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CAPITOLO III LE FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO 1. Premessa 2. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto (art. 467) 3. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art. 468) 4. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469) 5. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 470) 6. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri (art. 471) 7. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta (art. 472) 8. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473) 9. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474) 57

CAPITOLO III LE FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE ECC. 1. Premessa. Le disposizioni del Capo II del titolo VII del codice penale attengono alla regolamentazione delle ipotesi di falsità incidenti su sigilli, strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, convenzionalmente compendiate nella locuzione falsità in contrassegni. Tale qualificazione postula l adozione di un criterio interpretativo di tipo strutturale, che, avuto riguardo al contenuto delle rappresentazioni, individua nella nozione di contrassegno l oggetto materiale delle fattispecie criminose in esame. Alla base di un contrassegno vi è la posizione di una regola di correlazione e la sua accettazione: il contrassegno si specifica, infatti, in una forma tipica e simbolica attraverso cui si indica ideograficamente, ad esempio, un pensiero o un fatto 1. In tale prospettiva, la dottrina più tradizionale definisce contrassegni sia i valori pubblici (escluse le carte di pubblico credito, che sono documenti), sia i sigilli o gli altri strumenti di riconoscimento ed, attesa la loro «peculiare forma», li distingue in «contrassegni di valore» e «contrassegni di identità». La dottrina più recente 2 contesta, sotto il profilo metodologico, siffatta impostazione, osservando che il legislatore, in realtà, non adopera mai il termine contrassegno quale nozione sistematica unitaria, ma si limita, nell ambito del Capo II, alla elencazione di singole ed eterogenee specie di contrassegno. Sicché deve disconoscersi autonomia concettuale alla categoria dommatica del contrassegno. 2. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto (art. 467). Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 103 euro a 2.065 euro. ISTITUTI PROCESSUALI Procedibilità: ufficio Competenza: tribunale monocratico (udienza prelim.) Arresto: facoltativo Fermo: non consentito Custodia cautelare in carcere: consentita Altre misure cautelari personali: consentite Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova): consentite Udienza preliminare: prevista Prescrizione: 6 anni 3. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art. 468). Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti. ISTITUTI PROCESSUALI Procedibilità: ufficio Competenza: tribunale monocratico (udienza 1 MALINVERNI, Teoria del falso, cit., 99; CRISTIANI, Falsità in contrassegni, in Nuovissimo Digesto, VII, Torino, 1961, 18 s. 2 FIANDACA-MUSCO, cit., 551. 59

Sigillo dello Stato Atti di Governo Sigilli di enti o uffici pubblici TITOLO VII I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA prelim.) Arresto: facoltativo Fermo: non consentito Custodia cautelare in carcere: consentita Altre misure cautelari personali: consentite Udienza preliminare: prevista Prescrizione: 6 anni SOMMARIO 1. Interesse tutelato 2. Oggetto materiale 3. Elemento oggettivo. 4. Momento consumativo e tentativo 5. Elemento soggettivo 6. Trattamento sanzionatorio 1. Interesse tutelato. Con gli artt. 467 e 468, disposizioni di apertura del Capo II del libro VII del codice penale, il legislatore sanziona alternativamente le condotte di contraffazione ed uso del sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, nonché dei sigilli e altri strumenti di pubblica autenticazione o certificazione. Secondo la dottrina prevalente, l interesse giuridico sotteso alle disposizioni in esame deve ravvisarsi nella tutela della pubblica fede attribuita ai mezzi simbolici di pubblica autenticazione o certificazione o di pubblico riconoscimento 3. La tutela approntata è ispirata a particolare rigore, in quanto anticipata al momento della illegittima creazione non già del contrassegno, bensì dello strumento atto alla apposizione del contrassegno medesimo. 2. Oggetto materiale. Nei reati in esame, dunque, l oggetto materiale della contraffazione è il sigillo, inteso quale strumento idoneo ad imprimere un simbolo che assolva alla funzione di contrassegno di provenienza. Il codice fa riferimento ai sigilli pubblici, qualificando come tali il sigillo dello Stato, ovvero, quelli precipui di enti pubblici o pubblici uffici. Quanto all ipotesi disciplinata dall art. 467 c.p., l entità oggettiva su cui incide la condotta criminosa, come s è detto, si specifica nel sigillo dello Stato «destinato a essere apposto sugli atti del Governo»; espressione con la quale osserva la Suprema Corte si suole indicare il cosiddetto grande sigillo dello Stato, che il Guardasigilli appone con il proprio visto sui documenti contenenti il testo di atti aventi forza di legge, per attestare con il visto il riscontro formale del documento e con l impronta del sigillo l acquisizione del documento agli atti ufficiali 4. Secondo la giurisprudenza di legittimità per atti del Governo, di cui all art. 467 c.p., deve intendersi esclusivamente l attività propria del Governo in senso stretto, quale organo posto al vertice del potere esecutivo e non l attività, in senso lato, di tutta la serie di amministrazioni che costituiscono l organizzazione dello Stato e attraverso le quali viene esercitato il complesso delle pubbliche funzioni 5. All art. 468 c.p. è demandata, invece, la tutela degli altri sigilli destinati ad imprimere contrassegni rappresentativi della provenienza di un documento da altri enti o uffici pubblici. Secondo l orientamento prevalente, la norma, riferendosi direttamente all ente pubblico e al pubblico ufficio, assume un criterio di tipo soggettivo, apprestando tutela ai sigilli per il solo fatto di essere propri di quegli enti o uffici, indipendentemente dalla loro funzione di autenticazione o certificazione 6. In senso contrario, la giurisprudenza ha non di rado esteso la tutela ex art. 468 al sigillo di una 60 3 FIANDACA-MUSCO, cit., 550; MANZINI, cit., 616; Cass., 9 giugno 1983, CED, 160148; Cass., 6 novembre 1975, in Cass. Pen., 1976, 1010. 4 Cass., Sez. V, 26 ottobre 1999, n. 13271. 5 Cass., Sez. V, 28 gennaio 1997, n. 1977. 6 PAPA, cit., 84.

CAPITOLO III LE FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE ECC. ditta privata concessionaria di un pubblico interesse 7, sull assunto che il sigillo dovesse qualificarsi di pertinenza del concedente. Tale impostazione interpretativa è stata oggetto di severa critica da chi ha osservato che la tutela prevista dal legislatore penale postula che «l ufficio sia pubblico non solo per l oggettiva natura delle funzioni esercitate, ma per l autonomo rilievo pubblicistico della qualifica, attribuita in modo formale e con un provvedimento di concessione non meramente traslativo ma anche costitutivo di poteri esclusivi e tipici». Peraltro, non si comprenderebbe perché nel caso di trasformazione dell ente pubblico in società per azioni il delitto ex art. 468 rimane comunque configurabile per i fatti anteriormente commessi 8. Alla stregua di tali parametri interpretativi, la Suprema Corte ha ritenuto che, attesa la previsione di cui all art. 15, comma 1, d.l. n. 333 del 1992, conv. nella l. n. 395 del 1992, in forza della quale si è trasformato l Enel da ente pubblico in s.p.a., la contraffazione dei sigilli apposti sulle calotte del misuratore di energia elettrica non integra più gli estremi del reato di cui all art. 468 c.p., volto a sanzionare la condotta di chi contraffà il sigillo di un ente pubblico 9. Per quanto concerne gli altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione (bolli a umido o a secco per la registrazione di contratti, per le carni macellate, ecc.; punzoni, marchi che lasciano impronte a fuoco, ecc.), la dottrina li identifica in base ad un criterio di tipo oggettivo o funzionale, prescindendo, dunque, dalla soggettività pubblicistica dell ente cui fanno capo e facendo esclusivo riferimento all effettivo esercizio di una attività di pubblica autenticazione o certificazione 10. Pertanto, qualora si fuoriesca dalla sfera soggettivamente pubblica occorre che vi sia una specifica previsione normativa che consenta di qualificare il segno riprodotto da quegli strumenti come dotato di una particolare efficacia probatoria, in vista della garanzia di un determinato interesse pubblico 11. Tale opzione è ampiamente condivisa in giurisprudenza. Per la sussistenza dell ipotesi delittuosa prevista dall art. 468 cpv. c.p. osservano i Giudici di legittimità non basta che il contrassegno, originariamente creato per un attività privata o comunque non recante alcun elemento di riferimento alla funzione di pubblica autenticazione o certificazione, sia tuttavia utilizzato in concreto per tale funzione, ma occorre che lo strumento diverso dal sigillo dell ente o dell ufficio pubblico rechi all origine nella stessa sua struttura e conformazione l indicazione della citata funzione, poiché è proprio in tale indicazione che si concreta la destinazione dello strumento di cui all art. 468 cpv. c.p., trattandosi di destinazione che deve provenire ab initio ed essere connaturata e presente nel sigillo fin dal momento della sua creazione e che non può identificarsi nell impiego pratico che di volta in volta se ne faccia 12. Sulla nozione di sigillo è intervenuta Cass. pen., Sez. V, 17 giugno 2008, n. 27900, escludendo che nell apposizione su un elaborato grafico di un falso timbro relativo all Ordine degli architetti, possa ravvisarsi il reato di contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione previsto dall art. 468 c.p. A tale esito la quinta Sezione perviene sull assorbente rilievo che tale ordine professionale e/o i singoli professionisti iscritti al medesimo non sono dotati di un sigillo avente funzione di autenticazione o certificazione. L autenticazione o la certificazione, infatti, non possono che derivare dalla natura pubblica del soggetto da cui proviene l attestazione o da una delega che il soggetto pubblico ha conferito a un privato, autorizzato, a tale scopo, a munirsi, appunto, di sigilli. Pertanto, il timbro dell ordine degli architetti non può essere definito sigillo, assolvendo non detta funzione di Il sigillo del concessionario privato Altri strumenti di pubblica autenticazione o certificazione Cass. pen., Sez. V, 17 giugno 2008, n. 27900 7 Cass., 16 novembre 1977, in CED, 137398. 8 Cass., 11 dicembre 1997, CED 209989. 9 Cass., Sez. V, 18 marzo 1998, n. 6690. 10 ALESSANDRI, Brevi note sulla contraffazione di strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, in RIDPP, 1982, 359. 11 FIANDACA-MUSCO, cit., 553. 12 Cass., Sez. V, 18 maggio 1989. 61

Roberto GAROFOLI MANUALE DI PARTE SPECIALE Tomo II (artt. 453-623-bis) IV edizione 2017

Premessa edizione 2017 Premessa edizione 2009 Piano dell opera Indice V VI VIII TITOLO VII I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPITOLO I NOZIONI GENERALI 3 1. Premessa. 5 2. Il concetto di «falso» nei reati contro la fede pubblica. 5 3. L oggetto giuridico dei reati contro la fede pubblica. 7 4. Il problema della rilevanza penale del falso: falso grossolano, innocuo e inutile; falso consentito e falso in atti invalidi. 8 4.1. Patrocinio a spese dello Stato: le Sezioni Unite n. 6591 del 16 febbraio 2009 sulle falsità di cui all art. 95 D.P.R. 115 del 2002. 11 4.2. Il caso del venditore ambulante. 14 5. Il dolo nei reati di falso. 15 CAPITOLO II LE FALSITÀ IN VALORI PUBBLICI 17 1. Premessa. 19 2. Il falso nummario: generalità. 20 3. I reati di falso nummario. 21 4. Le condotte tipiche. 23 4.1. La contraffazione (art. 453). 24 4.2. L alterazione (art. 454). 28 4.3. Introduzione nello Stato di monete falsificate ex artt. 453 n. 3, 454 e 455 c.p. 30 4.4. La detenzione di monete falsificate, ex artt. 453 n. 3 e 455 c.p. 34 4.5. L acquisto di monete falsificate ex artt. 453 n. 4 e 455 c.p. 36 4.6. La ricezione ex artt. 453 n. 4 e 454 c.p. 38 4.7. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457). 39 5. Circostanze aggravanti (art. 456). 41 6. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459). 43 7. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464). 46 8. Alterazione di segni nei valori di bollo e uso degli oggetti così alterati (art. 466). 47 9. Attività preparatorie punibili ex artt. 460 e 461 c.p. 49 10. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto (art. 462). 53 11. Casi di non punibilità (art. 463). 54 12. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto (art. 465). 55 13. Alterazione di segni nei biglietti di pubbliche imprese di trasporto (art. 466). 55 IX

CAPITOLO III LE FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO 57 1. Premessa. 59 2. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto (art. 467). 59 3. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art. 468). 59 4. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469). 63 5. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 470). 66 6. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri (art. 471). 67 7. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta (art. 472). 69 8. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473). 71 9. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474). 77 CAPITOLO IV LE FALSITÀ IN ATTI 81 1. Premessa e oggettività giuridica presidiata: l intervento di Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 46982. 83 2. L oggetto materiale delle falsità in atti. 87 2.1. Le novità introdotte dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. 88 3. I documenti pubblici: a) Atto pubblico (cartellini marcatempo; atti dirigenziali di determinazione dello stipendio in rapporto di pubblico impiego privatizzato); b) Atto Fidefacente; c) Certificati o autorizzazioni amministrative. 89 4. Copie e attestati. 95 5. Le scritture private. 96 6. Documento informatico. 96 7. Falsità materiale e falsità ideologica. 97 8. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476). 98 9. Falsità materiale commessa dal privato (art. 482). 102 10. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni (art. 477). 104 11. Falsità materiale in certificati o autorizzazioni commessa dal privato ex artt. 477 e 482 c.p. 106 12. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478). 106 13. Falsità materiale in copie e attestati commessa dal privato ex artt. 478 e 482 c.p. 110 14. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479). 111 X

15. Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art. 483). 118 16. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480). 122 17. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481). 123 18. Falsità in registri e notificazioni (art. 484). 125 19. Falsità in scrittura privata (art. 485). 127 20. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486). 129 21. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487). 131 22. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni (art. 488). 132 23. Uso di atto falso (art. 489). 132 24. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490). 134 CAPITOLO V LE FALSITÀ PERSONALI 137 1. Premessa. 139 1.1. Le novità introdotte con d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. nella l. 24 luglio 2008, n. 125. 140 2. Sostituzione di persona (art. 494). 140 3. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495). 145 4. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495-bis). 150 5. Fraudolente alterazioni per impedire l identificazione o l accertamento di qualità personali (art. 495-ter). 151 6. False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496). 151 7. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati (art. 497). 154 8. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (497-bis). 156 9. Possesso di segni distintivi contraffatti (497-ter). 158 10. Usurpazione di titoli o di onori (art. 498). 159 TITOLO VIII DELITTI CONTRO L ECONOMIA PUBBLICA, L INDUSTRIA E IL COMMERCIO CAPITOLO I I DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZE 165 1. Inquadramento. 167 CAPITOLO II DELITTI CONTRO L ECONOMIA PUBBLICA 169 1. Osservazioni generali. Profili storici e bene giuridico tutelato. 171 2. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di XI

mezzi di produzione (art. 499). 174 3. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali (art. 500). 177 4. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (art. 501). 179 5. Manovre speculative su merci (art. 501-bis). 184 CAPITOLO III DELITTI DI SCIOPERO 189 1. Osservazioni generali. Profili storici, questioni di legittimità costituzionale e bene giuridico protetto. 191 2. Le singole ipotesi delittuose. 193 A) Serrata e sciopero per fini non contrattuali (art. 503). 193 B) Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero (art. 504). 193 C) Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta (art. 505). 194 D) Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci (art. 506). 195 E) Boicottaggio (art. 507). 196 F) Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio (art. 508). 197 G) Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro (art. 509). 198 H) Disposizioni comuni (artt. 510, 511, 512). 199 CAPITOLO IV DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO 201 1. Osservazioni generali. Rinvio. 203 2. Turbata libertà dell industria o del commercio (art. 513). 203 3. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis). 205 4. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). 210 5. Frode nell esercizio del commercio (art. 515). 212 6. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516). 222 7. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517). 227 8. Le nuove fattispecie introdotte dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. 232 9. Circostanza aggravante e pubblicazione della sentenza (artt. 517-bis, 518). 234 TITOLO IX I DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME CAPITOLO I I DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME 237 1. Profili generali. 239 2. Atti e oggetti osceni: nozione (art. 529). 239 3. I reati di cui al titolo IX del libro II del codice penale. 240 3.1. Atti osceni (art. 527). 241 3.2. Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528). 244 XII

TITOLO IX-BIS I DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI CAPITOLO I I DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI 249 1. Osservazioni generali. 251 2. Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.). 251 3. Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.). 253 4. Spettacoli e manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) 255 5. Divieto di combattimenti fra animali (art. 544-quinquies c.p.). 256 6. Confisca e pene accessorie (art. 544-sexies ). 256 TITOLO X DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE (*) Titolo abrogato dall art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194. 257 TITOLO XI I DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA 1. Osservazioni generali. 261 CAPITOLO I I DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO 263 1. Bigamia (art. 556). 265 2. Induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558). 270 CAPITOLO II I DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE 275 1. Incesto (art. 564). 277 2. Attentati alla morale familiare con il mezzo della stampa (art. 565). 282 CAPITOLO III DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA 283 1. Supposizione o soppressione di stato (art. 566). 285 2. Alterazione di stato (art. 567). 289 3. Occultamento di stato di un figlio (art. 568). 297 4. Pena accessoria (art. 569). 299 CAPITOLO IV I DELITTI CONTRO L ASSISTENZA FAMILIARE 301 1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570). 303 2. Art. 21, l. 74/1987. 316 3. Abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571). 319 4. Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572). 326 5. Sottrazione consensuale di minorenni (art. 573). 340 6. Sottrazione di persone incapaci (art. 574). 344 XIII

TITOLO XII I DELITTI CONTRO LA PERSONA 1. Inquadramento. 349 CAPITOLO I I DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ INDIVIDUALE 351 1. Osservazioni generali. Accezione individualistica e pubblicistica dei beni protetti. 353 2. Fattispecie a tutela del bene-vita (omicidio doloso, colposo, preterintenzionale, omicidio del consenziente, infanticidio): elementi comuni. 353 3. Tratti comuni ai singoli reati. 354 4. L omicidio doloso, preterintenzionale, colposo e la morte o lesione come conseguenza di altro delitto. 357 5. Le aggravanti dell omicidio doloso. 376 5.1. Circostanze aggravanti. Pena dell ergastolo (art. 576). 376 5.2. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo (art. 577). 383 5.3. L omicidio stradale (art. 589 bis c.p.). 410 5.4. Fuga del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589 ter c.p.). 419 6. Le figure speciali di omicidio: infanticidio e omicidio del consenziente. 433 7. L istigazione o l aiuto al suicidio (art. 580). 443 8. I delitti contro l incolumità individuale: percosse e lesioni. 448 9. La rissa (art. 588). 477 10. I delitti di omessa solidarietà: l abbandono di persone minori e incapaci e l omissione di soccorso. 479 11. Reati contro la persona e attività medica. 490 CAPITOLO II I DELITTI CONTRO L ONORE 527 1. Ingiuria (art. 594). 529 2. Diffamazione (art. 595). 537 3. Esclusione della prova liberatoria (art. 596). 561 4. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative (art. 598). 563 5. Ritorsione e provocazione (art. 599). 567 CAPITOLO III I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 573 1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600). 575 2. Prostituzione minorile (art. 600-bis). 585 3. Pornografia minorile (art. 600-ter). 595 4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater). 605 5. Pornografia virtuale (600-quater.1). 608 6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile XIV

(art. 600-quinquies). 610 7. Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 600-sexies). 611 8. Confisca (art. 600-septies). 612 9. Circostanza attenuante (art. 600-septies.1). 614 10. Pene accessorie (art. 600-septies.2). 614 11. Impiego di minori nell accattonaggio (art. 600 octies). 615 12. Tratta di persone (art. 601). 616 13. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602). 618 14. Circostanze aggravanti (art. 602-ter ). 618 15. Ignoranza dell età della persona offesa (art. 602 quater ). 619 16. Plagio (art. 603). 621 17. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis ) 621 18. Fatto commesso all estero (art. 604). 621 CAPITOLO IV I DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE 623 1. Sequestro di persona (art. 605). 625 2. Arresto illegale (art. 606). 631 3. Indebita limitazione di libertà personale (art. 607). 633 4. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608). 634 5. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609). 637 6. Violenza sessuale (art. 609-bis). 638 7. Circostanze aggravanti (art. 609-ter). 654 8. Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater). 655 9. Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies). 659 10. Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies). 661 11. Artt. 609-sexies - 609-septies- 609-nonies- 609 decies. 669 12. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies). 675 13. Circostanze aggravanti (art. 609-duodecies). 676 CAPITOLO V DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE 677 1. Violenza privata (art. 610). 679 2. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611). 685 3. Minaccia (art. 612). 688 4. Atti persecutori (art. 612 bis). 693 5. Stato d incapacità procurato mediante violenza (art. 613). 704 CAPITOLO VI I DELITTI CONTRO L INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO 707 1. Il sistema attuale di tutela penale domiciliare. 709 2. Il concetto di domicilio. 710 3. Violazione di domicilio (art. 614). 713 4. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615). 720 5. Interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis). 722 XV

6. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter). 728 7. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater). 741 8. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies). 743 CAPITOLO VII I DELITTI CONTRO L INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI 747 1. Nozione di segreto e di riservatezza. 749 2. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616). 750 3. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617). 758 4. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis). 762 5. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter). 766 6. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater). 767 7. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies). 771 8. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies). 773 9. Rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618). 774 10. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619). 775 11. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620). 777 12. Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621). 778 13. Rivelazione di segreto professionale (art. 622). 779 14. Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623). 783 15. Altre comunicazioni e conversazioni (art. 623-bis). 786 XVI