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DOSSIER PL n. 165/10 di iniziativa della Giunta regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione Enoteca regionale ''Casa dei vini in Calabria'')." relatore: G. AIETA; DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 12/08/2016 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 12/08/2016 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI MERITO ultimo aggiornamento: 20/09/2016

Normativa regionale Statuto della Regione Calabria (Artt. 34 e 39) pag. 3 Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 pag. 4 Istituzione dell Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria» Testo a confronto Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2011 - Disegno di legge n. 165/10^ pag. 9 Enoteca regionale 'Casa dei vini di Calabria'

Consiglio regionale della Calabria II Commissione Statuto della Regione Calabria (Artt. 34 e 39) Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15 ) Articolo 34 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale) 1. Il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione; b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori; d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli; e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce; f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta; g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta; h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto; i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio; l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta; m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente; n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. Articolo 39 (Iniziativa legislativa) 1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all articolo 48. 2. L iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria. 3. Le ulteriori modalità per l esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale. 4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare. Pagina 3 di 20

Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 Istituzione dell Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria». (BUR n. 2 dell 1 febbraio 2011, supplemento straordinario n. 4 del 15 febbraio 2011) TITOLO I ENOTECA REGIONALE Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria favorisce la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini. 2. La Regione Calabria promuove l'istituzione dell'enoteca regionale «Casa dei Vini di Calabria» da localizzare nel territorio della Regione, con sede legale a valenza storica produttiva e di ricerca a Cirò o nell'area del Cirotano in Provincia di Crotone, con sede per l'innovazione tecnologica a Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro. Articolo 2 (Obiettivi) 1. La Casa dei vini della Calabria persegue i seguenti obiettivi: a) promuovere e valorizzare, in Italia e all'estero, i vini ed i prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 1; b) sostenere iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con l'assessorato regionale all'agricoltura; c) favorire iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale; d) contribuire all'istruzione e formazione di figure professionali esperte nei settori vitivinicolo, nel marketing e nella comunicazione del vino; e) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i prodotti, purché di alta qualificazione. Nella mostra permanente possono essere esposti anche i distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa), prodotti alternativi derivati dall'uva; f) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici regionali della Calabria ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini con degustazioni guidate da effettuare anche in apposite sale attrezzate; g) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della Regione Calabria; h) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella Regione Calabria. 2. L'Enoteca, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può: Pagina 4 di 20

Consiglio regionale della Calabria II Commissione a) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente; b) favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, eventi culturali scientifici di promozione del vino. Articolo 3 (Costituzione, struttura e competenze dell'enoteca regionale) 1. L'Enoteca regionale è un'associazione costituita ai sensi dell'articolo 14 e ss. del Codice Civile alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori viti-vinicoli, cooperative del settore. Possono far parte altresì dell'associazione, i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati. 2. L'Enoteca regionale costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione alle botteghe ed alle strade del vino. 3. L'Enoteca regionale deve presentare le seguenti caratteristiche: a) essere allocata presso edifici aperti al pubblico in possesso di adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici idonei allo scopo; b) garantire opportuni spazi di mescita e locali idonei alla conservazione dei vini della Calabria; c) sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina; d) assicurare spazi e promuovere opportunità di eventi convegnistici e fieristici; e) presentare vini calabresi DO e IG di qualità accertata ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale; f) provvedere alla selezione dei vini calabresi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche; g) predisporre, con i consorzi di tutela della Regione Calabria e le associazioni, l'attività di promozione dei vini di qualità a denominazione di origine e indicazione geografica; h) svolgere senza fini di lucro, un'attività tendente a valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agro-alimentari di qualità del territorio; i) provvedere alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità; j) realizzare, d'intesa ed in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni operanti nel territorio, il concorso enologico calabrese, la cui disciplina è demandata al regolamento d'attuazione; Pagina 5 di 20

Consiglio regionale della Calabria II Commissione k) svolgere funzioni di indirizzo e di coordinamento delle Botteghe e delle Strade del vino, secondo le direttive impartite dal Dipartimento Agricoltura della Regione. Articolo 4 (Attività di istruzione, formazione, ricerca ed assistenza tecnica) 1. L'Enoteca promuove attività di istruzione, formazione, ricerca, nonché il servizio di assistenza tecnica alle imprese del settore. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire nella programmazione regionale delle attività formative, previste da norme vigenti, corsi specifici in materia vitivinicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, al fine di favorire lo studio, la ricerca e la promozione della viticoltura e dell'enologia. 3. La Regione Calabria favorisce l'organizzazione di corsi di formazione, in materia di viticoltura ed enologia, da tenersi anche presso sedi ove sussistano le idonee condizioni strutturali, logistiche e vocazionali. Articolo 5 (Attività propedeutiche e modalità di costituzione dell'enoteca regionale) 1. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura cura le attività propedeutiche per la costituzione dell'enoteca regionale, redigendo lo schema di atto costitutivo, di statuto, del regolamento di attuazione e del logo caratteristico. 2. La Giunta, regionale su proposta del Dipartimento regionale dell'agricoltura adotta gli schemi degli atti indicati al comma 1 entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge e li sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci fondatori. 3. Il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, tra cui il Presidente, nominati dal Consiglio regionale. Articolo 6 (Comitato tecnico-scientifico) 1. La Regione Calabria istituisce il Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza e verifica per tutte le attività contemplate nella presente legge. 2. Il Comitato è costituito: a) dagli Assessori regionali all'agricoltura e forestazione ed alle attività produttive (o loro delegati); b) dai Presidenti delle Province calabresi (o loro delegati); c) dal Presidente dell'unione delle Camere di commercio (o suo delegato); d) da cinque esperti di vitivinicoltura, politiche agricole e marketing turistico, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura. 3. Comitato tecnico-scientifico esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante. Articolo 7 (Finanziamenti) 1. Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate, l'enoteca Regionale della Calabria provvede mediante: Pagina 6 di 20

Consiglio regionale della Calabria II Commissione a) la quota di prima ammissione a socio; b) la quota ordinaria annuale di socio; c) contributi dei soci per la partecipazione a fiere, eventi promozionali, per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie dei vini svolte a favore dei medesimi; d) contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati; e) donazioni. 2. Le quote associative ed i contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono deliberate dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Articolo 8 (Modalità di concessione dei finanziamenti) 1. La concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) è subordinata alla seguente condizione: a) l'enoteca deve adottare lo statuto, il regolamento di cui all'articolo 5 ed un regolamento di organizzazione e di contabilità. TITOLO II BOTTEGHE E STRADE DEL VINO Articolo 9 (Botteghe del vino) 1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le Botteghe del vino che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 5 e siano promosse dall'enoteca regionale anche su proposta degli Enti locali. Articolo 10 (Strade del vino) 1. In attuazione della legge 27 luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle «strade del vino»), le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. 2. Le Strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse e le produzioni dei territori vinicoli possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale. 3. Le Strade del vino hanno tra gli scopi la visita e l'accesso alle cantine e ai luoghi di mescita, per la promozione e l'offerta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali. 4. L'Enoteca Regionale armonizza le Strade del vino esistenti e ne promuove la costituzione. Pagina 7 di 20

Consiglio regionale della Calabria II Commissione Articolo 11 (Competenze della Regione) 1. La Regione Calabria provvede, con il regolamento di cui all'articolo 5, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle Botteghe e delle Strade del vino. 2. La Regione Calabria può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle Strade del vino, di concerto con l'enoteca regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico. 3. La Regione Calabria promuove l'inserimento delle Strade del vino nei vari strumenti di promozione turistica. Articolo 12 (Competenze dei Comuni e delle Province) 1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentito il Comitato tecnico-scientifico, di cui al precedente articolo. TITOLO III NORME FINANZIARIE Articolo 13 (Disposizioni Finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, inizialmente quantificati in 100.000,00, gravano sul capitolo 5125201 UPB 22040801 Spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca, conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) e dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) del bilancio di previsione anno 2011. 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per lo stesso capitolo o di apposito capitolo istituito in sede di bilancio annuale di previsione. Articolo 14 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. Pagina 8 di 20

Pagina 9 di 20 Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Testo a fronte Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2011 Istituzione dell Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria». Disegno di legge n. 165/10^ "Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione Enoteca regionale 'Casa dei vini di Calabria')" Agosto 2016

Pagina 10 di 20 Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2011 Istituzione dell Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria». Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria favorisce la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini. 2. La Regione Calabria promuove l'istituzione dell'enoteca regionale «Casa dei Vini di Calabria» da localizzare nel territorio della Regione, con sede legale a valenza storica produttiva e di ricerca a Cirò o nell'area del Cirotano in Provincia di Crotone, con sede per l'innovazione tecnologica a Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro. Articolo 2 (Obiettivi) 1. La Casa dei vini della Calabria persegue i seguenti obiettivi: a) promuovere e valorizzare, in Italia e all'estero, i vini ed i prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 1; b) sostenere iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con l'assessorato regionale all'agricoltura; c) favorire iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale; Disegno di legge n. 165/10^ "Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione Enoteca regionale 'Casa dei vini di Calabria')" Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria favorisce la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali e dei relativi territori di produzione, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini. 2. La Regione Calabria promuove l'istituzione dell'enoteca regionale «Casa dei Vini di Calabria» da localizzare nel territorio della Regione, con sede legale a valenza storica produttiva e di ricerca a Cirò o nell'area del Cirotano in Provincia di Crotone, con sede per l'innovazione tecnologica a Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro. Articolo 2 (Funzioni e attività dell associazione «Enoteca regionale Casa dei vini di Calabria») 1. L associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»: a) promuove e valorizza, in Italia e all'estero, i vini, i prodotti e i territori di cui al comma 1 dell'articolo 1; b) promuove e diffonde la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agro-alimentari di qualità del territorio; c) contribuisce alla attuazione delle politiche regionali di sviluppo locale e favorisce l utilizzo dei programmi attivati dall'unione Europea a tale fine, rivolgendo

Pagina 11 di 20 d) contribuire all'istruzione e formazione di figure professionali esperte nei settori vitivinicolo, nel marketing e nella comunicazione del vino; e) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i prodotti, purché di alta qualificazione. Nella mostra permanente possono essere esposti anche i distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa), prodotti alternativi derivati dall'uva; f) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici regionali della Calabria ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini con degustazioni guidate da effettuare anche in apposite sale attrezzate; g) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della Regione Calabria; h) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella Regione Calabria. 2. L'Enoteca, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può: a) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente; b) favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, eventi culturali scientifici di promozione del vino. particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione enologica e cooperando al loro sviluppo; d) promuove lo sviluppo del turismo enogastronomico, attraverso la valorizzazione dei luoghi di produzione del vino, al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive dì sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola. 2. Al fine di dare attuazione alle funzioni di cui al comma 1 l associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»: a) sostiene iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia dl agricoltura; b) coopera con i consorzi di tutela e con le associazioni di produttori nelle attività di promozione dei vini calabresi; c) favorisce iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale; d) contribuisce all'istruzione e formazione degli operatori e degli addetti all'accoglienza e di figure professionali esperte nel settore enogastronomico, nel marketing e nella comunicazione del vino; e) espone permanentemente nell'enoteca regionale, di cui al comma 3, allestita nella propria sede legale e in eventuali sedi decentrate, i prodotti di cui al comma 5; f) produce materiali informativi al fine di illustrare le caratteristiche ed i pregi dei vini calabresi ed i relativi

Pagina 12 di 20 abbinamenti con prodotti di eccellenza dell'agroalimentare regionale (DOP, IGP, PAT); g)promuove eventi di presentazione della produzione enologica della Calabria, anche mediante degustazioni guidate; h) promuove iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini calabresi; i) sviluppa azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina; j) contribuisce alla qualificazione e armonizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione di standard minimi di qualità. 3. L'associazione di cui all'articolo 3 allestisce e gestisce l'enoteca regionale denominata «Casa dei vini di Calabria», avente sede principale presso la sede legale dell'associazione, in locali messi a disposizione dalla Regione Calabria, ed eventuali sedi decentrate individuate dall'associazione, in accordo con la Regione nell'ambito dei territori calabresi a vocazione vitivinicola e presso i principali attrattori di flussi turistici, anche nell'ambito delle «strade del vino e dei sapori» di cui all'articolo 10. 4. Le sedi, principale e decentrate, dell'enoteca regionale di cui al comma 3 devono garantire locali idonei all'esposizione permanente e alla conservazione dei vini della Calabria nonché adeguati spazi di mescita. 5. Nelle esposizioni permanenti allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'enoteca regionale di cui al comma 3 possono essere esposti prodotti esclusivamente calabresi, di qualità accertata, selezionati dal comitato tecnicoscientifico di cui all'articolo 6, appartenenti alle seguenti categorie:

Pagina 13 di 20 a) vini DO e IG ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale; b) distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa); c) prodotti alternativi derivati dall'uva. 6. L'associazione «Enoteca regionale-casa dei vini di Calabria», come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può: a) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nelle esposizioni permanenti, di cui al comma 5, allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'enoteca regionale e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, logo caratteristico, assortimento dei prodotti, conformi a quelli delle esposizioni permanenti; b) favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, nonché a eventi convegnistici, culturali e scientifici di promozione del vino e dell'enogastronomia di eccellenza regionali. 7. Ai fini di cui al Titolo II l'associazione «Enoteca regionale- Casa dei vini di Calabria»: a) coordina le attività delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e dei sapori», organizzando, anche direttamente, eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio, corsi formativi ed altre attività a carattere regionale, nazionale ed internazionale; b) costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione «botteghe del vino» e alle «strade del vino e dei sapori».

Pagina 14 di 20 Articolo 3 (Costituzione, struttura e competenze dell'enoteca regionale) 1. L'Enoteca regionale è un'associazione costituita ai sensi dell'articolo 14 e ss. del Codice Civile alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori viti-vinicoli, cooperative del settore. Possono far parte altresì dell'associazione, i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati. 2. L'Enoteca regionale costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione alle botteghe ed alle strade del vino. 3. L'Enoteca regionale deve presentare le seguenti caratteristiche: a) essere allocata presso edifici aperti al pubblico in possesso di adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici idonei allo scopo; b) garantire opportuni spazi di mescita e locali idonei alla conservazione dei vini della Calabria; c) sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina; d) assicurare spazi e promuovere opportunità di eventi convegnistici e fieristici; e) presentare vini calabresi DO e IG di qualità accertata ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale; f) provvedere alla selezione dei vini calabresi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche; Articolo 3 (Natura giuridica dell associazione «Enoteca regionale Casa dei vini di Calabria») 1. L'«Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», di cui all'articolo 1, comma 2, è un associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori vitivinicoli, cooperative del settore. Possono, altresì, far parte dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati nonché le associazioni che gestiscono le «strade dei vini e dei sapori» di cui all'articolo 10.

Pagina 15 di 20 g) predisporre, con i consorzi di tutela della Regione Calabria e le associazioni, l'attività di promozione dei vini di qualità a denominazione di origine e indicazione geografica; h) svolgere senza fini di lucro, un'attività tendente a valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agroalimentari di qualità del territorio; i) provvedere alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità; j) realizzare, d'intesa ed in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni operanti nel territorio, il concorso enologico calabrese, la cui disciplina è demandata al regolamento d'attuazione; k) svolgere funzioni di indirizzo e di coordinamento delle Botteghe e delle Strade del vino, secondo le direttive impartite dal Dipartimento Agricoltura della Regione. Articolo 4 (Attività di istruzione, formazione, ricerca ed assistenza tecnica) 1. L'Enoteca promuove attività di istruzione, formazione, ricerca, nonché il servizio di assistenza tecnica alle imprese del settore. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire nella programmazione regionale delle attività formative, previste da norme vigenti, corsi specifici in materia vitivinicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, al fine di favorire lo studio, la ricerca e la promozione della viticoltura e dell'enologia. 3. La Regione Calabria favorisce l'organizzazione di corsi di formazione, in materia di viticoltura ed enologia, da tenersi Articolo 4 (Attività di istruzione, formazione, ricerca ed assistenza tecnica) 1. L'associazione «Enoteca regionale Casa dei vini di Calabria» promuove attività di istruzione, formazione, ricerca, nonché il servizio di assistenza tecnica alle imprese del settore. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire nella programmazione regionale delle attività formative, previste da norme vigenti, corsi specifici in materia vitivinicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, al fine di favorire lo studio, la ricerca e la promozione della viticoltura e dell'enologia. 3. La Regione Calabria favorisce l'organizzazione di corsi di

Pagina 16 di 20 anche presso sedi ove sussistano le idonee condizioni strutturali, logistiche e vocazionali. Articolo 5 (Attività propedeutiche e modalità di costituzione dell'enoteca regionale) 1. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura cura le attività propedeutiche per la costituzione dell'enoteca regionale, redigendo lo schema di atto costitutivo, di statuto, del regolamento di attuazione e del logo caratteristico. 2. La Giunta, regionale su proposta del Dipartimento regionale dell'agricoltura adotta gli schemi degli atti indicati al comma 1 entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge e li sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci fondatori. 3. Il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, tra cui il Presidente, nominati dal Consiglio regionale. formazione, in materia di viticoltura ed enologia, da tenersi anche presso sedi ove sussistano le idonee condizioni strutturali, logistiche e vocazionali. Articolo 5 (Organi dell associazione «Enoteca regionale Casa dei vini di Calabria») 1. Sono organi necessari dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»: a) l'assemblea dei soci; b) il presidente; c) il comitato tecnico scientifico. 2. L'assemblea dell'associazione «Enoteca regionale Casa dei vini di Calabria» svolge le funzioni ad essa attribuite dallo statuto dell'associazione e dal codice civile. 3. Il presidente dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» è nominato dal Presidente della Giunta regionale, è titolare di tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'associazione e svolge le funzioni non riservate ad altri organi dallo statuto e dalla legge. 4. Il comitato tecnico scientifico dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»: a) è nominato dal Presidente della Giunta regionale; b) è composto da cinque membri, tra cui il coordinatore del comitato, individuati, secondo i criteri determinati nello statuto, tra esperti in materia di enologia, enogastronomia, marketing territoriale e negli altri settori di attività dell'associazione; c) svolge funzioni di consulenza e indirizzo, con le modalità disciplinate nello statuto, in ordine alle attività dell'associazione.

Pagina 17 di 20 Articolo 6 (Comitato tecnico-scientifico) 1. La Regione Calabria istituisce il Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza e verifica per tutte le attività contemplate nella presente legge. 2. Il Comitato è costituito: a) dagli Assessori regionali all'agricoltura e forestazione ed alle attività produttive (o loro delegati); b) dai Presidenti delle Province calabresi (o loro delegati); c) dal Presidente dell'unione delle Camere di commercio (o suo delegato); d) da cinque esperti di vitivinicoltura, politiche agricole e marketing turistico, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura. 3. Comitato tecnico-scientifico esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante. Articolo 7 (Finanziamenti) 1. Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate, l'enoteca Regionale della Calabria provvede mediante: 5. Le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto nella presente legge, dallo statuto e, sulla base di questo, dal regolamento di organizzazione. Lo statuto e il regolamento di organizzazione disciplinano, altresì, il coordinamento tra gli organi dell'associazione e il comitato di cui all'articolo 6bis. Articolo 6 (Comitato tecnico di coordinamento) 1. Con atto organizzativo della Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, ed è disciplinato, un comitato tecnico di coordinamento composto dai dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale competenti in materia di agricoltura, attività produttive, ambiente, cultura, internazionalizzazione, programmazione nazionale e comunitaria, turismo, o da dirigenti dei dipartimenti medesimi delegati dai rispettivi dirigenti generali. 2. Il comitato di cui al comma 1: a) costituisce la sede in cui trovano coordinamento le attività e le iniziative della Regione Calabria che assumono interesse in relazione alle finalità dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»; b) formula linee guida ed indicazioni relative allo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all articolo 2. Articolo 7 (Risorse) 1. Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate, L associazione «Enoteca Regionale Casa dei vini di Calabria» provvede mediante:

Pagina 18 di 20 a) la quota di prima ammissione a socio; b) la quota ordinaria annuale di socio; c) contributi dei soci per la partecipazione a fiere, eventi promozionali, per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie dei vini svolte a favore dei medesimi; d) contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati; e) donazioni. 2. Le quote associative ed i contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono deliberate dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Articolo 8 (Modalità di concessione dei finanziamenti) 1. La concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) è subordinata alla seguente condizione: a) l'enoteca deve adottare lo statuto, il regolamento di cui all'articolo 5 ed un regolamento di organizzazione e di contabilità. a) la quota di prima ammissione a socio; b) la quota ordinaria annuale di socio; c) contributi dei soci per la partecipazione a fiere, eventi promozionali, per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie dei vini svolte a favore dei medesimi; d) contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati; dbis) risorse provenienti da progetti finanziati dall Unione Europea e da altri organismi nazionali e internazionali; e) donazioni. 2. Le quote associative ed i contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono deliberate dall'assemblea ordinaria, su proposta del Presidente. 3. Sulla base di apposite intese con l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», la Regione Calabria può disporre, per singoli progetti di interesse specifico della Regione, nell'ambito delle attività e iniziative di cui all'articolo 6bis, comma 2, e con il consenso dell interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso l'associazione predetta, nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità temporanea. Articolo 8 (Condizioni per la concessione di contributi da parte della Regione Calabria) 1. l contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d),possono essere erogati dalla Regione Calabria a condizione che l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» abbia adottato lo statuto e il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6 nonchè un regolamento di

Pagina 19 di 20 TITOLO II BOTTEGHE E STRADE DEL VINO Articolo 9 (Botteghe del vino) 1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le Botteghe del vino che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 5 e siano promosse dall'enoteca regionale anche su proposta degli Enti locali. Articolo 10 (Strade del vino) 1. In attuazione della legge 27 luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle «strade del vino»), le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. 2. Le Strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse e le produzioni dei territori vinicoli possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale. 3. Le Strade del vino hanno tra gli scopi la visita e l'accesso alle cantine e ai luoghi di mescita, per la promozione e l'offerta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali. 4. L'Enoteca Regionale armonizza le Strade del vino esistenti e ne promuove la costituzione. contabilità. TITOLO II BOTTEGHE DEL VINO E STRADE DEL VINO E DEI SAPORI Articolo 9 (Botteghe del vino) 1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le «botteghe del vino» che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 11 e siano promosse dall'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» anche su proposta degli enti locali. Articolo 10 (Strade del vino) 1. In attuazione della legge 27 luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle «strade del vino»), le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. 2. Le Strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse e le produzioni dei territori vinicoli possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale. 3. Le Strade del vino hanno tra gli scopi la visita e l'accesso alle cantine e ai luoghi di mescita, per la promozione e l'offerta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali. 4. Le «strade del vino» di cui ai commi da 1 a 3 assumono la denominazione di «strade del vino e dei sapori» e costituiscono, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 11, percorsi enogastronomici quali sistemi integrati per lo sviluppo del turismo enogastronomico nei territori a vocazione

Pagina 20 di 20 Articolo 11 (Competenze della Regione) 1. La Regione Calabria provvede, con il regolamento di cui all'articolo 5, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle Botteghe e delle Strade del vino. 2. La Regione Calabria può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle Strade del vino, di concerto con l'enoteca regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico. 3. La Regione Calabria promuove l'inserimento delle Strade del vino nei vari strumenti di promozione turistica. Articolo 12 (Competenze dei Comuni e delle Province) 1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentito il Comitato tecnico-scientifico, di cui al precedente articolo. vitivinicola ed enogastronomica. 5. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» promuove la trasformazione delle «strade del vino» esistenti in «strade del vino e dei sapori» e la costituzione di nuove «strade del vino e dei sapori». 6. Le «strade del vino e dei sapori» rappresentano unità di progettazione e gestione operativa, a livello territoriale, dei programmi dell associazione «Enoteca regionale Casa dei vini di Calabria», la quale svolge attività di sintesi e coordinamento delle medesime. Articolo 11 (Competenze della Regione) 1. La Regione Calabria provvede, con il regolamento di attuazione della presente legge, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e dei sapori». 2. La Regione Calabria può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade del vino e dei sapori», di concerto con l associazione «Enoteca regionale Casa dei vini di Calabria». 3. La Regione Calabria promuove l'inserimento delle Strade del vino nei vari strumenti di promozione turistica.