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Deliberazione n. 23 dd. 09-07-2018 pag. 1/6 C O M U N E D I P E R G I N E V A L S U G A N A (Provincia di Trento) Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 09-07-2018 OGGETTO: Adozione variante al P.R.G. per inedificabilità delle aree ai sensi dell art. 45 commi 4 e 4 bis della L.P. 15/2015 e s.m.i. Il giorno 09-07-2018 alle ore 19:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale: OSS EMER ROBERTO Sindaco Presente ANGELI CLAUDIO Consigliere Presente BETTI MORGAN Consigliere Presente CASAGRANDE DANIELA Vicesindaco Presente CASAGRANDE MARCO Consigliere Presente DEMOZZI FRANCO Assessore Presente DI GREGORIO DANIELE Consigliere Presente FRANCESCHI FRANCESCO Consigliere Presente FRISANCO ALBERTO Consigliere Assente Giustificato MATTIVI ENRICO Consigliere Presente NEGRIOLLI MASSIMO Assessore Presente NISCO RENATO Presidente Presente PAOLI SERGIO Assessore Presente PINTARELLI CARLO Assessore Presente PIZZO PAOLO Consigliere Presente SARTORI STEFANO Consigliere Presente TAFFARA MARINA Consigliere Presente TEDESCO MARIA Consigliere Presente TESSADRI RENATO Consigliere Presente TOMASELLI STEFANO Consigliere Presente VALCANOVER ROBERTO Consigliere Presente ZANEI WALTER Consigliere Presente BORTOLAMEDI ELISA Assessore esterno Presente Assiste il Vicesegretario: Lucia Mase. Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente Renato Nisco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 23 dd. 09-07-2018 pag. 2/6 Relazione: La disciplina urbanistica provinciale di cui alla legge 4 agosto 2015 n. 15, articolo 45 Durata ed effetti degli strumenti urbanistici comma 4 e 4 bis, così come integrata con le modifiche introdotte dalla legge provinciale di stabilità 2017 (L.P. 20/2016) prevede che: 4. Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2. 4 bis. Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Presso il Comune di Pergine Valsugana, risultano pervenute 9 richieste di inedificabilità riferibili alla procedura introdotta con l'articolo 45 comma 4 sopra citato, che fanno riferimento ad aree residenziali ricomprese in zone omogene di tipo B e C. Le richieste di inedificabilità, al fine del loro accoglimento, sono state valutate sotto il profilo tecnico secondo i criteri generali definiti nella Relazione Illustrativa di variante 01/2018 al Piano regolatore Comunale. Alla luce dei criteri richiamati nella relazione illustrativa, 8 richieste sono state ritenute accoglibili mentre una lo è parzialmente. Con riguardo alle nuove destinazioni d'uso da imprimere alle aree interessate per una loro sostanziale inedificabilità, si è ritenuto opportuno fare riferimento alla classificazione per aree omogenee già presenti nel Piano Regolatore vigente, prevedendo estensioni delle zone limitrofe non edificabili in coerenza con l attuale uso del suolo laddove le aree si collocano in contesti di margine dell urbanizzato e destinando a verde privato le aree interne al contesto insediato. In ogni caso, tutte le aree interessate sono state perimetrate con una apposita simbologia che rinvia all articolo 114 bis Aree inedificabili ai sensi dell art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015, così da individuare le aree rese inedificabili ai sensi dell art. 45 comma 4 della legge urbanistica provinciale. Tutto ciò premesso: IL CONSIGLIO COMUNALE Sentita la proposta del relatore riguardante l oggetto; rilevato che, ai sensi dell art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, sulla proposta di deliberazione relativa all oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

Deliberazione n. 23 dd. 09-07-2018 pag. 3/6 - il Dirigente Sostituto della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, Lucia Masé, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 25.06.2018; - il Responsabile del Servizio Finanziario, Gemma Monica, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 26.06.2018; considerato che la Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio ha elaborato la proposta di variante 01/2018 al Piano Regolatore Generale per l accoglimento delle richieste di inedificabilità ex art. 45 della L.P. 15/2015 Legge provinciale per il governo del territorio ; preso atto che la variante 01/2018 come espressamente indicato al comma 4 dell'articolo 45 della L.P. 15/2015 rientra nelle tipologie di variante considerate non sostanziali ai sensi dell art. 39 comma 2 della L.P. 15/2015 e pertanto si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1; dato atto che la variante 01/2018 al Piano Regolatore Generale è stata sottoposta a procedura di "Verifica di Assoggettabilità", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2009, nr. 29-31/Leg., al fine di accertare preliminarmente se il progetto di piano può avere effetti significativi sull'ambiente; visto l'elaborato di variante Allegato 1) Verifica di assoggettabilità, redatto dalla Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; preso atto che dalle analisi condotte attraverso il documento "Verifica di assoggettabilità" vi sono sufficienti elementi per ritenere che la variante 1/2018 non produce effetti significativi sull'ambiente, pertanto non è da sottoporre al processo di valutazione strategica prevista dall'articolo 3 bis del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg e ss.mm.; rilevato che il medesimo documento "Verifica di assoggettabilità" sopra richiamato, ha segnalato che la modifica della destinazione urbanistica apportate con la variante 1/2018, può richiedere un aggiornamento del piano di Classificazione acustica comunale; considerato le realità interessate dalla variante 01/2018 al Piano Regolatore Generale, non risultano assoggettate a beni di uso civico e pertanto, ai sensi dell art.18 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6 Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico non si rende necessario acquisire il parere del soggetto competente al quale spetta l amministrazione dei beni di uso civico; visti gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, costituenti la variante in oggetto, a firma del funzionario tecnico della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Pergine Valsugana, arch. Elisabetta Miorelli;

Deliberazione n. 23 dd. 09-07-2018 pag. 4/6 atteso che con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 42, comma 4, della L.P. 15/2015 la presente variante non è soggetta ai limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo; vista la Legge Urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 Legge provinciale per il governo del territorio ed il Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg ; visto il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; vista la L.P. n. 6/2005 Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico ; visto il Regolamento comunale per la disciplina dell Imposta immobiliare semplice - IM.I.S. - vigente alla data di presentazione delle richieste di inedificabilità delle aree che prevede, per le aree divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sull area stessa, il rimborso per 3 anni; visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.; visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; visto il Regolamento di attuazione dell Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L; visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.; vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 14.12.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 2019 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 2019; visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016; visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n 13 dd. 5 marzo 2008 e s.m.; con n 21 voti favorevoli, n 0 voti astenuti e n 0 voti contrari, su n 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico; DELIBERA

Deliberazione n. 23 dd. 09-07-2018 pag. 5/6 1. di adottare, per i motivi esposti in premessa, la variante 01/2018 al Piano Regolatore Generale, costituita dai seguenti elaborati tecnici che, dimessi agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: M1) Relazione illustrativa e relativa appendice 1 ALLEGATO 1) Verifica di assoggettabilità ALLEGATO 2) Verifica degli effetti sulla cartografia del rischio P.G.U.A.P. ELABORATI STATO APPROVATO, RAFFRONTO E PROGETTO: O bis) Contenuti dei Piani Attuativi T) Cartografia del Piano Regolatore Generale - tavole Generali: tavole GEN 02 e GEN 03 e relativa legenda; U) Cartografia del Piano Regolatore Generale - tavole di Dettaglio: tavole DET da 01 a 07 e relativa legenda; 2. di prendere atto che, ai sensi del comma 4 dell art. 45 della L.P. 15/2015 per i prossimi dieci anni non sarà accoglibile alcuna richiesta di trasformazione urbanistica ai fini dell edificabilità delle aree oggetto della presente variante; 3. di disporre la pubblicazione dell avviso della adozione della variante 01/2018 al Piano Regolatore Generale su un quotidiano locale, all albo comunale e sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana; 4. di provvedere al deposito della variante, in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al punto 1), e della delibera di adozione a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell avviso di adozione di cui al punto 2) presso il S.U.A.P., sito nell edificio ex Filanda - Piazza Garibaldi, 4 - Pergine Valsugana; 5. di disporre contemporaneamente al deposito la trasmissione di copia degli atti di cui al punto 1) e della delibera di adozione della variante al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento per l espressione del parere di competenza, come previsto dal comma 3 dell art. 37 della L.P. n. 15/2015; 6. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.P. 15/2015, se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima legge. 7. di dare atto che la presente variante determina il presupposto per il rimborso di Imposta immobiliare semplice - IM.I.S. - versata per gli anni 2015-2016 e 2017 nella misura di 13.400,00 e un minor gettito per l anno di imposta 2018 pari a 5.700,00; 8. di prendere atto che l impegno di spesa per i rimborsi di cui al punto precedente sarà effettuato con specifica determinazione dirigenziale; 9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall inizio della pubblicazione all Albo telematico, ai sensi dell art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Deliberazione n. 23 dd. 09-07-2018 pag. 6/6 *** ** * ** *** Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige; - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare: - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Alla presente deliberazione sono uniti: - parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; - parere in ordine alla regolarità contabile; - certificazione iter pubblicazione ed esecutività. Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. Il Presidente Il Vicesegretario - F.to Renato Nisco - - F.to Lucia Mase -