REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIEOTI RoG.No 25083/2010 Crono 't-2ji. \ Repo Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Udo 23/02/2016 Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere - PU Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - Dott. MARINA MELONI - ReI. Consigliere - Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25083-2010 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato o, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta delega a margine; 2016 641 contro - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 92/2009 della COMM.TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 22/07/2009 ; udi ta la rel azione della causa svol ta nella pubblica udienza del 23/02 /2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'avvocato che ha chiest o l ' accogl imento; udito per i l resisten t e l' Avvocato che ha chiesto i l rigetto; udi to il P. M. in persona de l Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINI S che ha concluso per l ' accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate Ufficio d i Genova in data 29/12/2005 al notaio notificò un avviso di liquidazione nel quale assoggettava ad imposta di registr o, ipotecaria e catastale in misura proporzionale l a cess ione di un terreno avente destinazione agricola che invece le parti, avevano ritenuto soggetta ad Iva in quanto suscettibile di utilizzazione edificat oria. I l notaio impugnò l'avviso d i liquidazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova la qua le accolse il ricorso considerato anche che all'atto di compravendita era stato allegato certificato di destinazione urbanis tica del Comune di Rapallo in data 4/1 1 /2005 dal quale risultava c he il terreno e ra edificabile. Su appello dell' Agenzia delle Entrate la sentenza venne riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria la quale respinse il ricorso introduttivo in quanto, secondo i giudici d i appello, dove vano essere considerate unicamente 1

le indicazioni degli strumenti urbanistici secondo le quali trattavasi nella fatti specie di terreno agricolo. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha proposto ricorso per cassazione il Notaio con tre motivi e l'ufficio si è costituito al solo fine di partecipare all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Notai o lamenta violazione e falsa applicazione dell' art.101 cpc, 111 c.2 Cost, 156 e 159 cpc, 14 commi 1 e 2 e 62 D.L.gs 546/1992 in riferimento all'art. 360 comma 1 n.4 cpc, in quanto il giudice di appello anziché rimettere la causa in primo grado ha pronunciato sentenza nei confronti nel Notaio sebbene al giudizio non avessero partecipato i contraenti obbligati principali in quanto litisconsorti necessari. Con il secondo motivo di ricorso i l ricorrente Notaio l amenta violazione e falsa applicazione dell'art.2 lett.c) DPR 2

633/1972, art. 62 comma l D.L.gs 546/1992 art. 36 D.L. 223 del 4 luglio 2006 in riferimento all'art. 360 comma l n.3 cpc, in quanto il giudice di appello ignorando la potenzialità edificatoria dell'area ha ritenuto la natura agricola del terreno e conseguentemente la soggezione ad imposta proporzionale di registro ipotecaria e catastale in misura proporzionale invece che ad IVA. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente Notaio lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all' art. 360 comma l n.5 cpc, in quanto il giudice di appello, rilevando che il terreno aveva natura agricola, hanno trascurato di considerare il certificato in data 13 gennaio 2006 rilasciato dal Comune di Rapallo dal quale risulta che sul terreno è ammessa attività edificatoria e che l'edificabilità di un terreno ai fini fiscali deve essere valutata non solo sulla base del piano regolatore generale ma dalla possibilità in concreto di rilascio della concessione edilizia. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in 3

ordine al secondo e terzo motivo. In ordine al primo motivo, infatti, occorre premettere che tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d'imposta mentre, come stabilito dall'art. 57 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione. I contraenti non sono tuttavia litisconsorti necessari e pertanto non è nulla la sentenza pronunciata senza integrazione del contraddittorio tanto più che tale richiesta non risulta essere stata avanzata dal ricorrente in nessuna fase del giudizio. A tal riguardo questa Corte ha affermato che: "In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 4 del

d. P. R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Sez. 6-5, Ordinanza n. 15005 del 02/07/20l4). In ordine al secondo e terzo motivo di ricorso il giudice di appello ha ritenuto di qualificare l'area come agricola in base allo strumento urbanistico generale senza invece tener conto delle potenzialità edificatoria del terreno. 5

Sul punto si è pronunciata questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 20137 del 16/11/2012:"In tema di imposta di registro e di INVIM, ai fini della determinazione della base imponibile, l'area edificabile costituisce un genere articolato nelle due specie dell'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e dell' area edificabile di fatto, vale a dire del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica. Una siffatta edificabilità non programmata, o fattuale o potenziale, si individua attraverso la constatazione dell' esistenza di taluni fatti indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo adiacenti, essenziali, edilizio raggiunto dalle zone l'esistenza di servizi pubblici la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l'esistenza di qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica. Ne deriva che, 6

essendo l'edificabilità di fatto una specie di edificabilità rilevante giuridicamente perché presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell'ici (art. 2, comma primo, lettera b, primo periodo, seconda ipotesi, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ) che della determinazione dell'indennità di espropriazione (art. 5-bis, comma terzo, del d.l. Il luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e art. 37, comma quinto, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327) é anch'essa un'edificabilità "di diritto", differenziandosene per il fatto di non essere (ancora) oggetto di pianificazione urbanistica, con l'ulteriore conseguenza che, poiché l'edificabilità di fatto é una situazione giuridica oggettiva, nella quale può venirsi trovare un bene immobile e che influisce sul suo valore, essa é rilevante anche ai fini delle imposte di registro e INVIM." Sullo stesso orientamento Sez. 5, Sentenza n. 20097 del 18/09/2009 "In tema di IVA, ai fini dell'art. 2, terzo comma, letto c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, la natura edificatoria di 7

un terreno va accertata tenendo conto della tendenza dell' ordinamento fiscale desumibile dall'art. ll-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 (in tema di I.e.I.) e dall'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (contenente una definizione di area fabbricabile in materia di I.V.A., di imposta di registro, di imposte sul reddito e di I.e.I.) a ricomprendere in tale categoria tutte le aree la cui destinazione edificatoria sia prevista dallo strumento urbanistico generale approvato dal comune, indipendentemente dall'adozione dei successivi atti di controllo (approvazione regionale) e dall'esistenza di strumenti attuativi, richiedendosi soltanto che sia stata conclusa una fase rilevante del procedimento volto ad attribuire all'area la natura edificatoria o a modificare le precedenti previsioni che escludevano tale destinazione. È, quindi, soggetta ad IVA, e non all'imposta proporzionale di registro, la cessione di un' area inclusa in un piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburante, approvato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. Il 8

febbraio 1998, n. 32, poiché la possibilità, conseguente a detta approvazione, di rilascio immediato di provvedimenti per la reali z zazione degli impiant i, senza necessità di adottare gli ordinari procedimenti modificativi del piano regolatore generale, attribuisce all'approvazione l'effetto di rendere immediatamente edificabile l'area, sia pure con riferimento ad interventi di natura particolare (impianti di distribuzione di carburanti)." Pertanto alla luce della citata giurisprudenza il terreno può essere considerato come area edificabile indipendentemente dalle previsioni del piano regolatore generale stante le potenzialità edificatorie e l'avvenuta edificabilità in concreto dell'area. Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l'evolversi della vicenda processuale, 9

mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della Agenzia delle Entrate. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito. Condanna l'agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in 7.000,00 complessivamente. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 23/2/2016 Il consigliere estensore Il Presidente 10