Schema di Decreto ggmm 201x



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Schema di Decreto ggmm 201x Regole tecniche in materia di pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell articolo 5, comma 3, del Codice dell Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82 e successive modificazioni IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e successive modificazioni recante il Codice dell amministrazione digitale, e, in particolare, l articolo 5, comma 3, che demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentito DigitPA, l individuazione delle operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, dei tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, delle relative modalità per il riversamento, della rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento, dell interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché del modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio; VISTO l articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell amministrazione digitale, a norma dell articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ai sensi del quale il decreto di cui all articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 235 del 2010 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto; VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 104 e successive modificazioni, recante Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato ; VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ; VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 e successive modificazioni, recante Riorganizzazione del centro nazionale per l informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell articolo 24 della legge 18 giugno 2009 n. 69 ; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE; VISTO il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con legge del 14 settembre 2011, n. 148 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ; VISTO, in particolare, l articolo 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che, introducendo il comma 2 bis all articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, hanno rispettivamente previsto la messa a disposizione da parte di DigitPA, attraverso il Sistema pubblico di connettività, di una piattaforma tecnologica per l interconnessione e l interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, nonché hanno stabilito che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la predetta infrastruttura, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato; 1

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 n.144 e successive modificazioni recante Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta ; VISTO il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 recante Regolamento recante norme per l introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali ; VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1 della legge 28 gennaio 2009 n. 2; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; RITENUTO CHE le disposizioni del presente decreto debbano fare riferimento ai contenuti del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, nelle more dell emanazione del decreto di cui all articolo 37, comma 6 del decreto stesso; SENTITO il Garante dei dati personali; SENTITO DigitPA; SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del mm gg aaaa DI CONCERTO con il Ministro dell economia e delle finanze; DECRETA CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Inoltre, si intende per: a) Addebito diretto: un ordine di pagamento per l addebito sul conto di pagamento di un pagatore o di un soggetto versante in base al quale un operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore o dal soggetto versante al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del soggetto versante medesimo; b) ATM (Automated Teller Machine): un particolare tipo di chiosco multimediale utilizzabile attraverso i circuiti Bancomat e Postamat mediante il quale è possibile effettuare il pagamento di importi dovuti alla pubblica amministrazione; c) Beneficiario: pubblica amministrazione destinataria delle somme oggetto dell operazione di pagamento; d) Carta di pagamento; strumento di pagamento -costituito da una carta plastificata o strumento assimilabile, dotata di banda magnetica o microchip che ne garantisce il riconoscimentocon il quale viene chiesta l esecuzione di un operazione di pagamento; 2

e) Chiosco multimediale: apparecchiatura automatica, non presidiata, mediante la quale è possibile effettuare, con l utilizzo di una carta di pagamento il pagamento di importi dovuti alla pubblica amministrazione; f) Codice: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; g) Convenzione: accordo stipulato tra DigitPA ed un prestatore di servizi di pagamento con il quale si regolano, secondo le modalità di cui al presente decreto, le attività connesse all esecuzione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni; h) Identificativo univoco di versamento: codice identificativo del pagamento secondo quanto previsto all art. 4 del presente decreto; i) Istituto tesoriere: il soggetto finanziario affidatario del servizio di tesoreria o di cassa della singola amministrazione, ivi compresa la Banca d Italia; j) Pagamento informatico: l operazione di versamento a favore delle pubbliche amministrazioni effettuato dal pagatore o dal soggetto versante con strumenti informatici attraverso un prestatore di servizi di pagamento ed in conformità delle specifiche tecniche contenute nel presente decreto; k) Pagatore: persona, fisica o giuridica, debitore di somme di denaro, che effettua, direttamente o tramite un delegato (soggetto versante) un pagamento in favore di un amministrazione per somme di denaro dovute a vario titolo; l) Piattaforma tecnologica: la piattaforma tecnologica, denominata Nodo dei Pagamenti- SPC, messa a disposizione, attraverso il sistema pubblico di connettività, da DigitPA per garantire l interconnessione e l interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell articolo 81, comma 2-bis, del Codice; m) POS (Point Of Sale): apparecchiatura automatica presidiata per la lettura di carte di pagamento mediante la quale è possibile effettuare il pagamento di importi dovuti alla pubblica amministrazione; n) Prestatore di servizi di pagamento: il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall articolo 114-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ; o) Protocollo di adesione: accordo stipulato tra DigitPA ed una pubblica amministrazione con il quale si regolano, secondo le modalità di cui al presente decreto, le attività connesse all esecuzione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni; p) Pubblica Amministrazione: ente di cui all articolo 2, comma 2 del Codice; q) Pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300; r) Punto di accesso: postazione fisica o dispositivo mobile di telecomunicazione presso il quale il pagatore o il soggetto versante può attivare la richiesta di pagamento informatico a favore della pubblica amministrazione; s) Ricevuta informatica: attestazione informatica di avvenuto pagamento informatico rilasciata dal prestatore di servizi di pagamento; t) Richiesta di pagamento informatico: disposizione impartita dal pagatore o dal soggetto versante al prestatore di servizi di pagamento contenente tutti gli elementi richiesti dall amministrazione beneficiaria per effettuare un pagamento informatico; u) Soggetto versante: persona, fisica o giuridica, che effettua un pagamento su delega del pagatore; v) SPC: Sistema pubblico di connettività. di cui al Capo VIII del Codice; 3

w) Sportello fisico: postazione fisica presso la quale il pagatore o il soggetto versante può attivare la richiesta di pagamento informatico a favore della pubblica amministrazione. Rientrano in questa categoria: a) POS, b) Chioschi multimediali, c) ATM, d) Punti di accesso; x) Sportello telematico: punto di accesso in rete dove il pagatore o il soggetto versante può attivare la richiesta di pagamento informatico a favore della pubblica amministrazione. Rientrano in questa categoria: a) i siti istituzionali delle amministrazioni; b) i portali trasversali o tematici, ovvero i siti utilizzati per i pagamenti informatici da più amministrazioni; c) i siti web degli istituti tesorieri o cassieri; d) i siti web messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento del pagatore o del soggetto versante per erogare servizi di pagamento; y) Strumento di pagamento: dispositivo personalizzato o insieme di procedure utilizzate dal prestatore di servizi di pagamento che consentono al pagatore o al soggetto versante di impartire richieste di pagamento informatico. Articolo 2 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell articolo 5, comma 3 del Codice, reca le disposizioni in materia di pagamenti informatici a favore della pubblica amministrazione centrale. Quanto disposto dal presente decreto non si applica alle attività di riscossione dei tributi disciplinate da specifiche disposizioni normative a carattere nazionale. 2. Costituiscono oggetto del presente decreto i pagamenti di somme di denaro a favore di un amministrazione di cui al comma 1 dovuti a vario titolo e derivanti da obblighi di legge o conseguenti all erogazione di servizi, nonché qualsiasi versamento non preordinato all estinzione, in tutto o in parte, di obbligazioni pecuniarie. 3. Il presente decreto regola le modalità per l effettuazione, in via informatica, dei pagamenti di cui al comma 2, nel rispetto delle regole e degli standard internazionali relativi ai servizi di pagamento. 4. Ai pagamenti informatici si applicano le disposizioni vigenti in materia di contabilizzazione dei pagamenti. 5. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1 possono adottare, per i pagamenti loro spettanti, le regole tecniche di cui al presente decreto. CAPO II ELEMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI Articolo 3 Strumenti di pagamento informatici 1. I pagamenti di cui all articolo 2, comma 2 sono effettuati, attraverso i canali attivati sugli sportelli fisici o telematici, con i seguenti strumenti di pagamento informatico: a) Carte di pagamento; 4

b) Addebiti diretti, ricorrenti ed una tantum; c) Bonifici bancari e postali; d) Contanti tramite postazioni fisiche collegate in via telematica. Articolo 4 Identificativo univoco di versamento 1. L operazione che deve essere effettuata dal pagatore o dal soggetto versante è indicata univocamente dalle pubbliche amministrazioni tramite un codice identificativo univoco. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni definiscono le regole per la composizione e generazione di detto codice identificativo, nel rispetto di quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all articolo 13, comma 1 (ex allegato B). 2. Le pubbliche amministrazioni possono demandare ad un soggetto terzo, in tutto o in parte, la generazione del codice di cui al comma 1, curando che ne venga mantenuta l univocità. Articolo 5 Effettuazione del pagamento 1. I pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni possono essere richiesti in rete tramite sportelli fisici o telematici messi a disposizione dall amministrazione e dai prestatori dei servizi di pagamento, ai sensi del Capo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e secondo le disposizioni di cui al presente decreto. 2. L amministrazione invia o mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento la richiesta di pagamento informatico attraverso la piattaforma tecnologica di cui all articolo 8 alla quale il prestatore di servizi di pagamento si collega secondo le specifiche tecniche di cui all articolo 13, comma 1 (ex allegato A). 3. Il prestatore di servizi di pagamento esegue l operazione di pagamento nel rispetto di quanto previsto al Capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e rilascia al pagatore o al soggetto versante - secondo le modalità definite nelle specifiche tecniche di cui all articolo 13, comma 1- la ricevuta informatica, ovvero, nel caso di versamento presso sportelli fisici, copia analogica della stessa, ai sensi dell articolo 23 del Codice. 4. Il prestatore di servizi di pagamento invia alla pubblica amministrazione richiedente il pagamento - secondo i tempi e le modalità definiti dalle Convenzioni di cui all articolo 8, comma 3 e dalle specifiche tecniche di cui all articolo 13, comma 1 - un duplicato della ricevuta informatica di cui al comma 3, che costituisce rendicontazione del pagamento e che il prestatore provvede a conservare ai sensi dell articolo 43 del Codice. 5. La ricevuta informatica di cui al comma 3 può essere sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale e contiene l indicazione del pagatore, dell identificativo univoco di cui all articolo 4, dell importo, della causale e dell esito dell operazione di pagamento ed ha potere liberatorio per il pagatore dalla data di cui all articolo 10, comma l, anch essa indicata nella ricevuta informatica. 6. Eventuali commissioni a favore del prestatore di servizi di pagamento non possono essere trattenute dall importo trasferito. 7. Il prestatore di servizi di pagamento informa preventivamente le pubbliche amministrazioni, il pagatore o il soggetto versante delle eventuali commissioni dovute per l operazione di pagamento. Articolo 6 Identificazione del pagatore 5

1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base del servizio da queste erogato e dello strumento di pagamento prescelto dal pagatore o dal soggetto versante, possono identificare sui propri sportelli telematici i privati (pagatore ovvero soggetto versante) che intendono attivare la richiesta di pagamento informatico. Nei casi indicati dall amministrazione l identificazione avviene attraverso gli strumenti previsti dall articolo 64 del Codice. 2. Le pubbliche amministrazioni comunicano ai prestatori di servizi di pagamento, nella richiesta di pagamento informatico, le modalità di identificazione dei privati che hanno attivato tale richiesta. 3. I codici identificativi del pagatore e/o del soggetto versante, se presenti, devono contenere il codice fiscale o la partita IVA. Articolo 7 Intermediari 1. Le pubbliche amministrazioni si possono avvalere di soggetti pubblici o privati al fine di eseguire per proprio conto le attività connesse al presente decreto, mantenendo inalterate le proprie responsabilità nei confronti dei privati e dei prestatori di servizi di pagamento. 2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi, previo accordo tra le parti, quali soggetti intermediari al fine di offrire servizi ad altre pubbliche amministrazioni, ivi comprendendo le procedure di collegamento alla piattaforma tecnologica di cui all articolo 8. 3. Nello svolgimento delle attività connesse al presente decreto, i prestatori di servizi di pagamento possono avvalersi di soggetti intermediari, mantenendo inalterate le proprie responsabilità nei confronti dei privati e delle pubbliche amministrazioni. Articolo 8 Nodo dei Pagamenti-SPC 1. Ai sensi dell articolo 81, comma 2-bis del Codice, DigitPA mette a disposizione la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati denominata Nodo dei Pagamenti SPC al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 del Codice. 2. Le caratteristiche della piattaforma tecnologica ed i modelli di funzionamento della stessa sono descritti nelle specifiche tecniche di cui all articolo 13, comma 1 (ex allegato D) e sono soggetti all approvazione ed alla verifica della Commissione di coordinamento SPC, di cui all articolo 79 del Codice. 3. DigitPA, sentita la Banca d Italia, sottoscrive, a favore delle pubbliche amministrazioni, apposite Convenzioni con i prestatori di servizi di pagamento, che definiscono le regole e le modalità di interscambio dei flussi informativi necessari all esecuzione dei pagamenti informatici. Il modello di dette Convenzioni è riportato nell Allegato 1 (ex Allegato C) al presente decreto. 4. DigitPA sottoscrive con le pubbliche amministrazioni Protocolli di adesione alla piattaforma tecnologica, con i quali queste accettano le Convenzioni stipulate da DigitPA con i prestatori di servizi di pagamento, di cui al comma 3. Il modello di detti Protocolli di adesione è riportato nell Allegato 2 (nuovo allegato) al presente decreto. Articolo 9 Requisiti tecnico organizzativi per l erogazione del servizio di pagamento informatico 1. Le pubbliche amministrazioni si avvalgono della piattaforma tecnologica per scambiare, secondo le regole del Sistema Pubblico di connettività, i flussi informativi di cui all articolo 5, contenenti 6

le informazioni necessarie all istradamento del pagamento informatico ai prestatori dei servizi di pagamento che hanno stipulato le Convenzioni di cui all articolo 8, comma 3. 2. Le pubbliche amministrazioni, tramite i propri servizi esposti in rete rendono disponibili: a) le modalità per effettuare i pagamenti informatici, al fine di agevolarne l esecuzione, sia all interno di specifici servizi, che in apposite sezioni del sito; b) la ricevuta informatica di cui all articolo 5, quale attestazione dell avvenuto pagamento. 3. Le pubbliche amministrazioni rendono disponibili ai prestatori di pagamento, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e tramite la piattaforma tecnologica di cui all articolo 8, le informazioni collegate all identificativo univoco di cui all articolo 4 relative all importo dovuto, alla causale di pagamento, alla data di scadenza del pagamento oltre che il codice IBAN identificativo del conto su cui accreditare le somme da versare. 4. Le pubbliche amministrazioni assicurano che le informazioni di cui al comma 2, lettera b), comprensive dell identificativo univoco di cui all articolo 4, siano conservate ai sensi dell articolo 43 del Codice e riproducibili, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo, nel rispetto dell articolo 23-ter, comma 5 del Codice. 5. Le pubbliche amministrazioni eseguono la riconciliazione del pagamento sulla base dell identificativo univoco di cui all articolo 4 e delle specifiche tecniche di cui all articolo 13, comma 1. Articolo 10 Regolamento contabile 1. La data di effettuazione del pagamento coincide con la data di: a) autorizzazione nel caso di utilizzo degli strumenti di cui all articolo 3, comma 1, lettera a); b) addebito sul conto del pagatore o del soggetto versante nel caso di utilizzo degli strumenti di cui all articolo 3, comma 1, lettere b) e c); c) versamento del contante da parte del pagatore o del soggetto versante nel caso di cui all articolo 3, comma 1, lettera d). Il pagamento non si considera effettuato qualora il pagatore o il soggetto versante richiedano il rimborso delle somme versate ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 2. Il prestatore di servizi di pagamento trasferisce con modalità telematiche all istituto tesoriere dell amministrazione creditrice -o al prestatore di servizi di pagamento da questa indicato nella richiesta di pagamento informatico, ove diverso- l importo del pagamento nei tempi e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e comunque al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del pagamento stesso, assicurando il trasferimento dell intera somma indicata dall amministrazione in caso di pagamenti denominati in divise diverse da quella avente corso legale nello Stato. 3. La gestione dei flussi telematici dei pagamenti effettuati dai pagatori per il tramite di prestatori di servizi di pagamento disciplinata dal presente decreto avviene secondo gli accordi in essere tra Stato, pubbliche amministrazioni e istituti tesorieri. CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 11 Identificativi errati o incompleti 7

1. Ai sensi dell articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le pubbliche amministrazioni e il prestatore di servizi di pagamento non sono responsabili della mancata esecuzione o dell esecuzione inesatta del pagamento se i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento ovvero dell identificativo univoco di versamento di cui all articolo 4, forniti dal pagatore o dal soggetto versante, sono inesatti. Articolo 12 Gestione dei reclami e dei rimborsi 1. Nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e delle norme vigenti in materia di tutela dei consumatori le pubbliche amministrazioni consentono ai pagatori e agli altri soggetti interessati di avanzare reclami in ordine a violazioni da parte dei prestatori di servizi di pagamento, nonché di ottenere la restituzione degli importi erroneamente versati o il cui versamento è stato effettuato sulla base di dati incompleti o errati che non consentono la corretta imputazione del pagamento. 2. A tale scopo le pubbliche amministrazioni emanano, nel regolamento di servizio a cui si riferisce il pagamento, apposite disposizioni per gestire i reclami ed i rimborsi di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 13, 14, 25 e 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 Articolo 13 Specifiche tecniche 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto DigitPA, provvede, con proprie delibere, ad emanare le specifiche tecniche che comprendono: a) il contenuto e la composizione delle informazioni scambiate tra pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento (ex allegato A), b) le specifiche per la composizione dell identificativo univoco di pagamento (ex allegato B), c) i modelli di funzionamento e le caratteristiche della piattaforma tecnologica (ex allegato D), d) la normativa di servizio, e) le specifiche di interconnessione. 2. DigitPA adegua con proprie delibere le specifiche tecniche, di cui al comma 1, alle variazioni della normativa, alle mutate esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli utenti, all evoluzione del contesto tecnologico. 3. Le specifiche tecniche sono conformi alle normative nazionali ed internazionali in materia di pagamenti, con riferimento agli schemi SEPA emanati da European Payment Council. Articolo 14 Riuso 1. DigitPA istituisce un apposita sezione della Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, di cui all articolo 70 del Codice, per il riuso delle soluzioni applicative utilizzate per l esecuzione dei pagamenti informatici che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare a DigitPA ai sensi dell articolo 68, comma 2-bis del Codice. Articolo 15 Decorrenza 1. Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le pubbliche amministrazioni centrali adeguano le proprie procedure informatiche e gli strumenti software al fine di consentire l effettuazione dei pagamenti informatici ai sensi del presente decreto. 8

2. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, DigitPA mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni la piattaforma tecnologica di cui all articolo 8. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione Il Ministro dell economia e delle finanze Allegati: Allegato 1 (ex Allegato C) - Schema di Convenzione con i Prestatori di servizio di pagamento Allegato 2 (nuovo allegato) - Schema di Protocollo di Adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Nodo dei Pagamenti-SPC 9