ÂPrima  questione L adottato ha diritto di conoscere l identità delle sorelle e dei fratelli biologici?

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Transcript:

Art. 10 c.c. Abuso dell immagine altrui. [I]. Qualora l immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l autorità giudiziaria, su richiesta dell interessato, può disporre che cessi l abuso, salvo il risarcimento dei danni. ÂPrima  questione L adottato ha diritto di conoscere l identità delle sorelle e dei fratelli biologici? }} Norme del codice civile collegate Articoli: 6; 7. NORMATIVA RILEVANTE Costituzione Art. 2 [I] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Legge 4 agosto 1955, n. 848 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL UOMO) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare (1). [1]. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. [2]. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. (1) Questa rubrica è stata aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l 11 maggio 1994 e ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. Legge 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia Art. 28 [1]. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. [2]. Qualunque attestazione di stato civile riferita all adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell annotazione di cui all articolo 26, comma 4. [3]. L ufficiale di stato civile, l ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell autorità giudiziaria. Non è necessaria l autorizzazione qualora la richiesta provenga dall ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. [4]. Le informazioni concernenti l identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore (1). [5]. L adottato, raggiunta l età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. [6]. Il tribunale per i minorenni procede all audizione delle persone di cui ritenga opportuno l ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l ac- 13 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 13 22/10/18 09:06

Le ultimissime questioni e sentenze cesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l accesso alle notizie richieste. [7]. L accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (2) (3). [8]. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l autorizzazione non è richiesta per l adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili (4). (1) Questo comma è stato così modificato dall articolo 100, comma 1, lettera p), del d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall articolo 108, comma 1, del citato decreto. (2) Questo comma è stato così sostituito dall articolo 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 278 (in Gazz. Uff., 27 novembre, n. 48), ha dichiarato l illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell articolo 30, comma 1, del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, a norma dell articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. (4) Questo articolo è stato così sostituito dall articolo 24, comma 1, della L. 28 marzo 2001, n. 149. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (CODICE DELLA PRIVACY). Art. 177 Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali [1]. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale. [2]. Il comma 7 dell articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 7. L accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. [3]. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell atto. [4]. Nel primo comma dell articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e). [5]. Nell articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, a norma dell articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 Art. 30 Dichiarazione di nascita [1]. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l eventuale volontà della madre di non essere nominata. [2]. Ai fini della formazione dell atto di nascita, la dichiarazione resa all ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell ora della nascita e del sesso del bambino. [3]. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. [4]. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio (1) e, unitamente all attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunica- 14 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 14 22/10/18 09:06

zione telematici tali da garantire l autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore. [5]. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita. [6]. Ai fini dell applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all articolo 10, comma 2. [7]. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3. [8]. L ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell atto ricevuto. (1) Le parole: «figlio naturale» sono state così sostituite dalle seguenti: «figlio nato fuori del matrimonio» dall art. 105, comma 3, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014). L art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26, ha confermato la sostituzione della parola: «naturale» con le attuali: «nato fuori dal matrimonio». Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Art. 93 Certificato di assistenza al parto [1]. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell articolo 109. [2]. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. [3]. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest ultima sia identificabile. SENTENZA RISOLUTIVA Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6963 L adottato ha diritto, nei casi di cui all art. 28, comma 5, della l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell esercizio del diritto. PRINCIPALI PASSAGGI ARGOMENTATIVI - omissis - 1. La Corte d Appello di Torino, sezione minori e famiglia, confermando quanto deciso dal Tribunale per i minorenni, ha rigettato l istanza di acquisizione delle generalità delle proprie sorelle, proposta da Z.P.L.. A sostegno della richiesta lo Z. ha riferito che sia lui che le sue sorelle venivano adottati da famiglie diverse e di aver rivolto già due istanze analoghe al riguardo, ugualmente rigettate. Questione problematica 15 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 15 22/10/18 09:06

Le ultimissime questioni e sentenze Orientamento contrario Quesito Normativa violata Secondo l istante doveva trovare applicazione la Convenzione Internazionale sui diritti dell infanzia del 20/11/1989, meglio conosciuta come Convenzione di New York e poteva essere applicato quell orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Tribunale per i minorenni può procedere ad un bilanciamento tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici, così come affermato in qualche sentenza di merito. 1.1 Il Procuratore Generale in appello aveva richiesto che si procedesse all audizione delle sorelle per verificarne il consenso all accesso ai dati, ed in caso di risposta affermativa, aveva chiesto che il reclamante fosse autorizzato all accesso. 1.2 A sostegno della reiezione della domanda la Corte d Appello ha affermato: la L. n. 184 del 1983, art. 28, commi 4 e 5, indicano le ipotesi in cui è possibile accedere alle informazioni relative all identità dei genitori biologici e all origine dell adottato, mentre il comma 6, prevede l ascolto delle persone individuate dal Tribunale. Il diritto ai legami familiari è stato di conseguenza considerato ed apprezzato limitatamente alle origini e all identità dei genitori biologici. Nel caso di specie è stato fatto valere il diritto alla relazione con le sorelle biologiche che sono state adottate ma su tale diritto risulta prevalente quello alla riservatezza delle sorelle tutelato addirittura mediante la previsione del reato di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 73. L accesso ai dati dei fratelli biologici adottati non è previsto al pari di un istruttoria preventiva nei loro confronti ed anche l ascolto finalizzato a verificare il consenso all accesso ai dati sarebbe destinato a ripercuotersi sui delicati equilibri connessi allo stato di soggetto adottato delle sorelle oltre che sui genitori adottivi delle stesse. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Z.P. affidato a due motivi accompagnati da memoria. Il ricorso inizialmente destinato alla trattazione camerale presso la Sesta Sezione di questa Corte ex art. 380 bis c.p.c., è stato rimesso alla pubblica udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il ricorrente, prima di illustrare i due motivi di ricorso ha precisato nei termini che seguono la questione da risolvere: il diritto ai legami familiari è stato considerato ed apprezzato dal legislatore limitatamente all origine ed all identità dei genitori biologici o anche con riferimento alla relazione con le sorelle o fratelli biologici, alla stregua dell interpretazione sistematica delle norme sovranazionali e nazionali, confortata dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale nonché di legittimità e merito? 4. Le censure formulate sono le seguenti: 4.1 nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 ottobre 1989, resa esecutiva con la L. n. 176 del 1991, laddove si impone il rispetto dei diritti del minore ivi compresi quelli volti a preservare la sua identità, il suo nome e le sue relazioni familiari. Per l adottato l identità consiste proprio nel ricercare le proprie origini, le proprie radici e conoscere le informazioni relative alla famiglia biologica. Viene altresì dedotta la violazione dell art. 30, della Convenzione dell Aja 29 maggio 1993, resa esecutiva con la L. n. 476 del 1998, e l errata interpretazione della 16 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 16 22/10/18 09:06

L. n. 184 del 1983, art. 28, commi 4 e 5, ritenendo che si possano comprendere nei legami familiari anche i fratelli. Infine, in relazione al diritto alla riservatezza delle sorelle, il ricorrente rileva che il diritto azionato è di natura esclusiva ed attuale, essendo riconosciuto da norme costituzionali e convenzionali. Il pregiudizio dovuto all ascolto od interpello delle sorelle è invece soltanto ipotetico. La riservatezza peraltro può essere tutelata mediante adeguata istruttoria tendente ad accertare quale potrebbe essere la reazione delle sorelle alla predetta richiesta. 4.2. Nel secondo motivo si sviluppa quest ultimo profilo anche ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente sottolinea come una fase istruttoria riservata preserverebbe i diritti concorrenti delle sorelle. 5. In ordine alla preliminare richiesta del Procuratore generale di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, sul rilievo dell omessa notifica del ricorso al pubblico ministero e del suo mancato intervento nel giudizio d appello, il Collegio ritiene di poter disattendere tale istanza. L esame testuale dell art. 28 consente di escludere l obbligatorietà della partecipazione del pubblico ministero ai procedimenti che hanno ad oggetto le informazioni relative all identità dei genitori biologici dell adottato, maggiore di età. Secondo il paradigma normativo, superato il venticinquesimo anno di età, all adottato è consentito l accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici. In questa ipotesi, coincidente dal punto di vista anagrafico con il caso di specie, il legislatore, coerentemente con lo statuto costituzionale del diritto all identità personale, ha ritenuto in via generale, la prevalenza del diritto a conoscere le proprie origini rispetto a quello potenzialmente contrapposto dei genitori biologici. Prima del raggiungimento dell età di 25 anni l accesso è, invece, consentito solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico fisica dell adottato. In questa peculiare ipotesi, il Tribunale per i minorenni accerta che l accesso alle notizie non comporti grave turbamento all equilibrio psico fisico del richiedente. Il procedimento non richiede l instaurazione del contraddittorio in quanto, come già rilevato, il diritto a conoscere le proprie origini, nella ipotesi sopra esaminata, può essere limitato od impedito soltanto dall accertamento di un pregiudizio per la sfera psico fisica del richiedente, reputato così grave da far recedere il diritto alla conoscenza delle proprie origini. La valutazione del tribunale per i minorenni non ha ad oggetto la comparazione od il bilanciamento con i diritti della persona eventualmente confliggenti dei destinatari delle istanze conoscitive dell adottato, ma rimane ancorata alla sfera personale del richiedente, alla costruzione della sua identità, all esame dell incidenza della conoscenza delle proprie origini sullo sviluppo equilibrato della sua personalità, avendo ritenuto il legislatore con valutazione, svolta in via generale ed ex ante, che la giovane età del richiedente, ancorché maggiorenne, imponga particolari cautele. Anche in questo procedimento, tuttavia, può escludersi l intervento necessario del pubblico ministero, trattandosi dell esercizio di un diritto che può soltanto essere temporalmente differito ma non compresso od escluso, avendo natura potestativa dopo il compimento dei 25 anni (S.U. n. 1946 del 2017). Fase istruttoria risevata Partecipazione del P.M. Contraddittorio Diritto potestativo 17 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 17 22/10/18 09:06

Le ultimissime questioni e sentenze Intervento necessario Mancanza del contraddittorio Effetti Art. 70 c.p.c. Questione di diritto sostanziale Identità personale Può, pertanto, ritenersi che soltanto nell ipotesi disciplinata all art. 28, comma 4, si possa porre in concreto la questione della necessità dell intervento del pubblico ministero. La norma contiene un esplicita deroga al principio generale, stabilito nei commi precedenti, del divieto di fornire informazioni, sui genitori biologici del minore adottato, ai genitori adottivi. Solo per gravi e comprovate ragioni, legate a problemi sanitari, il Tribunale per i minorenni può accogliere tale richiesta, previa adeguata preparazione ed assistenza del minore. Le informazioni in questione possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e dell urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. Nei commi successivi, relativi al diritto di conoscere le proprie origini dell adottato maggiore di età, il procedimento si caratterizza per la mancanza di contraddittorio, svolgendosi nei confronti di una sola parte, e per la conseguente assenza di un interesse di natura pubblicistica comparabile con quello relativo ai soggetti minori di età, il quale, invece, richiede in via generale il controllo e, quando previsto dalla legge, l iniziativa dell ufficio del pubblico ministero. 5. Si ritiene opportuno rilevare, a fini di completezza, che la mancata notifica del ricorso per cassazione al Pubblico Ministero, anche nei procedimenti nei quali sia previsto il suo intervento ma non il potere di promuovere l accertamento giudiziale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non determina l inammissibilità del ricorso stesso tutte le volte che le sue funzioni s identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice ad quem e siano assicurate dalla partecipazione di quest ultimo al successivo grado di giudizio (S.U. 3556 del 2017). I precedenti richiamati nella requisitoria del P.G. riguardano azioni di stato nelle quali il pubblico ministero, non solo deve intervenire ex art. 70 c.p.c., ma ha anche il potere di promuovere l azione. 6. In conclusione deve escludersi l inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Pubblico Ministero e per il difetto di partecipazione dello stesso al procedimento di merito. 7. Prima di affrontare la questione sottoposta al vaglio del Collegio deve rilevarsi, sempre in via preliminare, l ammissibilità del ricorso. La domanda rivolta al Tribunale ha ad oggetto il riconoscimento di diritti fondamentali ed inviolabili della persona. Ne consegue che il contenuto del provvedimento non può che avere natura decisoria, essendo rivolto all accertamento dell esistenza e dell estensione della tutela di tali diritti. Infine la decisione ha anche il carattere della definitività, ancorché nei limiti dei provvedimenti assunti rebus sic stantibus non essendo il provvedimento in oggetto qualificabile come provvisorio od interinale. 8. Il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un espressione essenziale del diritto all identità personale. Lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore. 18 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 18 22/10/18 09:06

8.1 Quest ultimo aspetto, più complesso, può richiedere la conoscenza e l accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima. La funzione di primaria importanza che riveste il riconoscimento giuridico dell identità personale e la consapevolezza della pluralità di elementi anche dialettici di cui si compone, quali il diritto a conoscere la verità sulla propria storia personale e quello a conservare la costruzione preesistente dell identità propria e dei terzi eventualmente coinvolti, ha formato oggetto dell attenzione e dell incisivo intervento delle Corti supreme nazionali e sovranazionali. L impegno sul riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini è stato stimolato, in tempi molto recenti, proprio dalla necessità di trovare una composizione equilibrata tra diritti contrapposti, quello della persona che vuole completare la costruzione della propria identità attraverso la ricerca delle origini biologiche e quello della madre biologica che ha esercitato, al momento del parto, il diritto di non essere nominata e che può voler conservare questo segreto proprio al fine di non alterare l identità anche relazionale costruita nel tempo. 9. Su questa dialettica ed al fine di temperare l assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini biologiche, contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, rispetto alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non essere nominata, è intervenuta la Corte Europea dei diritti umani con la sentenza del 25 settembre 2012 (ricorso n. 33783/09), Godelli contro Italia, affermando che è necessario stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e che l esclusione di qualsiasi possibilità di conoscere le proprie origini, propria della legislazione italiana, a differenza di quella di altri paesi, costituisce una violazione dell art. 8 Cedu. Con la norma contestata, lo Stato italiano ha oltrepassato il margine di discrezionalità compatibile con la tutela dei diritti della persona garantito dalla Convenzione. 10. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, condividendo la valutazione della Corte Europea dei diritti umani in ordine all ingiustificata assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini ha ritenuto che la L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, contrasti con gli artt. 2 e 3 Cost., ed ha indicato, con una sentenza additiva di principio (così qualificata da S.U. n. 1946 del 2017), il modello procedimentale da introdurre per rendere effettivo il bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive, almeno potenzialmente confliggenti rappresentate dal diritto all anonimato della madre biologica e dal diritto a conoscere le proprie origini biologiche del figlio. All illegittimità dell assolutezza del divieto, derivante dal complesso normativo costituito dall art. 28 della L. n. 184 del 1983, e dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, non è conseguita la configurabilità del diritto a conoscere le proprie origini come diritto potestativo ma è stato ritenuto necessario l interpello della madre biologica al fine di verificarne il consenso all eventuale revoca della scelta dell anonimato fatta al momento della nascita. Il diritto di quest ultima a conservare l identità costruita anche mediante il segreto sull abbandono del figlio al momento del parto è stato ritenuto rilevante nel bilanciamento d interessi compiuto dalla Corte ma è stata eliminata l intangibilità della scelta, sul rilievo dell intrinseca mutabilità delle tappe dello sviluppo e consolidamento della personalità umana. Diritto alla conoscenza delle proprie origini Corte Europea Corte Costituzionale (278/2013) 19 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 19 22/10/18 09:06

Le ultimissime questioni e sentenze Bilanciamento interessi confliggenti SS.UU. 1946/2017 Procedimentalizzazione Diritto potestativo Ambito di applicazione Tesi contraria e tesi favorevole Di peculiare rilievo è la metodologia indicata dalla Corte Costituzionale per procedere ad un adeguato bilanciamento degli interessi confliggenti. La tecnica prescelta non è stata quella di attribuire al giudice la valutazione in concreto del bilanciamento ma di predefinire un modulo procedimentale ritenuto idoneo allo scopo, fondato sulla verifica della volontà e della disponibilità a rimuovere il segreto sulla propria identità da parte della madre biologica in modo da rendere possibile, per la persona che è stata adottata a causa di questa scelta, di completare il quadro della propria genealogia ed identità personale. 11. L attuabilità del modello sopra descritto, anche senza preventivo intervento legislativo, è stata riconosciuta, infine, nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1946 del 2017. In questa pronuncia si è ritenuto che, rimossa dalla pronuncia della Corte Costituzionale la norma sull assolutezza ed intangibilità dell anonimato, potesse procedersi all interpello materno all interno di un procedimento garantito dalla massima riservatezza al fine di provocare la revoca dell originario segreto. 12. Può, pertanto, ritenersi che la procedimentalizzazione del bilanciamento d interessi sia la modalità, costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, al fine di attuare, anche in ipotesi diverse da quella disciplinata dalla L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, il corretto bilanciamento d interessi tra l adottato maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico della propria identità ed i componenti del nucleo familiare biologico-genetico, diversi dai genitori. 13. Deve, al riguardo precisarsi, che, come già illustrato, il diritto ad avere informazioni sui propri genitori biologici, per la persona adulta ultraventicinquenne, ha carattere potestativo, salva l eccezione di cui al citato art. 28, comma 7, che ha dato luogo agli interventi delle Corti Supreme. L art. 28, comma 5, stabilisce, infatti, che l adottato, raggiunta l età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici. L esame testuale della norma pone la questione, di natura interpretativa, relativa all ampiezza delle informazioni cui può accedere l adottato. La norma afferma che l adottato, raggiunta l età di 25 anni, può accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici. Occorre, pertanto, stabilire se la formula legislativa possa essere qualificata come un endiadi e, conseguentemente, esprimere un concetto unitario per il tramite di due termini coordinati ovvero se formula congiunta abbia una valenza pleonastica, o se contenga, invece, due ambiti d informazioni non necessariamente coincidenti. La prima opzione interpretativa induce a ritenere che il riferimento normativo all origine dell adottato sia soltanto una specificazione dell ambito delle informazioni che esso ha il diritto di conoscere, da limitarsi all identità dei genitori biologici, ritenendo,di conseguenza, che questa ultima informazione sia idonea a soddisfare l esigenza conoscitiva relativa alle origini. Nella seconda, invece, si ritiene che con la formula normativa sopra illustrata il legislatore abbia inteso non limitare esclusivamente all identità dei genitori biologici 20 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 20 22/10/18 09:06

il diritto dell adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età (o nei limiti previsti dall art. 28, comma 5 l infraventicinquenne) a conoscere le proprie origini ma estenderne il contenuto all intero nucleo familiare originario, in particolare quando questa indagine sia necessaria per integrare il contenuto del diritto che si vuole esercitare. Il riferimento alle origini, congiunto con quello relativo all identità dei genitori biologici, può implicare uno spettro più esteso d informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell identità personale. Ove si acceda a quest ultima opzione ermeneutica, occorre, tuttavia, verificare se la posizione giuridica dei componenti del nucleo familiare originario diversi dai genitori biologici, ed in particolare quella delle sorelle e dei fratelli, a fronte di una richiesta formulata dall adottato ex art. 28, comma 5, sia da considerare in modo diverso da quella dei genitori i quali, salva l ipotesi di cui all art. 28, comma 7, come risultante dall intervento della Corte Costituzionale e delle S.U. con le sentenze ampiamente richiamate n. 278 del 2013 e 1946 del 2017, non possono impedire l esercizio del diritto a conoscere le proprie origini a chi ne sia titolare secondo le condizioni previste dal citato art. 28. 14. Ritiene il Collegio che un interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma possa valorizzare il richiamo testuale al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, in particolare nell ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i più stretti congiunti come i fratelli e le sorelle ancorché non espressamente menzionati dalla norma. La natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell identità personale che viene riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico-genetica, induce ad accogliere tale interpretazione estensiva. 15. Deve, tuttavia, rilevarsi che l esercizio del diritto nei confronti dei genitori biologici e nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare biologico-genetico originario dell adottato, non può realizzarsi con modalità identiche. Nei confronti dei genitori biologici, il legislatore ha svolto una valutazione generale ex ante sulla netta preminenza del diritto dell adottato rispetto a quello dei genitori biologici tale da escludere alcun bilanciamento d interessi da eseguirsi ex post. La scelta del legislatore in ordine ai genitori biologici consegue alla peculiare natura del loro ruolo nel complesso processo che conduce allo status filiationis dell adottato. La medesima soluzione non è, tuttavia, automaticamente applicabile anche al diritto di conoscere l identità delle proprie sorelle e fratelli, in considerazione della radicale diversità della loro posizione rispetto a quella dei genitori biologici con riferimento sia alle ragioni della decisione riguardante lo status di figlio adottivo del richiedente sia all incidenza di questa decisione sullo sviluppo della sua personalità. Può legittimamente determinarsi una contrapposizione tra il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini, e quello delle sorelle e dei fratelli a non voler rivelare la propria parentela biologica ed a non voler mutare la costruzione della propria identità attraverso la conoscenza d informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto equilibrio di vita. Effetti Interpretazione corretta Modalità Bilanciamento Fratelli 21 PA_833_DeGioia_LeUltimissime_2018_1.indb 21 22/10/18 09:06