Allegato "A" all'atto rep. n. 53871/19930 STATUTO SOCIALE FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A. TITOLO I COSTITUZIONE-SEDE-DURATAOGGETTO-SOCI Art.



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Allegato "A" all'atto rep. n. 53871/19930 STATUTO SOCIALE FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A. TITOLO I COSTITUZIONE-SEDE-DURATAOGGETTO-SOCI Art. 1 - Costituzione e denominazione 1. E costituita la Società per azioni con la denominazione FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.. Ai sensi e per gli effetti dell art. 113 comma quinto lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la società è a capitale interamente pubblico. Art. 2 - Sede sociale 1. La Società ha sede legale in Porcia. 2. La Società, con delibera dell Organo Amministrativo e con l osservanza delle disposizioni normative vigenti, può istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze in Italia. Art. 3 - Durata 1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell Assemblea Straordinaria. Art. 4 - Oggetto Sociale 1. La Società ha per oggetto: a) L esercizio delle farmacie comunali con Enti Locali soci, la gestione di farmacie comunali, nonché la gestione di farmacie di cui sono titolari altri Enti. b) Il commercio al dettaglio di specialità medicinali, anche veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente venduto nell ambito dell attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari. c) La preparazione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi. d) L effettuazione di test diagnostici. e) La prenotazione di prestazioni mediche e salutistiche e la relativa refertazione. f) La rivendita, diffusione o distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico. g) Il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali nonché ogni altro servizio sanitario o parasanitario a favore degli utenti del servizio farmaceutico. 2. Le attività sopra indicate vengono svolte in regime di affidamento diretto, sulla base di contratti di servizio definiti unilateralmente con gli Enti Locali ai sensi dell art. 113 comma quinto lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e con rendicontazione separata rispetto alle attività svolte per gli altri enti non soci. 3. La società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei d impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da Enti pubblici e privati per l affidamento di servizi rientranti nell ambito della propria attività. 4. La Società può inoltre compiere, direttamente od indirettamente, con l osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attività ed i divieti previsti dalla legge, ogni altra operazione od attività consentita di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria e di credito, locativa e di leasing, nonché ipotecaria, ritenuta dall Organo amministrativo necessaria od anche solo utile od opportuna per il conseguimento dell oggetto sociale. Sempre nel rispetto dei limiti e divieti di legge, la Società può inoltre assumere interessenze e partecipazioni di qualsiasi natura, anche mediante partecipazione al capitale sociale, in società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, costituite o costituende. 5. Potrà altresì rilasciare e ricevere, anche a titolo gratuito, fideiussioni, avalli e altre garanzie di ogni genere, reali e personali, anche in favore e per obbligazioni di soci e di terzi. Art. 5 - Soci 1. Possono far parte della Società solo enti pubblici, come previsto dall art. 113 comma quinto lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. I trasferimenti di azioni che determinano il venir meno della condizione di cui al punto precedente sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti a libro soci. Art. 6 - Domicilio dei soci 1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s intende eletto a tutti gli effetti di legge all indirizzo risultante dal Libro dei soci della Società. TITOLO II CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI E VERSAMENTI, AZIONI, TRASFERIMENTI E PRELAZIONE, OBBLIGAZIONI, RECESSO Art. 7 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è fissato in Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, aventi tutte parità di diritti. 2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci. Art. 8 - Finanziamenti e versamenti 1. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l Organo Amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. I soci potranno effettuare finanziamenti e/o anticipazioni alla Società con le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite nella deliberazione CICR del 3 marzo 1994 ed in ossequio all art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo, effettuati dai soci alla Società, devono intendersi infruttiferi ancorché abbiano a protrarsi nel tempo e per più esercizi, fatta salva la diversa deliberazione del titolo oneroso degli stessi adottata dall assemblea ordinaria. Dal bilancio della Società dovrà, in ogni caso, risultare il titolo per cui i finanziamenti e le sovvenzioni sono stati erogati. Restano in ogni caso esclusi: l operatività nei confronti del pubblico per tutte le attività finanziarie indicate dall art. 106 del D.Lgs. 385/93; la raccolta del risparmio fra il pubblico per l erogazione del credito; l esercizio professionale nei confronti del pubblico di qualunque servizio od attività, anche di investimento ed anche avente ad oggetto strumenti finanziari, che sia per legge riservato ad intermediari autorizzati; è esclusa l attività fiduciaria ed ogni altra attività anche professionale per la quale esistano riserve di legge. Art. 9 - Azioni 1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad 1 (uno) voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all Atto costitutivo della Società ed al presente Statuto. 2. Le azioni possono constare di titoli azionari e sono trasferibili, nel rispetto del successivo articolo 10. 3. I titoli azionari, ove emessi, sono sottoscritti da un amministratore. 4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall Organo Amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. 5. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto dall Organo Amministrativo di avvalersi delle facoltà loro concesse dall art. 2344 c.c.. Art. 10 - Trasferimento e prelazione 1. Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi a qualsiasi titolo le proprie azioni dovrà previamente, con raccomandata AR da inviare all Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell offerta pervenuta dal terzo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all acquisto e le condizioni del trasferimento nonché se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. 3. L Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione, a mezzo raccomandata AR, a tutti i soci entro 8 (otto) giorni dal ricevimento. 4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, dovranno far pervenire apposita comunicazione, da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, a mezzo raccomandata AR, indirizzata all Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con la quale manifestano la propria incondizionata volontà di esercitare, in proporzione alla propria

partecipazione sociale, la prelazione alle condizioni offerte, nonché l eventuale intenzione di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci. L Amministratore Unico o Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i successivi 8 (otto) giorni che decorreranno dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni provvederà a dare comunicazione all offerente ed a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute ovvero del mancato esercizio del diritto da parte di tutti i soci. 5. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto, il socio offerente potrà alienare, alle condizioni indicate, tutte le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione ovvero tutte le azioni offerte in vendita, qualora lo stesso abbia indicato la non frazionabilità dell offerta stessa e la prelazione non sia stata esercitata su tutte le azioni offerte in vendita. La vendita dovrà avvenire nei confronti del terzo o dei terzi che hanno effettuato l offerta ed alle condizioni nella stessa indicate, nei 3 (tre) mesi successivi al ricevimento della comunicazione. 6. Nel caso in cui l offerta venga accettata da più soci, le azioni offerte in vendita verranno attribuite ad essi nei limiti della proposta di acquisto da ciascuno di essi comunicata, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione sulle emittente azioni o di diritti reali sulle azioni, di warrant o di obbligazioni convertibili. Art. 11 - Obbligazioni 1. La Società, con delibera dell Assemblea, potrà emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità previste dall art. 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni di Legge e del presente Statuto. Art. 12 - Recesso 1. Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge. 2. Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso all approvazione delle deliberazioni riguardanti: a ) la proroga del termine; b) l introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 3. Per i termini e le modalità di esercizio di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per le modalità del procedimento di liquidazione delle azioni stesse in caso di recesso, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater codice civile. TITOLO III ASSEMBLEA Art. 13 - Assemblea dei soci 1. L Assemblea regolarmente costituita rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Art. 14 - Convocazione 1. L Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge e può essere convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia. 2. L Assemblea è convocata, a norma di Legge, dall Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata AR almeno 8 (otto) giorni prima dell assemblea ordinaria e almeno 15 (quindici) giorni prima nel caso di assemblea straordinaria. L avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. 3. In mancanza di convocazione, l Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l intero capitale sociale e partecipa all Assemblea l Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Art. 15 - Assemblea ordinaria

1. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto sociale lo richiedano. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. 2. L Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. 3. In seconda convocazione l Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. 4. L Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dalla Legge. Art. 16 - Assemblea straordinaria 1. L Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ai sensi di Legge e del presente Statuto. 2. L Assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla Legge. Art. 17 - Presidenza dell Assemblea 1. L Assemblea è presieduta dall Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento dell Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta da chi ne fa le veci o, in difetto, da persona designata dagli intervenuti. 2. Il Presidente dell Assemblea accerta la regolarità delle deleghe ed il diritto dei soci a partecipare all adunanza; verifica che questa sia regolarmente costituita e che sussistano i quorum richiesti per la validità delle deliberazioni. 3. Il Presidente dell Assemblea designa il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti, e ove lo ritenga opportuno nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti. 4. Spetta al Presidente della Assemblea regolare a disciplina della discussione e determinare il modo della votazione. 5. Nei casi in cui sia prescritto dalla Legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. 6. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal Segretario. Art. 18 - Attribuzioni 1. L Assemblea ordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed in particolare delibera: a) Sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione; b) Sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio; c) Sulla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci; d) Sulle azioni di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci; e) Sull approvazione del bilancio d esercizio e sulla destinazione degli utili secondo il successivo art. 31, comma primo, lett. b); f) Sull emissione di obbligazioni ordinarie nei limiti e con le modalità previste dall art. 2410 c.c.; g) Sugli oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché su quanto espressamente riservato ad essa dalla Legge e dal presente statuto (art. 24). 2. L Assemblea straordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed in particolare delibera: a) Sull aumento e riduzione del capitale sociale, sulla reintegrazione dello stesso e sull emissione di obbligazioni convertibili; b) Sulla proroga della durata della Società; c) Sulla fusione con altra società; d) Sullo scioglimento anticipato della Società, nonché sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

e) Sulle modificazioni dello Statuto. TITOLO IV AMMINISTRAZIONE Art. 19 - Organo Amministrativo 1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o tre membri, compreso il Presidente, secondo la determinazione fatta dall Assemblea. 2. Gli Amministratori, salvo diversa determinazione dell Assemblea, durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro durata in carica e sono rieleggibili a norma dell art. 2383 codice civile. 3. Qualora, per dimissioni o per altre cause, nel corso dell esercizio venga a mancare uno degli Amministratori, gli altri amministratori si intendono dimissionari. Gli stessi rimangono in carica con pienezza di poteri, ma devono convocare senza indugio l Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Art. 20 - Cariche sociali 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall assemblea dei soci. 2. Salvo che in sede di costituzione della Società, il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Amministratori Delegati con delega per l ordinaria gestione e per ogni altro atto attribuito alla sua competenza nei limiti di Legge e del presente Statuto. Art. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure quando almeno uno dei suoi componenti o il Collegio sindacale ne faccia richiesta scritta al Presidente, e comunque ogni qualvolta sia previsto per Legge. 2. La convocazione è fatta ai consiglieri ed ai sindaci almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l adunanza, mediante lettera, fax, e.mail o telegramma, salvo il caso di urgenza allorchè è sufficiente il preavviso di 24 (ventiquattro) ore mediante telegramma. 3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. 4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purchè in Italia. 5. Il Consiglio potrà riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Art. 22 - Segretario del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. 2. In caso di un suo inadempimento o assenza, le mansioni del Segretario sono affidate ad un Consigliere ovvero ad altra persona designata, di volta in volta, dal Presidente delle singole riunioni. Art. 23 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. 2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. 3. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni contenute. Art. 24 - Poteri dell Organo Amministrativo 1. L Amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ferma restando la necessità di

specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge ed in quelli riportati alle lettere c), h) ed i) del comma successivo del presente articolo per i quali è richiesta l autorizzazione dell assemblea ordinaria qualora la singola operazione superi rispettivamente l importo di un decimo per quelli di cui alla lettera c) ed un quinto per quelli di cui alla lettera h) ed i) del patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio approvato. 2. Oltre a quanto previsto dalla Legge, sono di esclusiva competenza dell Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e non possono pertanto essere delegati, i poteri e le attribuzioni relativi alle seguenti materie: a) I poteri di indirizzo strategico e generale di gestione della Società; b) Approvazione e modifica dei regolamenti interni; c) L assunzione e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dall art. 2361 secondo comma codice civile; d) La nomina dei dirigenti e la determinazione dei relativi compensi; e) L istituzione e la chiusura di sedi secondarie; f) Il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; g) L indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società. h) L acquisto, la vendita, la permuta, la locazione finanziaria o l affidamento di contratti di appalto per la costruzione di beni immobili. i) L assunzione di finanziamenti, di mutui, di aperture di credito e di fidejussioni. Gli Enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall art. 113 comma quinto lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Art. 25 - Deleghe di attribuzioni 1. L Organo Amministrativo può nominare procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi. 2. Gli organi delegati riferiscono almeno semestralmente all Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Art. 26 - Compensi 1. Il compenso annuale dell Organo Amministrativo è determinato dall Assemblea. 2. Il riparto di tale compenso tra i membri viene fissato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, tenendo conto della carica ricoperta e delle deleghe attribuite. 3. L Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui al punto precedente, la corresponsione a ciascun amministratore di una somma prefissata per ogni partecipazione alle adunanze; agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso delle spese incontrate per l esercizio delle proprie funzioni. 4. Con delibera dell Assemblea la Società può accollarsi preventivamente, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono l accertamento e la riscossione dei tributi, il debito per tutte le eventuali sanzioni conseguenti a violazioni che gli Amministratori e Rappresentanti della Società abbiano a commettere nello svolgimento di mansioni e nei limiti di poteri loro attribuiti dallo Statuto, dall Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e/o dagli Amministratori Delegati, nei soli casi in cui il soggetto abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave, ed a condizione che l autore della violazione non abbia agito volontariamente in danno della Società. 5. Previa deliberazione dell Assemblea, la Società può del pari stipulare polizze assicurative a copertura del danno patrimoniale derivante dal pagamento dei debiti così accollati. Art. 27 - Legale Rappresentanza 1. L Amministratore Unico o Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché l uso della firma sociale. 2. Spetta all Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzare qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva, in ogni sede competente ed in qualunque grado di giurisdizione, nonché di autorizzare la rinuncia agli atti del giudizio.

3. Spetta all Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione convocare e presiedere l assemblea degli azionisti. 4. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; stabilire l ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte eventualmente formulate dall Amministratore Delegato. 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente, ove nominato, e, in successione, all Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri Consiglieri, secondo l ordine all uopo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell assenza o dell impedimento di quest ultimo. TITOLO V COLLEGIO SINDACALE-REVISORE CONTABILE Art. 28 - Collegio Sindacale 1. Il Collegio Sindacale vigila sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile. 2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; sono inoltre nominati due sindaci supplenti. I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. 3. L Assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell art. 2450, comma 2 C.c.. 4. L Assemblea determina il compenso spettante ai membri del Collegio, ai quali spetta, in ogni caso, anche il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del proprio ufficio. 5. Per tutta la durata del loro incarico i componenti del Collegio Sindacale, tanto i membri effettivi che i supplenti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. 6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 7. Le riunioni possono tenersi anche con l ausilio di mezzi di telecomunicazione, purchè tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. TITOLO VI CONTROLLO DEGLI ENTI SOCI Art. 29 - Controllo da parte degli Enti soci 1. La società è gerarchicamente subordinata agli Enti pubblici soci per la gestione in regime di affidamento diretto di attività e servizi e quindi soggetta ad un controllo, funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell art. 113 comma quinto lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 2. Gli Enti pubblici soci, attraverso convenzione ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stabiliscono le modalità dell esercizio del controllo analogo, ai sensi dell art. 113 comma quinto lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 3. Il controllo analogo viene effettuato dall assemblea di coordinamento, disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti soci ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attraverso la verifica ed approvazione dei documenti di programmazione, gestione, rendicontazione trasmessi dagli Organi della società, in particolare: a) piano strategico triennale, piano industriale annuale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; b) bilancio di esercizio; c) relazione di cui agli artt. 2409 e 2409 ter secondo comma codice civile;

d) eventuale ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine del controllo analogo, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati. Almeno una volta l anno l Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione relaziona all assemblea di coordinamento, disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti soci ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, nonché sull andamento generale dell amministrazione della società. 4. Gli Enti pubblici soci hanno diritto, a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, di domandare, sia in assemblea che al di fuori di essa, con richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da essi affidati alla società, purchè tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa. 5. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli Enti pubblici soci. 6. Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente pubblico socio su ciascun servizio da esso affidato alla società; per questo motivo gli amministratori possono convocare l assemblea al fine di sottoporre all approvazione degli Enti pubblici soci gli atti che hanno maggiore rilievo sulla gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati. TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 30 - Esercizio Sociale 1. L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 2. Alla fine di ciascun esercizio sociale l Organo Amministrativo provvede, in conformità alle disposizioni di Legge, alla formazione del bilancio d esercizio da sottoporre all approvazione dell Assemblea, unitamente alla proposta di ripartizione degli utili. Art. 31 - Ripartizione degli utili 1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti nel modo e nell ordine seguente: a) Il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a quando esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) Il residuo secondo la destinazione deliberata dall Assemblea degli azionisti che approva il bilancio. 2. Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine annualmente fissato dall Organo Amministrativo. Art. 32 - Clausola compromissoria 1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci, nonché fra i soci che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Pordenone, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Pordenone. 2. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. 3. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio stesso. 4. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina in via rituale e secondo diritto. 5. Resta fin d ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. 6. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17.01.03 n. 5. Art. 33 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, comunque entro il limite di tre, fissandone i poteri (ed i termini) ed i compensi. I liquidatori determineranno le modalità della liquidazione, ripartendo il patrimonio secondo le quote di partecipazione azionaria alla società. Art. 34 - Rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti. F.to Martina Corazza F.to Gaspare Gerardi