(Delib. Cons.Com.n.98 del 27 ottobre 2003)



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Città di Medicina Via Libertà 103 40059 Medicina (BO) Partita I.V.A. 00508891207 Cod. Fisc.00421580374 Tel 0516979111 Fax 0516979222 www.comune.medicina.bo.it - affgen@medicina.provincia.bologna.it REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MEDICINA E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA SOLIDARISTICHE PROMOSSE DAL COMUNE STESSO (Delib. Cons.Com.n.98 del 27 ottobre 2003)

Regolamento per i rapporti di collahorazione tra il Comune di Medicina e singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dal Comune stesso. Art. 1 I. Il Comune di Medicina volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche iiitegrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco che sarà istituito con atto del la Giunta Comunale, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 521 del 70.4.1998. 2. 1.e attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate, a titolo esemplificativo, fatta salva la loro esatta specificazione con atto della Giunta Corniinale. - assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori d'handicap); - assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e scmiresidenziali (con particolare riferiiiiento agli anziani e ai portatori d'handicap); - assistenza di segretariato sociale a favore di persone anziane; - sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti: sorveglian7a presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare nli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; - sorveglianza di aree verdi o coniprcnsive di opere di valore arcliitettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale. sportivo. culturale, folkloristico, ecc.). Ilesta inteso che il Comiine, nella persona del funzionario preposto, conserva la responsahilita in vigilando delle attivitn poste in essere dai volontari. Art. 2 I. L'Ammini~tr~iorie non pub in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità. Art 3 1. I.'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. I solo se non gestibili iii convenzioiie con organi7zazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul 8 territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto. 2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in.. pianta organica, ne la rinuncia alla copertura di posti vacanti, ne pregilidicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. Art. 4 1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'amministrazione per una o pii delle attività di cui all'art. I si coordinano con un operatore pubblico individuato dall'amministrazione stessa come responsabile. al quale compete: a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche. «delle idoneita psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolginiento delle specifiche attività; h. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo ciira di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti c/o fruitori delle attività stcsse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e. qualora previste. nel rispetto delle normative specifiche di settore;

C. verificare i risultati delle attività attraverso le forme ritenute più opportune: incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente. questionari ecc; 3. All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il progamma operativo - o i programmi operativi - per la reali7zazione delle attività stcsse... Art. 5 I. Qualora le attività di cui all'art I richiedessero competenze particolari C specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati. I'Arniiiinistrazione si impegna a fornire occasioiii concrete di formazione. riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra. Art. h l. I volontari devoiio inipegiiarsi afinclié le attività programmate siano rese con contiiiuita per il periodo preventivaniente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'amministrazione delle interruzioni che, peigiustificato motivo. dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Di regola. la comunicazione deve essere preventiva. Art. 7 1. I~!Amministrarrione è tenuta a coinunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attivita. nonché a comunicare tcmpestivaincnte ogni evento clic possa incidere sul rapporto di collaborazione. 7. L'Amministrazioiie è tenuta a garantire che i volontari inseriti iielle attività siano coperti da assicuraziorie contro iiifortiini, malattie connesse allo svolgirnento tlell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'amministra/ione. Art. 8 I. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal siiigolo volontario in una logica di complenientarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici 2. L.'attività dei singoli volontari non pu0 essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneiiciario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute. direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. 3. Al fine del rinihorso dette spese devoiio essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostiuncnti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso. Si precisa clic ai fini fiscali il "rimborso spese" non documentato b comunque considerato come comspettivo di una prestazione, quindi assoggettato ad imposta. Art. 9 1 I singoli volontari impiesati in attività solidaristiche in collaborazione con l'amministrazione dcvono essere provvisti, a cura dell'amministru.~one stessa. di cartellino identiticativo che, portato i11 modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscihilità degli stessi volontari da parte dell'uteiiza o comunque della cittadinanza.

Art. 10 1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato. delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali. aflinché gli stessi volontari possano liberamente e. consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con Ic pubbliche istituzioni singolarmente. ovvero in forma associata. 2. L!Arnministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento C occasione di confronto tra il volontariato organiz~ato e i volontari singoli, afiinché questi ultimi possaiio accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa 2. I.'Amministrajiione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 chc già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariaio o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivameritc in ordine ad attività che non siano aiiinenti alle attività istituzionali delle organizz~ioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari... Ari. I I 1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di p~ibblico iinpicgo di qualsiasi natura. Art. 12 1. L'elenco di cui all'art. I piiò essere liberaniente consultato dai cittadini che. per necessità, volessero ricorrere direttamente all'iniervento assistenziale di un singolo volontario. 2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'amministrazione non è responsabile di iiiancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale. ne assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività. 2. Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamcnte che l'utente che ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo voloritario non C in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso spese al volontario stesso, l'amministrazione può intervenire con un sostegno economico n favore dell'utente Art. 13 I. All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra I'Amniinistrazione e singoli volontari, questi e il funzionario pubblico preposto sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti: a. per l'amministrazione a. l la dcfinizionc delle modalità e dei tenipi di realizzajiione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariaio singolo il carattere contingente dell'intervento; a.2. la dichiarazione clie le prestazioni volontarie non sostitiiiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi; a 3 la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra I'Amniinistrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte; a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività. ovvero per la respo~isabilità civile verso terzi; a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese crrcttivamente sostentite per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento; h. per i volontari b. l. la dichiarazione clie lc attività vengono svolte esclusivamente per Iiiii di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente 0 professionale; b 2. l'accettazione espressa di operare. in rornia coordinata con i responsabili pubblici. ncll'ambito dei programmi impostati dall'.amministrazione assicurando l'adeguata continuità

dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività. ----- *** Fine Testo ***