DELIBERAZIONE n.122/2017/prsp. Repubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise

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DELIBERAZIONE n.122/2017/prsp Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2017 *********** composta dai magistrati: dott.ssa Cristina Zuccheretti dott. Luigi Di Marco dott. Alessandro Verrico Presidente, relatore Primo Referendario Referendario *********** VISTO l art.100, co. 2 della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali); VISTO l art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006); VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131; VISTO l art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213; VISTA la Deliberazione n.13/sezaut/2015/inpr della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all esercizio 2014, ai sensi dell art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166; CONSIDERATO che l Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Montefalcone nel Sannio ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2014 e le risposte alle richieste istruttorie resesi necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari; VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n. 59901385 del 15 novembre 2016, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell istruttoria espletata, ha deferito la questione all esame della Sezione per la decisione collegiale; 2

VISTA la pronuncia di questa Sezione n.18/2017/prsp, adottata ai sensi dell art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate nel rendiconto per l esercizio 2014 e la conseguente prescrizione di adozione di provvedimenti correttivi; VISTA l Ordinanza n.11/pres/2017 del 4 aprile 2017 di convocazione della Sezione per il giorno 12 aprile 2017; VISTA la nota n.1283 del 24 marzo 2017, con la quale il Comune di Montefalcone nel Sannio ha comunicato di non essere in grado, per problemi tecnici, di comunicare gli atti, peraltro in corso di predisposizione, relativi alle misure correttive disposte da questa Sezione; VISTA l Ordinanza Collegiale n.100/2017/prsp del 28 marzo 2017 con la quale la Sezione ha deliberato una proroga di 4 giorni al fine di consentire la presentazione degli atti in parola; UDITO il Magistrato relatore; FATTO Con delibera di questa Sezione n.18/2017/prsp, assunta a conclusione dell istruttoria sul Rendiconto 2014 del Comune di Montefalcone nel Sannio, sono state accertate una serie di gravi irregolarità contabili ed è stato fissato il termine di sessanta giorni per adottare, ai sensi dell art.148 bis comma 3 TUEL, i provvedimenti idonei a ripristinare gli equilibri di bilancio. La comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento è stata inviata in data 24 gennaio 2017 prot.n.390. L amministrazione comunale, tuttavia, non ha provveduto, nel termine 3

legale (25 marzo 2017) a comunicare le misure correttive, ma con nota n.1283 del 24 marzo 2017, ha reso noto che alcune problematiche e difficoltà causate dalla gestione operativa dei software in dotazione ( ) non permettono il completamento delle operazioni contabili atte all adozione degli atti entro il termine (25 marzo 2017) indicato nella citata delibera n.18/2017/prsp, assicurando, nel contempo che la Giunta Comunale provvederà all adozione dei provvedimenti atti alla rimozione delle criticità rilevate entro il 29 marzo 2017, con immediata trasmissione degli atti adottati a codesta Sezione di controllo. Nonostante la Sezione, con Ordinanza Collegiale del 28 marzo 2017, n.100/2017/prsp, abbia concesso una breve proroga, nulla risulta essere ancora pervenuto alla data dell odierna camera di consiglio. Al riguardo si rammenta che la deliberazione della Sezione n.18/2017 prescriveva quanto segue: - riapprovare il riaccertamento straordinario e l Allegato 5/2 con i dati corretti; - adottare una delibera di variazione del preventivo in corso, al momento del deposito della pronuncia della Sezione avvenuto in data 24 gennaio 2017 con inserimento -come prime voci della spesa- della quota parte del nuovo (ridotto) maggior disavanzo e della quota parte del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL ricalcolato secondo le modalità indicate nella suddetta deliberazione; Con la medesima pronuncia era stato, inoltre, chiarito che in fase attuativa delle prescrizioni l ente in ogni caso avrebbe dovuto tener 4

conto degli effetti finanziari già verificatisi con particolare riferimento all abbattimento di una o più rate del maggior disavanzo originariamente calcolato e che l esercizio da cui far decorrere i nuovi piani di rientro sarebbe stato quello del deposito della delibera della Sezione. In particolare l ente, tenendo anche conto di quanto osservato da questa Sezione in merito alla corretta quantificazione del Fondo Svalutazione Crediti, avrebbe dovuto effettuare le seguenti rettifiche: - spostamento della cancellazione dei residui attivi, non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, nel riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014; - spostamento della cancellazione dei residui passivi, non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, nel riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014; - rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, con l emersione del disavanzo esistente a tale data, da ripianare in via ordinaria ai sensi dell art. 188 del D. Lgs. n.267/2000; - rideterminazione del maggior disavanzo, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015, con contestuale modifica della quota annua di ripiano trentennale. Tuttavia, come sopra evidenziato, a tutt oggi non risulta intervenuta l adozione dei provvedimenti idonei ovverosia delibera di Giunta e delibera del Consiglio- a prestare ottemperanza alle misure correttive suddette. Pertanto, il Magistrato istruttore ha rimesso alla decisione 5

collegiale l esame della situazione. Il Presidente, con ordinanza n.11/pres/2017, ha fissato la Camera di consiglio per l esame collegiale al giorno 12 aprile 2017. DIRITTO L art.148 bis del TUEL, introdotto dall art.3, comma 1, lett. e), del D.L.n.174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n.213 del 7 dicembre 2012, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti adottino specifiche pronunce di accertamento, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti. Il comma 3 aggiunge che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che qualora l Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. In ragione del disposto normativo richiamato, in merito al rendiconto 6

2014, questa Sezione, con delibera n.18/2017/prsp, ha adottato nei confronti del Comune di Montefalcone nel Sannio specifica pronuncia ed ha fissato il termine di sessanta giorni per adottare, ai sensi dell art.148 bis comma 3 TUEL, i provvedimenti idonei a ripristinare gli equilibri di bilancio. In particolare la Sezione, sulla base della documentazione prodotta, aveva accertato la definitiva cancellazione al 1 gennaio 2015 di un importo di R.A. non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (lett. b) dell all. 5/2 D. lgs. n.118/2011) per 490.852,93, nonché la cancellazione, alla medesima data, di un importo di R.P., corrispondente ad obbligazioni non perfezionate, per 167.948,16 (lett. c), all. 5/2). Invero, l Ente avrebbe dovuto effettuare il riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014, determinando lo stock dei R.A e R.P. provenienti dagli esercizi precedenti in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, secondo quanto previsto nell all. 4/2, punto 9.3, D.lgs. n.118/2011, coprendo il conseguente disavanzo nel triennio successivo. Dunque, la differenza tra i valori sopra indicati, corrispondente ad 322.904,77, sottratta dal risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 (lett. a), indicato in 27.863,61, determinava un disavanzo di 295.041,16 da ripianare nel triennio 2015/2017, ai sensi dell art.188, TUEL. In maniera corrispondente, il ricalcolo del risultato di amministrazione al 31.12.2014 comportava la riduzione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, per il quale si ammette l adozione di un piano trentennale. 7

Sulla scorta di tali prescrizioni, l ente era dunque tenuto alla riapprovazione del riaccertamento straordinario e all adozione di una delibera di variazione del preventivo in corso al momento della pronuncia, inserendo quali prime voci di spesa la quota parte del nuovo (ridotto) maggior disavanzo trentennale e la quota parte del disavanzo ordinario ex art.188 TUEL, ricalcolato secondo le indicazioni della Sezione. Con formale comunicazione n.1283 del 24 marzo 2017 l ente ha preannunciato un differimento al 29 marzo 2017 dell adozione dei prescritti provvedimenti. Tuttavia, come più volte ripetuto, a tutt oggi nessun atto o ulteriore comunicazione è pervenuta la riguardo. L ente, peraltro, non risulta essersi avvalso, entro il previsto termine del 31 marzo 2017, della possibilità offerta dalla disposizione di cui all art.1, c. 435, della Legge n.232 dell 11.12.2016 (legge di bilancio 2017). Ciò posto, le criticità accertate con pronuncia di questa Sezione n.18/2017/prsp non possono considerarsi superate, con l ulteriore conseguenza che, almeno fin quando l Ente non provvederà alla definitiva adozione della delibera consiliare di variazione di bilancio secondo quanto sopra richiamato, permane la preclusione di cui all art.188 comma 1 quater TUEL a norma della quale, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Il Collegio pertanto rinvia la verifica del rispetto della norma da ultimo richiamata a precipue successive verifiche da svolgere in sede di esame 8

del rendiconto 2017, anche attraverso l ausilio delle banche dati SIRTEL e SIOPE. PQM la Sezione, - ACCERTA, ai sensi dell art.148 bis del d.lgs. n.267/2000, la mancata adozione dei provvedimenti correttivi necessari al superamento delle criticità accertate con deliberazione di questa Sezione n.18/2017/prsp. RACCOMANDA - di dare puntuale applicazione alla norma di cui all art.188, co. 1- quater TUEL in base alla quale agli enti locali che presentano un disavanzo di amministrazione è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo, con la sola esclusione delle spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. DISPONE che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Montefalcone nel Sannio, all Organo di revisione dell ente, affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale. Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2017 Il Presidente, relatore (Cristina Zuccheretti) 9

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 aprile 2017 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dott. Davide Sabato) documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 10