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Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 42 del 13/12/2012 Prot. n. 5482 del 18 Dicembre 2012 Oggetto: Presa d atto della continuazione della gestione del servizio idrico da parte degli attuali gestori fino al subentro del nuovo Gestore in house di ambito alla luce della proroga dei termini richiesti dalla Conferenza dei Comuni. L anno 2012 (duemiladodici), il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 10.00, nella sala del Presidente della Provincia di Varese, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell art. 7 dello Statuto, si è riunito il consiglio di amministrazione dell Azienda speciale Ufficio d Ambito della Provincia di Varese. Presenti: Galli Dario Franzi Giuseppe Marsico Luca Presidente Vice Presidente Assenti giustificati: Belli Giorgio Ghiringhelli Sergio Esaurita la presentazione e la discussione dell argomento all ordine del giorno. Richiamata la seguente normativa: D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante Norme in materia ambientale ; Visto che la Provincia di Varese, ente responsabile dell ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, tramite l Ufficio d Ambito, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, è competente: all approvazione del Piano di ambito relativo al servizio idrico integrato dell ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, composto dai seguenti documenti: a) Piano degli Investimenti, b) Modello Organizzativo e Gestionale, c) Piano Economico Finanziario comprensivo del Piano Tariffario; Visto il parere di seguito riportato, espresso dal consulente dell Ufficio d Ambito, Avv. Capecchi Con deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73, approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011, avente ad oggetto prosecuzione degli affidamenti in

essere fino all affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito, è stato disposto di prorogare agli attuali gestori gli affidamenti del Servizio in essere. La continuazione degli attuali affidamenti è stata disposta come misura avente carattere eccezionale e durata limitata nel tempo, e, cioè, entro e non oltre il 31/12/2012 e con previsione della sua anticipata decadenza, in caso di eventuale decisione in tal senso da parte dell Ufficio di Ambito, con l affidamento del servizio idrico integrato al nuovo Gestore di Ambito. La citata deliberazione ha inoltre precisato che gli attuali gestori continuino la gestione del Servizio unicamente alle medesime condizioni economiche contenute nella Convenzione di affidamento vigenti, senza applicare maggiorazioni economiche o tariffarie. Nella citata deliberazione si motivava la continuazione della gestione anche sulla base delle seguenti considerazioni: la prossima nuova organizzazione della gestione del servizio idrico integrato nella Provincia di Varese, con l approvazione del Piano di ambito e l affidamento del servizio idrico integrato ad un Gestore unico di ambito; la necessità di salvaguardare l aspetto igienico-sanitario che risulterebbe pregiudicato dalla eventuale interruzione del servizio; l affidamento del servizio idrico integrato al Gestore unico di ambito, che subentrerà alle attuali gestioni, in tempi presumibilmente brevi e, cioè, entro la data del 30 marzo 2012 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012; le difficoltà operative, tecniche e anche economiche che deriverebbero dall eventuale gestione del servizio da parte di soggetti diversi rispetto agli attuali gestori, per il tempo limitato che intercorre al suddetto affidamento del servizio idrico integrato al Gestore unico di ambito; le difficoltà operative, tecniche e economiche per l eventuale impostazione di una gara ad evidenza pubblica nel suddetto breve termine che intercorre al suddetto affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito; il fatto che l affidamento del servizio idrico integrato costituisce affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica e, come tale, non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici), se non limitatamente all articolo 30 in tema di Concessione di servizi ; la possibilità di applicare al caso di specie degli articoli 6 del R.D. n. 2240/1923 e 41 del R.D. n. 827/1924, i quali consentono la conclusione di contratti a trattativa privata qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, non possano essere utilmente seguite le procedure competitive (cfr. articolo 6 del R.D. n. 2240/1923), precisando che la trattativa privata è consentita, fra le altre ipotesi, (i) quando si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero le procedure competitive, queste andrebbero deserte (comma 1, n. 1, art. 41 del R.D. n. 827/1924), e (ii) quando l urgenza sia tale da non consentire l indugio delle procedure competitive. Con decisione della Conferenza dei Comuni, assunta nell adunanza del 4 dicembre 2012, la medesima Conferenza dei Comuni ha stabilito di procrastinare l approvazione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza sul Piano di ambito, sulla conferma della scelta del modello gestionale secondo lo schema c.d. in house e sulla modalità di costituzione del nuovo soggetto in house cui affidare la

gestione del servizio idrico integrato per tutto il territorio della Provincia di Varese, fissando il termine del 28 febbraio 2013 quale data ultima per l approvazione del suddetto parere. Deve inoltre rilevarsi che l Autorità per l energia e per il gas soggetto competente alla definizione dei nuovi criteri per la definizione della tariffa del servizio idrico integrato, nonché all approvazione delle tariffe del servizio relativamente a ciascun ambito territoriale ottimale non ha ancora provveduto all approvazione dei suddetti criteri. In mancanza di tali criteri risulta, ad oggi, impossibile redigere la versione definitiva del piano tariffario e del piano economico-finanziario del servizio idrico integrato relativamente al nuovo affidamento al Gestore unico di ambito, e, conseguentemente, risulta impossibile (o, comunque, non opportuno) procedere all affidamento del servizio idrico integrato, che potrebbe infatti avvenire soltanto sulla base di un piano tariffario e di un piano economico-finanziario redatto sulla base di criteri (quelli contenuti del decreto ministeriale contenente il c.d. metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo della tariffa del servizio idrico) che saranno certamente superati e destinati a non trovare più applicazione. In considerazione delle circostanze sopra richiamate, la Provincia di Varese e l Ufficio di ambito si trovano nell impossibilità di rispettare il termine del 31 dicembre 2012 che era stato ipotizzato per l organizzazione e per l affidamento del servizio idrico integrato al Gestore unico di ambito, potendosi prevedere allo stato che tali atti definitivi di organizzazione e di affidamento del servizio potranno essere assunti, dai soggetti competenti, entro i prossimi mesi di aprile/maggio 2013. Nelle more della definitiva organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato è da ritenersi che il termine di prosecuzione delle attuali gestioni, stabilito nella deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73, approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011, abbia valore e carattere indicativo e non perentorio. La ratio della deliberazione di cui sopra ratio che emerge fin dal suo oggetto ( prosecuzione degli affidamenti in essere fino all affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito ) è infatti, con tutta evidenza, quella di procrastinare le gestioni in essere fino all inizio dell operatività del nuovo Gestore di ambito e, quindi, fino all effettivo subentro del nuovo Gestore di ambito agli attuali gestori. Oltre che dal contenuto dell oggetto della deliberazione provinciale, tale ratio risulta dalla stessa parte deliberativa ove viene precisato che la prosecuzione debba avere carattere eccezionale e durata limitata nel tempo e debba quindi essere fissata in massimo anni 1 (uno) fino al 31.12.2012, con previsione della sua anticipata decadenza, in caso di eventuale decisione in tal senso da parte dell Ufficio di Ambito, con l affidamento del servizio idrico integrato al nuovo Gestore di Ambito. Il riferimento all affidamento del servizio idrico integrato al nuovo Gestore di Ambito indica che la volontà del provvedimento è quella di ancorare, in sostanza, il termine di scadenza della prosecuzione degli affidamenti in essere, appunto, all affidamento del servizio idrico integrato al nuovo Gestore di Ambito, piuttosto che ad una data fissa (quella, appunto indicativa, del 31 dicembre 2012).

Inoltre, il valore soltanto indicativo e non perentorio della data del 31 dicembre 2012 emerge anche dalla parte motivazionale del provvedimento, nella quale è precisato che l affidamento del SII nell ambito della provincia di Varese avverrà in tempi presumibilmente brevi e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. La correttezza della presente interpretazione della deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73, approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011, trova conforto nel comma 32-ter dell articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni, il quale pur dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto meramente riproduttivo di analoga norma abrogata in seguito ai risultati del referendum abrogativo dell art. 23-bis è indice di un orientamento del legislatore favorevole alla prosecuzione delle gestioni esistenti fino al subentro del nuovo gestore (ovvero fino alla apertura al mercato a seguito della liberalizzazione del settore ). Si riporta il contenuto del citato comma 32-ter dell art. 4 del D.L. n. 138/2011: Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste [cfr. le scadenze degli affidamenti in essere previste dal comma 32 in quanto non conformi a quanto stabilito, in tema di modalità di affidamento, dal medesimo decreto legge n. 138/2011], ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo. Si rileva che tale disposizione, pur non più in vigore in quanto riproduttiva di norma investita dall effetto abrogativo risultante dagli esiti del referendum, non pare contrastante con le finalità che i promotori del referendum si erano posti, così come precisate nelle sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato l ammissibilità dei quesiti referendari (tali finalità erano infatti rivolte contro la limitazione dell utilizzazione del modello in house nella gestione dei servizi pubblici locali e contro il perseguimento di un fine lucrativo nella gestione del servizio idrico integrato). Disposizioni analoghe in tema di prosecuzione della gestione da parte degli attuali gestori si rinvengono, inoltre, sia nella disciplina del settore del gas, che in quella dei rifiuti. Nel settore del gas, il decreto ministeriale 19 gennaio 2011, Determinazione degli ambiti territoriali ottimali nel settore della distribuzione del gas naturale, prevede, all articolo 3, comma 3, che Il gestore uscente, ai sensi dell articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento (il citato art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000 disponeva che Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento ). Nel settore della gestione dei rifiuti urbani, l art. 204, comma 1, del Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) precisa che I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità di ambito.

Quest ultima disposizione è stata, invero, interpretata dalla giurisprudenza nel senso che essa non sottintende una proroga (ex lege) rispetto alla scadenza naturale della concessione, bensì una anticipata risoluzione della concessione stessa. Tuttavia, al di là della considerazione che a diversa interpretazione potrebbe giungersi a seguito dell evoluzione del quadro normativo (mi riferisco, in particolare, al citato comma 32-ter dell art. 4 del D.L. n. 138/2011), nel nostro caso non si tratterebbe di proroga ex lege, bensì di prosecuzione in seguito ad espresso provvedimento amministrativo (la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73, approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011), interpretato nel senso di consentire la prosecuzione della gestione fino al subentro del Gestore unico di ambito e non fino ad una data fissa prestabilita. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, è da ritenersi che i soggetti affidatari di fasi del servizio idrico i cui affidamenti risultano scaduti e che continuano a gestire il servizio in forza della deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73 approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011, e comunque, in generale, i soggetti affidatari di fasi del servizio idrico i cui affidamenti scadranno prima dell affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito, possono continuare a gestire il servizio a suo tempo loro affidato, alle stesse condizioni contrattuali, fino al subentro del nuovo Gestore unico affidatario del servizio idrico integrato per tutto il territorio della Provincia di Varese. Richiamata la deliberazione P.V.41 di Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2012 che prende atto di quanto la Conferenza dei Comuni ha richiesto: 1. prorogare i termini della presentazione delle osservazioni al Piano d Ambito al 15 gennaio 2013; 2. organizzare incontri esplicativi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 2013, con i comuni che lo richiedono, avvalendosi dei consulenti dell Ufficio d Ambito, dopo l approvazione del metodo tariffario da parte dell Autorità dell Energia ed il Gas, relativamente al Piano economico finanziario e tariffario; 3. di convocare entro il 28 febbraio 2013 una nuova Conferenza dei Comuni; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; Udita la relazione del Presidente dell Azienda e del Direttore dell Ufficio d Ambito; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Il Consiglio di Amministrazione DELIBERA 1. di prendere atto della volontà espressa dai Comuni nella Conferenza del 4 dicembre 2012 come citato in premessa sulla proroga dei termini e richiamato nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 41 del 13 dicembre 2012.

2. Di ritenersi che i soggetti affidatari di fasi del servizio idrico i cui affidamenti risultano scaduti e che continuano a gestire il servizio in forza della deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73 approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011, e comunque, in generale, i soggetti affidatari di fasi del servizio idrico i cui affidamenti scadranno prima dell affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito, possono continuare a gestire il servizio a suo tempo loro affidato, alle stesse condizioni contrattuali, fino al subentro del nuovo Gestore unico affidatario del servizio idrico integrato per tutto il territorio della Provincia di Varese, in quanto il termine del 31 dicembre 2012 ha valore indicativo e non perentorio. 3. Di prendere atto del parere allegato alla presente deliberazione. 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall articolo 3 del Decreto Legge 174/2012. 5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. IL DIRETTORE DELL UFFICIO D AMBITO F.to Dott.ssa Carla Arioli IL PRESIDENTE DELL UFFICIO D AMBITO F.to Ing. Dario Galli PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 18/12/2012 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/12/2012 al 01/01/2013 senza alcuna opposizione o richiesta Varese, IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI VARESE F.to Dott. Vito Bisanti DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/12/2012 [] Al 26 giorno susseguente alla pubblicazione [x] Immediatamente eseguibile Varese, IL DIRETTORE DELL UFFICIO D AMBITO F.to Dott.ssa Carla Arioli Copia conforme all originale per uso amministrativo IL DIRETTORE DELL UFFICIO D AMBITO F.to Dott.ssa Carla Arioli

Ai Gestori di fasi del servizio idrico nella provincia di Varese Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Varese Oggetto: continuazione della gestione del servizio idrico da parte degli attuali gestori fino al subentro del nuovo Gestore in house di ambito del servizio idrico integrato. 1. Con deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73, approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011, avente ad oggetto prosecuzione degli affidamenti in essere fino all affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito, è stato disposto di prorogare agli attuali gestori gli affidamenti del Servizio in essere. La continuazione degli attuali affidamenti è stata disposta come misura avente carattere eccezionale e durata limitata nel tempo, e, cioè, entro e non oltre il 31/12/2012 e con previsione della sua anticipata decadenza, in caso di eventuale decisione in tal senso da parte dell Ufficio di Ambito, con l affidamento del servizio idrico integrato al nuovo Gestore di Ambito. La citata deliberazione ha inoltre precisato che gli attuali gestori continuino la gestione del Servizio unicamente alle medesime condizioni economiche contenute nella Convenzione di affidamento vigenti, senza applicare maggiorazioni economiche o tariffarie. Nella citata deliberazione si motivava la continuazione della gestione anche sulla base delle seguenti considerazioni: la prossima nuova organizzazione della gestione del servizio idrico integrato nella Provincia di Varese, con l approvazione del Piano di ambito e l affidamento del servizio idrico integrato ad un Gestore unico di ambito;

la necessità di salvaguardare l aspetto igienico-sanitario che risulterebbe pregiudicato dalla eventuale interruzione del servizio; l affidamento del servizio idrico integrato al Gestore unico di ambito, che subentrerà alle attuali gestioni, in tempi presumibilmente brevi e, cioè, entro la data del 30 marzo 2012 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012; le difficoltà operative, tecniche e anche economiche che deriverebbero dall eventuale gestione del servizio da parte di soggetti diversi rispetto agli attuali gestori, per il tempo limitato che intercorre al suddetto affidamento del servizio idrico integrato al Gestore unico di ambito; le difficoltà operative, tecniche e economiche per l eventuale impostazione di una gara ad evidenza pubblica nel suddetto breve termine che intercorre al suddetto affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito; il fatto che l affidamento del servizio idrico integrato costituisce affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica e, come tale, non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici), se non limitatamente all articolo 30 in tema di Concessione di servizi ; la possibilità di applicare al caso di specie degli articoli 6 del R.D. n. 2240/1923 e 41 del R.D. n. 827/1924, i quali consentono la conclusione di contratti a trattativa privata qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, non possano essere utilmente seguite le procedure competitive (cfr. articolo 6 del R.D. n. 2240/1923), precisando che la trattativa privata è consentita, fra le altre ipotesi, (i) quando si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero le procedure competitive, queste andrebbero deserte (comma 1, n. 1, art. 41 del R.D. n. 827/1924), e (ii) quando l urgenza sia tale da non consentire l indugio delle procedure competitive. 2. Con decisione della Conferenza dei Comuni, assunta nell adunanza del 4 dicembre 2012, la medesima Conferenza dei Comuni ha stabilito di procrastinare l approvazione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza sul Piano di ambito, sulla conferma della scelta del modello gestionale secondo lo schema c.d. in house e sulla modalità di costituzione del nuovo soggetto in house cui affidare la gestione del servizio idrico

integrato per tutto il territorio della Provincia di Varese, fissando il termine del 28 febbraio 2013 quale data ultima per l approvazione del suddetto parere. 3. Deve inoltre rilevarsi che l Autorità per l energia e per il gas soggetto competente alla definizione dei nuovi criteri per la definizione della tariffa del servizio idrico integrato, nonché all approvazione delle tariffe del servizio relativamente a ciascun ambito territoriale ottimale non ha ancora provveduto all approvazione dei suddetti criteri. In mancanza di tali criteri risulta, ad oggi, impossibile redigere la versione definitiva del piano tariffario e del piano economico-finanziario del servizio idrico integrato relativamente al nuovo affidamento al Gestore unico di ambito, e, conseguentemente, risulta impossibile (o, comunque, non opportuno) procedere all affidamento del servizio idrico integrato, che potrebbe infatti avvenire soltanto sulla base di un piano tariffario e di un piano economico-finanziario redatto sulla base di criteri (quelli contenuti del decreto ministeriale contenente il c.d. metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo della tariffa del servizio idrico) che saranno certamente superati e destinati a non trovare più applicazione. 4. In considerazione delle circostanze sopra richiamate, la Provincia di Varese e l Ufficio di ambito si trovano nell impossibilità di rispettare il termine del 31 dicembre 2012 che era stato ipotizzato per l organizzazione e per l affidamento del servizio idrico integrato al Gestore unico di ambito, potendosi prevedere allo stato che tali atti definitivi di organizzazione e di affidamento del servizio potranno essere assunti, dai soggetti competenti, entro i prossimi mesi di aprile/maggio 2013. 5. Nelle more della definitiva organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato è da ritenersi che il termine di prosecuzione delle attuali gestioni, stabilito nella deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73, approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011, abbia valore e carattere indicativo e non perentorio. La ratio della deliberazione di cui sopra ratio che emerge fin dal suo oggetto ( prosecuzione degli affidamenti in essere fino all affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito ) è infatti, con tutta evidenza, quella di procrastinare le gestioni in essere fino all inizio

dell operatività del nuovo Gestore di ambito e, quindi, fino all effettivo subentro del nuovo Gestore di ambito agli attuali gestori. Oltre che dal contenuto dell oggetto della deliberazione provinciale, tale ratio risulta dalla stessa parte deliberativa ove viene precisato che la prosecuzione debba avere carattere eccezionale e durata limitata nel tempo e debba quindi essere fissata in massimo anni 1 (uno) fino al 31.12.2012, con previsione della sua anticipata decadenza, in caso di eventuale decisione in tal senso da parte dell Ufficio di Ambito, con l affidamento del servizio idrico integrato al nuovo Gestore di Ambito. Il riferimento all affidamento del servizio idrico integrato al nuovo Gestore di Ambito indica che la volontà del provvedimento è quella di ancorare, in sostanza, il termine di scadenza della prosecuzione degli affidamenti in essere, appunto, all affidamento del servizio idrico integrato al nuovo Gestore di Ambito, piuttosto che ad una data fissa (quella, appunto indicativa, del 31 dicembre 2012). Inoltre, il valore soltanto indicativo e non perentorio della data del 31 dicembre 2012 emerge anche dalla parte motivazionale del provvedimento, nella quale è precisato che l affidamento del SII nell ambito della provincia di Varese avverrà in tempi presumibilmente brevi e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. 6. La correttezza della presente interpretazione della deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73, approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011, trova conforto nel comma 32- ter dell articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni, il quale pur dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto meramente riproduttivo di analoga norma abrogata in seguito ai risultati del referendum abrogativo dell art. 23-bis è indice di un orientamento del legislatore favorevole alla prosecuzione delle gestioni esistenti fino al subentro del nuovo gestore (ovvero fino alla apertura al mercato a seguito della liberalizzazione del settore ). Si riporta il contenuto del citato comma 32-ter dell art. 4 del D.L. n. 138/2011: Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell erogazione dei servizi pubblici locali

di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste [cfr. le scadenze degli affidamenti in essere previste dal comma 32 in quanto non conformi a quanto stabilito, in tema di modalità di affidamento, dal medesimo decreto legge n. 138/2011], ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.. Si rileva che tale disposizione, pur non più in vigore in quanto riproduttiva di norma investita dall effetto abrogativo risultante dagli esiti del referendum, non pare contrastante con le finalità che i promotori del referendum si erano posti, così come precisate nelle sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato l ammissibilità dei quesiti referendari (tali finalità erano infatti rivolte contro la limitazione dell utilizzazione del modello in house nella gestione dei servizi pubblici locali e contro il perseguimento di un fine lucrativo nella gestione del servizio idrico integrato). 7. Disposizioni analoghe in tema di prosecuzione della gestione da parte degli attuali gestori si rinvengono, inoltre, sia nella disciplina del settore del gas, che in quella dei rifiuti. Nel settore del gas, il decreto ministeriale 19 gennaio 2011, Determinazione degli ambiti territoriali ottimali nel settore della distribuzione del gas naturale, prevede, all articolo 3, comma 3, che Il gestore uscente, ai sensi dell articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento (il citato art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000 disponeva che Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento ). Nel settore della gestione dei rifiuti urbani, l art. 204, comma 1, del Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) precisa che I soggetti che esercitano il

servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità di ambito. Quest ultima disposizione è stata, invero, interpretata dalla giurisprudenza nel senso che essa non sottintende una proroga (ex lege) rispetto alla scadenza naturale della concessione, bensì una anticipata risoluzione della concessione stessa. Tuttavia, al di là della considerazione che a diversa interpretazione potrebbe giungersi a seguito dell evoluzione del quadro normativo (mi riferisco, in particolare, al citato comma 32-ter dell art. 4 del D.L. n. 138/2011), nel nostro caso non si tratterebbe di proroga ex lege, bensì di prosecuzione in seguito ad espresso provvedimento amministrativo (la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73, approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011), interpretato nel senso di consentire la prosecuzione della gestione fino al subentro del Gestore unico di ambito e non fino ad una data fissa prestabilita. 8. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, è da ritenersi che i soggetti affidatari di fasi del servizio idrico i cui affidamenti risultano scaduti e che continuano a gestire il servizio in forza della deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese Prot. n. 111519/9.8.3 P.V. n. 73 approvata nell adunanza del 20 dicembre 2011, e comunque, in generale, i soggetti affidatari di fasi del servizio idrico i cui affidamenti scadranno prima dell affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito, possono continuare a gestire il servizio a suo tempo loro affidato, alle stesse condizioni contrattuali, fino al subentro del nuovo Gestore unico affidatario del servizio idrico integrato per tutto il territorio della Provincia di Varese.