Corso di laurea triennale in Economia e Commercio L33 Corso di Diritto del Lavoro A.A Prof. Megna Maria Rosalia
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1 Corso di laurea triennale in Economia e Commercio L33 Corso di Diritto del Lavoro A.A Prof. Megna Maria Rosalia TUTELE CONTRO I LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI: Art. 8 L. 604/1966 Art. 18 Stat.Lav. (L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012 D. lgs. n. 23/2015 del attuativo della riforma «Jobs Act», alla luce delle successive modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018 cd. «Decreto Dignità», conv. in L. n. 96/2018, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 dell
2 Tutele contro il licenziamento (prima della riforma Fornero: L. 92/12) Tutela Reale art. 18 L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) Campo di applicazione: Datori di lavoro di medie-grandi dimensioni datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti nell unità produttiva (più di 5 per aziende agricole), più di 15 dipendenti nell ambito comunale (più di 5 per aziende agricole), o più di 60 dipendenti nel complesso. L art. 18 St. Lav. (tutela reale) si applica sempre ai licenziamenti nel settore del lavoro pubblico privatizzato, a prescindere dai requisiti dimensionali del datore di lavoro P.A. Tutela Obbligatoria art. 8 L. n. 604/66 Campo di applicazione: Datori di lavoro di piccole dimensioni ( che occupano fino a 15 dipendenti) e Organizzazioni di tendenza (a prescindere delle dimensioni dell organico aziendale del datore).
3 Tutele contro il licenziamento (prima della riforma Fornero: L. 92/12) Tutela Reale art. 18 L. n. 300/70 In caso di licenziamento illegittimo/ingiustificato. Reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno (indennità commisurata alla retribuzione, per un importo non inferiore a 5 mensilità), e condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dal licenziamento alla effettiva reintegra. Oppure - in luogo della reintegra: facoltà a richiesta del lavoratore (entro 30 gg da comunicazione del deposito della sentenza) - indennità sostitutiva (pari a 15 mensilità) e risoluzione rapporto di lavoro (art.18 c. 5). Tutela Obbligatoria (risarcitoria) art. 8 L. n. 604/66 In caso di licenziamento illegittimo/ingiustificato (salvo licenziamento nullo per violazione di divieti di licenziamento, licenziamento orale, licenziamento discriminatorio); Riassunzione entro 3 giorni o, in mancanza, risarcimento del danno (indennità di importo tra un minimo di 2,5 e un massimo 6 mensilità dell ultima retribuzione aumento dell indennità per i dipendenti di datori con più di 15 lavoratori: fino 10 mensilità per lavoratori con più di 10 anni di anzianità, fino a 14 mensilità per lavoratori con più di 20 anni di anzianità).
4 La riforma Fornero: L. n. 92/2012 modifiche all art. 18 L. 300/1970 Campo di applicazione dell art. 18 Statuto dei Lavoratori: datori di medie-grandi dimensioni (requisiti dimensionali riferiti all organico); Modifiche al regime sanzionatorio contro i licenziamenti illegittimi: dall unica sanzione (tutela reale) all introduzione di un regime sanzionatorio diversificato in base alle diverse violazioni della disciplina sui licenziamenti; Tutela reale piena (corrisponde alla tutela reale ex art. 18 vecchio testo); Tutela reale attenuata (con risarcimento entro minimo e massimo); Tutela risarcitoria/indennitaria forte; Tutela risarcitoria/indennitaria attenuata.
5 Tutele contro il licenziamento: Il doppio regime dal 2015 Il nuovo D.lgs. 23/2015: campo di applicazione. si applica ai lavoratori a tempo indeterminato neo-assunti (con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.lgs.) (c.1); Si applica anche ai lavoratori assunti precedentemente all entrata in vigore del d.lgs. 23/15 nel caso in cui il datore di lavoro integri il requisito dimensionale (art. 18, c. 8-9 St.) dopo l entrata in vigore del d.lgs. stesso (per effetto di nuove assunzioni (c. 3); Si applica solo per la tutela indennitaria crescente (ma con risarcimento dimezzato, comunque non superiore a sei mensilità - ai lavoratori se il datore di lavoro non raggiunge i requisiti dimensionali previsti dall art. 18 St. lav. c. 8-9; Si applica ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività politica, sindacale, culturale, istruzione, religione/culto (le cd. organizzazioni di tendenza). PER QUANTO QUI NON CONTEMPLATO CONTINUERA AD APPLICARSI IL PRECEDENTE REGIME SANZIONATORIO (cioè: art. 18 St. lav. dopo riforma Fornero per i datori di medio-grandi dimensioni; OVVERO Art. 8 L. 604/66 per i datori di piccole dimensioni).
6 Il regime sanzionatorio a confronto: tutela reale (doppio regime) ART. 18 st. lav. (dopo riforma Fornero) Tutele contro i licenziamenti nel d.lgs. 23/2015 TUTELA REALE PIENA: TUTELA REALE PIENA: - Licenziamento discriminatorio, nullo (divieti) o orale; - Reintegrazione e risarcimento danno (indennità - Licenziamento discriminatorio, nullo, orale (e commisurata all ultima retribuzione globale di fatto da giorno ingiustificato per motivi di disabilità fisica o psichica). del licenziamento all effettiva reintegrazione dedotto l aliunde perceptum - in ogni caso non inferiore a 5 mensilità), versamento contributi previdenziali; - Indennità sostitutiva di reintegra (15 mensilità) non soggetta a contribuzione (facoltà lavoratore entro 30 gg da comunicazione di deposito sentenza o da invito di ripresa servizio se anteriore). TUTELA REALE ATTENUATA: - licenziamento ingiustificato (solo nei casi di ingiustificatezza qualificata (insussistenza del fatto contestato; fatto rientrante tra condotte punite con sanzione conservativa; manifesta insussistenza del motivo [oggettivo] posto a base del licenziamento), inidoneità psico fisica del lavoratore, art c.c.); - Annullamento licenziamento. Reintegrazione e indennità risarcitoria commisurata all ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all effettiva reintegra in ogni caso non superiore a 12 mensilità detraibile aliunde perceptum e percipiendum e versamento contributi previdenziali - Reintegrazione e risarcimento (indennità commisurata all'ultima retribuzione di rif. per calcolo TFR in ogni caso non inferiore a 5 mensilità - dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto aliunde perceptum), versamento contributi previdenziali. - Indennità sostitutiva di reintegra (15 mensilità) (facoltà lavoratore entro 30 giorni da comunicazione di deposito sentenza o da invito di ripresa servizio se anteriore). TUTELA REALE ATTENUATA: - Licenziamento ingiustificato solo per insussistenza del fatto materiale contestato (ingiustificatezza qualificata); - Annullamento licenziamento. Reintegrazione e Indennità risarcitoria commisurata all ultima retribuzione di riferimento per calcolo TFR, dal licenziamento all effettiva reintegrazione in ogni caso non superiore a 12 mensilità per il periodo precedente la pronuncia di reintegra dedotto aliunde perceptum e percipiendum versamento contributi previdenziali.
7 Il regime sanzionatorio a confronto: tutela risarcitoria-indennitaria (doppio regime) ART. 18 st. lav. (dopo riforma Fornero) TUTELA RISARCITORIA FORTE: - Licenziamento ingiustificato (g.causa, g.motivo). - Risoluzione rapporto dal licenziamento; Indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e massimo di 24 mensilità di ultima retribuzione, in base ad anzianità del lavoratore, numero di dipendenti occupati, dimensioni attività economica, comportamento e condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione. TUTELA RISARCITORIA ATTENUATA: - Licenziamento inefficace per vizi procedimentali (motivazione non contestuale, vizi ex art. 7 St. lav., omesso procedimento preventivo per licenziamento g. motivo oggettivo); - Risoluzione rapporto dal giorno del licenziamento; Indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra minimo di 6 e massimo 12 mensilità dell ultima retribuzione, in base a gravità di violazione procedurale, con onere di specifica motivazione (salvo applicazione altre tutele). Tutele contro i licenziamenti nel d.lgs. 23/2015 TUTELA INDENNITARIA CRESCENTE: - Licenziamento ingiustificato (g.causa, g.motivo); - Estinzione rapporto dal licenziamento; Indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per calcolo TFR per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità: cfr. D.L. 87/18). TUTELA INDENNITARIA CRESCENTE (ma dimezzata): - Licenziamento in violazione di norme relative a requisiti formali e procedimentali (difetto di motivazione; vizi ex art. 7 St. lav.); - Estinzione rapporto dal licenziamento; Indennità (non soggetta a contribuzione prev.) di importo di importo pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di rif. per calcolo TFR per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità (salvo applicazione altre tutele).
8 Tutela obbligatoria (indennitaria): il doppio regime Art. 8 L. 604/66 : per i vecchi assunti Applicabile ai datori di lavoro di piccole dimensioni (fino a 15 dipendenti) ed Organizzazioni di tendenza (di qualsiasi dimensione). In tutti i casi di licenziamento illegittimo e/o ingiustificato (salvo licenziamento nullo, orale, discriminatorio); Estinzione rapporto; riassunzione entro 3 giorni o, in mancanza, risarcimento danno (indennità di importo tra minimo 2,5 e massimo 6 mensilità dell ultima retribuzione, avuto riguardo al numero di dipendenti occupati, dimensioni di impresa, anzianità di servizio lavoratore, comportamento e condizioni delle parti); (e situazione mercato locale l. 183/10). Indennità maggiorata in caso lavoratori licenziati con anzianità di servizio elevata (anzianità superiore a 10 anni 10 mensilità; anzianità superiore a 20 anni 14 mensilità) e organico aziendale superiore a 15 (duplice condizione). Tentativo obbligatorio di conciliazione (L. 108/90). D.lgs. n. 23/2015: per i neo-assunti Applicabile ai datori di lavoro di piccole dimensioni (non in possesso dei requisiti dimensionali di cui all art. 18 c. 8 St.); In tutti i casi di licenziamento ingiustificato e/o illegittimo per vizi procedimentali (salvo licenziamento nullo, orale, discriminatorio); Non si applica la tutela reale (nell ipotesi di ingiustificatezza qualificata), ma solo la tutela indennitaria crescente; estinzione rapporto. L ammontare delle indennità in caso di licenziamento ingiustificato, viziato per violazione di requisiti formali o norme procedimentali, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di 6 mensilità. Alle Organizzazioni di tendenza si applicano le tutele contro i licenziamenti previste dal d.lgs. 23/2015.
9 La pronuncia della Corte Costituzionale sentenza n. 194/2018 dell Tribunale di Roma, III sezione lavoro, ordinanza del 26 luglio 2017: sospetti di incostituzionalità dell art. 1 comma 7 lett. c) della L. delega n. 183/2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 23/2015, per violazione degli artt. 3, 4 comma 1, 35 co. 1, 76 e 117 co. 1, della Costituzione (con rif. alla violazione degli artt. 76 e 117 Cost., in relazione all'art. 30 della CDFUE di Nizza, alla Convenzione OIL n. 158/1982 sul licenziamento, non ratificata dall'italia, e all'art. 24 della Carta sociale europea di Strasburgo del 1996, ratificata in Italia con L. n. 30/1999). Con la sentenza n. 194/2018, la Corte Costituzionale: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, del d. lgs. n. 23/15 (sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 3, co. 1, del D.L. n. 87/18 conv. con modifiche nella L. n. 96/2018) limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, co.7, lett. c), della L. delega n. 183/2014 e degli artt. 2,3, co. 2 e 3, e 4 del d.lgs. n. 23/2015, sollevate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 4 co. 1, 35 co. 1, 76 e 117 co. 1, della Costituzione (questi ultimi due articoli in relazione all'art. 30 della CDFUE di Nizza, alla Convenzione OIL n. 158/82 e all'art. 24 della Carta sociale europea); 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 co. 1, del d.lgs. n. 23/15, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 76 e 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 10 della Convenzione OIL n. 158/82; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 co. 1 del d.lgs. n. 23/15, sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, in riferimento agli artt. 76 e 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 30 CDFUE.
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