STATUTO PER LA FEDERAZlONE PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELL ANC



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STATUTO PER LA FEDERAZlONE PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELL ANC Art. 1 Costituzione 1. A opera delle organizzazioni di volontariato costituite nell ambito delle sezioni ANC di Palermo, Villabate, Isola delle Femmine con sede legale nel territorio della provincia di Palermo, è costituita la Federazione provinciale di Palermo delle organizzazioni di volontariato dell ANC, di seguito denominata Federazione. 2. Essa ha sede legale in Palermo, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica. Art. 2 Principi 1. La Federazione, indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell Associazione Nazionale Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale 25 luglio 1956 n. 1286. 2. E una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, regionali e locali. 3. Si fonda sull impegno disinteressato e gratuito, nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona. 4. E disponibile a forme di collaborazione con l iniziativa pubblica e con le forze sociali, a offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria natura privata e la propria formula organizzativa. Art. 3 Finalità La Federazione opera nei seguenti ambiti : a) la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori ; b) la protezione civile, l'ambito sanitario, secondo la normativa vigente ; c) la protezione e la valorizzazione dell ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse; d) la crescita culturale, il coordinamento dell azione e l efficacia operativa del volontariato dell ANC; 1

e) la rappresentanza a livello locale e nella "Consulta nazionale del volontariato ANC" aderenti. 2 Art. 4 Impegni Per la realizzazione delle proprie finalità, la Federazione si impegna a: a) aderire alla Consulta nazionale del volontariato ANC (di seguito denominata Consulta); b)partecipare attivamente alla gestione della Consulta, osservandone gli orientamenti e le direttive; c) collaborare con la Consulta, l associazionismo, le Onlus e le altre componenti del terzo settore per conseguire comuni obiettivi, promuovendo forme stabili di collegamento; d)offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanente dei volontari dell ANC; e) organizzare corsi, esercitazioni, seminari, convegni e quant altro ritenuto necessario all aggregazione tra i volontari delle organizzazioni di volontariato aderenti; f) ricercare forme di finanziamento intese a conseguire le finalità dei piani di sviluppo provinciali, in conformità alla normativa vigente e d intesa con la Consulta; g) sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso una documentata informazione, sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato; h) promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione oltre l ambito delle singole organizzazioni, favorendo così la spontanea aggregazione e la crescita del ruolo educativo del volontariato; i) effettuare in proprio o per conto terzi studi, ricerche, indagini, pubblicazioni, in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto; Art. 5 Aderenti 1. Sono aderenti alla Federazione le organizzazioni di volontariato della ANC che sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato della Federazione. 2. Nella domanda di ammissione l'organizzazioni di volontariato aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto della Federazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato. 2

3. Per essere associato, l organizzazione di volontariato dovrà impegnarsi a presentare domanda di iscrizione al rispettivo Albo regionale del volontariato e a mantenerla. 4. Le organizzazioni di volontariato aderenti cessano di appartenere alla Federazione per : a) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; 3 b)aver cessato di esercitare attività di volontariato; c) attività contraria ai principi e alle finalità affermati nel presente statuto, accertata con delibera del Comitato ; d)intervenute varianti allo statuto che non risponde più ai principi della ANC, ovvero alle finalità e agli impegni che sono alla base dell'attività del volontariato. Nei casi, di cui alle lettere c) e d), è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri, il quale decide in via definitiva. 5. La cessazione dell appartenenza alla Federazione per i motivi di cui al punto 4, non conferisce diritti sul patrimonio della Federazione. Art. 6 Diritti ed obblighi degli aderenti 1. Le organizzazioni di volontariato aderenti hanno diritto di partecipare con una propria rappresentanza alla gestione democratica della Federazione, con l esercizio dell elettorato attivo e passivo. 2. Le organizzazioni di volontariato aderenti hanno l'obbligo di: a) rispettare le norme del presente statuto favorendo lo sviluppo della Federazione; b) osservare le disposizioni del Comitato della Federazione; c) pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea. Art. 7 Diritti dei membri dei Comitati esecutivi delle organizzazioni e del Comitato della Federazione 1. Tre membri del Comitato esecutivo di ciascuna delle organizzazioni aderenti, (democraticamente eletti) ed i membri del Comitato della Federazione hanno diritto di partecipare alla Assemblea, di votare 3

direttamente o per delega; 2. Hanno il diritto di proporre attività ed iniziative attinenti al presente statuto. Art.8 Organi 1. Sono organi della Federazione: a) l Assemblea; b) il Comitato; c) il Presidente. 4 Art. 9 Assemblea 1. L Assemblea della Federazione è costituita dai membri dei Comitati esecutivi delle organizzazioni aderenti alla Federazione e dai membri del Comitato della Federazione, come indicato dall art.7. Con pieno diritto, fa parte dell Assemblea il Coordinatore provinciale dell ANC e, ove esista, anche il Delegato provinciale per il volontariato dell ANC o figure equivalenti istituzionali dell ANC. 2. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. 3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente eletto dall'assemblea medesima. 5. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei membri dei Comitati delle organizzazioni e del Comitato della Federazione, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro membro. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto, in proprio o per delega. 6. Ciascun partecipante non può essere portatore di più di una delega. 7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall art.19 comma 1 e dell art.23 comma 1. 4

8. L'Assemblea ha i seguenti compiti: a) approvare il programma di attività proposto dal Comitato; b)approvare il bilancio preventivo; c) approvare il bilancio consuntivo; d)approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art.19; e) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico delle organizzazioni aderenti; f) eleggere i membri del Comitato; g) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti; h) eleggere i componenti del Collegio dei probiviri. Art. 10 Comitato 1. Il Comitato della Federazione è eletto dall'assemblea ed è composto da nove membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. 2. Se non eletto dall Assemblea, il Coordinatore provinciale dell ANC fa parte di diritto del Comitato, con solo voto consultivo. 5 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comitato si riunisce altresì nel caso previsto dal comma 1 c) del successivo art.22. 4. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 24 ore. 5. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti. 5

6. Il Comitato ha i seguenti compiti: a) fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Federazione da sottoporre all approvazione, come previsto all art.9; b) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall Assemblea, promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa; d) favorire l'aggregazione delle organizzazioni di volontariato dell ANC presenti sul territorio provinciale, garantendo il rispetto della originaria identità di ciascuna; e) assicurare loro una costante presenza promozionale per il perseguimento dei valori, principi, finalità, impegni, di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente statuto; f) realizzare il collegamento delle organizzazioni di volontariato ANC per la ricerca e la definizione di un azione unitaria, armonizzando i vari apporti attorno a obiettivi comuni; g) sostenere e collegare le iniziative e le attività delle organizzazioni di volontariato ANC aiutandole a potenziare l efficacia operativa; h) promuovere la crescita culturale di tutte le realtà di volontariato, offrendo alle organizzazioni di volontariato ANC occasioni di dibattito e confronto, organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione; i) affiancare le organizzazioni di volontariato ANC nell'impegno della partecipazione e nel mantenimento dei rapporti con i responsabili delle Istituzioni e degli Enti locali; l) rappresentare, tramite il Presidente, le organizzazioni di volontariato ANC federate presso la Consulta, le autorità, gli organismi locali, nonché verso gli organismi istituzionali dell Associazione Nazionale Carabinieri; m) autorizzare la costituzione di strutture di collegamento in aree territoriali sub provinciali tra le organizzazioni di volontariato ANC; n) eleggere il Presidente e il vice Presidente; o) nominare il Segretario; 6 p) accogliere o rigettare le domande delle organizzazioni di volontariato ANC che intendono aderire; 6

q) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza. 7. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica. Art. 11 Presidente 1. Il Presidente della Federazione, che è anche il Presidente del Comitato, è eletto da quest ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti. 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme dell art.14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 9 secondo e terzo comma. 3. Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione nei confronti della Consulta, nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell Assemblea e del Comitato e ne garantisce l esecuzione delle deliberazioni. 4. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Segretario. 6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente. Art. 12 Segretario 1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti : a) provvede alla tenuta e all aggiornamento del registro degli aderenti; b) provvede al disbrigo della corrispondenza; c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell Assemblea e del Comitato; d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo che sottopone al Comitato entro il mese di marzo; e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate con l indicazione nominativa dei soggetti eroganti; f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in 7

conformità alle decisioni del Comitato, a firma congiunta con il Presidente. 7 Art. 13 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. 2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, per quanto giuridicamente compatibili. 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo membro dei Comitati esecutivi delle organizzazioni e del Comitato della Federazione fatta per iscritto e firmata; nonché su richiesta del Presidente della Consulta e dell Ispettore regionale competente per territorio, secondo quanto previsto dal comma 1 b) del successivo art.22. 4. Il Collegio riferisce annualmente all Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i membri. Art. 14 Collegio dei probiviri 1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. 2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra le organizzazioni ANC aderenti, tra queste e la Federazione o suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. 3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile. Art. 15 Gratuità e durata delle cariche 1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate soltanto per una volta. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Art. 16 Bilancio 1. Ogni anno devono essere redatti a cura del Comitato, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a 8

maggioranza di voti. 8 2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. 3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Art. 17 Quota sociale l. La quota associativa a carico della organizzazioni di volontariato aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. 2. La Federazione si impegna al pagamento della quota sociale e di altri eventuali oneri determinati dalla Consulta. Art. 18 Risorse economiche 1. La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative e contributi delle organizzazioni di volontariato ANC aderenti; b) contributi della Consulta e dell ANC; c) contributi di privati; d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; e) contributi di organismi internazionali; f) donazioni e lasciti testamentari; g) rimborsi derivanti da convenzioni; h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, quantificabili entro il 10% del totale delle entrate. i) rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti alla Federazione a qualunque titolo. 2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato. 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario. 9

Art. l9 Modifiche allo statuto 1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare ai lavori dell'assemblea stessa. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare ai lavori della medesima Assemblea. 2. Entro un mese dalla modifica, lo statuto deve essere approvato dal Presidente nazionale ANC, ai sensi del successivo art.21. 9 Art. 20 Adesione alla Consulta nazionale del volontariato ANC 1. Allo scopo di esaltare le capacità operative dell ANC, di provvedere alla revisione permanente delle attività di volontariato in relazione al variare dei bisogni, all insorgenza di nuovi e all estensione della rete di servizi, la Federazione provinciale aderirà alla "Consulta nazionale del volontariato ANC" (che curerà il coordinamento) e s impegna a mantenere l adesione. 2. In caso di cessazione dell adesione per qualunque causa, la Federazione si scioglierà ai sensi del successivo art.23. Art. 21 Approvazione da parte del Presidente nazionale ANC 1. Entro un mese dalla costituzione, la Federazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente nazionale dell ANC, l approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (statuto). La documentazione dovrà comprendere il parere espresso dal Coordinatore provinciale e dall'ispettore regionale ANC interessati. Nelle more dell approvazione, la Federazione non può fregiarsi dell appartenenza all ANC. Le norme sul funzionamento della Federazione (regolamento) dovranno essere approvate dal Presidente nazionale dell ANC con lo stesso iter procedurale. 2. Il Presidente nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1 comma. 3. In caso di inadempienze di leggera entità, l Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell ANC), il Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale ANC, la Consulta nazionale del volontariato. ANC e l Ispettore regionale ANC, provvederà alla revoca dell approvazione. In quest ultima ipotesi, la Federazione. si scioglierà ai sensi del successivo art.23. Art. 22 10

Rapporti con l ANC e la Consulta del volontariato ANC 1. Il Presidente della Consulta e l Ispettore regionale dell ANC competente per territorio possono (direttamente o tramite loro delegato): a) verificare libri contabili e quant altro costituisca documento ufficiale della Federazione; b) richiedere l intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti; c) richiedere la convocazione d urgenza del Comitato della Federazione; d) partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all Assemblea ordinaria e straordinaria e alle riunioni del Comitato della 10 Federazione; e) accedere, previ accordi, ai locali della Federazione; f) controllare la rispondenza dell attività svolta ai principi dell ANC attraverso, in particolare, le convenzioni sottoscritte e le relazioni annuali sugli aspetti operativi ed organizzativi. 2. Il Presidente della Federazione deve comunicare le adesioni ricevute dalle organizzazioni di volontariato alle sezioni ANC di appartenenza. Art. 23 Scioglimento 1. Lo scioglimento della Federazione avviene o per delibera dell'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri o per la cessata adesione alla Consulta nazionale di cui all art.20, o per il venire meno dell approvazione di cui all art.21. 2. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente. 3. Ai sensi dell art.5 punto 4 della Legge 11/12/1991 n. 266, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Federazione provinciale, i beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi dell'anc. Art. 24 Norma Transitoria La "Consulta nazionale del volontariato ANC", presieduta dal Presidente nazionale ANC, è l organo collegiale preposto all indirizzo strategico e al coordinamento organizzativo ed operativo di tutte le attività di volontariato svolte nell ambito dell Associazione Nazionale Carabinieri. Nelle more della costituzione, dette funzioni, sotto la direzione ed il controllo 11

del Presidente nazionale ANC, sono assicurate dal "nucleo di volontariato e protezione civile ANC Presidenza" il quale, una volta a regime il previsto ordinamento, continuerà ad espletare la funzione di coordinamento operativo del volontariato nazionale in seno alla Consulta. Il Presidente nazionale ANC procederà alla costituzione della Consulta allorché verranno approvate almeno otto Federazioni provinciali. Art. 25 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 266/1991 e, in quanto compatibili, alle disposizioni in materia di Associazione previste dal Codice Civile e da altre leggi. 12