LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE
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- Feliciano Cipriani
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1 LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE a cura di Marco Frisoni Consulente del Lavoro
2 1 modulo I contenuti della Legge delega n. 183/2014
3 I contenuti della Legge delega n. 183/2014 La riforma dei contratti di lavoro La legge , n. 183 (c.d. Jobs Act ) prevede delega per un testo organico semplificato sulle tipologie contrattuali Superamento tipologie contrattuali non coerenti con il tessuto produttivo Promozione contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro
4 I contenuti della Legge delega n. 183/2014 La riforma dei contratti di lavoro La legge , n. 183 (c.d. Jobs Act ) prevede delega per un testo organico semplificato sulle tipologie contrattuali Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tutele crescenti Introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
5 2 modulo Il D. Lgs. n. 23/2015: le tutele crescenti ed il campo di applicazione
6 Il D. Lgs. n. 23/2015: le tutele crescenti ed il campo di applicazione TUTELE CRESCENTI Nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimi. Lavoratori a tempo indeterminato (operai, impiegati o quadri) assunti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (7 Marzo 2015) Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014
7 Il D. Lgs. n. 23/2015: le tutele crescenti ed il campo di applicazione TUTELE CRESCENTI Nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimi. Si applica anche nei casi di conversione, successiva all entrata in vigore del Decreto a tutele crescenti, di contratto a tempo indeterminato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato Rischio eccesso di delega
8 Il D. Lgs. n. 23/2015: le tutele crescenti ed il campo di applicazione LEGGE DELEGA LAVORO Superata successivamente all entrata in vigore la soglia dei 15 dipendenti, Il licenziamento è disciplinato anche per i lavoratori assunti prima dell entrata in vigore dal D.LGS Tutele Crescenti 1) La delega riguarda solo i nuovi assunti: rischio incostituzionalità; 2) Come considero l anzianità dei vecchi assunti che passano in tutela art. 18 a tutele crescenti?
9 3 modulo Il licenziamento orale, nullo o discriminatorio
10 Il licenziamento orale, nullo o discriminatorio LEGGE DELEGA LAVORO Licenziamento discriminatorio, orale e casi di nullità espressamente previsti dalla Legge Rimane la reintegrazione (ripresa entro 30 giorni invito: oltre, si intende risolto, salvo il caso richiesta indennità sostitutiva 15 mens.) + risarcimento danno non inferiore a 5 mens. (aliunde perceptum) + contributi Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014
11 Il licenziamento orale, nullo o discriminatorio LEGGE DELEGA LAVORO Difetto di giustificazione per motivo consistente inidoneità fisica o psichica Stesso regime di reintegrazione forte del licenziamento discriminatorio (nella bozza, reintegra + risarcimento attenuato) Anche se non espressamente richiamato, rientra nella fattispecie anche il licenziamento per superamento del periodo dei comporto rivelatosi non giustificato?
12 4 modulo Licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo
13 Licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo LEGGE DELEGA LAVORO Giustificato motivo e giusta causa Non ricorrono: estinto il rapporto e indennità: 2 mensilità non soggette a contribuzione dell ultima retribuzione di riferimento per il TFR per ogni anno e non inferiore a 4 e superiore a 24
14 Licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo LEGGE DELEGA LAVORO Due regimi sanzionatori Maggiori resistenze nel cambiare lavoro per i vecchi assunti
15 5 modulo La reintegrazione sul posto di lavoro quale strumento residuale
16 La reintegrazione sul posto di lavoro quale strumento residuale LEGGE DELEGA LAVORO Insussistenza del fatto materiale (rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento) Reintegra più risarcimento non superiore a 12 mensilità (retribuzione TFR) + contributi fino a reintegrazione senza sanzioni omissione Il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali (es. licenziamento quando è prevista una sanzione conservativa) o una sproporzione della sanzione non fa scattare la reintegra
17 La reintegrazione sul posto di lavoro quale strumento residuale LEGGE DELEGA LAVORO Lavoratori soggetti a tutele crescenti Non si applica conciliazione art. 7 L. 604/66 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014
18 6 modulo I vizi procedurali o formali
19 I vizi procedurali o formali LEGGE DELEGA LAVORO Vizi formali o procedurali Estinto il rapporto e indennità: 1 mensilità (retribuzione TFR) non soggetta a contributi per ogni anno e non inferiore a 2 e superiore a 12 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014
20 7 modulo La revoca del licenziamento
21 La revoca del licenziamento LEGGE DELEGA LAVORO Revoca Se effettuata entro 15 giorni dall impugnazione del medesimo, rapporto ripristinato con diritto alla retribuzione per il periodo precedente alla revoca (senza sanzioni) Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014
22 8 modulo L offerta di conciliazione
23 L offerta di conciliazione LEGGE DELEGA LAVORO Offerta di conciliazione Entro i termini di impugnazione stragiudiziale (60g) può offrire al lavoratore (nelle sedi 2113,quarto comma e 82, comma 1, D.Lgs. 276/2003), un importo, escluso da imposizione, pari a 1 mensilità per ogni anno, non inferiore a 2 e non superiore a 18, con rinuncia all impugnazione. Eventuali somme aggiuntive sono soggette al regime fiscale ordinario
24 L offerta di conciliazione LEGGE DELEGA LAVORO Offerta di conciliazione A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis.
25 9 modulo Calcolo dell anzianità. Piccole imprese ed organizzazioni di tendenza
26 Calcolo dell anzianità. Piccole imprese ed organizzazioni di tendenza LEGGE DELEGA LAVORO Computo anzianità appalto e frazioni anno Anzianità complessiva nei cambi appalto Frazioni uguali o superiori a 15 si computano come mese intero
27 Calcolo dell anzianità. Piccole imprese ed organizzazioni di tendenza LEGGE DELEGA LAVORO Piccole imprese e organizzazioni di tendenza Meno di 16 dipendenti: non si applica art. 3 D.Lgs. E indennità dimezzate max 6 organizzazioni di tendenza: si applica il D.Lgs. JA
28 10 modulo I licenziamenti collettivi. Novità in materia di rito processuale
29 I licenziamenti collettivi. Novità in materia di rito processuale CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Licenziamento collettivo Senza forma scritta: art. 2 D.Lgs. Violazione delle procedure o dei criteri di scelta: art. 3, D.Lgs. JA
30 I licenziamenti collettivi. Novità in materia di rito processuale CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Rito Non si applica il rito Fornero (commi art. 1, L. 92/2012)
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE LICENZIAMENTO COLLETTIVO REVOCA DEL LICENZIAMENTO OFFERTA DI CONCILIAZIONE CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI D. Lgs. 4.03.2015, n. 23 - Art. 18 L. 20.05.1970,
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