Incentivi alle assunzioni, politiche attive e NASpI
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- Valentino Graziani
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1 Incentivi alle assunzioni, politiche attive e NASpI Dott. Salvatore Vitiello Consulente del lavoro Convegno «La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO» Milano, 24 marzo
2 Incentivi alle assunzioni, politiche attive e NASpI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI 2
3 Incentivi alle assunzioni Legge Delega 183/2014, art. 1, comma 4, lett. a) OBIETTIVO Razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti 3
4 Incentivi alle alle assunzioni Assunzioni incentivate Determinate tipologie di assunzioni, previste dal legislatore, che consentono ai datori di lavoro la stipula di contratti di lavoro con costo del personale ridotto rispetto a quelli cosiddetti «ordinari» o «standard» 4
5 Incentivi alle alle assunzioni Motivo della previsione normativa Gli incentivi sono finalizzati essenzialmente a favorire: le collocazioni dei giovani nel mondo del lavoro la ricollocazione del personale in esubero la diffusione di forme di occupazione stabile 5
6 Incentivi alle alle assunzioni Tipologie INCENTIVI DI NATURA CONTRIBUTIVA INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA INCENTIVI DI NATURA FISCALE INCENTIVI DI NATURA NORMATIVA 6
7 Incentivi alle alle assunzioni Principali assunzioni incentivate in vigore Assunzioni a tempo indeterminato e a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità Assunzioni a tempo indeterminato e a termine di uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi Assunzioni a tempo indeterminato e a termine di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da accentuate disparità di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi Assunzioni a tempo pieno e indeterminato di disoccupati beneficiari di ASpI Assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (i) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero (ii) sprovvisti di diploma di scuola media superiore o professionale Assunzioni con contratto di apprendistato Assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre
8 Incentivi alle assunzioni Legge di Stabilità 2015 Art. 1, cc. 118 e ss. 8
9 Legge Legge di Stabilità di MISURA DELL INCENTIVO Il valore annuale dell incentivo non può comunque superare l importo di Euro per lavoratore. DURATA 36 mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato Decorrenti dal 1 gennaio 2015 e non oltre il 31 dicembre
10 Legge Legge di Stabilità di BENEFICIARI tutti i datori di lavoro privati operanti nel territorio dello Stato italiano SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO Lavoratori che nei sei mesi precedenti all assunzione risultano privi di impiego a tempo indeterminato e per i quali non sia stato già fruita l agevolazione in argomento presso qualsiasi datore di lavoro Lavoratori che nei tre mesi antecedenti l entrata in vigore della Legge di Stabilità (ottobre dicembre 2014) non abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente ovvero con società da questi controllate o a questi collegate 10
11 Legge Legge di Stabilità di RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI Tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime part-time, con l eccezione dei contratti di: Apprendistato Lavoro domestico Lavoro a chiamata o intermittente 11
12 Legge Legge di Stabilità di CONDIZIONI DI ACCESSO L esonero contributivo è subordinato a: l adempimento degli obblighi contributivi l osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro il rispetto degli accordi e contratti collettivi l applicazione dei principi stabiliti dall articolo 4, commi 12, 13 e 15, della Legge 92/2012 (ad esempio: l assunzione non viola il diritto di precedenza fissato dalla legge o dal contratto collettivo applicato, la comunicazione telematica obbligatoria c.d. Unilav inerente l assunzione è effettuata entro i termini di legge). 12
13 Legge Legge di Stabilità di COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI IN VIGORE L esonero contributivo è cumulabile solo con gli incentivi che assumono natura economica, ovvero: l incentivo per l assunzione di lavoratori disabili, ex art. 13 Legge 68/1999; l incentivo all assunzione di beneficiari del trattamento ASpI; l incentivo per l assunzione di giovani genitori; l incentivo inerente il «Programma Garanzia Giovani»; l incentivo sperimentale per l assunzione a tempo indeterminato di giovani entro 29 anni di età, ex art. 1, D.L. 76/2013; l incentivo economico (non quello contributivo) per l assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex art. 8, comma 4, Legge 223/
14 Legge Legge di Stabilità di ASPETTI OPERATIVI Il datore di lavoro, un volta verificato che vi siano i presupposti di legge per beneficiare dell agevolazione, dovrà: richiedere apposito codice di autorizzazione all Inps («6Y») determinare l esonero contributivo mensile verificando di non eccedere il limite mensile di Euro 671,66 (i.e. Euro 8.060/12) ovvero nella soglia giornaliera di Euro 22,08 (i.e. Euro 8.060/365) nei casi assunzione e/o cessazione avvenute in corso di mese indicare correttamente il beneficio nell UniEmens 14
15 Legge Legge di Stabilità di ESEMPIO Retribuzione Annua Lorda massima interamente esente Inquadramento previdenziale del datore di lavoro: Terziario-Commercio Aliquota contributiva a carico datore di lavoro: 28,98% RAL esente: Euro ,
16 Legge Legge di Stabilità di Gli effetti sull occupazione FINO AL 10 MARZO, SECONDO I CONSULENTI DEL LAVORO 275mila NUOVE ASSUNZIONI 20% assunzioni a tempo indeterminato STABILIZZAZIONI 80% 16
17 Legge Legge di Stabilità di Costo del personale a tempo indeterminato e IRAP, ex art. 1, comma 20 ULTERIORE INCENTIVO DI NATURA FISCALE Abbassamento del cuneo fiscale IRAP 17
18 Incentivi alle assunzioni, politiche attive e NASpI NASpI e politiche attive 18
19 NASpI NASpI e politiche e attive attive Legge Delega 183/2014 Rimodulazione dell AspI con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e a quelli brevi (c.d. «Mini-ASpI) rapportando la durata del trattamento alla storia contributiva del lavoratore Potenziamento delle politiche attive attraverso la costituzione di un Agenzia nazionale per l occupazione, l incentivazione della ricerca attiva di un nuovo lavoro e l introduzione di strumenti sperimentali per il collocamento D.Lgs. 22/
20 NASpI NASpI Campo di applicazione e destinatari A decorrere dal 1 maggio 2015, in sostituzione dell AspI e Mini- ASpI, partirà la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI). Potranno beneficiarne anche i lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa o coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell ambito della procedura ex art. 7 della Legge n. 604/
21 NASpI NASpI Requisiti Per poter usufruire della NASpI i soggetti devono: essere in stato di disoccupazione ai sensi dell art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000, e successive modificazioni; poter far valere, nei quattro anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. 21
22 NASpI NASpI Durata La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni Dal conteggio vengono esclusi i periodi che hanno già causato l erogazione delle altre indennità di disoccupazione Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall , la durata della prestazione non potrà superare le 78 settimane 22
23 NASpI NASpI Calcolo e misura La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l importo massimo mensile di Euro 1.300, rivalutato annualmente. L indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 23
24 NASpI NASpI e politiche attive L erogazione è subordinata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai Servizi competenti nonché alle ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo (come previsto all'articolo 1, comma 3, della Legge 183/2014) 24
25 NASpI NASpI Decadenza Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva; inizio di un'attività lavorativa subordinata ovvero in forma autonoma senza provvedere alle comunicazioni all ente previdenziale entro 30 giorni dall inizio della stessa; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI. 25
26 NASpI NASpI ed altri strumenti di sostegno in caso di disoccupazione DISS-COLL e ASDI Legge Delega 183/2014, art. 1, comma 2, lett. b) «universalizzazione del campo di applicazione dell'aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» «eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'aspi, di una prestazione [ ] limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria» DISS-COLL (Art. 15, D.Lgs. 22/2015) ASDI (Art. 16, D.Lgs. 22/2015) 26
27 ASDI NASpI A decorrere dal prossimo 1 maggio entrerà in vigore, in via sperimentale per l anno 2015, l Assegno di disoccupazione (ASDI) quale ulteriore forma di sostegno al reddito ai lavoratori che, dopo aver esaurito il periodo di fruizione della NASpI, continueranno a conservare lo stato di disoccupazione e si troveranno in una condizione economica di bisogno (i.e. la situazione reddituale del nucleo familiare in termine di ISEE non supera determinate soglie). La durata ASDI sarà di 6 mesi per i quali l INPS provvederà ad erogare un assegno mensile pari al 75% dell ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI. 27
28 NASpI NASpI e politiche e attive attive Il contratto di ricollocazione Legge Delega 183/2014 «introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione» Contratto di ricollocazione (Art. 17, D.Lgs. 22/2015) 28
29 NASpI NASpI e politiche e attive attive Il contratto di ricollocazione Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione di un CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. A seguito della definizione del predetto profilo al soggetto è riconosciuta una somma «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati. Il soggetto decade dalla dote nei seguenti casi: mancata partecipazione alle iniziative previste dai soggetti accreditati; rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro; perdita dello stato di disoccupazione. 29
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