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dell'ambiente - Art. 4, comma 4, della l. n. 132 del 2016 - Disciplina dell'istituto Superiore per provinciali - Conferimento all'i.s.p.r.a del potere di adottare norme tecniche in materia di valutazione ambientali - Lamentata lesione del principio di leale collaborazione - Potere di normazione tecnica rientrante nella generale funzione di coordinamento - Infondatezza della questione di l.c. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della l. n. 132 del 2016, promossa in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.p.r. n. 670 del 1972, e al principio di leale collaborazione. dell'ambiente - Art. 1, commi 1 e 2, della l. n. 132 del 2016 - Disciplina delle agenzie regionali e agenzie regionali e provinciali - Lamentata lesione della competenza provinciale in materia di ordinamento degli uffici e delle connesse funzioni amministrative - Difetto di argomentazione - Inammissibilità della questione di l.c. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 132 del 2016, promossa in riferimento all'art. 8, numero 1, e all'art. 16 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). dell'ambiente - Art. 16, comma 4, secondo periodo, della l. n. 132 del 2016 - Disciplina dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (i.s.p.r.a.) - Disciplina delle agenzie regionali e provinciali - Struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività delle agenzie regionali e provinciali - Obbligo di recepimento dell'intera disciplina statale nell'ordinamento provinciale - Lamentata violazione della procedura di adeguamento ai principi fondamentali - Illegittimità costituzionale in parte qua. È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, secondo periodo, della l. n. 132 del 2016, nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale, anziché limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata. 1 di 5 05/02/2018, 10:19

dell'ambiente - Art. 16, comma 2 della l. n. 132 del 2016 - Disciplina dell'istituto Superiore per agenzie regionali e provinciali - Diretta applicazione della legge statale sino all'adozione delle apposite normative provinciali - Lamentata violazione dell'autonomia amministrativa provinciale - Illegittimità costituzionale in parte qua. È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 2, della l. n. 132 del 2016, nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali «fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative», dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome. Classificazioni: AMBIENTE - In genere dell'ambiente - Art. 8, comma 1, della l. n. 132 del 2016 - Disciplina dell'istituto Superiore per provinciali - Requisiti di nomina dei direttori generali delle agenzie - Lamentata lesione della competenza provinciale in materia di organizzazione degli uffici e del personale e delle altre competenze primarie e concorrenti - Preteso contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica Amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. È costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, della l. n. 132 del 2016, nella parte in cui, disponendo che i direttori generali delle agenzie sono nominati «tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'i.s.p.r.a. o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici», è applicabile anche alle Province autonome. dell'ambiente - Art. 7, comma 7, della l. n. 132 del 2016 - Disciplina dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (i.s.p.r.a.) - Assenza di una clausola di salvaguardia che 2 di 5 05/02/2018, 10:19

consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione in conformità allo statuto speciale - Lamentata violazione dell'autonomia organizzativa provinciale - Preteso contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua. È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 7, della l. n. 132 del 2016, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione. dell'ambiente - Art. 7, comma 5, della l. n. 132 del 2016 - Disciplina dell'istituto Superiore per agenzie regionali e provinciali - Assetto tariffario - Definizione delle modalità di assegnazione degli introiti delle agenzie - Determinazione unilaterale da parte del Ministro dell'ambiente delle tariffe relative alle attività ulteriori svolte dalle agenzie - Diretta applicabilità delle tariffe sul territorio provinciale - Lamentata violazione della competenza legislativa primaria in materia di organizzazione degli uffici e della corrispondente funzione amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua. È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 5, della l. n. 132/2006, nella parte in cui applica anche alle Province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori svolte dalle agenzie provinciali. dell'ambiente - Art. 7, comma 1, della l. n. 132 del 2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) - Disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (i.s.p.r.a.) - Disciplina delle agenzie regionali e provinciali - Conferimento della personalità giuridica alle agenzie regionali e provinciali - Lamentata violazione dell'autonomia organizzativa provinciale - Preteso contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica Amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 1, della l. 28 giugno 2016 n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 3 di 5 05/02/2018, 10:19

dell'ambiente - Art. 15, commi 2, 3, e 4 della l. n. 132 del 2016 - Disciplina dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (i.s.p.r.a.) - Disciplina delle agenzie regionali e provinciali - Struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività delle agenzie regionali e provinciali - Assetto tariffario - Definizione delle modalità di assegnazione degli introiti delle agenzie - Applicazione delle tariffe nazionali approvate dal Ministero dell'ambiente alle Province autonome - Modalità di finanziamento stabilite da decreto del Ministero dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni - Lamentata violazione della competenza legislativa primaria in materia di organizzazione degli uffici e della corrispondente funzione amministrativa - Infondatezza della questione di l.c. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 2, 3 e 4, della l. n. 132 del 2016, promossa in riferimento gli artt. 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79, 103, 104 e 107 del d.p.r. n. 670 del 1972, agli artt. 2 e 4 del d. lgs. n. 266 del 1992, al d. lgs. 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 27 della l. 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). dell'ambiente - Art. 14, comma 5, della l. n. 132 del 2016 - Disciplina dell'istituto Superiore per agenzie regionali e provinciali - Individuazione del personale ispettivo da parte del presidente dell'i.s.p.r.a. e dei legali rappresentanti delle agenzie tramite l'adozione di regolamenti interni - Infondatezza della questione di l.c. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della l. n. 132 del 2016, promossa in riferimento agli artt. 8 e 9, 53 e 54, comma 1, numero 3, del d.p.r. n. 670 del 1972, all'art. 117, sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l. costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), e agli artt. 2 e 4 del d. lgs. n. 266 del 1992. dell'ambiente - Art. 8, comma 2, della l. n. 132 del 2016 - Disciplina dell'istituto Superiore per provinciali - Istituzione di un'anagrafe dei direttori generali dell'i.s.p.r.a. e delle agenzie - Lamentata lesione della competenza provinciale in materia di organizzazione degli uffici e delle altre competenze primarie e concorrenti - Preteso contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Infondatezza della questione di l.c. 4 di 5 05/02/2018, 10:19

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della l. n. 132 del 2016, promossa in riferimento all'art. 8, numero 1 del d.p.r. n. 670 del 1972, e all'art. 2 del d. lgs. 18 marzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). dell'ambiente - Art. 14, commi 1 e 3, della l. n. 132 del 2016 - Disciplina dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (i.s.p.r.a.)- Disciplina delle agenzie regionali e agenzie regionali e provinciali - Individuazione del personale ispettivo, del codice etico, dei criteri per lo svolgimento delle attività ispettive e delle relative competenze - Disciplina demandata all'adozione di un d.p.r. - Diretta applicazione di una disciplina di dettaglio negli ordinamenti provinciali - Lamentata compressione della autonomia amministrativa provinciale - Illegittimità costituzionale in parte qua. È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, commi 1 e 3, della l. n. 132 del 2016, nella parte in cui prevedono che il d.p.r. relativo alle modalità di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, si applichi anche alle Province autonome. Parti: - Fonti: Diritto & Giustizia 19 OTTOBRE 2017 L art. 7, l. n. 132/2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell ambiente e disciplina dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Utente: ORDINE AVVOCATI MILANO - www.iusexplorer.it - 05.02.2018 Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 5 di 5 05/02/2018, 10:19