UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE 3 Corso di Formazione Specialistica dell Avvocato Penalista
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1 UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE 3 Corso di Formazione Specialistica dell Avvocato Penalista
2 IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI AVVOCATI
3 Incontro 21 Febbraio 2015 avv. Attilio Carlo Villa
4 PREMESSA GENERALE La necessità di un etica condivisa da un gruppo di persone accomunate dalla stessa professione trova la sua ragione in: Necessità di richiamarsi ai principi cardine del vivere civile (art. 2 Cost.); Necessità di autoregolamentazione interna dell attività dei propri iscritti (nessuna limitazione art. 41 Cost.); Necessità di tutela del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).
5 Tali esigenze sono state trasfuse nella riforma Forense (l n. 247), la legge professionale precedente non prevedeva nulla poi Cod. CCBE 1988 e Cod. Deont. Forense: art. 1 disciplina nel rispetto della costituzione e delle leggi comunitarie la professione di avvocato;
6 art. 2 soggezione alla legge ed alle regole deontologiche; art. 3 esercizio della professione secondo principi fondamentali e le regole deontologiche; Art. 8 formula e modalità dell impegno solenne.
7 La natura delle norme deontologiche Le norme deontologiche sono : emesse nell ambito della potestà autoregolamentare; sono insindacabili in sede di legittimità; sono utili riferimenti per la valutazione della condotta del professionista anche in ambito civile e penale; sono fonte integrativa di precetti normativi
8 Il procedimento disciplinare La potestà autoregolamentare e di vigilanza di un ente pubblico a partecipazione necessaria si esprime attraverso la funzione disciplinare. Tale funzione si esplica attraverso tre gradi di giudizio: Consiglio distrettuale di disciplina (avente natura di organo disciplinare amministrativo); Consiglio Nazionale Forense (avente natura di vero e proprio organo Giurisdizionale); Corte di Cassazione Civile a SS. UU (organo giurisdizionale di legittimità).
9 La necessità di una differenziazione in primo grado tra organo giudicante disciplinare ed organo di direzione dell Ordine Professionale è condizione comune alle esperienze Europee (tranne Germania e Malta)
10 Conseguenze rispetto alla natura amministrativa dell organo giudicante di primo grado applicabilità delle regole sul procedimento o provvedimento amministrativo ex L. 241/1990; non trasferibilità della regola costituzionale dell art. 111 Cost.; esercitabilità dell autotutela; non sollevabilità di questioni di illegittimità costituzionale; non obbligatorietà della difesa tecnica; inapplicabilità degli istituti della amnistia, grazia, indulto e condono;
11 inapplicabilità della sospensione feriale dei termini; esclusione della Costituzione di parte civile; inipotizzabilità di un patteggiamento processuale-penalistico; natura non pubblica delle sedute dell Ufficio disciplinare;
12 tipologia dei vizi della sanzione inflitta da far valere innanzi alla Corte di Cassazione; i canoni ermeneutici ed interpretativi sono quelli di cui agli artt ss c.c. e non quelli di cui all art. 12 prel. c.c.;
13 . vi è la possibilità di interventi provvedimentali da parte dell organo titolare della relativa potestà in tema di interpretazione autentica; non si applica alle regole interne il principio dell applicazione d ufficio delle norme; si applica la presunzione di legittimità degli atti.
14 Schema delle norme applicabili al procedimento disciplinare art. 29 comma 1 lettera f) sui poteri di vigilanza e propulsione dl procedimento disciplinare nonché sui poteri di elezione del Consiglio distrettuale di disciplina; art. 35 comma 1 lettera c) sull esercizio della funzione giurisdizionale del CNF con il richiamo agli artt. 59 a 65 del R.D n. 37;
15 Titolo V della legge di riforma suddiviso in capo I ( norme generali: artt ), capo II (procedimento: artt )
16 Chi è soggetto al procedimento disciplinare Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare: Gli avvocati Italiani (art. 2) I praticanti iscritti (art. 41 comma 1) Le società tra avvocati (art. 5 comma 2 lett. h) Gli avvocati stranieri per le attività svolte in Italia (dir. 77/249/CEE + l n art. 4 Cod. Deont.)
17 Competenza per territorio Regole generali (principio della prevenzione): foro distrettuale di iscrizione; foro del luogo della violazione. Fori speciali: membri CNF: stesso Consiglio Nazionale Forense membri consiglio di disciplina: regolamento? Conflitto di competenza demandato al CNF
18 Composizione Consiglio distrettuale di disciplina (art. 50) Costituito da 1/3 della somma dei componenti Consigli dell Ordine; Elezione di secondo grado (art. 29); Costituito in sezioni di 5 effettivi + 3 supplenti Nell organo giudicante non vi può essere appartenente a Ordine incolpato; Non dovrebbe essere collegio perfetto.
19 Notizia di violazione Possibilità di acquisizione libera della notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare (problema esposto anonimo) Autorità Giudiziaria comunica: Esercizio azione penale o sentenze che definiscono il grado di giudizio; Applicazione misure cautelari o di sicurezza Perquisizioni o sequestri.
20 1a Fase: arriva la notizia criminis (art. 50 comma 4) Il Consiglio dell Ordine: dà notizia all iscritto e lo invita a presentare sue deduzione nel termine di 20 gg. quindi, trasmette immediatamente gli atti al Consiglio di Disciplina (competente?)
21 2a fase: istruttoria (art. 58) Se non vi è immediata decisione di archiviazione, il Presidente assegna commissione e consigliere istruttore, il quale: È responsabile della fase Comunica l avvio di tale fase con novo invito entro 30 gg. Provvede ad ogni accertamento istruttorio Propone richiesta di archiviazione o approvazione di capo di incolpazione
22 3a fase: post istruttoria (art. 59 comma 1 lett. a - b) (Manca regolamentazione sulla archiviazione) L approvazione da parte del C. di D. capo di incolpazione comporta l invio di avviso (anche al P.M.) contenente: Comunicazione diretta all incolpato dell incolpazione; Avviso del diritto di accesso e di interrogatorio nel termine di 20 gg.
23 4a Fase: pre dibattimento (art. 59 comma 1 lett. c d) Nuova proposta di archiviazione o di incolpazione da parte del consigliere istruttore. Incolpazione: Citazione a giudizio a udienza fissa con indicazione chiara e precisa degli addebiti con avviso di produrre almeno 7 gg. prima lista testi e documenti (?)
24 5a fase: dibattimento (art. 59 comma 1 lett. e h, n) Regole dibattimentali: Costruite sulla scorta del dibattimento penale Non è previsto l obbligo di difesa tecnica Non è previsto l obbligo del collegio perfetto Rimando alle norme del codice di procedura penale
25 6a fase: sentenza (art. 50 comma 1 lett. i m, art. 52) Lettura del dispositivo in udienza con indicazione del termine di impugnazione (Il termine per il ricorso al CNF decorre dalla notifica della sentenza motivata) Motivazione depositata nel termine normale di 30 giorni (salvo raddoppio)
26 Contenuto della decisione (art ) Alternative possibili: Proscioglimento richiamo verbale sanzione: avvertimento (non pubblica) Censura Sospensione radiazione
27 Ricorso al CNF (art ) Richiamo alle norme già in vigore (problema termini + ricorso alla Corte di Cassazione) E vera e propria attività giurisdizionale Possibilità di nuove deduzioni e documenti (nuove prove?) Intervento del P.G. presso la Corte di Cassazione se radiazione o impugnazione incidentale
28 Ricorso alla Corte di Cassazione (art. 111 cost.) Si applica la norma generale: Violazione di legge (Eccesso di potere +Incompetenza)
29 Esecuzione Decorrenza della sanzione sospensiva o escludente è immediata Esecuzione demandata al COA di appartenenza dell iscritto Comunicazione sospensione e radiazione ai capi degli uffici giudiziari del distretto e a tutti gli iscritti Possibilità di riammissione per l avvocato radiato
30 Riapertura del procedimento Sostituisce la vecchia revisione. Casi: Sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto o perché non commesso dall incolpato avverso decisione di condanna a sanzione disciplinare Sentenza di condanna su fatti non valutati nel procedimento disciplinare con sentenza di proscioglimento
31 Fase cautelare E prevista la sospensione cautelare. Casi: Applicazione misura cautelare detentiva o interdittiva; Art. 35 c.p. nonostante sosp. cond. Applicazione misura di sicurezza detentiva Condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni Condanna in 1 grado per certi reati
32 Manca una disciplina specifica sulle modalità di applicazione (vecchia disciplina) Può essere revocata o modificata, ha una perdita di efficacia per decorso del tempo o per intervenuta sentenza di proscioglimento o per condanna ad avvertimento o censura Ricorso nei venti giorni al CNF Esecuzione demandata al Consiglio
33 Rapporti tra azione penale ed azioni disciplinare (art. 54) Disciplina innovativa rispetto al passato Sospensione temporale del procedimento disciplinare Trasmissione di atti dea cui emergono fatti penalmente rilevanti
34 La facoltà di accesso di terzi (D.P.R n. 184) Manca il regolamento attuativo previsto dall art. 24 co. 2 e 6 Lg. 241/1990 Necessità dell interesse tutelato dalla legge per il terzo tutto è accessibile salvo ciò che è secretato dalla legge Due casi di non accessibilità: atti soggetti a segreto istruttorio presenza di dati sensibili
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