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- data ultimo aggiornamento: Maggio 2014 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI CREDITO SU PEGNO Art. 1 - La concessione delle sovvenzioni su pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge,in particolare: legge n.745 del 10/05/1938 R.D.n. 1279 del25/05/1939-dal D.lgs. n.385 del 01/09/1993 (T.U.B.) e dalle presenti Condizioni Generali. La sovvenzione su pegno è concessa previo giudizio di stima degli oggetti offerti a garanzia. Le sovvenzioni sono accordate, ai sensi dell art. 39 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima. Nell ambito di detti limiti la FINPEG S.p.a. (di seguito Finpeg ) fissa il rapporto tra il valore di stima degli oggetti e l importo delle sovvenzioni. Art. 2 - La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi, al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore che si dovessero verificare durante il periodo contrattuale dell operazione. La Finpeg non assume alcuna responsabilità verso i pignoranti e verso terzi per il valore di stima attribuito agli oggetti presentati per la costituzione in pegno, così come, non assume alcun impegno nei confronti del pegnorante e nei confronti di terzi per future stime dei medesimi oggetti. Art. 3 La Finpeg fissa le categorie merceologiche degli oggetti che possono essere accettati a garanzia delle sovvenzioni che, comunque, può rifiutare quando abbia motivo di ritenere che detti oggetti possono essere di illegittima provenienza. Con riferimento all art. 215 del Regolamento di P. S. R.D. 6 maggio 1940, n. 635, non possono essere costituiti in pegno, gli oggetti di culto. Art. 4 La Finpeg non è tenuta in alcun caso ed in alcun modo a fare indagini sull origine degli oggetti offerti in pegno, né ad accertare il diritto del pegnorante a disporne liberamente, ivi compresa la eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale e con patto di riservato dominio o ad altre condizioni che, in qualsiasi modo ne limitino la loro piena disponibilità: la Finpeg è pertanto liberata da ogni responsabilità verso chiunque, circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all asta pubblica. Art. 5 Le sovvenzioni sono effettuate mediante rilascio al prestatario di una polizza al portatore nella quale sono riportati: - la denominazione della società; - l Agenzia operante e l orario di servizio; - il numero di polizza; - la descrizione degli oggetti impegnati; - il valore di stima attribuito; - l importo del prestito concesso; - la data di concessione e di scadenza della sovvenzione; - i corrispettivi dovuti; - i riferimenti alle norme relative allo smarrimento,sottrazione o alla distruzione della polizza; - il nome del pegnorante; - il testo dell art.31 della legge n.745 del 10 maggio 1938; (1) Nota (1) E vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri Enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio previsto dalla legge n 745 del 10/5/1938, nonché concedere, per professione, sovven-

zione supplementare contro pegno delle polizze stesse. Ai contravventori si applicano le disposizioni dell art. 705 del Codice Penale in nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare presso l ente che ha concesso il prestito diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari. Art. 6 Le sovvenzioni si effettuano solo nel caso in cui il valore di stima degli oggetti e l importo del prestito siano accettati dal pegnorante. In caso contrario ogni preliminare dell operazione si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuto. Art. 7 II saggio di interesse e le spese accessorie sono stabiliti dalla Finpeg, che ne dà pubblicità in tutte le Agenzie operanti e vengono riportati in Polizza. Il cliente con la sottoscrizione della Polizza dichiara di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni economiche. Art. 8 Le spese accessorie escluse quelle di asta, vengono percepite all atto della concessione o della rinnovazione della sovvenzione. Gli interessi e tutti gli altri oneri connessi ad un eventuale morosità vengono percepiti all atto del riscatto, del rinnovo o della vendita del pegno. Art. 9 la Finpeg ha facoltà di concedere sovvenzioni la cui durata può essere di tre mesi, sei mesi o di un anno. Scaduto il termine di durata indicato sulla polizza, le cose impegnate rimangono per trenta giorni a disposizione del possessore della polizza. Decorso il termine dl trenta giorni dalla scadenza la Finpeg procede a vendere i beni in pegno all asta pubblica, senza altra formalità, ai sensi dell art.11 delle Condizioni Generali e riportato in Polizza. Art. 10 E facoltà della Finpeg consentire la rinnovazione delle sovvenzioni, che può essere effettuata alla scadenza, previo pagamento degli interessi maturati e degli accessori e subordinatamente a nuova stima degli oggetti. Qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente deve versare anche la differenza del prestito derivante dal minor nuovo valore attribuito agli oggetti e quello assegnato in precedenza. E facoltà della Finpeg stabilire il numero dei rinnovi, così come ha la facoltà di rifiutare la rinnovazione in relazione alla diminuita conservabilità degli oggetti a causa della eccessiva giacenza in custodia o quando la nuova stima constati un valore notevolmente diminuito delle cose costituite in pegno o, comunque, quando queste non presentino per qualsiasi motivo sufficienti garanzie per il buon fine dell operazione. Il cliente potrà chiedere di effettuare l operazione di rinnovo fino a quando il pegno non viene aggiudicato in asta, ovvero in caso dl avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento. Nel caso di vendita con frazionamento del pegno, il rinnovo sarà inibito qualora anche uno solo dei lotti risultasse già venduto. Pertanto, in caso di vendita parziale del pegno, I avente diritto potrà solo procedere al riscatto dei lotti rimanenti. I prestiti possono essere estinti in qualunque momento prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti impegnati. Gli oggetti disimpegnati debbono essere ritirati entro 5 giorni lavorativi dalla data del disimpegno; trascorso tale termine il ritiro degli oggetti è subordinavia Tino di Camaino, 9-80128 Napoli tel. / fax 081 551 26 38 web www.finpeg.it FINPEGSPA@legalmail.it

to al pagamento di un rimborso spese nella specifica misura quantificata e riportata nella informativa delle Condiziconiihe Economiche. Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati. Trascorsi dieci anni dal giorno del riscatto, gli oggetti non ritirati saranno posti in vendita all asta pubblica e le somme ricavate verranno incamerate dalla Finpeg. Gli oggetti offerti a garanzia che risultassero smarriti a rubati o comunque oggetto di reato non possono essere restituiti al legittimo proprietario se prima questi non abbia rimborsato alla Finpeg l importo del debito costituto da capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese, così come previsto dall art.11 della Legge n.745/1938 e dall art. 47 del R.D, n.1279/39. Art. 11 Gli oggetti costituiti a garanzia delle sovvenzioni, che non siano state estinte o rinnovate nei termini contrattuali, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza delle stesse, saranno venduti all asta pubblica, senza altre formalità, in uno o più esperimenti in unico lotto o frazionati in più lotti. Le vendite si effettuano al miglior offerente e saranno eseguite ai sensi del Regolamento d Asta, pubblicizzato a norma di legge ed esposto al pubblico con affissione nei locali ove si svolge il credito su pegno e la vendita stessa. Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione dei prestiti in qualsiasi momento fino all avvenuta aggiudicazione all asta Pubblica della cosa posta in vendita, ovvero in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento. Art. 12 Il possessore delle polizze può domandare, in casi adeguatamente motivati per iscritto, la vendita anticipata degli oggetti costituiti in pegno, purché siano trascorsi almeno 45 giorni dall emissione della Polizza o dall ultimo rinnovo. E facoltà della Finpeg di accogliere o meno la richiesta. Art. 13 i Pegni non riscattati o non rinnovati entro 30 giorni fissi dalla scadenza del prestito,sono venduti all Asta Pubblica. Se il ricavato dalla vendita eccede il credito della Finpeg per capitale,interessi,spese accessorie e diritto d asta,la somma residua viene corrisposta al portatore della Polizza. Detta somma viene tenuta a disposizione per cinque anni,senza interessi. Art 14 Gli oggetti offerti a garanzia sono custoditi dalla Finpeg o da depositario di sua fiducia in idonei locali ed assicurati contro i rischi dell incendio e della caduta del fulmine per un importo pari al valore di stima stabilito all atto della concessione della sovvenzione, aumentato di un quarto. Art. 15 Nei casi di assicurazione obbligatoria di cui all articolo precedente o quando la Finpeg risulta responsabile del danno o della perdita degli oggetti, il risarcimento, così come previsto dall art. 45 del R.D.n.1279/39, non può eccedere il valore di stima aumentato di un quarto dedotto l importo del credito per capitale, interessi e diritti accessori. Art. 16 La Finpeg non risponde dei danni derivanti agli oggetti impegnati da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti e non risponde altresì della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore. Art. 17 La Finpeg, in ipotesi particolari ovvero in caso di valore dubbio, può sottoporre ad analisi di laboravia Tino di Camaino, 9-80128 Napoli tel. / fax 081 551 26 38 web www.finpeg.it FINPEGSPA@legalmail.it

torio gli oggetti offerti o ricevuti in pegno così da addivenire ad una migliore individuazione delle caratteristiche fisiche e merceologiche ed ad una corretta stima del bene anche a garanzia del cliente. A tal fine la Finpeg si avvarrà del proprio laboratorio o di altri laboratori di sua fiducia, senza costi aggiuntivi per il cliente. Art. 18 -In caso di smarrimento,distruzione, o sottrazione della Polizza di Pegno, la persona interessatadeve fare denuncia alla Finpeg.L emissione del duplicatoè disciplinata dalla Legge 30/07/1951 n.948 e successive modificazionie dalle Condizioni Generali che regolano il credito su pegno della Finpeg. RECLAMI Art. 19 Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata alla Finpeg Spa, Ufficio Reclami Via Tino di Camaio, 9 80128 Napoli. L Ufficio evaderà la richiesta in un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it). Presso gli sportelli della Finpeg, è a disposizione di tutti, sia il Modulo per il Ricorso che la Guida Pratica per la compilazione e chiarimenti per l inoltro del reclamo all ABF. Detti documenti si possono anche scaricare dal sito della Finpeg (www.finpeg.it) il cliente in caso di controversia con la Finpeg può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo, grazie all intervento di un Cociliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia), con sede a Roma Via delle Botteghe Oscure, 54 (www.conciliatorebancario.it). Resta fermo il diritto per il cliente di rivolgersi in qualunque momento al Giudice Ordinario e trattandosi di operazioni volte ai consumatori il foro competente è quello della città ove risiede il Cliente. PROCEDURA DI AMMORTAMENTO Art. 20 - In caso di smarrimento. sottrazione o distruzione di polizze di pegno il possessore deve farne denuncia alla Finpeg presso l Agenzia emittente. La denuncia deve contenere possibilmente l indicazione del numero della polizza e tutte le notizie che possono contribuire ad identificare le cose costituite in pegno. Il denunciante è tenuto a dimostrare la propria identità, ad indicare il proprio domicilio, a sottoscrivere la denuncia e, soltanto nel caso in cui ritenga possibile che la polizza gli sia stata sottratta, anche ad esibire copia di resa denuncia all Autorità di Polizia. Ricevuta la denuncia, corredata dalla documentazione sopra indicata, la Finpeg appone un fermo al pegno corrispondente alla polizza denunciata smarrita, sottratta a distrutta. A fronte della procedura di ammortamento, il denunciante è.tenuto a corrispondere alla Finpeg una commissione nella misura di cui al documento delle Condizioni Economiche. Art. 21 Entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia, il denunciante deve presentare al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento che ha emesso la polizza un ricorso circostanziato e corredato dalle prove che valgano a dimostrare nel ricorrente il possesso della polizza che si asserisce smarrita, distrutta o sottratta. Copia in carta libera del ricorso deve pervenire entro 25 giorni dalla data di presentazione

della denuncia di cui all articolo 18, alla Finpeg presso lo stabilimento emittente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, entro 5 giorni dal ricevimento della medesima, la Finpeg comunicherà in via riservata al Presidente del Tribunale tutte le notizie inerenti alla polizza. Art. 22 - II denunciante deve notificare alla Finpeg, presso l Agenzia emittente, il decreto del Presidente del Tribunale che dichiara la inefficacia della polizza ed autorizza la Finpeg a rilasciare il duplicato dopo il compimento delle formalità indicate nel decreto stesso purché, nel frattempo, non venga proposta opposizione con citazione notificata alla Finpeg presso l Agenzia emittente. Il decreto o un estratto deve restare affisso per la durata stabilita nello stesso nei locali aperti al pubblico indicati nel comma precedente. Art. 23 Il fermo sul pegno o sulla somma rimanente ad esito della vendita viene mantenuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha posto fine al giudizio. Art. 24 - Decorsi 25 giorni da quello in cui è stata fatta la denuncia, senza che all Agenzia emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all articolo 20, I annotamento di fermo si ha per non avvenuto; l Agenzia, però. non può dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sulla polizza di pegno se prima non abbia avuto assicurazione dalla cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso. Art. 25 Quando il denunciante rinvenga la polizza dopo averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, deve comunicarlo all Agenzia emittente, dichiarando che la denuncia deve considerarsi nulla a tutti gli effetti. Per poter compiere in base alla polizza qualsiasi operazione il denunciante deve esibire una dichiarazione della competente Cancelleria che comprovi la mancata presentazione del ricorso oppure che questo non ha avuto il seguito per rinunzia presentata dal denunciante o, infine, qualora l Autorità Giudiziaria abbia emesso il decreto, un atto dell Autorità Giudiziaria stessa di revoca del precedente provvedimento. Qualora, in pendenza della pratica di ammortamento, la polizza venga esibita agli sportelli, la Finpeg provvederà a ritirare la stessa e a identificare il presentatore, verbalizzando sommariamente le circostanze della presentazione e del ritiro. Copia di tale verbale verrà consegnato al presentatore della polizza con gli estremi della denuncia di cui all art. 18. Qualora la polizza presentata agli sportelli sia stata denunciata all Autorità di Polizia come sottratta, la Finpeg segnalerà a tale Autorità l avvenuta presentazione del documento allegando una copia del verbale di cui al comma precedente. Art. 26 La Finpeg, una volta esaurita la procedura di ammortamento e previa esibizione di un certificato della competente Cancelleria che comprovi la mancata iscrizione di un procedimento di opposizione al decreto di ammortamento, provvede ad emettere il duplicato della polizza. Per le sovvenzioni di cui all articolo 18 della legge 30 luglio 1951 n. 948 é successive modificazioni la procedura di ammortamento delle polizze rappresentative di prestito concesso entro il limite di euro 516,46 denunciate smarrite. sottratte o distrutte. avviene can le formalità indicate negli articoli seguenti. Art. 27 - Il possessore deve presentare la denuncia nei modi e nei termini previsti dal precedente art.18.

Art. 28 Un estratto della denuncia viene esposto, per un periodo di trenta giorni, nei locali aperti al pubblico presso l Agenzia emittente. Art 29 - Decorsi i termini di cui all articolo precedente, l Agenzia provvederà ad emettere il duplicato della polizza sempreché nel frattempo non sia stata proposta opposizione. Tale opposizione deve essere presentata all Autorità Giudiziaria con citazione da notificarsi anche alla Finpeg. Quest ultima sospende l emissione del duplicata fino a quando il giudizio non viene definito con sentenza passata in giudicato.