Il processo disciplinare in primo grado. avv. Patrizia Corona Presidente dell Unione triveneta dei Consigli dell ordine degli Avvocati
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1 Il processo disciplinare in primo grado avv. Patrizia Corona Presidente dell Unione triveneta dei Consigli dell ordine degli Avvocati Bassano del Grappa, venerdì 5 giugno 2015
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3 norme di riferimento Legge 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell ordinamento forense, art. 50 e ss. Regolamento CNF , n. 1 Elezione dei componenti dei CDD Regolamento CNF , n. 2 Procedimento disciplinare RDL n. 1578/33 e RD n. 37/ 1934, art. 64 della legge n. 247/12 delega al Governo per il testo unico art. 65 disposizioni transitorie
4 legge n. 247/12 art. 55 art. 50,4 art. 51,3 art. 58 art. 59, 1 art. 11,12,14 artt. 18,19,20,21 art.15,16,17 art. 36 reg. CNF 2/14
5 legge n. 247/12 Art Quando e' presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi e' comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che e' competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
6 reg. CNF 2/14 ART. 11 NOTIZIA DELL ILLECITO DISCIPLINARE 1. Il Consiglio dell Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente: a) darne informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni; b)trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell iscritto. 2. L autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell Ordine competente quando nei confronti di un iscritto: a) viene esercitata l'azione penale; b) viene disposta, revocata o annullata l'applicazione di misure cautelari; c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri; d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio
7 L APERTURA principio della CONCENTRAZIONE della promozione di ogni attività disciplinare collaborazione fra COA e CDD E assenza di discrezionalità del COA
8 invito a presentare deduzioni dall avviso 20 giorni per difese
9 ART.14 COSTITUZIONE DELLA SEZIONE COMPETENTE PER LA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE 1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell Ordine e le deduzioni presentate dall iscritto ai sensi dell art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all uopo convocato, l archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare. 2. In ipotesi di archiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina trasmette comunque all iscritto interessato copia degli atti relativi all esposto oggetto di iscrizione nel registro di cui all art. 12, unitamente a copia del provvedimento di archiviazione. 3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell incolpato.
10 ART.14 4.Qualora non venga disposta l archiviazione immediata, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina costituisce la sezione competente per il procedimento secondo le modalità di cui all art. 2 del presente regolamento e designa tra i componenti della sezione il Consigliere Istruttore. 5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l attività istruttoria entro sei mesi dall iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all art. 12 del presente regolamento. 6. In ogni momento della fase istruttoria l incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore. reg. CNF 2/14
11 legge n. 247/12 Art. 58 Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre- procedimentale 3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non puo' fare parte del collegio giudicante.
12 formulazione capo di incolpazione archiviazione
13 DELIBERA di incolpazione 20 giorni dall avviso per difese (atti di accesso, deposito memorie) subito dopo la scadenza eventuale interrogatorio
14 reg. CNF 2/14
15 reg. CNF 2/14
16 invito a presentare deduzioni dall avviso 20 giorni per difese
17 il procedimento disciplinare ha natura amministrativa è regolato da una disciplina speciale Il CDD è un organo amministrativo che infligge sanzioni amministrative
18 legge n. 247/12 Art. 59 reg. CNF 2/14 Art 10
19 reg. CNF 2/14
20 ART. 59 Legge n. 247/12 e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo; f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
21 g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento; h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e da' la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
22 CNF 10/4/2013 n.49 Cass. Civ. 15/2/2005 n CNF 30/9/2013 n. 166 CNF 25/2/2002 n. 150 CNF 10/12/2007 n.195 I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO COLLEGIO PUBBLICO MINISTERO ESPONENTE INCOLPATO DIFENSORE DELL INCOLPATO
23 Cass. SS.UU 23/2/1999 n.98 : Nel procedimento disciplinare per gli avvocati deve escludersi l obbligo della pubblicità delle udienze, atteso il difetto di una previsione in tal senso delle norme che lo regolano, senza che sia invocabile l art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell uomo, che, nell affermare l esigenza della pubblicità del processo, pone solo un principio di comportamento per il legislatore nazionale e senza che peraltro sia configurabile una questione di legittimità costituzionale in proposito per contrasto con gli art. 3 e 101 Cost., trattandosi di scelta del legislatore obiettivamente giustificata da esigenze di tutela della categoria professionale.
24 eccezioni preliminari: quando e come?
25 PROVE ORALI
26 LE ALTRE PROVE PERIZIE ISPEZIONI CONFRONTI SOPRALLUOGHI
27 MODIFICA O INTEGRAZIONE DEL CAPO DI INCOLPAZIONE garanzia del contraddittorio e nuovi poteri probatori alle parte
28 legge n. 247/12
29 CNF 6/12/2002 n.192: LE NULLITA La violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare avanti al COA, avente natura amministrativa,non comporta una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d ufficio, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alle impugnative degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata. Pertanto è onere del ricorrente sollevare tempestivamente l eccezione con il ricorso presentato al CNF che è il termine ultimo per far valere i vizi del procedimento non rilevabili d ufficio. CNF 25/2/2013 n. 16 CNF 30/9/2013 n.164
30 avvertimento censura sosp. 2m/5a radiazione
31 LA MOTIVAZIONE m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento e' notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato e' iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione puo' essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
32 LA NOTIFICAZIONE il termine per la notificazione il soggetto onerato i destinatari (e la notificazione al difensore) gli effetti
33 Il processo disciplinare avanti al Consiglio Nazionale Forense Bassano del Grappa, venerdì 5 giugno 2015 Carla Broccardo CNF
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35 codice deontologico forense ART. 3 L , n. 247 ART. 35, lett. d) L , n. 247 ART. 65, co. 5 L , n. 247 Carla Broccardo CNF
36 attività giurisdizionale del CNF periodo di riferimento Carla Broccardo CNF
37 L impugnazione Art. 61 legge 247/12 QUANDO? 30 giorni CHI? incolpato - COA - PM e PG spedizione del ricorso per POSTA Carla Broccardo CNF
38 Il procedimento Art. 36 e 37 legge 247/12 e regio decreto n. 37/1934 udienza pubblica e uso della toga applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile solo per il difensore sentenza nel termine di 30 giorni Carla Broccardo CNF
39 Le sanzioni Art. 52 legge 247/12 art. 22 Cod. deontologico forense AVVERTIMENTO - CENSURA SOSPENSIONE 2m/5a - RADIAZIONE disposizione transitoria: si applica la NUOVA norma deontologica se PIU FAVOREVOLE per l incolpato Carla Broccardo CNF
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43 grazie per l attenzione Carla Broccardo CNF
CAPITOLO SECONDO Il procedimento disciplinare di primo grado
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