La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l occupazione e che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

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1 Schema di decreto legislativo recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego) Art. 1 Definizione A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita la nuova l indennità mensile di disoccupazione (NASpI). La NASpI sostituisce i trattamenti di ASpI e MiniASpI per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1 maggio Art. 2 Destinatari Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione: dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, Dlsg n. 165/2001); degli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI). Art. 3 Requisiti La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l occupazione e che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria (ai sensi del Dlgs n. 181/2000 art. 1, co.2, lettera c); b) almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l inizio del periodo di assicurazione; c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l inizio della disoccupazione. La NASpI è concessa ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell ambito della procedura di conciliazione prevista all art. 7, L. n. 604/1966. Art. 4 calcolo e misura La prestazione di NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni che si ottiene dividendo l importo della retribuzione imponibile dei 4 anni per il numero di settimane di contribuzione e il risultato va moltiplicato per 4,33. Il trattamento avrà i seguenti limiti: se la retribuzione mensile non supera (pari o inferiore) 1195,00 mensili per l anno 2015 (l importo è rivalutato annualmente in base all indice ISTAT) l indennità mensile è pari al 75% di tale retribuzione; se la retribuzione mensile supera 1195,00 mensili, l indennità mensile è pari al 75% della predetta retribuzione (cioè 1195,00) + il 25% della differenza tra il valore della retribuzione e 1.195,00. L indennità mensile di NASpI non potrà, in ogni caso, superare i 1300,00 (dato 2015 da rivalutare in base all indice ISTAT). Dal 1 giorno del 4 mese di fruizione l indennità è ridotta del 3% al mese. All indennità mensile di NASpI non si applica l aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%). Art. 5 Durata Art. 6 domanda e decorrenza della L indennità di NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi 4 anni. La NASpI a differenza dell ASpI non ha durata prefissata. L indennità di NASpI ha durata massima di 2 anni e dal 1 gennaio 2017 non può eccedere le 78 settimane (pari a 18 mesi). Dal computo della durata della prestazione sono escluse le settimane di contribuzione che hanno dato luogo all erogazione di prestazioni di disoccupazione. La domanda è presentata in modalità esclusivamente telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2 prestazione Art. 7 Condizionalità Art. 8 Liquidazione anticipata in unica soluzione Art. 9 Compatibilità La NASpI decorre dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda è presentata oltre l ottavo giorno, la prestazione decorrerà dal 1 giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L erogazione della NASpI è condizionata: alla regolare partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale; alla ricerca attiva di un occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. Le modalità di attuazione delle cause di decadenza e le relative sanzioni sono subordinate all emanazione di un decreto del Ministero del lavoro di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il lavoratore avente diritto al trattamento di NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell indennità residua qualora intenda avviare un attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o al fine di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio. A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare all INPS apposita domanda in modalità telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell attività che intende avviare. L indennità anticipata andrà restituita in caso di rioccupazione, prima della scadenza del periodo di disoccupazione, con rapporto di lavoro subordinato, tranne in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la società cooperativa cui il lavoratore è associato. La liquidazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all assegno per il nucleo familiare. Compatibilità con rapporto di lavoro subordinato (art. 9) Il beneficiario dell indennità di NASpI può essere impiegato in un rapporto di lavoro subordinato senza limiti di durata purché il reddito conseguito non sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale ( 8000,00). In particolare: - il lavoratore decade dalla prestazione di NASpI se il reddito annuale è superiore a 8000,00 (limite minimo esente da imposizione); - tuttavia il superamento del limite di 8000,00 non dà luogo alla decadenza in caso di rioccupazione in un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi. In tal caso l indennità di NASpI è sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 6 mesi; - il lavoratore conserva il diritto alla prestazione se il reddito annuale derivante è inferiore a 8000,00, a condizione che comunichi all INPS, entro 30 giorni dall inizio dell attività, il ricavato annuo che prevede di conseguire. La comunicazione è richiesta a pena di decadenza (art. 9 co. 2). In tale circostanza, la prestazione è ridotta di un importo pari all 80% dei compensi preventivati. Ai fini della conservazione del diritto alla prestazione, il datore di lavoro o utilizzatore devono essere soggetti differenti rispetto al datore di lavoro o utilizzatore di provenienza del lavoratore presso il quale ha prestato l attività cessata. Inoltre, non devono sussistere tra i diversi datori di lavoro o utilizzatori, di provenienza e di reimpiego del lavoratore, rapporti di collegamento, controllo ovvero assetto societari sostanzialmente coincidenti;

3 - il lavoratore con più rapporti part-time conserva lo stato di disoccupazione e mantiene il diritto alla NASpI, seppur in misura ridotta, qualora interrompa uno dei rapporti (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale intervenuta ai sensi dell art. 7 L. n. 604/1966). Ai fini della conservazione della prestazione il reddito percepito deve risultare inferiore a 8000,00. E, inoltre, richiesta la comunicazione da parte del lavoratore all INPS del reddito che prevede di conseguire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La comunicazione è richiesta a pena di decadenza (art. 9 co. 3). La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e di conservazione della prestazione di NASpI è utile ai fini del raggiungimento dei requisiti e della durata di un eventuale ulteriore prestazione di disoccupazione. Art. 10 Compatibilità Compatibilità con rapporto di lavoro autonomo (art. 10) E compatibile la percezione della NASpI con lo svolgimento di un attività di lavoro autonomo e di impresa individuale, purché il reddito presunto risulti inferiore al limite esente da imposizione ( 4800,00 oppure 8000,00 se trattasi di lavoratore parasubordinato). Il lavoratore che intende intraprendere un attività di lavoro autonomo è tenuto ad informare entro un mese dall inizio dell attività dichiarando il ricavato annuo che intende conseguire. La comunicazione è richiesta a pena di decadenza. La Naspi è ridotta in misura pari all 80% dei compensi preventivati, rapportati la tempo intercorrente tra la data di inizio attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione, se antecedente, alla fine dell anno. La riduzione è calcolata d ufficio all atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore è esonerato dalla denuncia dei redditi è tenuto a presentare all INPS l autocertificazione entro il 31/03 dell anno successivo, pena la restituzione dell indennità dal momento in cui ha iniziato l attività lavorativa. La contribuzione versata in relazione all attività subordinata o autonoma non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti. Art. 11 Decadenza Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: 1) perdita dello stato di disoccupazione; 2) violazione delle regole di condizionalità (art. 7 del decreto); 3) inizio dell attività lavorativa subordinata senza effettuare la comunicazione prevista all art. 9 co. 2 e 3 ; 4) inizio di un attività in forma autonoma di impresa individuale senza provvedere alle comunicazioni di cui all art. 10, co. 1 primo periodo; 5) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; 6) acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. Art. 11 Contribuzione figurativa Art. 13 Soci lavoratori e personale artistico Art. 14 Rinvio La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione mensile entro il limite pari a 1,4 volte l importo massimo mensile ( 1195,00). Ai soci lavoratori di società cooperativa (DPR n. 602/1970) e al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato la prestazione di NASpI è corrisposta nella misura ordinaria stabilita all art. 4. All indennità di NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.

4 Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS - COLL) - art. 15 Definizione e destinatari Per i collaboratori disoccupati nel periodo dal 1/1/2015 e fino al 31/12/2015 è istituita, in via sperimentale per l anno 2015, l indennità mensile di disoccupazione denominata DIS COLL. L indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata non pensionati e privi di partita iva. Sono esclusi gli amministratori e i sindaci. Requisiti Calcolo e misura La DIS COLL è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: - stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (Dlgs n. 181/2000 art. 1, co. 2, lettera c); - almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell anno solare precedente la cessazione del rapporto di lavoro e l evento di disoccupazione; - almeno un 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a 1 mese e che abbia dato luogo ad un reddito mensile almeno pari alla metà di 1.293,00 (valore per l anno 2014 che dà diritto ad 1 mese di contribuzione). La DIS COLL è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali diviso il numero dei mesi di contribuzione o frazioni di esso. Il risultato produce il reddito medio mensile. Il reddito imponibile ai fini previdenziali di riferimento è quello: - risultante dai versamenti contributivi effettuati; - derivante dai rapporti di collaborazione coordinata continuativa; - relativo all anno in cui si è verificato l evento di disoccupazione e l anno solare precedente. Il trattamento avrà i seguenti limiti: se la retribuzione mensile non supera (pari o inferiore) 1195,00 mensili per l anno 2015 (l importo è rivalutato annualmente in base all indice ISTAT) l indennità mensile è pari al 75% di tale retribuzione; se la retribuzione mensile supera 1195,00 mensili, l indennità mensile è pari al 75% della predetta retribuzione (cioè 1195,00) + il 25% della differenza tra il valore della retribuzione e 1195,00. L indennità mensile non potrà, in ogni caso, superare i 1300,00 (dato 2015 da rivalutare in base all indice ISTAT). Dal 1 giorno del 4 mese di fruizione l indennità è ridotta del 3% al mese. Durata Domanda decorrenza prestazione e della La DIS COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versata nel periodo dal 1 gennaio dell anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro fino all evento di disoccupazione. In ogni caso la durata massima non può superiore ai 6 mesi. La domanda è presentata in modalità esclusivamente telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L indennità mensile spetta dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se la

5 domanda è presentata successivamente all ottavo giorno, la prestazione decorre dal 1 giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Condizionalità Compatibilità con rapporto di lavoro subordinato Compatibilità con i rapporti di lavoro autonomo Contribuzione figurativa L erogazione della DIS COLL è condizionata: alla permanenza dello stato di disoccupazione (Dlgs n. 181/200, art. 1 co. 2 lettera c) alla regolare partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale; alla ricerca attiva di un occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. Il lavoratore decade dal diritto alla DIS COLL se il rapporto di lavoro subordinato ha durata non superiore a 5 giorni. La DIS COLL è sospesa d ufficio in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni. Terminato il periodo di sospensione l indennità riprende a decorrere dal momento in cui è rimasta sospesa. Il lavoratore non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all INPS poiché la comunicazione obbligatoria tramite UNILAV essendo pluriefficace assolve all obbligo nei confronti dell INPS. E compatibile la percezione dell indennità DIS COLL con lo svolgimento di un attività di lavoro autonomo e di impresa individuale, purché il reddito presunto risulti inferiore al limite esente da imposizione ( 4800,00). Il lavoratore che intende intraprendere un attività di lavoro autonoma o in forma di impresa individuale è tenuto ad informare entro 30 giorni dall inizio dell attività dichiarando il ricavato annuo che intende conseguire. L omessa comunicazione comporta la decadenza della prestazione dall inizio dell attività autonoma o di impresa individuale. La DIS COLL è ridotta in misura pari all 80% dei compensi preventivati, rapportati la tempo intercorrente tra la data di inizio attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione, se antecedente, alla fine dell anno. La riduzione è calcolata d ufficio all atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore è esonerato dalla denuncia dei redditi è tenuto a presentare all INPS l autocertificazione entro il 31/03 dell anno successivo, pena la restituzione dell indennità dal momento in cui ha iniziato l attività lavorativa. Non è riconosciuta la contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della DIS COLL.

6 Assegno di disoccupazione (ASDI) art. 16 Definizione Destinatari Requisiti, compatibilità e decadenza Durata A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita in via sperimentale l assegno di disoccupazione (ASDI). L ASDI garantisce una tutela di sostegno al reddito a favore di coloro che hanno fruito della NASpI per l intera durata entro il 31/12/2015. Per il diritto alla prestazione il richiedente deve essere disoccupato e in condizione di bisogno economico. La situazione economica del richiedente è valutata in termini di ISEE. Nella determinazione del reddito ISEE entrano i trattamenti di NASpI percepiti dal richiedente l assegno di disoccupazione. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente assegnati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori prossimi al pensionamento. L ASDI è erogata nel limite delle risorse assegnate allo specifico fondo. La dotazione del fondo è pari a 200 milioni per l anno 2015 e 200 milioni per l anno L INPS riconosce il beneficio in base all ordine cronologico di presentazione delle domande. Esaurite le risorse disponibili, l INPS non prenderà più in considerazione le domande ulteriori e provvederà a darne immediata comunicazione attraverso il proprio sito internet. La corresponsione dell ASDI è condizionata all adesione di un progetto personalizzato redatto dal competente servizio per l impiego nel quale saranno definiti gli impegni specifici assunti dal beneficiario in termini di ricerca attiva al lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formative, accettazione di proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. L ASDI è parzialmente cumulabile con i redditi derivanti da una nuova occupazione nei limiti e secondo criteri stabiliti con apposito Decreto. L ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi. L importo mensile di ASDI è pari: - al 75% dell ultima indennità di ASDI e in ogni caso si ammontare non superiore all importo dell assegno sociale più gli eventuali incrementi derivanti dal carico familiare del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con apposito Decreto.

7 Contratto di ricollocazione - art. 17 Il lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo ha diritto: - al voucher rappresentativo della dota individuale di ricollocazione, previa definizione, mediante apposita procedura, del profilo personale di occupabilità (art. 1 c. 4 L n. 183/2014). Il valore del voucher è rapportato al profilo professionale di occupabilità; - alla sottoscrizione del contratto di ricollocazione all atto della presentazione del voucher all agenzia per il lavoro (pubblica o privata) con il quale il lavoratore licenziato è favorito nella ricerca di nuova occupazione attraverso iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale. L agenzia ha diritto ad incassare il voucher a risultato ottenuto. All apposito Fondo istituito presso l Inps confluiscono le risorse di 18 milioni per l anno 2015, 20 milioni per l anno 2016 (Il Fondo e finanziato con le risorse del Fondo istituito ai sensi della L. n. 147/2013) e di 32 milioni derivanti dal gettito del contributo di licenziamento per l anno 2015.

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