INDICE. ART. 9 - Costi per la concessione delle piazze per i comizi e delle sedi sostitutive

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DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI E PER L USO DEI LUOGHI DESTINATI ALLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DA PARTE DEI PARTITI, DELLE LISTE E DEI MOVIMENTI DURANTE LE ELEZIONI E LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. INDICE ART. 1 - Finalità del documento ART. 2 - Identificazione delle piazze per i comizi elettorali ART. 3 - Utilizzo di beni immobili ART. 4 Richiedenti ART. 5 - Periodo di disponibilità delle piazze e dei luoghi ART. 6 - Orari dei comizi nelle piazze ART. 7 - Modalità di richiesta autorizzazione per i comizi nelle piazze ART. 8 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai comizi nelle piazze ART. 9 - Costi per la concessione delle piazze per i comizi e delle sedi sostitutive ART. 10 - Precedenza su altre manifestazioni ART. 11 - Manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale ART. 12 - Orari delle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale ART. 13 - Modalità di richiesta di autorizzazione per le manifestazioni collaterali alla propaganda Elettorale ART. 14 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale ART. 15 - Distribuzione di materiale elettorale ART. 16 - Disposizioni finali e transitorie

ART. 1 Finalità del documento Il presente documento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Viareggio mette a disposizione i luoghi dove effettuare I comizi elettorali durante le campagne elettorali per l'elezione: 1 - dei rappresentanti alla Camera dei Deputati; 2 - dei rappresentanti al Senato della Repubblica; 3 - dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo; 4 - del Presidente e del Consiglio della Regione Toscana; 5 - del Sindaco e del Consiglio del Comune di Viareggio; 6 nonché per le consultazioni referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo Statuto Comunale. Disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività di propaganda elettorale in altri luoghi del territorio comunale in conformità alle disposizioni emanate dalle varie norme in materia. ART. 2 Identificazione delle piazze per i comizi elettorali Le piazze di proprietà comunale destinate allo svolgimento dei comizi elettorali durante le campagne elettorali di cui all' Art. 1 sono: 1) Piazza Margherita Viareggio 2) Piazza Mazzini (Belvedere delle Maschere) - Viareggio 3) Piazza della Pace - Torre del Lago Puccini Nelle piazze verranno resi disponibili dall'amministrazione Comunale i/l palchi/o necessari per la tenuta del comizio elettorale (orientativamente di dimensioni 4mx4mx0,80m); Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, fornitura di energia elettrica da rete comunale, beni mobili del Comune. Le piazze suindicate, fatta salva la priorità ai comizi elettorali, potranno essere utilizzate anche come luoghi per la propaganda elettorale, secondo le modalità indicate negli articoli successivi. L Amministrazione comunale, in caso di concomitanza con i Corsi mascherati del Carnevale, si riserva la possibilità di individuare, con apposito atto, spazi alternativi alle piazze di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo. ART. 3 Utilizzo di beni immobili In caso di impossibilità d'uso delle suindicate piazze per cause di forza maggiore o qualora lo si preferisca, é possibile richiedere la concessione temporanea in uso di locali di proprietà comunale in base a quanto previsto negli specifici Regolamenti d uso delle singole strutture. Le strutture individuate sono:

1) Sala al primo piano della ex Circoscrizione di Torre del lago 2) Sala al piano terra della Ex Circoscrizione Marco Polo ART. 4 Richiedenti Possono presentare domanda per usufruire delle piazze per i comizi elettorali e per i luoghi per le manifestazioni elettorali i partiti ed i movimenti presenti nelle competizioni elettorali di cui al precedente Art. 1, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse. In caso di ballottaggio possono presentare domanda solo i partiti ed i movimenti ammessi, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente al ballottaggio. ART. 5 Periodo di disponibilità delle piazze e dei luoghi Le piazze per i comizi di cui al precedente Art. 2 e i luoghi del territorio comunale ritenuti idonei ad accogliere le manifestazioni elettorali, saranno resi disponibili a decorrere dal 30 giorno antecedente sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni. ART. 6 Orari dei comizi nelle piazze I comizi in luogo pubblico, a partire dal 30 giorno antecedente e sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni possono essere tenuti nei seguenti orari: tutti i giorni feriali e festivi dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 23.00 negli ultimi due giorni di campagna elettorale l orario pomeridiano è dalle 16.00 alle 24.00 Ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale nonché ogni candidato o gruppi di candidati per le elezioni di cui all art. 1, che partecipano alla competizione stessa, hanno diritto di ottenere, durante il periodo elettorale, come stabilito al precedente art. 5, l'uso delle piazze per un periodo massimo di 2 ore per ogni comizio, intendendosi l ultimo quarto d ora utilizzato per la conclusione ed il disimpegno del luogo stesso. Ogni candidato, partito, gruppo o movimento politico che sostiene una candidatura, non potrà fruire, in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa piazza nella medesima ora. Il comizio prenotato e non iniziato entro l ora assegnata potrà essere tenuto ugualmente solo in mancanza di prenotazioni successive da parte degli altri partiti o raggruppamenti. ART. 7 Modalità di richiesta autorizzazione per i comizi nelle piazze Le domande dovranno essere presentate esclusivamente presso l'ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico o inviate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune.

Nel caso di presentazione all'ufficio Protocollo faranno fede la data e l'ora di protocollazione. Nel caso di presentazione tramite posta elettronica certificata (PEC) faranno fede la data e l'ora di ricezione nel sistema informatico. Al fine di garantire il più possibile la parità di fruizione delle piazze destinate ai comizi elettorali, le richieste di uso delle stesse dovranno essere presentate con le seguenti modalità: Una richiesta per ogni singolo comizio. Non prima dei 7 giorni antecedenti la data del comizio. Non dopo i 2 giorni antecedenti la data del comizio. Le richieste presentate in forma di elenco cumulativo o che non rientrano nell'arco temporale di presentazione sopra indicato, non saranno autorizzate. Nel caso in cui nell ultimo giorno di campagna elettorale, le richieste siano tali da non consentire a tutti l utilizzo degli spazi, l Ufficio Elettorale provvederà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso. ART. 8 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai comizi nelle piazze Le autorizzazioni allo svolgimento dei comizi delle richieste risultate congrue con le modalità indicate nel precedente Art. 7, verranno rilasciate seguendo l' ordine di data e ora tenendo presente: data e ora di protocollazione in caso di presentazione all'ufficio Protocollo data e ora di ricezione in caso di invio tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) In caso di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte alla presenza dei rappresentanti dei partiti e movimenti interessati. Non potranno essere assegnati contemporaneamente più di uno spazio per coalizione. Non saranno concesse autorizzazioni allo svolgimento di comizi e di manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale nella giornata del Santo Patrono e nelle festività laiche e religiose individuate a norma di legge. Nelle piazze dove si tengono i comizi è ammessa, a norma di legge, la predisposizione di banchetti/gazebo da parte degli organizzatori del comizio stesso per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale. Durante i comizi è escluso il contraddittorio. Non è consentita, entro una distanza di metri lineari 150, durante lo svolgimento del comizio, la distribuzione di materiale di propaganda, giornali, volantini, da parte di altre forze politiche di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione.

ART. 9 Costi per la concessione delle piazze per i comizi e delle sedi sostitutive Le piazze di cui all art. 2 oppure gli spazi e le sedi sostitutive di cui all art. 3, identificate per lo svolgimento dei comizi, vengono concessi a titolo gratuito. ART. 10 Precedenza su altre manifestazioni Durante il periodo di campagna elettorale, cioè a decorrere dal 30 giorno antecedente sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni, le richieste dei soggetti di cui al precedente art. 4, hanno la precedenza su qualsiasi altra richiesta di utilizzo delle piazze suindicate anche se presentate precedentemente. ART. 11 Manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale Le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale (concerti, dibattiti, ecc.) potranno essere effettuate, a partire dal 30 giorno antecedente e sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni, in altri luoghi del territorio comunale idonei allo scopo, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dal successivo art. 14. ART. 12 Orari delle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale Le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale, a partire dal 30 giorno antecedente e sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni, potranno essere tenute nei seguenti orari: tutti i giorni feriali e festivi dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 23.00 negli ultimi due giorni di campagna elettorale l orario pomeridiano è dalle 16.00 alle 24.00 ART. 13 Modalità di richiesta di autorizzazione per le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale Le richieste per la concessione del suolo pubblico per le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale (concerti, dibattiti, ecc.) in altri luoghi del territorio comunale devono essere presentate, dal rappresentate legale o suo delegato del partito - del movimento - del comitato, esclusivamente all'ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico o inviate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune corredata da tutte le necessarie autorizzazioni. Al fine di garantire il più possibile la parità di fruizione dei luoghi destinati alle manifestazioni elettorali, le richieste per la concessione del suolo pubblico dovranno essere presentate con le seguenti modalità: Una richiesta per ogni singola manifestazione. Non prima dei 7 giorni antecedenti la data della manifestazione. Non dopo i 2 giorni antecedenti la data della manifestazione.

Le richieste presentate in forma di elenco cumulativo o che non rientrano nell'arco temporale di presentazione sopra indicato, non saranno autorizzate. ART. 14 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale Le autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale delle richieste risultate congrue con le modalità indicate nel precedente Art. 13, verranno rilasciate seguendo l'ordine di data e ora tenendo presente: data e ora di protocollazione in caso di presentazione all'ufficio Protocollo data e ora di ricezione in caso di invio tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) In caso di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte alla presenza dei rappresentanti dei partiti e movimenti interessati. Gli spettacoli/manifestazioni organizzati da ciascun gruppo, partito o movimento sulle pubbliche piazze nei 30 giorni antecedenti la consultazione come forma di propaganda sono ammissibili previa comunicazione alle autorità competenti e sono soggetti alle normali autorizzazioni di legge che non sono sostituite dalle autorizzazioni di cui al presente articolo. L eventuale installazione e rimozione di palchi ed impianti di amplificazione sarà effettuata a cura del gruppo, partito o movimento promotore dell iniziativa secondo le seguenti modalità: installazione: non prima delle ore 12.00 del giorno antecedente l evento; rimozione: non oltre le ore 12.00 del giorno successivo all evento. L utilizzo delle suddette strutture deve essere corretto e conforme allo scopo a cui è destinato e non ne deve essere alterata la conformazione. E vietato manomettere o modificare la struttura del palco. Sono a carico degli organizzatori la sorveglianza e il presidio del palco in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni. In caso di spettacoli manifestazioni organizzati da ciascun gruppo/partito/movimento, utilizzando il palco messo a disposizione dall A.C., è necessario che l organizzatore dell evento provveda a trasmettere comunicazione alle autorità competenti nonché a dotarsi delle necessarie autorizzazioni di legge e certificazioni inerenti l idoneità del palco per il tipo di manifestazione proposta. L Amministrazione Comunale non è responsabile per ogni danno derivante da un non corretto utilizzo della struttura. Tutti gli oneri sono a carico dei richiedenti.

ART. 15 Distribuzione di materiale elettorale La distribuzione di materiale elettorale potrà essere effettuata, a partire dal 30 giorno antecedente e sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni, utilizzando gazebo o tavolini. Detti tavolini o gazebo non potranno recare manifesti di propaganda. E' consentita l esposizione di bandiere anche recante il simbolo dei partiti e/o delle liste, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo/tavolino medesimo. Se l'area occupata dalla manifestazione con gazebo o tavolini supera i 10 metri quadrati è dovuta la relativa tassa di occupazione del suolo pubblico. L'avvenuto pagamento dovrà essere esibito prima del ritiro della autorizzazione pena revoca della autorizzazione stessa. ART. 16 Disposizioni finali e transitorie Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla vigenti norme di legge e agli atti emanati in materia dal locale Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lucca e dal Comune di Viareggio.