ROMA CAPITALE Municipio 18 Roma Aurelio U.O.S.E.C.S. Servizi Sociali Il Dirigente



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CONVENZIONE Attività di ballo e ginnastica presso i Centri Anziani del Municipio 18 CIG n. 5110477308 Il giorno. del mese di. dell anno 2013 presso la sede del Servizio Sociale del Municipio 18 Roma Aurelio, Via Adriano I n. 2 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.. del /./2013 TRA Roma Capitale, C.F. 02438750586 P.IVA 01057861005, di seguito denominato Municipio, nella persona del Dirigente U.O. S.E.C.S. il quale agisce in nome, per conto ed interesse del Comune, ove domicilia per ragioni d ufficio, E la con sede in, Via..,.. C.F e P.IVA.., di seguito denominato Organismo, nella persona del nato a (.) il., in qualità di Legale Rappresentante SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. Art. 1 Oggetto e finalità La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione e gestione di attività di ballo e ginnastica presso i Centri Anziani del Municipio 18, Le finalità che s intendono perseguire sono quelle di offrire agli anziani iscritti nei Centri Anziani del Municipio 18 attività che permettano di mantenere o recuperare la percezione corporea e le capacità psicomotorie delle persone anziane, da svolgersi nel rispetto delle esigenze e delle qualità di movimento individuali ed in un clima di piacevolezza e di invito alla relazione. Art. 2 Affidamento e individuazione della struttura per lo svolgimento del servizio Il Municipio affida all Organismo, che contestualmente accetta, senza riserva alcuna, l incarico per la realizzazione e gestione di attività di ballo e ginnastica presso i Centri Anziani del Municipio 18,. L Organismo si impegna a realizzare lo stesso alle condizioni e modalità contenute nella presente convenzione, nell avviso di gara e relativo capitolato speciale d Appalto e nell offerta progettuale prot.. del che, anche se materialmente non allegati al presente atto, l organismo dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna. Art. 3 Organizzazione del Servizio e Programmazione L Organismo dovrà prevedere negli otto Centri Anziani la realizzazione dei corsi articolati come di seguito specificato: Centro Sociale per Anziani Via Val Cannuta 8 n. 5 corsi con lezioni di 1 ora per 2 volte a settimana per 100 anziani 1

Centro Sociale per Anziani Via Cornelia n. 86 Centro Sociale per Anziani Via di Valle Aurelia n. 27 Centro Sociale per Anziani Via C. Numai n. 51 Centro Sociale per Anziani Via del Crocifisso n. 19 n. 4 corso con lezioni di 1 ora per 2 volte a settimana per 80 anziani Centro Sociale per Anziani Via Innocenzo IV n. 16 Centro Sociale per Anziani Via Gattico n. 9 n. 7 corsi con lezioni di 1 ora per 2 volte a settimana per 160 anziani Centro Sociale per Anziani Via Marvasi n. 3 corsi con lezioni di 1 ora per 2 volte a settimana per 60 anziani L Organismo partecipante dovrà inoltre prevedere negli otto Centri Sociali Anziani la realizzazione di 20 corsi corrispondenti a 2 corsi per 4 centri e 3 corsi per 4 centri con frequenza di una volta a settimana per 1 e 1/2 ore a lezione in favore di circa 700 anziani. Art. 4 Utilizzo delle Risorse Professionali L Organismo affidatario dovrà avvalersi, come richiesto nel bando di gara e come riportato dall organismo nell offerta progettuale prot.. del, della presenza dei seguenti Istruttori con adeguata qualificazione e provata esperienza nel settore: L organismo potrà avvalersi inoltre di volontari e tirocinanti integrativi al servizio e non sostitutivi degli operatori impiegati. L Organismo affidatario deve ottemperare nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alla diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati (lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro volontario etc.) a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L Organismo affidatario è obbligato in particolare ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fini alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l affidatario per tutto il periodo di validità della convenzione anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 2

L Amministrazione in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all affidatario delle inadempienze denunciate dall ispettorato del lavoro, può operare una ritenuta pari nel massimo al 20% dell importo globale del corrispettivo previsto dalla convenzione. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l Ispettorato suddetto avrà dichiarato l avvenuta regolarizzazione della posizione dell Organismo. Art. 5 Durata del progetto, Costi e modalità di pagamento Il progetto avrà la durata di 12 mesi di effettiva erogazione del servizio, a far data dal.. e fino al.. Per la realizzazione del progetto il Municipio erogherà all Organismo affidatario la somma complessiva di 84.818,37, di cui 70.097,83 come costo del servizio e 14.720,54 per iva al 21% in dodici rate mensili di importo pari a 7.068,19 (compresa IVA al 21% / esente IVA) in coincidenza con i mesi di effettiva erogazione del servizio, previa presentazione di regolare fattura corredata da relazione sullo svolgimento delle attività. Alla scadenza della gestione l Organismo è tenuto a produrre relazione finale. In via tutelare l Amministrazione si riserva di sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione ove, da un successivo riscontro, si verifichi la non corrispondenza con il servizio prestato. Il pagamento sarà subordinato alla regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale della ditta appaltatrice, mediante autonoma acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dell ente appaltante. I corrispettivi non saranno oggetto di variazioni/revisioni per tutta la durata del contratto. Art. 6 Responsabilità e tutela contro pretese e azioni di terzi L Organismo affidatario garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dell Affidatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto della convenzione. L Organismo si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti o all Amministrazione in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezze commesse durante l esecuzione della prestazione contrattuale. Inoltre è sempre responsabile sia verso l Amministrazione, sia verso i terzi della qualità del servizio fornito. L Organismo affidatario del Servizio provvede a sottoscrivere Polizze Assicurative per se stessa e per il personale impegnato, per eventuale responsabilità civile verso terzi e/o utenti, esonerando il Roma Capitale, da qualsiasi responsabilità per danni e sinistri che dovessero verificarsi nell espletamento del servizio oggetto del presente appalto. In caso di danni arrecati a terzi durante l esecuzione del servizio, la stessa è comunque obbligata a darne notizia all Amministrazione fornendo i necessari dettagli. Art. 7 Rapporti di Lavoro L affidamento della realizzazione del servizio non comporta l instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l espletamento del servizio. Art. 8 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio: penali L Amministrazione si riserva con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli sulla qualità e la rispondenza del servizio a quanto richiesto e previsto nel progetto approvato. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, riscontrato e contestato dai funzionari preposti al controllo, l Amministrazione Comunale applicherà una penale sull'importo affidato in caso di inadempimento tale da non configurarsi come risoluzione contrattuale. 3

Qualora dal controllo effettuato il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo saranno contestate all affidatario stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 5 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che l affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla fase di realizzazione in corso al momento in cui si sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizi venga rilevato una seconda volta, dopo espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla fase di realizzazione in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell art. 1456 C.C. nonché la immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Art. 9 Inadempienze contrattuali e risoluzione della convenzione Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art.1456 c.c. Parimenti l Amministrazione potrà disporre la risoluzione della convenzione nel caso in cui il totale delle penalità superi il 10% dell importo contrattuale complessivo. Art. 10 Divieto di Cessione e subappalto del servizio Stante la natura del servizio è vietata la cessione dello stesso, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all amministrazione. E' vietato il subappalto dei servizi. Art. 11 Osservanza di leggi, regolamenti e norme L Organismo affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant altro possa comunque interessare la convenzione. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile. Art. 12 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione della convenzione Il Sig...I, rappresentante legale della., si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare uno o più c/c bancari o postali dedicati e i soggetti autorizzati ad operare sugli stessi. Il Municipio potrà disporre la risoluzione immediata della presente convenzione in tutti i casi in cui venga a conoscenza che le transazioni afferenti il presente affidamento siano state eseguite senza il rispetto dei predetti obblighi. Art. 13 Spese imposte e tasse Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione quali quelle di bollo, quietanza, registro etc. saranno a carico dell organismo affidatario. 4

Art. 14 Privacy I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto. Il loro trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo 196/03. L Organismo nella persona del Legale Rappresentante o di altra dal medesimo nominato, è responsabile in ordine alla gestione ed alla tutela dei dati trattati, nonché alla salvaguardia dell integrità e della sicurezza degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 196/03. Art. 15 Controversie: Foro competente Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell interpretazione e nella esecuzione della convenzione saranno devolute alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti del CPC. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. L organismo Il legale rappresentante ROMA CAPITALE IL MUNICIPIO 18 Roma Aurelio U.O. S.E.C.S. Michela Micheli 5