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N 42/2010 27 Dicembre 2010(*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di LICENZIAMENTO NULLO. REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX ART. 18 DELLA LEGGE 300/70 A PRESCINDERE DAL LIMITE DIMENSIONALE. SUSSISTENZA. ART. 3 DELLA LEGGE 108/90. RIENTRANO NEI LICENZIAMENTI NULLI ANCHE QUELLI CAUSATI DA MOTIVO ILLECITO DETERMINANTE FRA CUI LA RITORSIONE O LA RAPPRESAGLIA A FRONTE DI RIVENDICAZIONI RETRIBUTIVE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 24347 DEL 1 DICEMBRE 2010 L art. 3 della Legge 108/90 così recita Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti. 1

Orbene, la S.C. di Cassazione, con sentenza N. 24347 del 1 Dicembre 2010, ha sancito il principio che il suddetto art. 3, che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro e, quindi l applicabilità dell art. 18 della legge 300/70 a prescindere che il limite dimensionale dell azienda sia pari od inferiore a 15 dipendenti, ricomprende, fra le ipotesi di nullità del licenziamento, anche quelli causati da motivo illecito determinante fra cui, senza dubbio, la risoluzione del rapporto di lavoro ascrivibile ad una rappresaglia o ritorsione nei confronti di un lavoratore che abbia rivendicato pretese retributive. COSTITUISCE UN IRRIMEDIABILE LESIONE DEL VINCOLO FIDUCIARIO FRA LE PARTI LA TIMBRATURA DEL CARTELLINO DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN LUOGO DI UN COLLEGA ASSENTE O RITARDATARIO. IL CONSEGUENZIALE LICENZIAMENTO E LEGITTIMO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 24796 DEL 7 DICEMBRE 2010 E sicuramente noto che uno degli elementi caratteristici del contratto di lavoro è il vincolo fiduciario fra le Parti donde la risoluzione reciproca (id: licenziamento o dimissione per giusta causa) quando si verifica, ex art. 2119 c.c., un evento gravissimo che impedisce, anche momentaneamente, la prosecuzione del rapporto. Fra questi eventi che precludono la continuazione del rapporto di lavoro, i Giudici della S.C. di Cassazione, con la sentenza N. 24796 del 7 Dicembre 2010, hanno ricompreso anche la timbratura del cartellino ad opera di un dipendente in luogo di altro assente o semplicemente ritardatario. Tale evento, per gli Ermellini, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro in quanto evidenzia il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno la datrice di lavoro". LEGGE 183/2010. COLLEGATO LAVORO 2010. IN MATERIA DI SANZIONI PER LAVORO NERO INTERVIENE ANCHE L INPS CON PROPRIA CIRCOLARE DOPO QUELLA DEL MINISTERO DEL LAVORO. CIRCOLARE INPS N. 157 DEL 7 DICEMBRE 2010 Dopo la ricca circolare n. 38 del 12 Novembre 2010 in materia di maxisanzione, anche l Istituto Previdenziale di Via Ciro il Grande dice la sua in subiecta materia con la circolare n. 157 del 7 Dicembre 2010. 2

Viene confermata la decorrenza della nuova maxisanzione: il riferimento è agli accertamenti iniziati dopo il 24 Novembre 2010 che, come è noto, è la data di entrata in vigore del Collegato anche se la infrazione dovesse riferirsi a periodi precedenti. Non sono oggetto di maxisanzione rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e cioè rapporti autonomi, parasubordinati e domestico. Ma attenzione, conformemente a quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro, anche l INPS conferma che rientra nella nuova misura delle sanzioni la mancata comunicazione all Istituto ed all INAIL del lavoro occasionale accessorio ovvero in assenza di documentazione idonea a provare l attivazione di una prestazione di lavoro autonomo e l autonomia del rapporto. Ultima grande novità: anche gli ispettori INPS potranno elevare i verbali sanzionatori del lavoro sommerso e notificarlo ai contravventori. E NULLO IL RICORSO TRIBUTARIO AVVERSO L ACCERTAMENTO DEI REDDITI PROPOSTO DA UN SOLO ASSOCIATO DI UN ASSOCIAZIONE FRA PROFESSIONISTI. SUSSISTE UN LITISCONSORZIO NECESSARIO DONDE LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTRADDITTORIO. CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 24764 DEL 6 DICEMBRE 2010 Interessantissimo principio sancito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione in tema di ricorso tributario proposto da un solo componente di un associazione fra professionisti avverso l accertamento dei redditi ad opera dell Amministrazione Finanziaria. Per i Giudici della Suprema Corte di legittimità, con sentenza N. 24764 del 6 Dicembre 2010, occorre l impugnazione da parte di tutti gli associati in quanto, in questo caso, sussiste un litisconsorzio originario necessario. Ergo, il Giudizio proposto da uno solo degli associati e senza la partecipazione degli altri litisconsorti deve intendersi nullo per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 101 c.p.c. e 111, comma 2 della Costituzione. Tale nullità deve essere fatta valere in ogni grado e stato del procedimento con rilevazione anche d ufficio. 3

Ecco come gli Ermellini hanno motivato la pronuncia in informativa: E nulla l impugnazione dell accertamento dei redditi di un associazione tra professionisti, se il contraddittorio non si integra da parte di tutti i soci. Infatti è estendibile all associazione, l applicazione del principio secondo cui il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l'impugnativa prospetti questioni personali ), con l'effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. IL REGIME FISCALE DA APPLICARE AI REDDITI DI LAVORO DEVE ESSERE QUELLO IN VIGORE AL MOMENTO DELLA EROGAZIONE E NON GIA DELLA MATURAZIONE. TEMPUS REGIT ACTUM ANCHE IN MATERIA FISCALE. QUINDI, CRITERIO DI CASSA. CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N.24760 DEL 6 DICEMBRE 2010 Lo abbiamo sempre sostenuto che, in materia di redditi di lavoro e conseguenziale obbligazione tributaria, vige il criterio di cassa trattando, dunque, di sottoporre a prelievo tributario un reddito. Quest ultimo, per definizione, si consegue all atto della percezione. E, sic rebus stantibus, anche le regole per la tassazione di tale reddito devono essere quelle in vigore all atto del conseguimento (id: criterio di cassa ovvero tempus regit actum). Lo ha ribadito, con sentenza N. 24760 del 6 Dicembre 2010, la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Per gli Ermellini formano reddito da lavoro gli emolumenti percepiti dal lavoratore nel periodo di imposta. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! 4

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE ESPOSITO. 5