CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA con sede in., Via. codice fiscale e partita iva., nella persona del legale rappresentante pro tempore nato a.. il codice fiscale, (in proseguo per brevità denominato il committente ) E, nato a Roma il.. e residente in, in Via codice fiscale, (in proseguo per brevità denominato il collaboratore ) premesso che Il committente è una... Il committente nello svolgimento della propria attività intende avvalersi delle competenze professionali del Sig attraverso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, per la realizzazione e la gestione del.. Il collaboratore, in virtù della comprovata esperienza si dichiara in possesso delle competenze professionali, delle necessarie conoscenze tecnico scientifiche e della dovuta esperienza per svolgere in autonomia l incarico di cui sopra e si dichiara disponibile ad accettare l incarico. Il collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale e di non essere in possesso di posizione IVA inerente l'attività del presente contratto. tutto ciò premesso e costituente parte integrante del presente accordo Le parti dichiarano di instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d opera ai sensi dell art. 2222 c.c. e seguenti del c. c. e dell art. 409 c.p.c., alle seguenti condizioni. 1. OGGETTO DELL INCARICO Il Committente affida l incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti: ;.;.;... 2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE 1
2. 1 Nello svolgimento dell incarico affidatogli il Sig... presterà la propria collaborazione in totale autonomia organizzativa, sia con riferimento agli orari, che saranno determinati autonomamente, sia con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento dell attività lavorativa, atteso che la prestazione viene esclusivamente resa in funzione delle esigenze di risultato del Committente. Resta inteso che il Committente non potrà definire unilateralmente le modalità di esecuzione della prestazione anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, fermo restando la facoltà del collaboratore di accedere presso i locali della sede operativa del Committente ogni qualvolta intenda avvalersene. Le Parti, al fine di monitorare l andamento dell attività espletata dal Collaboratore e se nel caso eventuali criticità, concordano di incontrarsi con cadenza almeno settimanali. 2. 2 Il Collaboratore nello svolgimento dell incarico affidatogli potrà avvalersi di mezzi e strumenti propri, così come anche di mezzi e degli strumenti di proprietà del Committente, nonché, nella misura in cui lo riterrà opportuno, dei locali e delle attrezzature aziendali della stessa. 2.3Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto, è libero di prestare la propria attività anche in favore di terzi, purché si tratti di attività non in concorrenza e non contrastanti con il presente rapporto di collaborazione. 2. 4 Resta inteso che nell ipotesi in cui il Committente accerti che il collaboratore abbia violato la disposizione di cui al punto che precede ovvero l attività espletata in favore dei terzi risulta incompatibile con quella oggetto del presente contratto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell art. 1456 c.c.. 2. 5 Il collaboratore si impegna a non diffondere notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del committente come sopra indicato e rappresentato. 2. 6 Le parti convengono che i documenti, le pubblicazioni di qualsiasi genere e prodotti e con qualsiasi mezzo o supporto diffusi o resi disponibili dal Collaboratore in occasione dell attività svolta in esecuzione del contratto, restano di esclusiva proprietà del Committente. 3. IMPEDIMENTI 3.1In caso di malattia o di infortunio il rapporto deve intendersi sospeso per l intero periodo dell impedimento, senza erogazione di alcun compenso in favore del collaboratore. 3. 2 Le parti stabiliscono che cause diverse dallo stato di malattia ma comunque ostative all espletamento della prestazione da parte del collaboratore per un periodo superiore a 30 giorni configurano una giusta causa di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2119 c.c.; resta comunque inteso che durante il periodo in cui ricorra l impedimento il collaboratore non matura alcun compenso. 4. 2
DECORRENZA E DURATA DELL INCARICO 4. 1Il presente accordo avrà durata dal. al. Le parti sono libere di recedere dal presente contratto, oltre che per i motivi previsti dalla legge (giusta causa), in qualsiasi momento fermo restando l obbligo di preavviso di 15 giorni di calendario, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo pec. Resta inteso che il termine di 15 giorni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione. 4. 2 Fermo restando che il menzionato contratto si risolve allo scadere del termine indicato al comma 1 del presente articolo, le Parti concordano che il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - esecuzione negligente dell incarico da parte del Collaboratore tale da comportare nocumento morale e /o materiale al Committente; - inadempimento da parte del Collaboratore di uno degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente accordo. 5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 5. 1 Il collaboratore per tutta la durata del presente accordo è tenuto ad osservare la più ampia riservatezza in merito a fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà conoscenza nello svolgimento dell incarico; tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. 5. 2 L inosservanza della disposizione di cui al punto che precede comporta la risoluzione ipso iure del menzionato accordo in base a quanto statuito dall art. 1456 c.c.. 6. COMPENSO 6. 1 Per l espletamento dell attività di cui al presente accordo il Committente riconosce al Collaboratore, previa verifica del loro esatto adempimento un compenso complessivo pari ad..al lordo di ogni ritenuta di legge (fiscale, assicurativa e previdenziale). Il compenso su richiesta del collaboratore e secondo le modalità da lui indicate, verrà corrisposto dal Committente in rate mensili di pari importo. L importo di cui sopra non è soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. 6. 2 Le parti riconoscono espressamente che l importo sopra concordato è comprensivo di tutto quanto spettante al Collaboratore, il quale non avrà null altro a pretendere, a seguito della risoluzione del presente accordo per nessuna ragione o causa. 7. 3
RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA 7. 1Eventuali spese straordinarie (spese di viaggio, vitto e alloggio) sopportate dal collaboratore per motivi direttamente collegati all incarico, saranno rimborsate a piè di lista allo stesso previa produzione di idonea documentazione giustificativa. 8. DISPOSIZIONI FINALI 8. 1 Le Parti, per quanto non disciplinato dal presente contratto rinviano espressamente agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile ed alle norme in materia di collaborazione coordinata e continuativa per gli aspetti contributivi, assicurativi, previdenziali, fiscali e di sicurezza sul lavoro; qualunque aggiunta o modifica al presente accordo dovrà risultare da atto scritto. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 9. 1 Il collaboratore, preso atto dell'informativa resagli ai sensi dell'art.13 d.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione del seguente contratto senza riserva alcuna autorizza il committente, titolare del trattamento dei suoi dati personali, a comunicare gli stessi a studi di consulenza e/o a centri di elaborazione dati che dovessero provvedere alla materiale elaborazione dei cedolini retribuzione. Il collaboratore in qualsiasi momento con una comunicazione da far pervenire alla sede legale del committente potrà richiedere la modifica, variazione, integrazione o cancellazione dei dati a Lei riferiti. 10. FORO COMPETENTE 10. 1In caso di controversia il foro competente sarà in via esclusiva quello di... 10. 2Le Parti, fermo restando quanto previsto nel punto che precede, qualora il presente contratto sia certificato ai sensi degli artt. 75 e segg. del D.lgs 276 2003 sono consapevoli dell obbligo di esperire un tentativo di conciliazione dinanzi all organismo che ha rilasciato la certificazione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Commentato [M1]: Indicare il luogo dove viene espletata l attività. Commentato [M2]: Clausola da inserire solamente se le Parti decidano di certificare il contratto, in mancanza va eliminata. Il committente Il collaboratore Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Sig.ra San Giorgio dichiara di aver attentamente letto ed approvato le disposizioni contenute negli articoli qui di seguito riportati: art. 2 Modalità di svolgimento della collaborazione ; art. 4 Decorrenza e durata dell incarico ; 4
art. 5 Obblighi di riservatezza ; art. 10 Foro competente. Il committente Il collaboratore 5