretario comunale Elvina Consol 6