IN MATERIA DI SICUREZZA GUIDA PER LE IMPRESE
INDICE SICUREZZA365 INTRODUZIONE Lavoratori Preposti Dirigenti Addetti antincendio Addetti al primo soccorso Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RSPP datore di lavoro Attrezzature da lavoro 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 3
Al fine di supportare le aziende nel corretto adempimento degli obblighi normativi in materia di sicurezza, prevenzione e gestione dei rischi, abbiamo ideato Sicurezza365, una soluzione chiavi in mano che include servizi di consulenza, assistenza, formazione e gestione delle scadenze. ICUREZZA QUALI SONO I VANTAGGI DEL PACCHETTO SICUREZZA365? >> Prezzi di gran lunga inferiori rispetto all acquisto dei singoli servizi >> Costo predefinito e certo per tutta la durata del contratto >> Unico referente per la gestione dei principali adempimenti in materia di sicurezza >> Accesso gratuito alla piattaforma MyCFA da cui poter visionare e scaricare in formato digitale tutta la documentazione gestita ed elaborata da CFA per conto del cliente (attestati, DVR, scadenzari, etc.) 4
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INTRODUZIONE La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto dal D.lgs. 81/08. Nello specifico, l art. 37 prevede che l azienda assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a: - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: - della costituzione del rapporto di lavoro; - del trasferimento o cambiamento di mansione; - dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Gli interventi formativi devono essere svolti durante l orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 6 In caso di violazione delle prescrizioni, le norme prevedono sanzioni a carico di datori di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, installatori, progettisti, nonché dei lavoratori (graduate secondo le singole responsabilità specifiche). Al fine di agevolare le imprese nella pianificazione e realizzazione della formazione secondo quanto previsto dall attuale normativa, abbiamo riassunto nelle pagine successive i principali profili individuati dal D.lgs. 81/08, focalizzando in particolare i riferimenti normativi, la durata della formazione e dei relativi aggiornamenti.
DEI LAVORATORI DESTINATARI LAVORATORI DURATA Rischio basso Rischio medio Rischio alto 8 ore 12 ore 16 ore RIFERIMENTI NORMATIVI L art. 37 comma 1 del D.lgs. 81/08 prevede che tutti i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Contenuti e durata degli interventi formativi sono definiti dall Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, entrato in vigore il 26/01/2012. DURATA La durata degli interventi formativi dipende dal settore ATECO (Attività Economiche) di appartenenza dell azienda: - Rischio basso: 8 ore - Rischio medio: 12 ore - Rischio alto: 16 ore Gli eventuali impiegati ad esclusivo lavoro d ufficio potranno frequentare il corso per rischio basso a prescindere dal settore di appartenenza dell azienda. 6 ore con cadenza quinquennale Per tutti i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale obbligatorio della durata minima di 6 ore, indipendentemente dalla classificazione di rischio dell impresa. 7
DEI PREPOSTI DESTINATARI PREPOSTI DURATA 8 ore in aggiunta a quelle previste in qualità di lavoratori 6 ore con cadenza quinquennale RIFERIMENTI NORMATIVI L art. 37 comma 7 del D.lgs. 81/08 prevede che i preposti ricevano, a cura del datore di lavoro, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Contenuti e durata degli interventi formativi sono definiti dall Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, entrato in vigore il 26/01/2012. La normativa prevede che i preposti ricevano, oltre alla formazione di base già svolta in qualità di lavoratori, una formazione aggiuntiva di 8 ore. Per i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale obbligatorio della durata minima di 6 ore. 8
DEI DIRIGENTI DESTINATARI DIRIGENTI DURATA 16 ore 6 ore con cadenza quinquennale RIFERIMENTI NORMATIVI L Art. 37 comma 7 del D.lgs. 81/08 prevede che i dirigenti ricevano, a cura del datore di lavoro, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Contenuti e durata degli interventi formativi sono definiti dall Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, entrato in vigore il 26/01/2012. La normativa prevede che i dirigenti ricevano una formazione della durata minima di 16 ore, da programmarsi e completarsi nell arco temporale di 12 mesi. Per i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale obbligatorio della durata minima di 6 ore. 9
DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO DESTINATARI ADDETTI ANTINCENDIO DURATA Rischio di incendio basso Rischio di incendio medio Rischio di incendio alto Rischio di incendio basso Rischio di incendio medio Rischio di incendio alto 4 ore 8 ore 16 ore 2 ore con cadenza triennale 5 ore con cadenza triennale 8 ore con cadenza triennale RIFERIMENTI NORMATIVI L art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/08 prevede che i lavoratori incaricati dell attività di prevenzione incendi ed evacuazione ricevano un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Contenuti e durata degli interventi formativi sono definiti dal D.M. 10/03/1998. Contenuti e durata degli aggiornamenti sono definiti dalla circolare del 23/02/11 n. 12653 del Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco. La normativa prevede che gli interventi formativi destinati ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi siano commisurati al livello di rischio di incendio dell azienda. Nello specifico: - Rischio di incendio basso: 4 ore - Rischio di incendio medio: 8 ore - Rischio di incendio elevato: 16 ore Ad eccezione del rischio basso, la formazione prevede una parte pratica durante la quale si acquisiscono le abilità per l uso delle varie attrezzature (ad esempio estintori, naspi, lance, autorespiratori, etc.). CLASSIFICAZIONE RISCHIO DI INCENDIO - Rischio di incendio basso (a titolo esemplificativo e non esaustivo): attività dove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili o vi è bassa probabilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. 10
DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO - Rischio di incendio medio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): attività generalmente soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) da parte dei Vigili del Fuoco, non ricomprese fra quelle ad alto rischio; cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere (esclusi quelli interamente all aperto). - Rischio di incendio elevato (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche; impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; impianti e laboratori nucleari; depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq; attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq; scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; alberghi con oltre 200 posti letto; ospedali, case di cura e case di recupero per anziani; scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; uffici con oltre 1.000 dipendenti; cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi. La circolare n. 12653 del 23/02/11 del Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco prevede per gli addetti alla prevenzione incendi un aggiornamento triennale la cui durata è differenziata come segue: - Rischio di incendio basso: 2 ore - Rischio di incendio medio: 5 ore - Rischio di incendio elevato: 8 ore 11
DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DESTINATARI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DURATA Aziende Gruppo A Aziende Gruppo B/C 16 ore 12 ore RIFERIMENTI NORMATIVI L art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/08 prevede che i lavoratori incaricati dell attività di primo soccorso ricevano un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Contenuti, durata e periodicità degli aggiornamenti sono definiti dal D.M. 388 del 15/07/2003. La normativa prevede che gli interventi formativi destinati agli addetti al primo soccorso siano commisurati al tipo di attività, al numero di lavoratori e ai fattori di rischio. Nello specifico: - Aziende Gruppo A: 16 ore - Aziende Gruppo B: 12 ore - Aziende Gruppo C: 12 ore Aziende Gruppo A Aziende Gruppo B/C 6 ore con cadenza triennale 4 ore con cadenza triennale CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE Aziende Gruppo A: Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre 12
DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura. Aziende Gruppo B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Aziende Gruppo C: Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Il D.M. 388 del 15/07/2003 prevede per i lavoratori addetti al primo soccorso un aggiornamento triennale minimo secondo le seguenti modalità: - Aziende Gruppo A: 6 ore - Aziende Gruppo B/C: 4 ore 13
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) DESTINATARI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DURATA 32 ore Aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori 4 ore con cadenza annuale Aziende con oltre 50 lavoratori 8 ore con cadenza annuale RIFERIMENTI NORMATIVI L art. 37 comma 11 del D.lgs. 81/08 prevede per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La normativa prevede una formazione d aula della durata di 32 ore (salvo accordi diversi in sede di contrattazione collettiva), di cui almeno 12 ore sui rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore aziendale. Per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è previsto un aggiornamento annuale obbligatorio correlato alla dimensione aziendale. In particolare: - Imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori: 4 ore - Imprese che occupano più di 50 lavoratori: 8 ore. 14
RSPP DATORE DI LAVORO (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) DESTINATARI RSPP DATORI DI LAVORO RIFERIMENTI NORMATIVI L art. 34 comma 2 del D.lgs. 81/08 prevede per i datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi una formazione adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti dagli Accordi Stato Regioni. DURATA Rischio basso Rischio medio Rischio alto Rischio basso Rischio medio Rischio alto 16 ore 32 ore 48 ore 6 ore con cadenza quinquennale 10 ore con cadenza quinquennale 14 ore con cadenza quinquennale La normativa prevede una formazione della durata commisurata al livello di rischio dell azienda. Nello specifico: - Rischio basso: 16 ore - Rischio medio: 32 ore - Rischio alto: 48 ore Per i datori di lavoro che svolgono i compiti di prevenzione e protezione è previsto un aggiornamento quinquennale obbligatorio correlato al livello di rischio dell attività aziendale. Nello specifico: - Rischio basso: 6 ore - Rischio medio: 10 ore - Rischio alto: 14 ore 15
ABILITAZIONE ALL USO DI ATTREZZATURE DA LAVORO RIFERIMENTI NORMATIVI L art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione ed un addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. DESTINATARI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO DURATA Specifica in base alla tipologia di attrezzatura 4 ore con cadenza quinquennale La tipologia di attrezzature per le quali è richiesta una formazione specifica, la durata, i contenuti e la periodicità degli aggiornamenti sono stabiliti dall Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, entrato in vigore il 12/03/2013. L Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 prevede un aggiornamento quinquennale della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI L Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 prevede, per le attività pratiche, un numero massimo di partecipanti pari a 6 lavoratori per ogni docente presente. 16
CATEGORIA ATTREZZATURA TIPOLOGIA ATTREZZATURA TEORIA PRATICA TOTALE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) PLE che operano su stabilizzatori 4 ORE 8 ORE PLE che possono operare senza stabilizzatori 4 ORE 4 ORE 8 ORE PLE che operano con e senza stabilizzatori 6 ORE 10 ORE GRU SU AUTOCARRO Tutte le tipologie 4 ORE 8 ORE 12 ORE GRU A TORRE Gru a rotazione in basso o in alto 4 ORE 12 ORE 8 ORE Gru a rotazione sia in basso che in alto 6 ORE 14 ORE Carrelli industriali semoventi 4 ORE CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli/sollevatori semoventi telescopici rotativi 8 ORE 4 ORE 4 ORE 12 ORE Utilizzo di tutti i carrelli descritti sopra 8 ORE 16 ORE GRU MOBILI CON EVENTUALE FALCONE FISSO Tutte le tipologie 7 ORE 7 ORE 14 ORE 17
CATEGORIA ATTREZZATURA TIPOLOGIA ATTREZZATURA TEORIA PRATICA TOTALE GRU MOBILI CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIABILE Tutte le tipologie 11 ORE 11 ORE 22 ORE TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI Trattori su ruote, trattori a cingoli 3 ORE 5 ORE 8 ORE Escavatori idraulici 6 ORE ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI Escavatori a fune Caricatori frontali Terne 4 ORE 6 ORE 6 ORE 6 ORE 10 ORE Autoribaltabili a cingoli 6 ORE Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 12 ORE 16 ORE POMPE PER CALCESTRUZZO Tutte le tipologie 7 ORE 7 ORE 14 ORE 18
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