contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

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contro nei confronti di per l'annullamento

SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:

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sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

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N. 01508/2011 REG.PROV.COLL. N. 01664/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2011, proposto da: Lac Lega Per L'Abolizione della Caccia, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Giuseppe Sorrentino in Mestre, via Parco Ponci, 3/3; contro Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Zampieri, Emanuele Mio, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Cristina Zampieri in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23; nei confronti di Federazione Italiana della Caccia, Azienda Agro Turistico Venatoria La Cortazza; per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1041 del 12/7/2011; Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; ritenuto che è infondato il primo motivo di ricorso in quanto in disparte la considerazione che la DGR n.1041 del 12.07.2011 fornisce, sulla specifica questione, ulteriori elementi a sostegno del proprio indirizzo precisando come il richiamato parere ISPRA non tenga conto di recenti censimenti negli areali di svernamento (Africa equatoriale), i cui valori attestano una sostanziale stabilità della popolazione il riferimento alla circostanza che il combattente stanzia usualmente in territori ove vige il divieto di caccia (il che tutela sufficientemente la specie) giustifica adeguatamente il mancato rispetto della direttiva dell ISPRA (di esclusione del combattente dalle specie cacciabili); che è analogamente infondata l ulteriore censura, atteso che il discostamento dalle linee guida dell ISPRA risulta congruamente motivato in relazione al fatto che i pareri forniti relativamente alla fauna stanziale non sono adeguatamente rapportati alla realtà regionale: la Regione, peraltro, ha autorizzato il prelievo, nel territorio a gestione programmata della caccia, di un numero massimo di 35 capi stagionali di fauna stanziale (categoria che comprende anche la starna), con il limite giornaliero, relativamente alla sola starna, di due capi dalla terza domenica di settembre al 30 novembre e di un capo per il mese di dicembre (punto 8, lett. a del calendario): il che appare sufficiente ad escludere il rischio di estinzione della specie;

che non ha pregio pure il terzo motivo, in quanto la pernice rossa può essere cacciata nelle sole Aziende agroturistico venatorie che in Veneto sono localizzate quasi esclusivamente in pianura, con conseguente inesistenza del rischio di ibridazione con la coturnice (che appartiene alla tipica fauna alpina); che, infine, risulta inammissibile l ultimo rilievo con cui la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5, I comma e 18, I comma, lett. b) della legge n. 157/92: l utilizzo, come richiamo vivo, del piccione (columba livia) proveniente da allevamento, infatti, risulta autorizzato dalla DGR 15.12.2009 n. 3874, adottata in ottemperanza all ordinanza cautelare 29.10.2009 n. 971 di questo Tribunale (che aveva sospeso la disposizione contenuta nel calendario venatorio 2009/2010 concernente l utilizzo del piccione domestico quale richiamo vivo, in quanto non incluso nelle specie cacciabili ) e non impugnata; che, ciò stante, il ricorso è infondato e va respinto; che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Antonio Borea, Presidente Claudio Rovis, Consigliere, Estensore Alessandra Farina, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/10/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)