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Transcript:

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-05-2013 (punto N 13 ) Delibera N 330 del 06-05-2013 Proponente LUIGI MARRONI DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE Pubblicita /Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) Dirigente Responsabile BARBARA TRAMBUSTI Estensore MARIA RITA CACIOLLI Oggetto Approvazione schema di accordo tra Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Sardegna e Regione Umbria per il superamento dell'ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino. Revoca DGRT n. 1097/2012. Presenti ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI GIANNI SALVADORI CRISTINA SCALETTI GIANFRANCO SIMONCINI STELLA TARGETTI LUIGI MARRONI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI Assenti ANNA MARSON ALLEGATI N 1 ALLEGATI Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE Tipo Direzione Generale Denominazione DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto legislativo 230/1999, Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419, con il quale è stato avviato un graduale processo di trasferimento dell assistenza sanitaria all interno degli istituti penitenziari dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale; Preso atto della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), che sancisce (ai commi 283 e 284 dell articolo 2) il transito definitivo al Sistema sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della Giustizia; Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 Disciplina del Servizio sanitario regionale, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana; Richiamata la Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana, che stabilisce che la Regione Toscana, garantisce ai detenuti e agli internati nelle carceri toscane, i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, alla pari degli individui in stato di libertà; Preso atto del DPCM del 1 aprile 2008, che ha definito le Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria ; Considerato che il predetto DPCM 1.4.2008, all art. 5 comma 1, prevede che le funzioni sanitarie relative agli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) sono trasferite alle Regioni in cui i medesimi sono ubicati e definisce nell Allegato C le fasi per pervenire al superamento degli attuali OPG, fino alla restituzione ad ogni Regione italiana della quota di internati di provenienza dai propri territori e all assunzione della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi finalizzati all inserimento nel contesto sociale di appartenenza; Preso atto che l Accordo 26 novembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e nelle Case di Cura e Custodia, ha definito i bacini di utenza regionale di ciascuno degli attuali OPG, assegnando, nello specifico, all OPG di Montelupo Fiorentino l utenza delle Regioni Toscana, Liguria, Sardegna e Umbria; Visto l Accordo 13 ottobre 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali (Rep. Atti n. 95/CU) sul documento recante Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all Allegato C al DPCM 1 aprile 2008, che prevede specifiche azioni finalizzate al superamento degli OPG; Vista la Legge 17 febbraio 2012 n. 9 che, all articolo 3-ter, dispone il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro la data del 1 febbraio 2013, prevedendo che in ciascuna Regione, a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell assegnazione a casa di cura e custodia, siano eseguite esclusivamente all interno di apposite strutture sanitarie residenziali deputate ad accogliere i soggetti a cui è applicata dal magistrato tale misura, fermo restando che le persone non più ritenute socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale; Visto il decreto del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia, del 1 ottobre 2012 che fissa i requisiti strutturali, tecnologici organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e all assegnazione di casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministero della Salute, emanato di concerto con il ministero dell Economia e della Finanze, del 28 dicembre 2012 Riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari ; Considerato che l art. 3 del citato decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2012, prevede la possibilità di stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse; Visto l art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 25 marzo 2013 n. 24 Disposizioni in materia sanitaria che modifica l art. 3-ter comma 4 della legge del 17 febbraio 2013 n. 9, prorogando la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari al 1 aprile 2014; Visto l art. 1, comma 1, lettera e) del decreto legge 25 marzo 2013 n. 24 Disposizioni in materia sanitaria che modifica l art. 3-ter comma 9 della legge del 17 febbraio 2013 n. 9, fissando la data di scadenza della presentazione dei programmi regionali di cui all art. 3 ter comma 6 della Legge 9/2012 al 15 maggio 2013; Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 11 dicembre 2012 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione Toscana, la Regione Liguria, la Regione Sardegna e la Regione Umbria, per il superamento dell`ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino; Preso atto della nota prot. n. AOOGRT/0052142/Q.080.130 del 21 febbraio 2013 con cui l Assessore al Diritto alla Salute delle Regione Toscana risponde positivamente alla richiesta dell Assessore alla Tutela della Salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza alimentare della Regione Umbria, prot.n. 0172650-2012 del 23 novembre 2012, di ospitare nelle strutture della Toscana destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e all assegnazione di casa di cura e custodia un massimo di sette internati provenienti dal territorio umbro; Ritenuto pertanto di revocare lo schema di Accordo sopra citato e di approvarne uno nuovo, prevedendo specifiche condizioni tra Regione Toscana e Regione Umbria per dare attuazione a quanto concordato tra i relativi Assessori; Preso atto degli esiti della riunione del Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il superamento dell OPG di Montelupo Fiorentino svolta in data 30 aprile 2013, nella quale è stato concordato il contenuto del nuovo schema di accordo allegato alla presente deliberazione; Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 2 maggio 2013, A voti unanimi DELIBERA 1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Accordo fra Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Sardegna e Regione Umbria, definito con deliberazione di Giunta regionale n. 1097 del 11 dicembre 2012, 2. di approvare lo schema di Accordo fra Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Sardegna e Regione Umbria, teso a definire le modalità di raccordo per il superamento dell Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino, contenuto nell Allegato A del presente atto; 3. di demandare l adozione di tutti gli atti necessari al presente accordo al Settore competente della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

4. di dare atto che dal presente provvedimento e dall adozione degli atti necessari al presente accordo, non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati dagli atti amministrativi della Giunta regionale Toscana. Il Dirigente Responsabile BARBARA TRAMBUSTI SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA Il Direttore Generale EDOARDO MICHELE MAJNO