Jobs act (entrata in vigore 7 marzo 2015)
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- Gianmarco Marino
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1 Jobs act 2015 (entrata in vigore 7 marzo 2015) Contratto a tutele crescenti D. Lgs 23/2015 Ammortizzatori Sociali D. Lgs 22/2015 Riordino tipologie contrattuali Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Giovedì 26 marzo 2015 ANCE Pavia
2 Contratto a tutele crescenti Centro della riforma: Contratto a tempo Indeterminato Viene reso maggiormente attrattivo: 1) Flessibilità; 2) Riduzione del costo (sconto Irap) Incentivi Legge di stabilità 2015; 3) Costi certi in caso di licenziamento ingiustificato/illegittimo
3 Contratto a tutele crescenti Mutamento delle tecniche di tutela (Flessibilità): Abbandono della tecnica restitutoria che viene sostituita. La tutela evolve in: Indennizzo + Sostegno alla ricollocazione La tutela dell occupazione del lavoratore si realizza non nel rapporto di lavoro, ma nel mercato. Il dinamismo del mercato del lavoro realizza l interesse di ambo le Parti (art. 4 e 35 Costituzione).
4 Contratto a tutele crescenti Campo di applicazione: L art. 18 Statuto dei Lavoratori è in via di esaurimento: non si applica ai nuovi assunti, salvo licenziamento discriminatorio - nullo 7 marzo 2015 Assunti a tempo indeterminato pre riforma: Si applica il vecchio art. 18 Nuovi assunti a tempo indeterminato o conversioni di assunti a tempo determinato: nuovo regime
5 Contratto a tutele crescenti Art. 1 Campo di applicazione 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. 3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
6 Contratto a tutele crescenti Art. 1 Campo di applicazione: 1)Operai, Impiegati, Quadri assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015 (esclusi i dirigenti). 2)Sono compresi i contratti a tempo determinato e l apprendistato convertiti dopo il 7 marzo ) Sono compresi i lavoratori di imprese con meno di 15 dd (alla data del 7 marzo 2015) che successivamente superino la soglia.
7 Contratto a tutele crescenti La diversità è solo gestionale dipende dal momento in cui sono stati assunti. Non c è diversità di regole, ma solo di conseguenze a fronte dei licenziamenti.
8 Contratto a tutele crescenti Tipologie di licenziamenti 1) Discriminatori e nulli; 2) Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e giusta causa; 3) Licenziamento per giustificato motivo oggettivo/economico; 4) Licenziamento con vizi formali o procedurali
9 1) Discriminatori e nulli Art. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale Vecchia disciplina si applica ai lavoratori già in forza + Dirigenti Nuova disciplina per i nuovi assunti, o per tutti i lavoratori delle imprese che superano la soglia dei 15 dd 1) Discriminazione 6 ipotesi di nullità: 2) Causa matrimonio 3) Violazione disposizioni maternità paternità 4)Motivo illecito 5)Forma orale 6)Nullo per previsione legale 4 ipotesi tassative: 1) Discriminazione (ai sensi dell art. 15 Statuto Lav.) 2) Verbale 3) Inabilità (disabilità fisica e psichica) 4) Nullità espressamente previsti dalla legge
10 1) Discriminatori e nulli Art. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perchè discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perchè riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ovvero perché al licenziamento dichiarato inefficace perchè intimato in forma orale, Inidoneità - Disabilità fisica o psichica del lavoratore Il Giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la Reintegra + Risarcimento (pari a tutte le mensilità dal licenziamento alla reintegra + contributi con un minimo di 5 mensilità) A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3 (Risarcimento + 15 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il TFR, senza contributi).
11 2)Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e giusta causa 3)Licenziamento per giustificato motivo oggettivo/economico Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa* Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, - il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e - condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (somma imponibile fiscalmente) minimo 4 mensilità massimo 24 *per i nuovi assunti di imprese con più di 15 dd o per tutti i dipendenti delle imprese che superano i 15 dd dopo il 7 marzo 2015
12 2)Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e giusta causa Esclusivamente nelle ipotesi di giustificato motivo soggettivo o giusta causa (disciplinari)* la dimostrazione in giudizio della insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento) comporta: - la reintegrazione del lavoratore - il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività (massimo 12 mensilità). - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facoltà di chiedere le ulteriori 15 mensilità in luogo della reintegra. *(per i nuovi assunti di imprese con più di 15 dd o per tutti i dipendenti delle imprese che superano i 15 dd dopo il 7 marzo 2015)
13 2)Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e giusta causa 3)Licenziamento per giustificato motivo oggettivo/economico Impresa con meno di 15 dd Vecchi assunti Imprese con meno di 15 dd Nuovi assunti (che non fanno superare il limite dei 15 dd) Si applica l art. 8 L 604/1966 che prevede Min. 2,5 Max 6 mensilità Una mensilità per ogni anno di lavoro con Min. 2 Max 6 mensilità
14 4)Licenziamento con vizi formali o procedurali (imprese con più di 15 dd) Lavoratori già in forza Nuova disciplina per i nuovi assunti, o per tutti i lavoratori delle imprese che superano la soglia dei 15 dd Vecchia disciplina. 1 mensilità per ogni anno di lavoro Indennità da 6 a 12 mensilità con Min 2 e Max 12 mesilità
15 4)Licenziamento con vizi formali o procedurali (imprese con meno di 15 dd) Imprese con meno di 15 dd (vecchi assunti) Imprese con meno di 15 dd (nuovi assunti che non fanno superare il limite dei 15 dd) Vecchi dipendenti: Nuovi dipendenti Si applica l art. 8 L 604/1966 che prevede Min. 2,5 Max 6 mensilità Una mensilità per ogni anno di lavoro con Min. 2 Max 6 mensilità
16 Licenziamenti collettivi - art. 10 Se vengono intimati senza l osservanza della forma scritta (si applica la sanzione prevista per i licenziamenti in forma orale) Reintegra + indennità con minimo di 5 mensilità In caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta Estinzione + indennità (2 mesi per ogni anno di anzianità) Min 4 mesi Max 24 mesi
17 Offerta di conciliazione art. 6 Contenuto: Per evitare il giudizio il Datore di Lavoro può offrire al lavoratore un importo (non soggetto ad Irpef e contributi) predeterminato dalla legge Luoghi idonei: Sede sindacale, DTL Pagamento: assegno circolare Accordo: L accettazione comporta l estinzione del rapporto e la rinuncia all impugnazione del licenziamento Doppia comunicazione: comunicazione al centro per l impiego - della cessazione entro 5 g; - dell intervenuto accordo entro 65 g dalla cessazione. Accordo allargato Ulteriori somme in sede conciliativa sono sottoposte al regime ordinario
18 CONTENUTO Una mensilità per ogni anno di servizio Minimo di 1 mensilità Massimo 18 mensilità Somma non tassata e non soggetta a contributi Importo dimezzato per piccole imprese (sotto i 15 dd) importo massimo 6 mesilità MODALITA OFFERTA FORMULTA IN SEDE PROTETTA ENTRO 60 GIORNI DAL LICENZIAMENTO CONSEGNA DI ASSEGNO CIRCOLARE LA CUI ACCETTAZIONE COSTITUISCE RINUNCIA ALL IMPUGNAZIONE SEDE SINDACALE DTL NON SONO AMMESSE MODALITA DI PAGAMENTO ALTERNATIVE (PERCHE NON CONSENTONO LA CONTESTUALITA )
19 Rito - art. 11 Ai licenziamenti disciplinati dal decreto non si applica il nuovo rito introdotto con la Riforma Fornero. La sua eliminazione opera solo per i nuovi assunti
20 NASPI Decorrenza: 1 maggio 2015 Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: - stato di disoccupazione, - possesso di almeno 13 settimane contributi negli ultimi 4 anni, - 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti, Durata: numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni (= 24 mesi e dal 01/01/2017, 18 mesi) Importo: 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni, con massimale di Euro, + 25% della differenza, con massimale di Euro. Con riduzione del 3% dal quarto mese.
21 NASPI Finanziamento contributivo: 1) Contributo ordinario: 1,31% (per i contratti a tempo determinato +1,41 %); 2) Contributo per le interruzioni (come l Aspi). Come si richiede: domanda all INPS entro 68 g dalla cessazione del rapporto di lavoro Sospensioni NASPI: Lavoro subordinato non superiore a 6 mesi, Altre ipotesi: - Lavoro subordinato superiore a 6 mesi ma con reddito sino a Euro (Naspi proporzionalmente ridotta) - attività autonoma o di impresa con reddito inferiore a Euro (Naspi proporzionalmente ridotta); Auto-imprenditorialità: Il lavoratore può chiedere un anticipo della NASPI spettante entro 30 giorni dall inizio dell attività (si perdono i contributi figurativi)
22 Contratto a tempo determinato Art. 93 CCNL (Schema di decreto)* Disciplina di riferimento D. Lgs 368/2001 e s.m.i. Schema di decreto legislativo in attuazione della Legge Delega (non ancora pubblicato)
23 Contratto a tempo determinato (Schema di decreto)* Viene confermata la disciplina in essere (Causalone, 5 proroghe in 36 mesi + max 12 mesi mediante procedura di convalida in DTL ), Viene espressamente indicato che: - Il superamento dei limiti quantitativi comporta la sanzione amministrativa ma non la conversione del rapporto di lavoro - Il calcolo della media per le start up è effettuato al momento dell assunzione (soluzione già indicata dal Ministero)
24 Apprendistato (Schema di decreto)* Apprendistato per la qualifica, diploma e specializzazione La formazione esterna si svolge presso l istituzione formativa in cui il lavoratore è iscritto; Non può superare il 50 % - 60% dell orario ordinamentale Salvo diversa previsione del CCNL, per le ore di formazione esterna il Datore di lavoro è esonerato dall obbligo retributivo Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro la retribuzione è pari al 10% Apprendistato per alta formazione La formazione esterna si svolge presso l istituzione formativa in cui il lavoratore è iscritto e non può superare il 60% dell orario ordinamentale Salvo diversa previsione del CCNL, per le ore di formazione esterna il Datore di lavoro è esonerato dall obbligo retributivo Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro la retribuzione è pari al 10% Viene stralciato il riferimento al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
25 Collaborazioni (Schema di decreto)* Tipologie contrattuali che verranno abrogate: CoCoPro e Partite IVA (dalla data di entrata in vigore del decreto); Associazione in partecipazione in cui il conferimento è solo prestazione lavorativa (dalla data di entrata in vigore del decreto); N.b. CoCoPro e Associazione in partecipazione in vigore arrivano alla loro naturale scadenza Conferme Collaborazioni disciplinate dai CCNL; Le Collaborazioni con soggetti iscritti ad Albi Professionali; Attività rese da Amministratori e Sindaci
26 Fruizione congedo parentale a ore (Schema di decreto)* Il Congedo parentale è destinato ad entrambi i genitori. Può essere utilizzato sino ai 12 anni del bambino e sino al sesto anno l indennità del 30% è a carico dell Inps. Preavviso di 5 giorni se fruito a giorni Preavviso di 2 giorni se fruito a ore
27 Ius variandi (Schema di decreto)* Le nuove regole: Ammesso il mutamento unilaterale delle mansioni (non è più richiesta l equivalenza) Ammesso anche per mansioni con inquadramento inferiore - per mutamento assetti organizzativi - per evitare licenziamento - in ipotesi previste da contratti collettivi anche aziendali Ciò però non può comportare sottoinquadramento o modifica trattamento retributivo salvo per quelle voci di retribuzione collegate allo svolgimento delle mansioni Le modifiche di inquadramento e retribuzione è possibile con il consenso del lavoratore espresso in sedi protette (DTL, Sede sindacale) In ipotesi di mansioni superiori si consegue l assegnazione in caso di svolgimento di mansioni superiori per oltre 6 mesi continuativi (prima erano 3 mesi). La contrattazione collettiva anche aziendale può prevedere tempi più lunghi.
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