Brevi Cenni
art. 50 L. 247/12: Il potere disciplinare appartiene al CDD (non più al Consiglio dell Ordine) I CDD hanno iniziato ad operare dal 1.01.2015 ed hanno il compito di valutare la sussistenza di illeciti deontologici e di irrogare le relative sanzioni in caso di violazione del Codice Deontologico
Art. 3 L. 247/12 Le norme deontologiche devono per quanto possibile essere.tipizzate nella condotta. Contenere l espressa previsione della sanzione applicabile
Codice Deontologico Forense (in vigore dal 15.12.14) Art. 1-19 principi generali art. 21 potestà disciplinare - ove è evidenziato il principio di commisurazione della pena al fatto concreto (co. 3) art. 23 e ss. «norme incriminatrici»: tipizzazione degli illeciti disciplinari e l espressa indicazioni delle sanzioni (previsto anche meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato)
Ha sostanzialmente chiarito che l illecito disciplinare non può essere classificato esclusivamente come fatto tipico astratto e limitato alle sole ipotesi del Cod.deont. «sistema misto, non tipico ma improntato alla tipicità» per impossibilità di una completa tipizzazione
Legge 247/12 («Nuova disciplina dell Ordinamento della Professione Forense») Regolamento CNF 1/2014 «elezioni dei Consigli distrettuali di Disciplina» Regolamento CNF 2/2014 Procedimento Disciplinare Codice Deontologico Forense (in vigore dal 15.12.14) Eventuali regolamenti interni dei singoli CDD
Il potere disciplinare appartiene al CDD (art. 50 L. 247/12) non più al Consiglio dell Ordine. Il CDD è distrettuale: in particolare il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano è espressione degli ordini del Distretto: Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia (al quale a far data dal 31/12/2014 sono stati accorpati Vigevano e Voghera), Sondrio, Varese. Il CDD ha iniziato ad operare dal 1.01.2015
La terzietà del giudicante disciplinare è normativamente garantita da: a) incompatibilità tra carica di Consigliere dell Ordine e Consigliere distrettuale di Disciplina (art. 29 L. 247/12) nonchè componente CNF b) dal divieto ai componenti iscritti al medesimo Ordine del professionista nei confronti di cui si procede di far parte della sezione giudicante o di essere consigliere istruttore (art. 50 L. 247/12)
Consiglieri CDD eletti dagli ordini distrettuali (rispetto della rappresentanza di genere (ex art. 51 Cost. e art. 50 L. 247/12) I componenti del CDD eleggono al proprio interno il proprio Presidente, uno o due Vice presidenti ed il Segretario (Art. 1 reg. CNF n. 2) Segreteria con personale amministrativo
Il CDD esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti agli Albi degli Avvocati, agli Elenchi e ai Registri dei Praticanti Avvocati. La competenza territoriale del procedimento è del CDD ove è iscritto l avvocato o il praticante «incolpato» o di quello ove è avvenuto il fatto per cui si procede. In caso di «conflitto» si applica il principio della prevenzione della notizia con riguardo al momento dell iscrizione nell apposito registro
Procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo che si svolge secondo i principi costituzionale di imparzialità e buon andamento (art. 10 reg.cnf 2/14). Per quanto non espressamente previsto si applicano al procedimenti disciplinare le norme del cpp in quanto compatibili. E un procedimento c.d. «accusatorio»= in dubio pro reo Il procedimento disciplinare non è «disponibile» nel senso che una una eventuale eventuale revoca o ritiro dell esposto non provoca alcuna caducazione né arresto del procedimento stesso Il procedimento CNF giurisdizionale
La notizia di illecito deve pervenire al Consiglio dell Ordine che trasmetterà gli atti al Cdd competente (coa iscrizione incolpato/coa luogo commissione preteso illecito) Il COA comunica arrivo esposto e invita l iscritto a presentare entro 20 giorni deduzioni difensive e trasmette gli atti al CDD unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell iscritto. Il Presidente del CDD quindi iscrive la notizia nell apposito registro
Dal momento dell invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell iscritto
Art. 14 reg. CNF n.2 Il Presidente del CDD valutati gli atti trasmessi dal COA e le eventuali deduzioni dell incolpato può chiedere al CDD all uopo convocato (c.d. Plenaria) l archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare (da maggio 2017 archiviazione per prescrizione o richiamo verbale) Se non viene disposto l archiviazione immediata/rich. Verbale plenaria il fascicolo viene assegnato alla sezione
E l assemblea di tutti i Consiglieri di Disciplina del distretto durante la quale:. Vengono assunte delibere organizzative;. Confronto su tematiche/problematiche deontologiche e procedimentali;. Archiviazioni per manifesta infondatezza su proposta c.d. «presidenziale». Da maggio 2017: arch. per prescrizione azione disciplinare e richiamo verbale (infrazioni lievi e scusabili
Il CDD svolge la propria attività in sezioni composte da 5 componenti titolari e 3 supplenti. Nella formazione delle sezioni si deve tener conto delle incompatibilità di «foro» tra componenti e incolpato. Viene designato un consigliere istruttore e tra gli altri il più anziano assume la qualifica di Presidente della sezione mentre il più giovane di segretario
Art. 15-16 reg. CNF n.2 Il Consigliere Istruttore comunica all iscritto l avvio della fase istruttoria preliminare e compie le «indagini» ed attività che ritiene opportune invitando l iscritto a fornire deduzioni (per scritto) e documenti entro 30 giorni dalla ricezione dell invito L istruttore può assumere informazioni, testimonianze (attività di cui si redige verbale)
All esito il Cons. istruttore propone alla sezione l archiviazione (motivata) o il capo di incolpazione. Attività dell istruttore ha un termine semestrale decorrente dalla data di iscrizione della notizia di illecito nel registro. In ogni momento della fase istruttoria l incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito, dedurre prove o elementi.
La sezione decide sulla proposta dell Istruttore senza la presenza di questi e dispone (alternativamente): o l archiviazione; o la citazione a giudizio dell incolpato o il richiamo verbale (in caso di infrazioni lievi e scusabili - è formalizzato con lettera del Presidente del CDD) Se delibera la citazione a giudizio si apre la fase dibattimentale
(art. 20 e 21 reg. CNF n.2/14) Deliberata la citazione a giudizio il Presidente del CDD fissa la data per il dibattimento La citazione a giudizio deve essere notificata: all incolpato (nel domicilio professionale o in quello eletto) almeno 30 gg prima della data di comparizione; al PM presso il Trib. ove ha sede il CDD;
(art. 22 reg. CNF n.2). Il dibattimento si svolge davanti alla sezione. Durante il dibattimento l incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, rendere dichiarazioni ecc. La sezione può acquisire d ufficio prove
L Art. 23 reg. CNF n. 2 definisce quali siano le prove utilizzabili (documenti e dichiarazioni provenienti da incolpato, doc. e dich. acquisiti nella fase istruttoria e dibattimentale però per i verbali testimoniali redatti nel corso dell istruttoria è necessaria la conferma in fase dibattimentale a pena inutilizzabilità) Il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e dà la parola al PM (se presente) all incolpato ed al suo difensore
La decisione è assunta dalla sezione che decide a maggioranza ed è assunta in Camera di Consiglio. All esito il Presidente dà lettura del dispositivo alle parti. Nel dispositivo deve essere indicato il termine per l impugnazione al CNF. La motivazione deve essere depositata entro 30 giorni dalla lettura del dispositivo (termine che può essere aumentato fino al doppio in caso di particolare complessità).
Può essere deciso anche il proscioglimento Per le infrazioni più lievi/scusabili è possibile il richiamo verbale che NON è una sanzione disciplinare. Il richiamo verbale è comunicato all iscritto e al COA di appartenenza del medesimo rimane nel fascicolo personale ATTENZIONE: il richiamo verbale assunto in plenaria non è impugnabile mentre quello disposto dalla sezione sì (entro 30 giorni dalla comunicazione avvenuta via pec o raccomandata)
Avvertimento Censura Sospensione dall esercizio della professione (da 2 mesi a 5 anni) Radiazione Sospensione cautelare (per un periodo non superiore all anno)
Copia integrale della decisione è notificata anche via pec a cura della segreteria del CDD a: Incolpato (presso domicilio professionale od eletto); COA presso cui incolpato è iscritto; PM presso Tribunale ove ha sede il COA a cui l incolpato è iscritto; Procuratore Gen. Rep. Presso Corte d Appello del distretto ove ha sede il CDD che ha emesso il provvedimento
Decisioni del CDD sono impugnabili entro 30 giorni dal deposito avanti il CNF. L impugnazione può essere proposta:. dall incolpato solo quando vi è stata affermazione di responsabilità;. Dal COA presso cui è iscritto l incolpato;. Dal procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione. Questi possono altresì proporre impugnazione incidentale entro 20 giorni dalla notifica del ricorso proposto dall incolpato
Per difendere avanti il CNF occorre essere abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori Il procedimento avant il CNF è rimasto non ha subito modificazioni. La decisione del CNF e ricorribile per Cassazione. La proposizione del ricorso SOSPENDE L ESECUZIONE DEL PROVV. IMPUGNATO
(in particolare art. 54 L. 247/12) L Autorità Giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al COA competente quando nei confronti di un iscritto: a) è esercitata l azione penale: b) è disposta disposta l applicazione di misure cautelari c) sono effettuati perquisizioni o sequestri d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio Il procedimento disciplinare è autonomo. Tuttavia è possibile la sospensione a tempo determinato (non superiore a due anni) del procedimento disciplinare. Durante il periodo di sospensione è sospeso il termine di prescrizione
Se dai fatti oggetto di procedimento disciplinare emergono estremi di un reato, procedibile d ufficio, viene informata l autorità giudiziaria
Art. 56 L. 247/12 6 anni dal fatto 5 anni dall evento interruttivo. Gli atti interruttivi sono tipizzati e sono:. Comunicazione all iscritto della notizia di illecito;. Notifica decisione del cdd. Notifica sentenza del cnf Se gli atti interruttivi sono più di uno la prescrizione decorre dall ultimo, ma in ogni caso il termine di 6 anni può essere prolungato non oltre un quarto (7 ½ max)
Il procedimento disciplinare concluso con provvedimento def. è riaperto: a) Se è stata inflitta una sanzione disciplinare e per i medesimi fatti l autorità penale pronuncia l assoluzione. In questo caso si pronuncia il proscioglimento. b) Se è stato pronunciato il proscioglimento e per gli stessi fatti l autorità penale ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo e n base a elementi rilevanti per la responsabilità disciplinare non esaminati dal CDD
La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell interessato o d ufficio. E competente il CDD che ha emesso la decisione ma la sezione è diversa da quella che ha deciso
ARTT. 6,7,8,9 regolamento CNF N. 2/2014 Astensione e ricusazione rinvio agli artt.. 36 e 37 cpp Ricusazione individuale e non collegiale E decisa da altra sezione designata dal Presidente Presidente del cdd. La dichiarazione di astensione è valutata dal Presidente del cdd che, in caso di accoglimento, provvede alla sostituzione del componente che ha manifestato la volontà di astenersi
Presupposti: (può previa audizione dell iscritto) a) Misura cautelare detentiva o interdittiva in sede penale e non impugnata oppure confermata in sede di riesame o di appello b) Pena accessoria della sospensione dall esercizio della professione anche se con la sentenza di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale; c) misura di sicurezza detentiva; d) Condanna in primo grado per i reati di cui agli artt 372,374, 377, 378. 381, 640, 646, 646 commessi nell esercizio della professione ovvero dagli artt. 644,648bis e 648 ter e) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni
DURATA: non più di un anno ed è esecutiva dalla notifica all interessato Perdita efficacia: - Se entro sei mesi dalla applicazione non sia stato deliberato il provvedimento sanzionatorio; - se viene deliberato non esservi luogo a provvedimento disciplinare; - Se viene irrogata una sanzione disciplinare non interdittiva
Nella sua durata (anche d ufficio) dalla sezione che l ha disposta qualora per circostanze sopravvenute non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull istanza di revoca o modifica presentata dall interessato è competente a pronunciarsi altra sezione designata dal Pres. CDD
La sospensione cautelare è immediatamente comunicata al COA (così come revoca e modifica) L impugnazione avverso il provvedimento di sospensione cautelare si propone al CNF entro 20 giorni dalla notificazione del provvedimento (il ricorso non ha effetti sospensivi sulla esecuzione)
In caso di applicazione di sospensione disciplinare successiva a sospensione cautelare, vale il principio del «presofferto»: il COA determina senza ritardo la durata residua della sanzione detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. L estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all interessato e comunicato agli altri soggetti (uffici giudiziari del distretto e tutti gli ordini)
Spese di gestione del CDD sono a carico di ciascun ordine circondariale in base al numero degli iscritti.
Sede: Via Freguglia n. 14 Palazzina Anmig primo piano - MILANO PEC: disciplina.cdd@cert.ordineavvocatimilano.it Mail: cdd@ordineavvocatimilano.it ccd2@ordineavvocatimilano.it Telefono: 02.54.100.907 www.consigliodistrettuale.it/milano www.codicedeontologico-cnf.it
«L Avvocato 1. L avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà e l effettività della difesa, assicurando nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio...3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale»