LA FLESSIBILITA IN USCITA ALLA LUCE DELLA RIFORMA
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- Francesco Blasi
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1 ALLA LUCE DELLA RIFORMA
2 L OGGETTO DELLA RIFORMA Modifica sostanziale dell art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che prevede ora disposizioni in materia di Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo Ricostruzione dell impianto sanzionatorio in caso di illegittimità del licenziamento individuale o collettivo Mutamento della disciplina di impugnazione giudiziale e stragiudiziale del licenziamento individuale o collettivo
3 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO LICENZIAMENTO DETERMINATO DALLA CONDOTTA DEL LAVORATORE Licenziamento per giusta causa. La condotta del lavoratore determina una lesione del vincolo fiduciario così grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Recesso senza preavviso Licenziamento per giustificato motivo soggettivo. La condotta non è così grave da rendere impossibile la prosecuzione provvisoria del rapporto. Recesso con preavviso Licenziamento disciplinare, diretto a sanzionare una condotta colposa o manchevole del lavoratore. Esaurisce in sé tutte le ipotesi di g.m.s. e gran parte di quelle di giusta causa
4 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Ragioni inerenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. E onere del datore di lavoro dimostrare l impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti (c.d. obbligo di repechage). Recesso con preavviso Fatti inerenti alla persona del lavoratore e non addebitabili a colpa (es. superamento del periodo di comporto; sopravvenuta inidoneità fisica e impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori)
5 REGIME SANZIONATORIO A SEGUITO DELLA RIFORMA IL LICENZIAMENTO NULLO, EX ART. 1, C. 42 L. N. 92/2012 Discriminatorio FATTISPECIE Intimato in concomitanza con il matrimonio Comminato in violazione dei divieti di licenziamento per fruizione dei congedi di maternità, paternità e parentali Sorretto da «un motivo illecito determinante» Intimato in forma orale SANZIONI Annullamento da parte del giudice del licenziamento Reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità su richiesta del lavoratore entro 30 giorni dal deposito della sentenza o dall invito a riprendere servizio) Risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino alla reintegrazione, e comunque nel minimo delle 5 mensilità di retribuzione, dedotto l aliunde perceptum Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo Pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo
6 IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE, EX ART. 1, C. 42 L. N. 92/2012 (segue) Il licenziamento disciplinare e la tutela reintegratoria FATTISPECIE Il fatto non sussiste Il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa secondo i contratti collettivi o i codici disciplinari SANZIONI Annullamento da parte del giudice del licenziamento Reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità) Pagamento dell indennità risarcitoria (pari all ultima retribuzione globale di fatto dedotto l aliunde perceptum e l aliunde percipiendum), non superiore a 12 mensilità Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo, maggiorati degli interessi legali
7 IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE, EX ART. 1, C. 42 L. N. 92/2012 (segue) Il licenziamento disciplinare e la tutela risarcitoria FATTISPECIE «Altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa» SANZIONI Dichiarazione giudiziale di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento Pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (in relazione a diversi fattori, con onere di specifica motivazione al riguardo)
8 IL LICENZIAMENTO PER G.M.O., EX ART. 1, C. 40 L. N. 92/2012 (segue) La procedura di irrogazione del licenziamento per g.m.o. 1 FASE Comunicazione della intenzione di licenziare alla DTL e al lavoratore e indicazione delle eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore 2 FASE Entro 7 giorni la DTL convoca le parti per il tentativo di conciliazione (che deve concludersi entro 20 giorni dalla comunicazione) CONCILIAZIONE LICENZIAMENTO (anche se decorre il termine di 7 giorni per la convocazione in DTL)
9 IL LICENZIAMENTO PER G.M.O., EX ART. 1, C. 42 L. N. 92/2012 (segue) Il licenziamento per g.m.o. e la tutela reintegratoria FATTISPECIE «Manifesta» insussistenza del fatto posto a fondamento del g.m.o. Insussistenza del fatto inerente alla persona del lavoratore e non addebitabile a colpa SANZIONI Annullamento del licenziamento Reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità) Pagamento dell indennità risarcitoria (pari all ultima retribuzione globale di fatto maturata, diminuita dell aliunde perceptum e dell aliunde percipiendum), non superiore a 12 mensilità Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo, maggiorati degli interessi nella misura legale
10 IL LICENZIAMENTO PER G.M.O., EX ART. 1, C. 42 L. N. 92/2012 (segue) Il licenziamento per g.m.o. e la tutela risarcitoria FATTISPECIE «Semplice» insussistenza del g.m.o. relativo a ragioni inerenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa SANZIONI Dichiarazione giudiziale di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento Pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (in relazione a diversi fattori con onere di specifica motivazione al riguardo)
11 REGIME SANZIONATORIO A SEGUITO DELLA RIFORMA (segue) VIZI FORMALI EX ART. 1, C. 42 L. N. 92/2012 FATTISPECIE Violazione del requisito di motivazione obbligatoria contestuale al licenziamento Difetto del procedimento disciplinare (art. 7, l. n. 300/1970) Violazione procedura di irrogazione del licenziamento per g.m.o. SANZIONI Dichiarazione giudiziale di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento Pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (in relazione a diversi fattori con onere di specifica motivazione al riguardo)
12 RISOLUZIONE CONSENSUALE E DIMISSIONI EX ART. 4 C L. N.92/2012 L efficacia della risoluzione consensuale o delle dimissioni è sottoposta alla condizione sospensiva di convalida: Entro 30 giorni il datore deve inviare una comunicazione al lavoratore con invito a comparire presso: la Direzione Territoriale per il Lavoro il Centro per l impiego territorialmente competente In alternativa, il datore può far sottoscrivere al lavoratore una specifica dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all art. 21 L. N. 264/1949
13 RISOLUZIONE CONSENSUALE E DIMISSIONI EX ART. 4 C L. N.92/2012 se entro 7 giorni dall invito a comparire per la convalida, il lavoratore: non aderisce all invito a presentarsi presso la DTL o al Centro per l impiego territorialmente competente; non aderisce all invito ad apporre la sottoscrizione in calce alla predetta comunicazione non esercita la facoltà di revoca delle dimissioni Il rapporto si intende risolto
14 IL RITO SPECIALE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO EX ART. 1 C. 48 L.N. 92/2012 La nuova procedura si applica solo alle controversie aventi ad oggetto l impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall art. 18 S.L., anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Non possono essere proposte domande diverse salvo che si fondino su identici fatti costitutivi. Le principali modifiche riguardano: 1. l impugnazione del licenziamento 2. la tutela urgente 3. l opposizione 4. il reclamo in appello 5. il ricorso in cassazione
15 1. LA PROCEDURA DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO, EX ART. 1, C. 38 L. N. 92/2012 L impugnazione del licenziamento stesso con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso o dei motivi, ove non contestuale, a pena di decadenza Il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale o la richiesta alla controparte di esperire tentativo di conciliazione o di arbitrato entro i successivi 180 giorni (in sostituzione degli attuali 270), a pena di inefficacia dell impugnazione
16 2.LA TUTELA URGENTE, EX ART. 1, C L. N. 92/2012 (segue) I. La domanda che ha per oggetto l impugnativa del licenziamento deve essere proposta con ricorso al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro II. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore, con indicazione del codice fiscale, della posta elettronica certificata e del numero di fax, e deve contenere gli elementi di cui all art. 125 c.p.c. III. Il giudice fissa l udienza di comparizione delle parti, con decreto notificato dal ricorrente insieme al ricorso nel termine assegnato (non inferiore a 25 giorni prima dell udienza) IV. Il giudice assegna un termine (non inferiore a 5 giorni prima dell udienza) per la costituzione del resistente
17 2.LA TUTELA URGENTE, EX ART. 1, C L. N. 92/2012 (segue) V. I documenti prodotti dalle parti devono essere depositati in duplice copia presso la cancelleria VI. L udienza di comparizione deve essere fissata non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso VII. All udienza di comparizione il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non strettamente essenziale al contraddittorio, può procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d ufficio VIII.Terminata la fase istruttoria il giudice accoglie o rigetta il ricorso con ordinanza immediatamente esecutiva
18 3. LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE, EX ART. 1, C L. N. 92/2012 (segue) I. Contro l ordinanza adottata in sede di tutela urgente può essere proposta opposizione con ricorso (entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento o dalla comunicazione se anteriore) che deve contenere i requisiti di cui all art. 414 c.p.c. II. III. Il giudice fissa con decreto l udienza di discussione non oltre i 60 giorni successivi alla presentazione del ricorso, assegnando all opposto un termine fino a 10 giorni prima dell udienza per la costituzione in giudizio Il ricorso, col decreto di fissazione dell udienza, deve essere notificato dall opponente almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione IV. L opposto deve costituirsi, almeno 10 giorni prima dell udienza, depositando una memoria difensiva, secondo le disposizioni e con le decadenze di cui all art. 416 c.p.c.
19 3. LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE, EX ART. 1, C L. N. 92/2012 (segue) V. All udienza, il giudice, dopo aver sentito le parti, omesse tutte le formalità non essenziali al contraddittorio, procede, nel modo che considera più opportuno, agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti, così come richiesti dalle parti ovvero disposti d ufficio ai sensi dall art. 421 c.p.c. VI. Il giudice accoglie o rigetta il ricorso con sentenza (prima di pronunciarsi può assegnare un termine alle parti, fino a 10 giorni prima dell udienza di discussione, per il deposito di note difensive) VII. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro i 10 giorni successivi all udienza di discussione, essa è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per iscrivere ipoteca giudiziale
20 4. IL RECLAMO IN APPELLO, EX ART. 1 C L. N. 92/2012 (segue) I. Il reclamo davanti alla Corte d appello deve essere proposto con ricorso da depositare (a pena di decadenza) entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione II. III. La Corte fissa, con decreto, l udienza di discussione nei 60 giorni successivi alla presentazione del ricorso Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell udienza IV. Per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell udienza sono assegnati al ricorrente almeno 30 giorni prima della costituzione V. Il convenuto deve depositare la memoria difensiva almeno 10 giorni prima dell udienza
21 4. IL RECLAMO IN APPELLO, EX ART. 1 C L. N. 92/2012 (segue) VI. La Corte, alla prima udienza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere l efficacia della sentenza reclamata VII. Dopo aver sentito le parti, omessa qualsiasi formalità non essenziale al contraddittorio, la Corte procede, secondo le modalità ritenute più opportune, allo svolgimento degli atti di istruzione che abbia ammesso VIII.Terminata la fase istruttoria, la Corte accoglie o rigetta il reclamo con sentenza (prima di decidere, se lo ritiene opportuno, la Corte può assegnare un termine alle parti, fino a 10 giorni prima dell udienza, per il deposito di note difensive) IX. Entro i 10 giorni successivi all udienza di discussione, la Corte deve depositare in cancelleria la sentenza, completa di motivazione
22 5. IL RICORSO IN CASSAZIONE, EX ART. 1, C L. N. 92/2012 I. Il ricorso per Cassazione contro la sentenza d appello deve essere proposto (a pena di decadenza) entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza II. III. La sospensione dell efficacia della sentenza deve essere richiesta alla Corte d appello che sospende se ricorrono gravi motivi La Corte di Cassazione deve fissare l udienza di discussione non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla proposizione del ricorso
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