Prime riflessioni in materia di Jobs Act. Lomazzo, 4 Giugno 2015

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1 Prime riflessioni in materia di Jobs Act Lomazzo, 4 Giugno 2015

2 L incentivo a stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato La teoria delle tre leve La leva fiscale (deducibilità ai fini Irap) La leva contributiva per il solo 2015 (Legge di Stabilità per il 2015) La leva normativa (tutele crescenti e riordino delle tipologie contrattuali)

3 a pag. 6 della dispensa La riforma dei contratti di lavoro La legge , n. 183 (c.d. Jobs Act ) prevede delega per un testo organico semplificato sulle tipologie contrattuali Superamento tipologie contrattuali non coerenti con il tessuto produttivo Promozione contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro

4 a pag. 6 della dispensa La riforma dei contratti di lavoro La legge , n. 183 (c.d. Jobs Act ) prevede delega per un testo organico semplificato sulle tipologie contrattuali Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tutele crescenti Introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

5 a pag. 7 della dispensa Riordino tipologie contrattuali L unica tipologia espressamente condannata (anche se in termini sibillini) è la collaborazione coordinata e continuativa Dalla Legge Fornero: presupposto ideologico della natura fraudolenta di tali rapporti Il superamento, ad ogni modo, dovrebbe comunque determinare una regolamentazione del lavoro autonomo economicamente dipendente

6 a pag. 9 della dispensa RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI Intermittente Confermata disciplina Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014

7 a pag. 9 della dispensa Termine RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI Previsto espressamente arrotondamento 0,5 Limiti quantitativi anche da contrattazione aziendale Lavoro stagionale definibile anche con contratti aziendali

8 a pag. 12 della dispensa RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI Collaborazioni Eccezioni: ccnl, professioni, organi amministrazione, sport dilettantistico A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalita di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Stabilizzazione per il 2015

9 a pag. 12 della dispensa RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI Superamento tipologie contrattuali Rimangono in essere 61 69bis D.Lgs. 276/2003 per contratti in essere Rimangono in essere fino a scadenza gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, poi abrogazione

10 a pag. 13 della dispensa TUTELE CRESCENTI Nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimi. Lavoratori a tempo indeterminato (operai, impiegati o quadri) assunti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014

11 a pag. 14 della dispensa TUTELE CRESCENTI Nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimi. Si applica anche nei casi di conversione, successiva all entrata in vigore del Decreto a tutele crescenti, di contratto a tempo indeterminato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato Rischio eccesso di delega

12 a pag. 14 della dispensa LEGGE DELEGA LAVORO Superata successivamente all entrata in vigore la soglia dei 15 dipendenti, Il licenziamento è disciplinato anche per i lavoratori assunti prima dell entrata in vigore dal D.LGS Tutele Crescenti 1) La delega riguarda solo i nuovi assunti: rischio incostituzionalità; 2) Come considero l anzianità dei vecchi assunti che passano in tutela art. 18 a tutele crescenti?

13 a pag. 15 della dispensa LEGGE DELEGA LAVORO Licenziamento discriminatorio, orale e casi di nullità espressamente previsti dalla Legge Rimane la reintegrazione (ripresa entro 30 giorni invito: oltre, si intende risolto, salvo il caso richiesta indennità sostitutiva 15 mens.) + risarcimento danno non inferiore a 5 mens. (aliunde perceptum) + contributi Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014

14 a pag. 15 della dispensa LEGGE DELEGA LAVORO Difetto di giustificazione per motivo consistente inidoneità fisica o psichica Stesso regime di reintegrazione forte del licenziamento discriminatorio (nella bozza, reintegra + risarcimento attenuato) Anche se non espressamente richiamato, rientra nella fattispecie anche il licenziamento per superamento del periodo dei comporto rivelatosi non giustificato?

15 a pag. 16 della dispensa LEGGE DELEGA LAVORO Giustificato motivo e giusta causa Non ricorrono: estinto il rapporto e indennità: 2 mensilità non soggette a contribuzione dell ultima retribuzione di riferimento per il TFR per ogni anno e non inferiore a 4 e superiore a 24

16 a pag. 16 della dispensa LEGGE DELEGA LAVORO Due regimi sanzionatori Maggiori resistenze nel cambiare lavoro per i vecchi assunti

17 a pag. 17 della dispensa LEGGE DELEGA LAVORO Insussistenza del fatto materiale (rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento) Reintegra più risarcimento non superiore a 12 mensilità (retribuzione TFR) + contributi fino a reintegrazione senza sanzioni omissione Il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali (es. licenziamento quando è prevista una sanzione conservativa) o una sproporzione della sanzione non fa scattare la reintegra

18 a pag. 17 della dispensa LEGGE DELEGA LAVORO Lavoratori soggetti a tutele crescenti Non si applica conciliazione art. 7 L. 604/66 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014

19 a pag. 18 della dispensa Vizi formali o procedurali LEGGE DELEGA LAVORO Estinto il rapporto e indennità: 1 mensilità (retribuzione TFR) non soggetta a contributi per ogni anno e non inferiore a 2 e superiore a 12 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014

20 a pag. 18 della dispensa LEGGE DELEGA LAVORO Revoca Se effettuata entro 15 giorni dall impugnazione del medesimo, rapporto ripristinato con diritto alla retribuzione per il periodo precedente alla revoca (senza sanzioni) Legge 10 dicembre 2014, n. 183 GU 290 del 15/12/2014

21 a pag. 19 della dispensa Offerta di conciliazione LEGGE DELEGA LAVORO Entro i termini di impugnazione stragiudiziale (60g) può offrire al lavoratore (nelle sedi 2113,quarto comma e 82, comma 1, D.Lgs. 276/2003), un importo, escluso da imposizione, pari a 1 mensilità per ogni anno, non inferiore a 2 e non superiore a 18, con rinuncia all impugnazione. Eventuali somme aggiuntive sono soggette al regime fiscale ordinario

22 a pag. 19 della dispensa Offerta di conciliazione LEGGE DELEGA LAVORO A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis.

23 a pag. 20 della dispensa LEGGE DELEGA LAVORO Computo anzianità appalto e frazioni anno Anzianità complessiva nei cambi appalto Frazioni uguali o superiori a 15 si computano come mese intero

24 a pag. 20 della dispensa LEGGE DELEGA LAVORO Piccole imprese e organizzazioni di tendenza Meno di 16 dipendenti: non si applica art. 3 D.Lgs. E indennità dimezzate max 6 organizzazioni di tendenza: si applica il D.Lgs. JA

25 a pag. 21 della dispensa CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Licenziamento collettivo Senza forma scritta: art. 2 D.Lgs. Violazione delle procedure o dei criteri di scelta: art. 3, D.Lgs. JA

26 a pag. 21 della dispensa CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Rito Non si applica il rito Fornero (commi art. 1, L. 92/2012)

27 a pag. 22 della dispensa Riferimenti Art. 1 Commi L. 190/2014: norma istituiva Circolare Inps n. 17/2015: prime indicazioni interpretative Messaggio Inps n del 13 febbraio 2015

28 a pag. 22 della dispensa Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato Esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (fermo restando le aliquote di computo), con l esclusione dei premi e contributi dovuti all Inail, nel limite massimo di euro su base annua Si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Si sottolinea come, ai fini del diritto all esonero, non assuma rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori. (circolare Inps 17/2015) Che procedano con nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1 gennaio 2015 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2015

29 a pag. 23 della dispensa Normativa UE INPS, circolare 17/2015 In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

30 a pag. 23 della dispensa Normativa UE INPS, circolare 17/2015 La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa. Per le sue caratteristiche, la norma non risulta quindi idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene pertanto che non sia inquadrabile tra quelle disciplinate dall art. 107 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea (aiuti concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

31 a pag. 24 della dispensa INPS, circolare 17/2015 LAVORO INTERMITTENTE Considerata la ratio della legge n. 190/2014, che, come più volte sottolineato, è quella di incentivare l adozione, nella regolazione dei rapporti di lavoro, della tipologia contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - il contratto a tempo indeterminato - si ritiene che non possa rientrare fra le tipologie incentivate l assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

32 a pag. 24 della dispensa DIRIGENTI INPS, circolare 17/2015 Non si ravvisano motivi ostativi all applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, del presente esonero contributivo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l assunzione di personale con qualifica dirigenziale.

33 a pag. 25 della dispensa INPS, circolare 17/2015 CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE Il diritto alla fruizione dell incentivo finalizzato a favorire l assunzione risulta subordinato al rispetto, da un lato, dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la legge n. 92 del 2012 (cfr. circ. n. 137/2012), dall altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti introdotti ad hoc dall art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015, che, allo scopo di favorirne la corretta ricognizione, vengono di seguito esposti con separata evidenza.

34 a pag. 25 della dispensa NON SPETTA L ESONERO INPS, circolare 17/2015 1) L assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.

35 a pag. 26 della dispensa NON SPETTA L ESONERO INPS, circolare 17/2015 2) il datore di lavoro ovvero l utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l assunzione o la somministrazione siano finalizzate all acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti.

36 a pag. 26 della dispensa NON SPETTA L ESONERO INPS, circolare 17/2015 3) L assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

37 a pag. 27 della dispensa NON SPETTA L ESONERO INPS, circolare 17/2015 4) l inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al DM (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. Si ricorda che, in tal caso, la perdita dell esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.

38 a pag. 27 della dispensa INPS, circolare 17/2015 NON SPETTA L ESONERO La fruizione dell esonero contributivo di cui si tratta è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali

39 a pag. 28 della dispensa CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE INPS, circolare 17/2015 Non si applica tuttavia il la lett. A del comma 12 dell art. 4 della L. 92/2012

40 a pag. 28 della dispensa CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE INPS, circolare 17/2015 Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge, fruiscano dell esonero contributivo di cui all articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

41 a pag. 29 della dispensa Casi di esclusione Lavoratori occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti Intermittente indeterminato non ostativo Si alle trasformazioni Lavoratori per i quali si sia già fruito il beneficio in relazione a precedente assunzione (ma solo con lo stesso datore di lavoro)

42 a pag. 29 della dispensa Casi di esclusione Lavoratori assunti già dipendenti del medesimo datore di lavoro o del medesimo gruppo, che hanno già in avuto essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti (1 ottobre al 31 dicembre 2014) la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

43 a pag. 30 della dispensa INPS, circolare 17/2015 DATORI DI LAVORO AGRICOLI a) che non risultino occupati nel corso dell anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo b) che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

44 a pag. 30 della dispensa DATORI DI LAVORO AGRICOLI INPS, circolare 17/2015 1) Risorse finanziarie fissate dalla legge (2 milioni 2015, 15 milioni ciasuno 2016 e 2017 e 11 milioni 2018, 2 milioni 2019) 2) Riconoscimento su base cronologica

45 a pag. 31 della dispensa CUMULO INPS, circolare 17/2015 L esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

46 a pag. 31 della dispensa CUMULO INPS, circolare 17/2015 Pertanto, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l incentivo per l assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.

47 a pag. 32 della dispensa CUMULO INPS, circolare 17/2015 L esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: a) l incentivo per l assunzione dei lavoratori disabili di cui all art. 13, della legge n. 68/1999; b) l incentivo per l assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori.

48 a pag. 32 della dispensa INPS, circolare 17/2015 CUMULO c) l incentivo all assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento; d) l incentivo inerente il Programma Garanzia Giovani, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11 (in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti).

49 a pag. 33 della dispensa INPS, circolare 17/2015 CUMULO Per quanto concerne l incentivo sperimentale per l assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all art. 1, del d.l. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00, la cumulabilità con l esonero contributivo triennale della Legge di stabilità 2015 è ammessa in misura limitata.

50 a pag. 33 della dispensa INPS, circolare 17/2015 CUMULO In relazione agli incentivi per l assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l esonero contributivo di cui alla presente circolare esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva.

51 a pag. 34 della dispensa INPS, circolare 17/2015 APPLICAZIONE DEL BENEFICIO L esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito.

52 a pag. 34 della dispensa INPS, circolare 17/2015 APPLICAZIONE DEL BENEFICIO La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.

53 a pag. 35 della dispensa INPS, circolare 17/2015 APPLICAZIONE DEL BENEFICIO Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l importo dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad euro 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell esonero per l intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all importo dell esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x 3).

54 a pag. 35 della dispensa Abrogazione Sono stati eliminati i benefici contributivi art. 8 L. 407/1990 con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1 gennaio 2015

55 a pag. 36 della dispensa DUBBI In caso di trasformazione di contratto a termine, spetta il recupero del contributo addizionale ASPI? L INPS implementerà una procedura di verifica dei requisiti?

56 a pag. 36 della dispensa INPS: CHIARIMENTI OPERATIVI la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y, avente il significato di Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende, INPS, messaggio , n. 1144

57 a pag. 37 della dispensa Uniemens I datori di lavoro dovranno esporre nel flusso UniEmens i lavoratori per i quali spetta l esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l elemento <Imponibile> e l elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell elemento <Contributo> dovrà essere indicata la contribuzione piena calcolata sull imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

58 a pag. 38 della dispensa Calcolo incentivo e massimale L importo massimo del beneficio e su base mensile di euro 671,66 su base annuale di euro 8.060,00. Questo doppio limite porta a possibili operazioni di conguaglio su base annuale (ogni 12 mesi di fruizione dell agevolazione), da effettuare nel caso in cui il datore di lavoro non si trovi a superare mensilmente il limite, ma si possa ritrovare a superarlo in mesi successivi.

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