Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

Documenti analoghi
Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Protocollo. Progetto

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

GRADO GRADO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI RICOGNIZIONE DEI TITOLI DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Protocollo

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Avv. Elisa Chiaretto Treviso, 19 maggio 2014

Accordo del 21 giugno 1999

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali

Gennaio-Novembre 2018

L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Modernised EU Social Security Coordination

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: maggiorazioni sociali; integrazione al trattamento minimo

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

10.01 Internazionale Salariati all estero e i loro familiari

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE

Per approfondimenti: Movimento turistico nelle zone di Verona capoluogo, Lessinia, Altri comuni. Movimento turistico nella zona Lago

19.442,71 25,7 25,0 23,1 25,2 22,3 22,0 21,7 24,6 22,8 21,8 21,3 20, , , ,33. Lessemburgo. Croazia. Slovenia. Spagna.

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Testi di legge 1 pilastro Appendici attualizzati

Giornata informativa Agriturismo e turismo rurale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 330 final - ANNEX 4.

ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

Unione europea DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

ALLEGATO. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... SEZIONE PRIMA TRATTATI

L Unione Europea e le sue Istituzioni: un introduzione

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

$%&'%%()*+,&(-*$$(.*&/'+*)*++'$*)0%')*+

L Unione Europea e le sue istituzioni: un introduzione

Brevetto Unitario. possibili scenari futuri in Europa e ricadute sulla piccola e media impresa italiana

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 202 final - ANNEX 4.

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI DEL MAGGIO 2011 D A T I E L E T T O R A LI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

art. 1 Oggetto art.2 Definizioni ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 24 DEL 12 GENNAIO 2018

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 465 final - ANNEX 4.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

Bruxelles, COM(2016) 85 final ANNEX 4 ALLEGATO. della

e più 65 e più Totale e più 65 e più Totale Depressione maggiore

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SOCIALE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

G - Località termali - Castel San Pietro Terme

Analisi delle istanze pervenute, pendenti e trattate dall Ufficio delle Autorità Centrali, per Convenzione e Regolamento. Dati relativi all anno 2017

L allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell allegato I del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 2 luglio 2018.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 217 final ANNEX 1.

PROCEDURA DI NOTIFICA

Protocollo del 30 novembre 1999

DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO

JANUARY 2017 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA 1

Articolo 1. Articolo 2

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 39 Schlussakte samt Erklärungen - Italienisch (Normativer Teil) 1 von 10 ATTO FINALE.

PARTE QUARTA MINORI. Dati di riepilogo relativi al periodo

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

L Unione Europea e le sue istituzioni: un introduzione

520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 7 ATTO FINALE. AF/CE/MTN/it 1

Ordinanza. Modifica del 13 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Le competenze dell'ue. Ewelina Jelenkowska-Lucà

Protocollo all Accordo

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 italienische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Transcript:

Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all interno della Comunità. Nella versione dell Allegato II all Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificato dal protocollo del 27 maggio 2008 relativo all estensione alla Bulgaria e alla Romania dell Accordo sulla libera circolazione delle persone Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno 2009 Vista la Sezione 2 (Libera circolazione delle persone Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell adesione della Bulgaria e della Romania, nella versione del Protocollo all Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all Unione europea 1, il regolamento (CEE) n. 1408/71 2 è modificato come segue: a) Nell articolo 82 (B), paragrafo 1, «150» è sostituito da «162». b) L allegato I, parte I «Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (art. 1, lett. a), punti e i del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo i termini «Senza oggetto» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: È considerata lavoratore autonomo ai sensi dell articolo 1, lettera a), punto del regolamento qualsiasi persona che lavori senza un contratto di lavoro ai sensi dell articolo 4, paragrafo 3, punti 5 e 6 del Codice di sicurezza sociale»; 1 RS 0.142.112.681.1 2 RS 0.831.109.268.1 2009-1738 4831

i dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: Senza oggetto.»; c) L allegato I, Parte II «Familiari (Art. 1, lett. f), seconda frase del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo i termini «Senza oggetto» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: Senza oggetto.»; 4832

i dopo i termini «Senza oggetto» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine familiare designa il coniuge, un genitore a carico o un figlio di età inferiore a 18 anni (o di età inferiore a 26 anni e a carico).»; d) L allegato II, parte I «Regimi speciali di lavoratori autonomi esclusi dal campo d applicazione del regolamento in virtù dell articolo 1, lettera j), quarto comma» è modificato come segue: i) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: Senza oggetto.»; i dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: Senza oggetto.»; e) L allegato II, parte II «Assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo d applicazione del regolamento in virtù dell articolo 1, lettera u), punto i)» è modificato come segue: i) dopo l ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce: Indennità forfettaria di maternità (Legge sugli assegni familiari per i figli).»; 4833

i dopo il termine «Nulla.» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: Assegno di nascita.»; f) L allegato II, parte III «Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2 ter che non rientrano nel campo d applicazione del regolamento» è modificato come segue: i) dopo il termine «Nulla» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: i dopo il termine «Nulla» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: 4834

g) L allegato II bis «Prestazioni speciali a carattere non contributivo (Art. 10 bis del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo l ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce: Pensioni sociali di vecchiaia (art. 89 del Codice di sicurezza sociale).»; i dopo l ultima voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: Indennità mensile per persone con disabilità (Ordinanza di emergenza n. 102/1999 concernente la protezione speciale e l occupazione delle persone con disabilità, approvata con legge n. 519/2002).»; h) L allegato III, parte A «Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l articolo 6 del regolamento (art. 7, par. 2, lett. c) del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo la voce della rubrica «1. Belgio Germania» si inserisce: «2. Bulgaria Germania (a) Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997. (b) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione. 3. Bulgaria Austria Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005. 4. Bulgaria Slovenia Articolo 32, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957.». 4835

( la numerazione della rubrica «Repubblica Ceca Germania» passa da «2» a «5» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «6. Repubblica Ceca Cipro» «7. Repubblica Ceca Lussemburgo» «8. Repubblica Ceca Austria» «9. Repubblica Ceca Slovacchia» «10. Danimarca Finlandia» «11. Danimarca Svezia» «12. Germania Grecia» «13. Germania Spagna» «14. Germania Francia» «15. Germania Lussemburgo» «16. Germania Ungheria» «17. Germania Paesi Bassi» «18. Germania Austria» «19. Germania Polonia» i dopo la voce della rubrica «19. Germania Polonia» si inserisce: «20. Germania Romania a) Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale dell 8 aprile 2005. b) Paragrafo 13 del protocollo finale di detta convenzione.»; iv) la numerazione della rubrica «Germania Slovenia» passa da «17» a «21» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «22. Germania Slovacchia» «23. Germania Regno Unito» «24. Spagna Portogallo»; «25. Irlanda Regno Unito» «26. Italia Slovenia» «27. Lussemburgo Slovacchia» «28. Ungheria Austria» «29. Ungheria Slovenia» «30. Paesi Bassi Portogallo»; «31. Austria Polonia» «32. Austria Slovenia» «33. Austria Slovacchia» «34. Polonia Regno Unito»; «35. Finlandia Svezia» v) è aggiunto il seguente testo dopo l ultima voce: «Bulgaria Svizzera Nulla 4836

Romania Svizzera Nessuna convenzione». i) Allegato III, Parte B «Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento» è modificato come segue: i) prima della voce della rubrica «1. Repubblica Ceca Cipro» si inserisce: «1. Bulgaria Austria Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005.», la numerazione della rubrica «Repubblica Ceca Cipro» passa da «1» a «2» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «3. Repubblica Ceca Austria» «4. Germania Ungheria» «5. Germania Slovenia» «6. Italia Slovenia» «7. Ungheria Austria» «8. Ungheria Slovenia» «9. Austria Polonia» «10. Austria Slovenia» «11. Austria Slovacchia» i è aggiunto il seguente testo dopo l ultima voce: «Bulgaria Svizzera Nulla Romania Svizzera Nessuna convenzione». j) L allegato IV, parte A «Legislazioni contemplate all articolo 37, paragrafo 1 del regolamento, secondo le quali l importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione» è modificato come segue: i) dopo l ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce: 4837

i dopo il termine «Nulla» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: k) L allegato IV, parte B «Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell articolo 38, paragrafo 3 e dell articolo 45, paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71» è modificato come segue: i) dopo il termine «Nulla» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: i dopo il termine «Nulla» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: 4838

l) L allegato IV, parte C «Casi previsti all articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all articolo 46, paragrafo 2 del regolamento» è modificato come segue: i) dopo il termine «Nulla» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: Tutte le richieste di pensioni per periodi assicurativi e di pensioni di vecchiaia e di invalidità a motivo di malattia generale, e di pensioni di reversibilità derivanti dalle summenzionate pensioni»; i dopo la voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: m) L allegato VI «Modalità particolari d applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri» è modificato come segue: i) dopo l ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce: 4839

i dopo la voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: Per il calcolo dell importo teorico di cui all articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, nei regimi in cui le pensioni sono calcolate sulla base di punti di pensionamento, l istituzione competente prende in considerazione, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione degli altri Stati membri, un numero di punti di pensionamento pari al quoziente del numero di punti di pensionamento acquisito a norma della legislazione che tale istituzione applica per il numero di anni corrispondenti a tali punti.»; n) L allegato VII è sostituito dal seguente: «Allegato VII Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due stati membri (Art. 14 quater, par. 1, lett. b) del regolamento) 1. Esercizio di un attività autonoma in Belgio e di un attività subordinata in un altro Stato membro. 2. Esercizio di un attività autonoma in Bulgaria e di un attività subordinata in un altro Stato membro. 3. Esercizio di un attività autonoma nella Repubblica Ceca e di un attività subordinata in un altro Stato membro. 4. Esercizio di un attività autonoma in Danimarca e di un attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca. 5. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un attività agricola autonoma in Germania e di un attività subordinata in un altro Stato membro. 6. Esercizio di un attività autonoma in Estonia e di un attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Estonia. 7. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un attività autonoma in Grecia e di un attività subordinata in un altro Stato membro. 8. Esercizio di un attività autonoma in Spagna e di un attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna. 9. Esercizio di un attività autonoma in Francia e di un attività subordinata in un altro Stato membro, a eccezione del Lussemburgo. 4840

10. Esercizio di un attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un attività subordinata in Lussemburgo. 11. Esercizio di un attività autonoma in Italia e di un attività subordinata in un altro Stato membro. 12. Esercizio di un attività autonoma a Cipro e di un attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente a Cipro. 13. Esercizio di un attività autonoma a Malta e di un attività subordinata in un altro Stato membro. 14. Esercizio di un attività autonoma in Portogallo e di un attività subordinata in un altro Stato membro. 15. Esercizio di un attività autonoma in Romania e di un attività subordinata in un altro Stato membro. 16. Esercizio di un attività autonoma in Finlandia e di un attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia. 17. Esercizio di un attività autonoma in Slovacchia e di un attività subordinata in un altro Stato membro. 18. Esercizio di un attività autonoma in Svezia e di un attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia. Esercizio di un attività autonoma in Svizzera e di un attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo.»; o) L allegato VIII «Regimi che prevedono per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari o speciali (art. 78 bis del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo l ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce: 4841

Nulla.». i dopo il termine «Nulla.» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: 4842

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 4843

4844