PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI



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CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI E PER I QUADRI DIRETTIVI DI UNICREDIT PRODUZIONI ACCENTRATE S.p.A.

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI E PER I QUADRI DIRETTIVI DI UNICREDIT PRODUZIONI ACCENTRATE S.p.A. Il giorno 11 dicembre 2002 in Cologno Monzese tra UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A., rappresentata dai Sigg. Marco Vernieri e Fabrizio Rinella. e la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), costituita dai Sigg. Simonino Aiassa, Luciano Piccoli e Stefano Sforza; la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio (FALCRI), costituita dai Sigg. Giovanni Antolini e Giuseppe Lucchini; la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-CISL), costituita dai Sigg. Eugenio Lera, Pier Leopoldo Motta e Adriano Tavani; la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL), costituita dai Sigg. Elio Fontana, Carlo Girardi, Lamberto Maestrini, Goffredo Molteni e Luciano Pessina; la Delegazione Sindacale della Federazione Nazionale del Personale dell Area Direttiva del Credito (FEDERDIRIGENTICREDITO), costituita dal Sig. Filadelfo Neri; la Delegazione Sindacale della Uil Credito e Assicurazioni (UIL C.A), costituita dai Sigg. Giuseppe Bertoni e Maurizio Calvitto; la Delegazione Sindacale del Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (SINFUB), costituita dalla Sig.ra Elena Prina; in relazione a quanto previsto dall art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, si è stipulato il seguente contratto integrativo aziendale:

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI E PER I QUADRI DIRETTIVI DI UNICREDIT PRODUZIONI ACCENTRATE S.p.A. Il giorno 11 dicembre 2002 in Cologno Monzese tra UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A., rappresentata dai Sigg. Marco Vernieri e Fabrizio Rinella. e la Delegazione Sindacale del Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (SILCEA), costituita dai Sigg. Luigi Canadelli, Giuseppe Avvisati e Corrado Medetti; la Delegazione Sindacale di UGL-Credito, costituita dai Sigg. Andrea Cavagna, Gabriella Sozzi, Antonio Toto, Stefano Morandi e Davide Zecca; in relazione a quanto previsto dall art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, si è stipulato il seguente contratto integrativo aziendale:

1. Premio aziendale Tenuto conto delle previsioni di cui all art. 40 del c.c.n.l.11 luglio 1999, nonché delle valutazioni congiunte effettuate dalle parti, il premio aziendale è determinato sulla base degli indicatori, dei criteri e nelle misure definiti per il personale di UniCredito Italiano S.p.A. e dell indicatore aziendale UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A., rappresentato dal rapporto tra fatturato (valore della produzione) ed il costo del personale. Se il valore di questo ultimo indicatore (fatturato/costo del personale UPA) fluttua in un range compreso fra 10% e +10% rispetto all esercizio precedente allora il premio aziendale verrà determinato esattamente sulla base dei citati indicatori, criteri e misure definiti per il personale di Unicredito Italiano S.p.A.. Se il valore dell indicatore (fatturato/costo del personale UPA) registra un incremento superiore al 10% rispetto all esercizio precedente, il premio aziendale - determinato sulla base dei citati indicatori, criteri e misure definiti per il personale di Unicredito Italiano S.p.A. - verrà maggiorato del 2%. Se il valore dell indicatore (fatturato/costo del personale UPA) registra, rispetto all esercizio precedente, un decremento superiore al 10%, il premio aziendale - determinato sulla base dei citati indicatori, criteri e misure definiti per il personale di Unicredito Italiano S.p.A. - verrà decurtato del 2%. Il premio aziendale viene corrisposto, sotto forma di una tantum, con le competenze del mese di luglio di ciascun anno successivo a quello dell esercizio cui si riferisce, a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per il medesimo esercizio, un giudizio di sintesi negativo (inadeguato). Il premio aziendale non viene computato nel trattamento di fine rapporto. Nel caso di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell anno (con esclusione dei dimissionari che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia e dei lavoratori/lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), il premio aziendale compete in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l eventuale frazione. Il premio aziendale per il personale a tempo parziale è proporzionato alla durata dell orario di lavoro osservato. Nei casi di assenza dal servizio il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, secondo quanto previsto dall art. 40, 8 e 9 comma, del c.c.n.l.11 luglio 1999. Le parti convengono che in presenza di straordinari eventi aziendali di portata significativa si darà corso ad una verifica congiunta degli eventuali effetti di tali eventi sugli elementi assunti a riferimento per la determinazione del premio aziendale. Ove ritenuto necessario si valuteranno in tale sede eventuali modificazioni e/o revisioni idonee a garantire comunque, a fronte delle mutate condizioni, la coerenza dei parametri interni individuati per la determinazione del premio. Nota a verbale In considerazione della natura e della durata del rapporto di lavoro interinale, le Parti definiscono che - a decorrere dalla data di stipula del presente contratto - il premio

aziendale erogabile al personale con rapporto di lavoro temporaneo superiore a tre mesi: viene determinato prendendo a riferimento il parametro "base 100" corrisposto nell'anno precedente; viene erogato in dodicesimi per i mesi interi, al termine del periodo di servizio, sulla base di una valutazione di adeguatezza della prestazione. 2. Criteri di inquadramento nelle aree professionali che e nei primi due livelli retributivi della categoria dei quadri direttivi per i lavoratori/trici che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche. DECLARATORIA PER LE UNITÀ DI PRODUZIONE 1) Al lavoratore inserito in staff con il capo area viene riconosciuto, dopo tre anni di adibizione, l'inquadramento del quarto livello della terza area professionale. 2) Al lavoratore preposto ad un ufficio, ossia che sovrintende al lavoro di tutti gli appartenenti della terza area professionale e degli eventuali appartamenti alla seconda ed alla prima area professionale addetti ad un medesimo ufficio, è riconosciuto il primo livello retributivo della categoria dei quadri direttivi. Ai lavoratori preposti ad un ufficio che occupi almeno 25 addetti appartenenti alle aree professionali terza, seconda e prima viene attribuito il secondo livello della categoria dei quadri direttivi. 3) Il lavoratore preposto di cui al precedente alinea è coadiuvato da un lavoratore inquadrato nel quarto livello della terza area professionale. 4) Al lavoratore incaricato di coadiuvare il preposto ad un ufficio, inquadrato nel terzo e quarto livello della categoria quadri direttivi, è riconosciuto il primo livello retributivo della categoria quadri direttivi. 5) Al lavoratore che, nell'ambito di un ufficio, sovrintende al lavoro di almeno tre ovvero almeno otto appartenenti alla terza area professionale, addetti all ufficio in via continuativa e prevalente, è riconosciuto, rispettivamente, il terzo livello retributivo della terza area professionale o il quarto livello retributivo della terza area professionale. DECLARATORIA PER LE AREE DI GOVERNANCE 1) Al lavoratore addetto allo sviluppo produzione nonché al lavoratore addetto alla logistica comparto tecnologia viene riconosciuto l'inquadramento del quarto livello della terza area professionale, dopo due anni di adibizione e il primo livello della categoria quadri direttivi dopo cinque anni di adibizione. 2) Presso l'ufficio amministrazione e bilancio al lavoratore addetto alla preparazione degli schemi per la redazione del bilancio nonché al lavoratore addetto alla determinazione della imposizione fiscale societaria viene riconosciuto il quarto livello retributivo della terza area professionale dopo due anni di adibizione.

3) Presso l'ufficio pianificazione e qualità ai lavoratori che coordinano le attività di pianificazione di medio e lungo termine, ottimizzazione dei costi aziendali determinazione dei criteri di allocazione dei costi per prodotto e definizione delle metodologie di valutazione della customer satisftaction viene riconosciuto l'inquadramento del primo livello della categoria dei quadri direttivi dopo due anni di adibizione. 3. Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell ambiente di lavoro Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all art. 9 della L. 20 maggio 1970. 4. Decorrenza - Durata Il presente contratto integrativo aziendale si applica al personale appartenente alle aree professionali ed al I e II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi (salvo quanto previsto dagli artt. 1 e 3) in servizio alla data del 11 dicembre 2002, o assunto successivamente ed i relativi effetti decorrono dalla stessa data. Il presente contratto scadrà il 31/12/2003. Norma transitoria Nel caso in cui, nel corso della valenza del presente C.I.A., si dovessero verificare dei cambiamenti in ordine all organizzazione del lavoro e/o al contenuto delle attività svolte, le parti potranno attivare incontri per ridefinire gli eventuali nuovi profili professionali, in coerenza con le previsioni degli artt. 66 e 75 del C.C.N.L. 11 luglio 99. Cologno Monzese, 11 dicembre 2002

DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINDIRIGENTICREDITO, SINFUB E UIL C.A. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sindirigenticredito, Sinfub e Uil C.A., stipulanti e firmatarie del contratto integrativo aziendale 11 dicembre 2002 per il personale delle aree professionali e per i quadri direttivi di UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A., dichiarano che intendono esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo i diritti e le attività scaturenti dallo stesso, o derivanti dalla sua applicazione, in assoluta indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. Si invita a voler prendere buona nota che le sottoscritte organizzazioni sindacali dei lavoratori intendono essere sempre convocate congiuntamente tra di loro e separatamente rispetto ad ogni altro sindacato operante nella categoria. Cologno Monzese, 11 dicembre 2002

DICHIARAZIONE RESA SINGOLARMENTE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI UGL e SILCEA La/Il.. dichiara di voler gestire l integrale applicazione delle norme del contratto integrativo aziendale 18 luglio 2002 per il personale delle aree professionali e per i quadri direttivi di UniCredito Italiano sia sul piano sostanziale che sul piano formale e procedurale unitariamente a tutte le altre organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti che esprimano, a loro volta, analoga disponibilità. Cologno Monzese, 11 dicembre 2002

VERBALE DI ACCORDO Il giorno 12 dicembre 2002 in Cologno Monzese tra Unicredit Produzioni Accentrate S.p.A., e le OO.SS. Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cigl, Sindirigenti, Sinfub, Uil.c.a. ai sensi e per gli effetti di cui all ultimo comma dell art. 2120 Codice Civile, sono state convenute le seguenti ipotesi ulteriori di accesso all anticipo del trattamento di fine rapporto rispetto a quelle definite dalla legge: spese sanitario/assistenziali sostenute per gli ascendenti diretti di primo grado; spese di ristrutturazione della prima casa (a fronte di presentazione di idonea documentazione); acquisto seconda casa; spese matrimonio del dipendente o figli; tasse universitarie per dipendenti o figli, nell ambito del regolare svolgimento del piano di studi.

VERBALE DI ACCORDO Il giorno 12 dicembre 2002 in Cologno Monzese tra Unicredit Produzioni Accentrate S.p.A., e le OO.SS. Silcea e U.G.L. ai sensi e per gli effetti di cui all ultimo comma dell art. 2120 Codice Civile, sono state convenute le seguenti ipotesi ulteriori di accesso all anticipo del trattamento di fine rapporto rispetto a quelle definite dalla legge: spese sanitario/assistenziali sostenute per gli ascendenti diretti di primo grado; spese di ristrutturazione della prima casa (a fronte di presentazione di idonea documentazione); acquisto seconda casa; spese matrimonio del dipendente o figli; tasse universitarie per dipendenti o figli, nell ambito del regolare svolgimento del piano di studi.

VERBALE DI RIUNIONE Il giorno 12 dicembre 2002 in Cologno Monzese Unicredit Produzioni Accentrate S.p.A. e le OO.SS. Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cigl, Sindirigenti, Sinfub, Uil.c.a. si sono incontrate per analizzare le tematiche di cui al prosieguo del presente verbale. Nell ambito dell incontro da parte aziendale è stato assunto l impegno a garantire una prestazione, a favore dei dipendenti, decorrente dal 1.1.2003, contro gli infortuni professionali ed extra-professionali con le seguenti modalità: per morte 7 volte l importo della retribuzione annua lorda (r.a.l.), con massimo per ciascun dipendente di Euro 350.000; per invalidità permanente 8 volte l importo della r.a.l., con massimo per ciascun dipendente di Euro 400.000. La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alla franchigia assoluta del 5%, ferma la medesima, per gli infortuni comportanti invalidità permanente sino al 25%, l indennizzo verrà ridotto del 50%. Da parte aziendale è stato altresì assunto l impegno a garantire, con la sopraindicata decorrenza, tramite primaria compagnia assicurativa, una copertura Kasko per danni conseguenti all utilizzo dell autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall abitazione al luogo di lavoro e ritorno). Il massimale sarà di Euro 10.329 e la franchigia di Euro 413 per l utilizzo professionale e di Euro 516 per gli eventi in itinere. L onere dell eventuale estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali sarà a carico dei dipendenti.

VERBALE DI RIUNIONE Il giorno 12 dicembre 2002 in Cologno Monzese Unicredit Produzioni Accentrate S.p.A. e le OO.SS. Silcea e U.G.L. si sono incontrate per analizzare le tematiche di cui al prosieguo del presente verbale. Nell ambito dell incontro da parte aziendale è stato assunto l impegno a garantire una prestazione, a favore dei dipendenti, decorrente dal 1.1.2003, contro gli infortuni professionali ed extra-professionali con le seguenti modalità: per morte 7 volte l importo della retribuzione annua lorda (r.a.l.), con massimo per ciascun dipendente di Euro 350.000; per invalidità permanente 8 volte l importo della r.a.l., con massimo per ciascun dipendente di Euro 400.000. La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alla franchigia assoluta del 5%, ferma la medesima, per gli infortuni comportanti invalidità permanente sino al 25%, l indennizzo verrà ridotto del 50%. Da parte aziendale è stato altresì assunto l impegno a garantire, con la sopraindicata decorrenza, tramite primaria compagnia assicurativa, una copertura Kasko per danni conseguenti all utilizzo dell autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall abitazione al luogo di lavoro e ritorno). Il massimale sarà di Euro 10.329 e la franchigia di Euro 413 per l utilizzo professionale e di Euro 516 per gli eventi in itinere. L onere dell eventuale estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali sarà a carico dei dipendenti. Contratto integrativo UPA