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COMUNE DI PIEVE D OLMI DELIBERAZIONE N. 02 Provincia di Cremona ADUNANZA DEL 08 MARZO 2016 SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA CONFORME ALL ORIGINALE OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEL COMUNE DI PIEVE D OLMI, CON PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN DANIELE PO. L anno DUEMILASEDICI, addi OTTO del mese di MARZO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze Consiliari. Previa l osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All appello risultano: CONSIGLIO COMUNALE Presenti Assenti 1) ZABERT Attilio Paolo X 2) USBERTI Mario X 3) RABAIOTTI Federico X 4) VIOLA Maria Cristina X 5) SOLDI Francesca X 6) GENERALI Manuel X 7) BEDUSCHI Alessio X 8) BALDRICCHI Antonella X 9) RIVAROLI Claudio X 10) CANEVARI Bruno X 11) DILDA Davide X Totale 10 1 Partecipa all adunanza il Segretario Comunale Dott. Puzzi Pietro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Accertata la validità dell adunanza, il Dott. Zabert Attilio Paolo, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEL COMUNE DI PIEVE D OLMI CON PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN DANIELE PO IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO: che il d.lgs. 267/2000 prevede all art. 30 che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, le norme finanziarie ed i reciproci obblighi e convenzioni; che l art. 15 della legge 241 del 7/08/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per la disciplina dello svolgimento di collaborazioni nell ambito di attività di interesse comune; che l art. 4 della legge 65 del 7/03/1986 (legge quadro sull ordinamento della Polizia Municipale) prevede forme di collaborazione tra servizi di Polizia Municipale; che l art. 23 della LR n. 4 del 14/04/2003 (riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana ) promuove forme associative tra servizi di Polizia Locale di diversi Comuni; che l art. 14, commi dal 25 a 31 quater, del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, introduce, per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l esercizio di forme obbligatoriamente associate, mediante convenzioni per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale; che le amministrazioni comunali di San Daniele Po e Pieve d Olmi hanno manifestato la volontà di dar vita ad un reciproco rapporto di collaborazione che veda l impiego dell Agente di Polizia Locale di San Daniele Po impegnato con cadenza di massimo n. 3 giorni alla settimana e per un massimo di n. 8 ore; considerato che il Comune di Pieve d Olmi non dispone di un servizio di Polizia Municipale; dato atto che il servizio di Polizia locale riveste un ruolo fondamentale e necessario per la vivibilità della comunità di Pieve d Olmi; Visto altresì l art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004, che disciplina la possibilità di utilizzare il personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un economica gestione delle risorse; Atteso che, conseguentemente, il Comune di Pieve d Olmi, al fine di garantire il funzionamento del servizio di polizia locale, ha concordato con il Comune di San Daniele Po l assegnazione dell Agente di Polizia Municipale sig.ra Emanuela Nervi per una parte del lavoro d obbligo (n. 8 ore settimanali) secondo il dettato contrattuale di cui sopra; Visto l allegato schema di convenzione che si compone di n. 10 articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e preso atto dei relativi oneri finanziari di cui all art 5 della stessa; Considerato che la spesa presunta per la convenzione viene stimata in via preventiva in 3.456,00= (tremilaquattrocentocinquantasei/00) di cui 2.856,00= (duemilaottocentocinquantasei/00) per spesa di personale ed 600,00= (seicento/00) per spese diverse; Visto l art. 30 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; Visto l art. 42, comma 2, lett. c) del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l approvazione di convenzioni tra comuni; Visto il comma 557-quater della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale prevede che, a decorrere dall anno 2014, gli enti assicurano, nell ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (in questo caso 2013-15);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 espresso dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 espresso dal responsabile del servizio finanziario ed acquisito il visto ai sensi dell art. 153, comma 5; Visto il parere del revisore dei conti; Con voti UNANIMI e FAVOREVOLI espressi in forma palese ed accertati; DELIBERA 1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo; 2) di autorizzare l utilizzo dell agente di polizia municipale sig.ra Emanuela Nervi, dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Daniele Po, in assegnazione parziale presso il Comune di Pieve d Olmi, per massimo n. 8 ore settimanali, dalla sottoscrizione della convenzione fino al 30.06.2016 salvo proroga, secondo la disciplina di cui all art. 14 del CCNL 22.01.2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione ; 3) di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di San Daniele Po, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, schema che si compone di n. 10 (dieci) articoli e che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 4) di autorizzare il sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione in parola; 5) di dare atto che l adozione del presente provvedimento non comporta il superamento dei vincoli in materia di spesa di personale di cui al comma 557 della Legge n. 296/06; Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE Verificata la necessità e l urgenza di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato; Richiamato l art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; Con voti UNANIMI e FAVOREVOLI espressi in forma palese ed accertati; DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08/03/2016 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEL COMUNE DI PIEVE D OLMI, CON PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN DANIELE PO L anno duemilasedici, addì del mese di. TRA il Comune di San Daniele Po con sede in San Daniele Po, Piazza Fratelli Leoni n. 1 (Codice Fiscale e P.IVA 00303600191), rappresentato dal dott. Davide Persico, sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.. del e il Comune di Pieve d Olmi con sede in Pieve d Olmi, Piazza XXV Aprile n. 8, (Codice Fiscale 80003290196 - Partita IVA 00302850193), rappresentato dal dott. Attilio Paolo Zabert, sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.. del PREMESSO che il d.lgs. 267/2000 prevede all art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, le norme finanziarie ed i reciproci obblighi e convenzioni; che l art. 15 della legge 241 del 7/08/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per la disciplina dello svolgimento di collaborazioni nell ambito di attività di interesse comune; che l art. 4 della legge 65 del 7/03/1986 (legge quadro sull ordinamento della Polizia Municipale) prevede forme di collaborazione tra servizi di Polizia Municipale; che l art. 23 della LR n. 4 del 14/04/2003 (riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana ) promuove forme associative tra servizi di Polizia Locale di diversi Comuni; che l art. 14, commi dal 25 a 31 quater, del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, introduce, per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l esercizio di forme obbligatoriamente associate, mediante convenzioni per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale; che le amministrazioni comunali di San Daniele Po e Pieve d Olmi attraverso appositi atti deliberativi citati in premessa hanno manifestato la volontà di dar vita ad un reciproco rapporto di collaborazione che veda l impiego dell Agente di Polizia Locale di San Daniele Po impegnato con cadenza di massimo n. 3 giorni alla settimana e per un massimo di n. 8 ore; considerato che il Comune di Pieve d Olmi non dispone di un servizio di Polizia Municipale; dato atto che il servizio di Polizia locale riveste un ruolo fondamentale e necessario per la vivibilità della comunità di Pieve d Olmi; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto della convenzione La presente convenzione ha ad oggetto l utilizzo di n. 1 Agente di Polizia Locale del Comune di San Daniele Po presso il Comune di Pieve d Olmi, ai sensi dell art. 30 del d.lgs. 267/2000.

Art. 2 Oneri per il Comune di San Daniele Po Il Comune di San Daniele Po si impegna a: a) mettere a disposizione del Comune di Pieve d Olmi n. 1 Agente di Polizia Locale per massimo n. 3 giorni alla settimana munito di auto di servizio per un numero massimo di 8 ore settimanali. Durante il servizio l agente dipenderà funzionalmente dal sindaco e dal segretario comunale del Comune di Pieve d Olmi per lo svolgimento delle attività istituzionali del Comune medesimo; b) mettere a disposizione le risorse dell ufficio del Comune di San Daniele Po per la gestione degli atti sanzionatori accertati nel Comune di Pieve d Olmi procedendo alla trasmissione mensile di copia del registro cronologico. Art. 3 Oneri per il Comune di Pieve d Olmi Il Comune di Pieve d Olmi si impegna a a) concordare con il Comune di San Daniele Po il calendario delle attività da svolgere presso il proprio Comune comunicando preventivamente entro il giorno 15 del mese le giornate e gli orari di servizio del mese successivo al Sindaco del Comune di San Daniele Po; b) mettere a disposizione dell agente il materiale amministrativo per lo svolgimento dell attività: bollettari per l accertamento di verbali di contravvenzione e sanzioni accessorie, nonché per preavvisi di accertata violazione; c) corrispondere bimestralmente/trimestralmente i corrispettivi fissati dal successivo art. 5 rispettivamente per il servizio di vigilanza sul territorio e per la gestione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative. Art. 4 Organizzazione del Servizio e funzioni dell agente di polizia locale I periodi lavorativi sono fissati in uno o più giorni la settimana per periodi minimi di 2 ore nel quale devono essere compresi i percorsi dal confine del Comune di San Daniele Po alla sede del Comune di Pieve d Olmi nella fascia oraria 7,30 14,30. L agente incaricato del servizio dovrà mettersi a disposizione del segretario comunale o del sindaco dal quale riceverà le disposizioni del caso in relazione ai compiti da svolgere che dovranno riguardare le seguenti materie: - servizio di polizia stradale; - compiti di polizia urbanistico-edilizia; - compiti di polizia commerciale; - compiti di polizia giudiziaria - servizio di notificazione atti amministrativi - educazione stradale - polizia di prossimità - sicurezza urbana Art. 5 Oneri finanziari Il Comune di Pieve d Olmi si impegna a corrispondere bimestralmente/trimestralmente al Comune di San Daniele Po il corrispettivo previsto per lo svolgimento del servizio di polizia locale nel territorio del proprio Comune ivi compreso il servizio di gestione degli atti sanzionatori. L onere finanziario si intende definito nel modo seguente: (costi in base alla tariffa oraria di un operatore livello economico C4 comprensivo degli oneri riflessi) - costo orario:.. 18,31

- costo forfetario orario utilizzo del veicolo:. 10,00 - servizio gestione verbali (inserimento nel sistema informatico.. 15,00 gestione delle procedure accessorie, trasmissione dei documenti ritirati agli enti di competenza, acquisizione dati del proprietario e relativi controlli (PRA, MCTC), notifica dei verbali secondo le procedure previste, gestione avvisi di ricevimento, gestione procedure relative alle comunicazioni per la decurtazione dei punti della patente e successivi adempimenti - resta esclusa dal servizio la fase esecutiva di riscossione; pertanto alla scadenza della convenzione verrà inviata alla ragioneria del Comune di Pieve d Olmi l elenco dei verbali che hanno assunto lo status di titolo Esecutivo per la riscossione coattiva; Art. 6 Durata della convenzione La presente convenzione ha durata sino al 30 giugno 2016. Art. 7 Risoluzione La convenzione può essere risolta in qualunque momento per uno dei seguenti motivi: a) scioglimento consensuale della convenzione mediante atti deliberativi adottati dalle due amministrazioni convenzionate; b) recesso unilaterale da parte di una delle due amministrazioni con effetto dal giorno successivo alla data di notificazione della deliberazione con la quale viene adottato il recesso. Art. 8 Fatturazione Il Comune di San Daniele Po provvederà bimestralmente/trimestralmente all invio della nota di addebito al Comune di Pieve d Olmi per il servizio fornito. Art. 9 Destinazione dei proventi I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative accertate dall Agente di Polizia Locale del Comune di San Daniele Po sul territorio del Comune di Pieve d Olmi spettano a quest ultimo ente. Art. 10 Attuazione della convenzione La convenzione sarà applicata dai Comuni interessati previa apposita deliberazione dei rispettivi Organi Istituzionali e previa trasmissione alla Prefettura di Cremona, alla Questura di Cremona ed al Comando Provinciale Carabinieri. Letto, confermato e sottoscritto Per il Comune di San Daniele Po. Per il Comune di Pieve d Olmi..

COMUNE DI PIEVE D OLMI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 02 Provincia di Cremona ADUNANZA DEL 08 MARZO 2016 SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEL COMUNE DI PIEVE D OLMI, CON PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN DANIELE PO. COPIA CONFORME ALL ORIGINALE PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA DELL AZIONE AMMINISTRATIVA (artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. ed int.) FAVOREVOLE SFAVOREVOLE Note Note Pieve d Olmi, lì 08/03/2016 Il Responsabile del Servizio F.to dr. Pozzari Franco PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (Artt. 49, 147/bis, 151 e 153 del D. Lgs. 2672000 e succ. mod. ed int. Art. 9, comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009) FAVOREVOLE SFAVOREVOLE Note Note Pieve d Olmi, lì 08/03/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to dr.ssa Belgioioso Daria Ines

Il presente verbale viene così sottoscritto: Il Presidente F.to dr. Zabert Attilio Paolo Il Segretario Comunale F.to Puzzi dr. Pietro Reg. n. 1177/2016 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Prot. n. 1286/2016 La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art. 124, coma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Pieve d Olmi, lì 04/04/2016 Il Segretario Comunale F.to Puzzi dr. Pietro Copia conforme all originale per uso amministrativo Pieve d Olmi, lì 04/04/2016 Il Segretario Comunale F.to Puzzi dr. Pietro CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si Certifica che la presente Deliberazione Consiliare è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Pieve d Olmi, lì Il Segretario Comunale Puzzi dr. Pietro