società autostrada tirrenica p.a. STATUTO --------------------------------------02.09.2015------------------------------------



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società autostrada tirrenica p.a. STATUTO --------------------------------------02.09.2015------------------------------------

Denominazione Sede Durata Art. 1 E costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: Società Autostrada Tirrenica p.a.. La Società ha sede legale in Roma. Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all estero. Il domicilio dei soci agli effetti sociali è quello risultante dal libro soci. Art. 2 La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata una o più volte, escluso il diritto di recesso anche per i soci che non hanno concorso all approvazione della relativa deliberazione. Oggetto Art. 3 La Società svolge la propria attività nella progettazione e costruzione dell autostrada in concessione tra Livorno - Civitavecchia e gestisce l esercizio della stessa infrastruttura. La Società può inoltre svolgere le stesse attività per altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge. In funzione delle attività sopra indicate, la Società può acquisire partecipazioni azionarie in Enti aventi fini analoghi e potrà compiere in genere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare, ivi compresa l assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed 1

in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell esercizio di credito, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, costituiti e costituendi, aventi oggetto analogo o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio. La Società può svolgere attività d impresa diverse da quelle principali nonché da quelle analoghe o strumentali a queste ultime, attraverso l assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, in conformità a quanto previsto dall art. 19 comma 4 della legge 30 aprile 1999 n. 136. Capitale Art. 4 Il capitale sociale è di Euro 24.460.800,00 (ventiquattromilioniquattrocentosessantamilaottocento) diviso in n. 163.072.000 (centosessantatremilionisettantaduemila) azioni da nominali Euro 0,15 (zeroquindici) cadauna. Art. 5 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all articolo 2441 codice civile. Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell art. 2344 codice civile. 2

Art. 6 Le azioni sono nominative e rappresentate dai titoli azionari. Ove consentito dalle norme nazionali e comunitarie eventualmente applicabili, dalle norme regionali, regolamentari e dalle disposizioni di Convenzione, le Partecipazioni potranno essere alienate purché previamente offerte in prelazione agli altri Azionisti, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione, per lettera raccomandata a.r., al Consiglio di Amministrazione indicando l eventuale acquirente e il prezzo di cessione. Entro 60 giorni da quello in cui l offerta è pervenuta gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione in ragione della loro partecipazione azionaria. Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere le azioni al prezzo da lui indicato. Art. 7 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato. La titolarità dell azione comporta adesione allo Statuto della Società. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l incidenza delle perdite, determinandone il contenuto 3

con la deliberazione di emissione. Art. 8 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili. Art. 9 La Società può chiedere finanziamenti ai Soci nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento ed in particolare della Delibera CICR dell 1 luglio 2005, mentre la concessione dei finanziamenti da parte dei Soci è libera. Assemblea Art. 10 L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti. Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia. Art. 11 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso contenente l'ordine del Giorno, da comunicare ai soci almeno 8 giorni 4

prima dell'assemblea con lettera raccomandata A/R, ovvero con telegramma, telefax o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. Anche in mancanza di formale comunicazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti a cui spetta il diritto di voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Art. 12 L Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della Società. Art. 13 Coloro ai quali spetta il diritto di voto, almeno due giorni prima della data fissata per l'apertura dei lavori assembleari, devono depositare le proprie azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate 5

nell'avviso di convocazione. Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. In caso di partecipazione all'assemblea con le modalità di cui al terzo comma del successivo art. 16, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervenire all'assemblea stessa. Art. 14 Per la validità delle delibere delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge. Art. 15 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 18; in mancanza l Assemblea elegge il proprio Presidente. L Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario. Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell Assemblea è redatto dal notaio. Art. 16 Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da Notaio. Nel 6

verbale d'assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del Giorno. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto. E' consentito l'intervento in Assemblea per video conferenza, a condizione che: 1) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo; 2) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione; 3) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti; 4) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Coloro che intendono partecipare all'assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società contestualmente al deposito delle azioni di cui all'art. 13, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video. Consiglio di Amministrazione Art. 17 La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro 7

V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e da non più di 9 membri eletti dall Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. L assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità e professionalità. I requisiti di onorabilità di un amministratore si ritengono non sussistenti qualora lo stesso si trovi all atto della nomina in una delle situazioni di cui all art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000. Il requisito di professionalità sottintende l aver maturato una significativa esperienza in: - attività amministrative, direttive o di controllo presso imprese pubbliche o private; ovvero - attività professionali attinenti o comunque funzionali all amministrazione, gestione o al controllo di società commerciali, di produzione o di servizi; o - attività di insegnamento in materie giuridiche, tecniche od economiche. Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza: - non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società 8

da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo; - non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società o esercitare su di essa un influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un influenza notevole sulla Società. Il Consiglio accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare al Consiglio di Amministrazione uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell art. 2386, 1 comma, del codice civile. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall Assemblea, decade l intero Consiglio di Amministrazione e l Assemblea dovrà essere convocata di urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l accettazione da parte della maggioranza dei nuovi amministratori. Art. 18 Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare un Vice Presidente, nonché un Amministratore Delegato. Nomina pure un 9

Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di quest ultimo, dal Consigliere più anziano di età. Compete al Consigliere più anziano di età convocare la prima riunione di Consiglio, qualora l Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente o alla designazione dell Amministratore incaricato a tale adempimento. Art. 19 Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località purché in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un Consigliere. La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telefax o email certificata contenente l indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno 24 ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco. In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l intervento di tutti i Consiglieri e Sindaci in carica. Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti e si riunirà almeno 4 (quattro) volte l anno con cadenza trimestrale. Art. 20 10

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Art. 21 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. Dai verbali stessi il Segretario del Consiglio di Amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria amministrativa e di fronte ai terzi. Art. 22 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all Assemblea. Sono inoltre attribuite all Organo Amministrativo le seguenti competenze: - la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile; - l istituzione e soppressione di sede secondarie; - l indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio; - l adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative; 11

- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. Art. 23 Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento. Il Consiglio, nei limiti dell articolo 2381 del codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri. Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con le limitazioni che oltre a quelle di legge ritenga opportune, al Presidente, al Vice Presidente, anche se non sostituisce il Presidente, ed ai Consiglieri muniti di delega. Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone funzioni e poteri. L Amministratore Delegato ed il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente, l Amministratore Delegato nei limiti dei rispettivi poteri hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi. Analogamente il Direttore Generale, ove nominato sempre nei limiti 12

dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio ha facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi. Art. 25 Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione. Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all art. 2389, 3 comma, del codice civile. Firma e rappresentanza sociale Art. 26 La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente ed all Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro; in caso di assenza o impedimento del Presidente e dell Amministratore Delegato tale potere spetta al Vice Presidente. Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell assenza o dell impedimento del Presidente e dell Amministratore Delegato. In aggiunta a quanto precede, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio può essere conferita dal Consiglio anche ad altro 13

Consigliere secondo quanto previsto ai precedenti artt. 22 e 24. Il Presidente, il Vice Presidente, l Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, ove nominato, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti ed a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola. Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta. Collegio Sindacale Art. 27 Il Collegio Sindacale è composto di cinque membri, dei quali uno, che assume la carica di Presidente, sarà nominato dal Ministero del Tesoro ed un altro dal Concedente; i restanti tre Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti, questi ultimi in numero di due, saranno nominati dall Assemblea ordinaria. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. L Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci ed al Presidente del Collegio. Il Collegio Sindacale vigila sull osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento. 14

Revisione legale dei conti Art. 28 Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. L'attività di revisione legale dei conti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e, il revisore è rieleggibile in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'Assemblea, ove ricorrano le condizioni di cui al 2 comma dell'art. 2409-bis c.c., può affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale. In tal caso tutti i membri del collegio sindacale devono 15

essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. I revisori legali dei conti debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili. Bilancio e Riparto utili Art. 29 L esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Art. 30 Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai soci in proporzione alle loro partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata di volta in volta dall'assemblea Ordinaria. Art. 31 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all art. 2433-bis del codice civile. 16

Scioglimento Liquidazione della Società Art. 32 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Art. 33 Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applica la normativa vigente. 17