INPS - Circ. n. 21 del 4 febbraio 2005 Notizia. Min. lavoro - Circ. n. 4 del 2 febbraio 2005 Notizia. INPS - Circ. n. 20 del 4 febbraio 2005 Notizia



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In questo numero - Indicitalia Servizio Clienti Via G.A. Resti 63-00143 Roma Tel. 06.519611.1 Fax 06.519611.45 e-mail: assistenza.clienti@indicitalia.it Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono confermati per l anno successivo se non disdettati entro la scadenza a mezzo semplice lettera Italia: Euro 139,00 Estero: Euro 278,00 Prezzo copia: Euro 3,00 Arretrati Prezzo dell anno in corso all atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l abbonamento a questo periodico è comprensivo dell IVA assolta dall editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicità: Contrattazione Agenzie immobiliari Edilizia - Aziende artigiane Case di cura private - Personale medico Verbale di accordo 26 gennaio 2005 Notizia Tabella Giurisprudenza Accordo 20 dicembre 2004 Notizia Accordo 19 gennaio 2005 Notizia Maternità Cass. n. 21218 del 5 novembre 2004 Notizia Scadenze legali Quadro riepilogativo Trattamento economico 308 Retribuzioni in vigore dal 18 dicembre 2004 308 Disciplina dell infortunio sul lavoro 309 Rinnovo del Ccnl 310 Indennità di maternità per la lavoratrice disoccupata 314 Trattamento economico e previdenziale: disciplina legale 316 db communication s.r.l. via Leopoldo Gasparotto 168 21100 Varese tel. 0332/282160 fax 0332/282483 e-mail: info@dbcomm.it www.dbcomm.it Agenda Dal 26 febbraio al 12 marzo 2005 Scadenze contrattuali Adempimenti 319 Egregio abbonato, Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi). Variazioni Marzo 2005 Tabelle retributive e decorrenze normative 320 Dati tabellari Imponibile contributivo INPS - Circ. n. 21 del 4 febbraio 2005 Tabelle Minimali contributivi per l anno 2005 328 284 PRATICA LAVORO n. 8/2005

Riforma Biagi INPS - Circ. 1º febbraio 2005, n. 18 Notizia... Riflessi previdenziali delle nuove tipologie contrattuali Con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cd. riforma Biagi) sono state introdotte forme di rapporto di lavoro completamente innovative ed altre sostitutive o integrative di forme già esistenti: somministrazione a tempo determinato e indeterminato (artt. 20-28); appalto (artt. 29); distacco (artt. 30); lavoro intermittente (artt. 33-40); lavoro ripartito (artt. 41-45); lavoro a tempo parziale (artt. 46); apprendistato (artt. 47-53); contratto d inserimento (artt. 54-60); lavoro a progetto e lavoro occasionale (artt. 61-69); prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. 70-74). L Inps, con la circolare 1º febbraio 2005, n. 18, riepiloga le varie forme di lavoro disciplinate dal richiamato decreto ricordando gli elementi caratterizzanti di ciascuna di esse e si sofferma sugli aspetti che hanno rilevanza in materia di prestazioni pensionistiche. Contratti di lavoro subordinato I lavoratori che sottoscrivono contratti di lavoro subordinato hanno diritto alla contribuzione che concorre alla formazione dell anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica nel sistema retributivo, misto o contributivo a carico dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Somministrazione di lavoro Il lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore per i periodi in cui lo stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista o aggiornata periodicamente con decreto ministeriale. Essa è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore. Nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro 10 marzo 2004 (cfr. Pratica Lavoro n. 14/2004, pag. 545), la misura dell indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173. Sotto il profilo pensionistico assume rilievo l indennità di disponibilità corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi in cui lo stesso rimane in attesa di assegnazione, anche se soltanto nel caso di contratto stipulato a tempo indeterminato, non essendo prevista la sua erogazione nel caso di contratto a tempo determinato. Sull indennità di disponibilità i contributi sono versati nell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. Nel sistema retributivo o misto la predetta indennità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica. Nel sistema contributivo l indennità di disponibilità concorre alla formazione dell anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché alla formazione del montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del relativo importo. Sono fatti salvi gli effetti dell articolo 7 del D.L. n. 463/ 1983, contenente misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria. Lavoratori domestici e agricoli Nel caso di somministrazione di lavoro nel settore del lavoro domestico o agricolo trovano applicazione i Normativa PRATICA LAVORO n. 8/2005 285

Normativa criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori. Dal 1º gennaio 1984 per i lavoratori domestici, il numero dei contributi settimanali da accreditare nel corso di un trimestre solare è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite, per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione, sempre che per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente a un minimo di 24 ore lavorative. Dal 1º luglio 1972 al 31 dicembre 1983 era vigente il limite minimo di 12 ore settimanali. Ove non sia perfezionato il numero minimo di ore settimanali, pari a 312 (24 ore 3 13 settimane) in ciascun trimestre, è accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato all unità superiore, che si ottiene dividendo l importo complessivo versato nel trimestre per l importo contributivo corrispondente a 24 contributi orari dovuti in riferimento alla fascia dove si colloca la retribuzione oraria effettiva. La retribuzione convenzionale oraria, individuata dal contributo orario, moltiplicata per il totale delle ore retribuite dà luogo alla retribuzione complessiva nel trimestre da utilizzare nel calcolo della pensione. Il contributo orario versato sull indennità di disponibilità concorre all individuazione del numero delle settimane da accreditare e alla retribuzione convenzionale oraria da utilizzare per il calcolo della pensione. Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato l anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione è parametrata in contributi giornalieri. Le giornate per le quali è stata corrisposta l indennità di disponibilità assoggettata a contribuzione concorrono alla formazione dell anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Per i predetti lavoratori le prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. L indennità di disponibilità corrisposta concorre alla formazione della retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo della pensione. Appalto, distacco, lavoro a tempo parziale, apprendistato, inserimento Per tali tipologie di rapporto di lavoro nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche, pertanto, continuano a trovare applicazione i principi di carattere generale del lavoro subordinato. In particolare: per il lavoro a tempo parziale, la disciplina di cui all articolo 9 del D.Lgs. n. 61/2000; per l apprendistato, la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni. Lavoro intermittente Nel contratto di lavoro intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata è prevista la corresponsione al lavoratore dell indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto ministeriale. Sull indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. La predetta indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Per i periodi lavorati, invece, il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. Lavoro ripartito Ai fini delle prestazioni dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dell indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Tuttavia, il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà effettuato non preventivamene ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. La prestazione pensionistica spettante a ciascun lavoratore è quindi riconosciuta sulla base della contribuzione dovuta, versata o accreditata con riferimento alla presta- 286 PRATICA LAVORO n. 8/2005

zione lavorativa svolta dal medesimo e calcolata secondoicriterivigentiperilavoratoriatempoparziale. Altri rapporti di lavoro Lavoro a progetto I lavoratori a progetto, in quanto titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche da liquidare con il sistema contributivo a carico della predetta gestione separata, nulla è innovato. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233/1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare. Nell ipotesi della conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di un progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trovano applicazione i principi di carattere generale vigenti in materia pensionistica per i lavoratori dipendenti. Lavoro occasionale L art. 61, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 definisce le prestazioni occasionali come i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro. Le prestazioni di durata inferiore a trenta giorni e da cui derivi un compenso non superiore a 5.000 euro, sono soggette a contribuzione qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata. In tal caso i prestatori occasionali sono iscritti alla gestione separata e, in materia pensionistica, operano i criteri indicati in materia di lavoro a progetto. L Istituto precisa che la categoria dei prestatori occasionali qui illustrati differisce dalla categoria del lavoratore autonomo occasionale che, a norma dell articolo 2222 cod. civ., è colui che si obbliga a compiere un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. Con riferimento a tale ultima categoria di lavoratori, l art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, ne dispone, dal 1º gennaio 2004, l iscrizione alla gestione separata solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000. Lavoro accessorio Per prestazioni di natura accessoria s intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell ambito di alcune attività indicate nell articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003. Si tratta di attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell anno solare e che in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5.000 euro sempre nel corso dell anno solare. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio i soggetti interessati devono acquistare presso le rivendite autorizzate un carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato. Il prestatore di lavoro accessorio riceve il compenso presso il concessionario all atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Il concessionario effettua per detti lavoratori il versamento dei contributi per fini previdenziali presso l Istituto, alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all Inail, in misura pari al 7% del valore nominale del buono. È prevista l emanazione di un apposito decreto con il quale, tra l altro, devono essere individuate le aree metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazione di lavoro accessorio e regolamentati i criteri e le modalità di versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Associazione in partecipazione In base all art. 86 del D.Lgs. n. 276/2003, al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un effettiva parteci- Normativa PRATICA LAVORO n. 8/2005 287

Normativa Imponibile contributivo INPS - Circ. 4 febbraio 2005, n. 21 Notizia pazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel medesimo decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell ordinamento.... Minimali, massimale annuo e contributo apprendisti A seguito della variazione dell indice Istat del 2,0%, l Inps con circolare n. 21 del 4 febbraio 2005 ha reso noti, per l anno 2005, gli importi del limite minimo di retribuzione giornaliera, il massimale annuo, i contributi per gli apprendisti e l aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori I limiti di retribuzione giornaliera, validi a partire dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005 devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d importo inferiore, a E 39,94 (9,5% dell importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1º gennaio 2005, pari a E 420,43 mensili). L obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi non sussiste, tuttavia, in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d importo inferiore al limite minimo. Retribuzioni convenzionali in genere Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali utili ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, fissato a seguito degli adeguamenti annuali in E 20,72 è pari, per l anno 2005, a E 22,19. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970 A seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 423/ 2001 è iniziato, a partire dall anno 2002, il processo di riforma della disciplina recata dal D.P.R. n. 602/ 1970 finalizzato al raggiungimento dell equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. Conclusasi la prima fase del percorso di adeguamento, che ha previsto l omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, la seconda e ultima fase prevede a partire dal 1º gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2006 un progressivo innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi finalizzato al graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. Pertanto, ai fini del versamento della contribuzione Ivs e delle contribuzioni minori, l imponibile giornaliero, a decorrere dall anno 2003, è annualmente aumentato. Per le varie forme assicurative, però, è previsto un diverso sistema di calcolo dell incremento retributivo - per l Ivs l incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali, mentre per le contribuzioni minori con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione - e pertanto, per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno, per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, due distinti imponibili giornalieri. Tale differenziazione verrà meno soltanto a partire dal 1º gennaio 2007 quando la retribuzione imponibile, ai fini del versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/ 1970, sarà determinata secondo le norme previste per 288 PRATICA LAVORO n. 8/2005

la generalità dei lavoratori senza alcuna distinzione fra le diverse forme assicurative. Imponibile giornaliero ai fini della assicurazione Ivs A decorrere dal 1º gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006, per ciascun socio lavoratore ai fini del versamento della contribuzione Ivs l imponibile giornaliero deve essere annualmente aumentato; non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici e tale limite di retribuzione settimanale per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del Fpld. Poiché detto trattamento minimo per l anno 2005 ammonta a E 420,43, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di E 168,17 e, pertanto, l imponibile giornaliero convenzionale è determinato per l anno 2005 in E 28,03 (168,17:6). La percentuale di incremento retributivo da applicare in aggiunta all imponibile convenzionale deve essere calcolata sulla differenza retributiva esistente tra l importo determinato per ogni anno e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto per il medesimo anno dal relativo Ccnl o da quello del settore o della categoria affine. Per l anno 2005 detta percentuale è pari al 75%. Imponibile giornaliero ai fini delle assicurazioni minori Anche l imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni minori deve essere gradualmente aumentato, ma la percentuale di incremento retributivo, che per l anno 2005 è pari al 75%, deve essere calcolata sul differenziale esistente tra l imponibile utile all accredito delle 52 settimane e il limite minimo di retribuzione giornaliera. Per l anno 2005 l imponibile giornaliero ai fini delle assicurazioni minori è pari a E 28,03. Imponibile giornaliero 1. Imponibile giornaliero utile all accredito delle 52 settimane Euro 28,03 2. limite minimo di retribuzione giornaliera 39,94 3. Differenza retributiva (importo di cui al punto 2 - importo di cui al punto 1) 4. Incremento retributivo anno 2005 (75% dell importo di cui al punto 3) 5. Imponibile giornaliero minimo ai fini lvs (somma degli importi di cui ai punti 1 e 4) 11,91 8,93 36,96 Anno 2005 Imponibile giornaliero convenzionale ai fini delle assicurazioni minori Euro 36,96 Imponibile mensile convenzionale (26 giorni) 960,96 Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno (24 giorni) Imponibile minimo giornaliero ai fini Ivs 887,04 L imponibile giornaliero da assumere ai fini Ivs, non può essere inferiore a quello da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni minori che, come già indicato, è pari per l anno 2005 a E 36,96. Detto importo costituisce, pertanto, il limite minimo di retribuzione al di sotto del quale non è possibile scendere ai fini della determinazione dell imponibile da utilizzare ai fini pensionistici. Anno 2005 Imponibile giornaliero convenzionale ai fini lvs (comma 3, art. 3, D.Lgs. n. 423/2001) Euro 36,96 Imponibile mensile convenzionale (26 giorni) 960,96 Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno (24 giorni) Periodi di occupazione media mensile 887,04 Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media mensile ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale è fissato in 26 giornate lavorative. Per i territori del Mezzogiorno e delle regioni Campania e Basilicata l elevazione alle elevazione alle 26 giornate lavorative è graduale e segue il percorso sottoindicato. Anno Numero giornate 2005 24 2006 26 Cooperative sociali Le cooperative sociali assolvono l obbligo contributivo sulle retribuzioni effettive e, pertanto, trova applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera. Imponibile giornaliero A partire dal 1º gennaio 2001, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell area dei Normativa PRATICA LAVORO n. 8/2005 289

Normativa servizi socio assistenziali ed educativi, l imponibile medio giornaliero ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici. Tale limite di retribuzione settimanale per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del Fpld. Poiché detto trattamento minimo per l anno 2005 ammonta a E 420,43, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di E 164,17 e pertanto l imponibile giornaliero convenzionale è determinato per l anno 2005 in E 28,03. Periodi di occupazione media mensile A partire dal 1º gennaio 2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell area dei servizi socio assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative, pertanto i periodi di occupazione media mensile inferiori sono elevati a 26 giornate. Lavoratori a domicilio Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria dei lavoratori a domicilio varia in relazione all aumento dell indice medio del costo della vita. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l anno 2005 al 2,0%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio, già fissato in E 21,75, per il 2005 è pari a E 22,18. Detto limite deve essere comunque ragguagliato a E 39,94. Rapporti di lavoro a tempo parziale Per i lavoratori a tempo parziale il minimale è stabilito con riferimento alla retribuzione oraria, anziché - come avviene per i lavoratori a tempo pieno - con riferimento a quella giornaliera. Il minimale orario si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero previsto per i lavoratori a tempo pieno e dividendo l importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal Ccnl di categoria per i lavoratori a tempo pieno (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 61/2000). In linea generale, nell ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente: E 39,94 3 6 / 40 = E 5,99 Quota di retribuzione soggetta nell anno 2005all aliquota aggiuntiva dell 1% A decorrere dal 1º gennaio 1993 è dovuta un aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Per l anno 2005, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in E 38.641,00; pertanto a decorrere dal 1º gennaio 2005 l aliquota aggiuntiva dell 1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di E 38.641,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a E 3220,00. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1º gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,0%, è pari, per l anno 2005, a E 84.049,00. Limite per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi Il limite di retribuzione per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1º gennaio dell anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di E 420,43 per l anno 2005, risulta pari ad una retribuzione settimanale di E 168,17. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente Per l anno 2005 l ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sono quelli sottoindicati. Anno 2005 Euro Erogazioni liberali (tetto) 258,23 Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa 5,29 Fringe benefit (tetto) 258,23 Indennità di trasferta intera Italia 46,48 Ü 290 PRATICA LAVORO n. 8/2005

Anno 2005 Euro Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 Indennità di trasferta intera estero 77,47 Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37 Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11 Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83 Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello Per l anno 2005, l importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello è fissato nella misura del 3% della retribuzione annua. Contributo apprendisti I nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1º gennaio 2005 sono i seguenti: Fpld a) contributo settimanale base E 0,0868 b) contributo settimanale adeguamento E 2,71 Cuaf contributo settimanale E 0,0341 Maternità contributo settimanale E 0,0165 Inail contributo settimanale E 0,0930 TOTALE contributo settimanale esclusa Inail E 2,85 compresa Inail E 2,94 Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a E 0,02 settimanali (E 0,0165 arrotondato a E 0,02). L aliquota a carico dell apprendista dovuta al Fpld è fissata nella misura del 5,54%. Massimale giornaliero per malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato Il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l anno 2005, in E 67,14. Rivalutazione dell importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria L importo dell indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari, per l anno 2005, a E 1747,82. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2005 Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2005 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate possono regolarizzare la loro posizione entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell Istituto del 26 marzo 1993. Le istruzioni per la regolarizzazione sono le seguenti: A) Regolarizzazione per la mancata applicazione dei minimali retributivi Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende devono: calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1º gennaio 2005 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; portare le differenze così determinate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione riguardante i lavoratori soci, devono indicare l importo delle differenze contributive Ivs a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri «B/C» del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura «Diff. Ivs» e dal codice «M188»; nella casella «retribuzioni» deve essere indicato l importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensioni- Normativa PRATICA LAVORO n. 8/2005 291

Normativa stici; nessun dato deve essere, invece, indicato nelle caselle «numero dipendenti» e «numero giornate». Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall Ivs deve essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri «B/C» del mod. DM10/2, facendo precedere l importo dalla dicitura «Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001» e dal codice «M301»; nella casella «retribuzioni» deve essere indicato l importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall Ivs; nessun dato deve essere, invece, indicato nelle caselle «numero dipendenti» e «numero giornate». B) Regolarizzazione per la mancata applicazione della quota di retribuzione soggetta all aliquota aggiuntiva Ivs per l anno 2005 L importo della differenza contributiva a credito dell azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato in uno dei righi in bianco del quadro «D» del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 166 del 21 dicembre 2004 (cfr. Pratica Lavoro n. 2/2005, pag. 68) in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore. C) Regolarizzazione per la mancata applicazione dei contributi per gli apprendisti Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri «B/C» del mod. DM10/2 facendo precedere l importo da versare dal codice «M189» e dalla dicitura «Diff. Appr.». Nessun dato deve essere riportato nelle caselle «numero dipendenti», «numero giornate» e «retribuzioni». Per le altre tabelle contenute nella circolare cfr. la Sezione dati tabellari a pag. 328. Edilizia D.M. 1º dicembre 2004; INAIL - Nota 1º febbraio 2005 Notizia... Riduzione contributiva Il decreto ministeriale 1º dicembre 2004, pubblicato sulla G.U. del 1º febbraio 2005, n. 25, ha confermato per l anno 2004, a favore dei datori esercenti attività edile, la riduzione prevista dall art. 29, comma 2, del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, nella misura dell 11,50%. L Inail con la nota del 1º febbraio 2005 fornisce le istruzioni operative per usufruire della riduzione dei premi assicurativi. L istituto ricorda che la riduzione in esame riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale. Il beneficio si applica agli operai e ai soci delle cooperative di produzione e lavoro che svolgono lavorazioni edili con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. È possibile usufruire dell agevolazione solo per l anno 2004 (regolazione 2004) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi; non si applica, invece, sul premio speciale unitario artigiani. Per la fruizione del beneficio le aziende dovranno attestare i requisiti richiesti mediante la presentazione di un autocertificazione secondo il modello allegato alla nota in oggetto (v. fac-simile). Il modello di autocertificazione, disponibile anche sul sito internet dell Inail, dovrà essere presentato nel più breve tempo possibile. Riguardo alle operazioni di inserimento dello sconto, l istituto precisa che la procedura per l autoliquidazione 2004/2005 è già predisposta per acquisire i dati relativi all agevolazione in esame. 292 PRATICA LAVORO n. 8/2005

Fac-simile Modello di autocertificazione Alla sede Inail Via... n.... Cap... Città... Prov.... Data... Oggetto: Autoliquidazione 2004/2005: riduzione premi per il settore edile. Il sottoscritto... in qualità di... della ditta..., via..., n.... cap.... comune...... provincia......, chiede di usufruire della riduzione contributiva per il settore edile per l anno 2004. A tale scopo il sottoscritto medesimo comunica i dati identificativi della Ditta stessa: Numero di codice fiscale... Numero di codice cliente e c/c... Numero di Pat e c/c... Voce di tariffa... Retribuzioni soggette a sconto... Codice tipo sconto 1 Il sottoscritto medesimo, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (1), dichiara che la ditta... codice fiscale/partita Iva...... Posizione Cassa edile... Risulta in regola con i versamenti dovuti alla competente Cassa edile relativamente: all anno 2003 ai seguenti periodi lavorativi... Lo stesso dichiara, inoltre: che la Ditta richiedente svolge attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale; che le retribuzioni dichiarate si riferiscono a dipendenti che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa suesposta; di essere consapevole che l istituto, nel caso in cui dovesse accertare la mancanza dei requisiti richiesti, si riserva il diritto di revocare i benefici applicati e di richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Normativa Nota: (1) Art. 46, D.P.R. n. 445/2000 Il richiedente... PRATICA LAVORO n. 8/2005 293

Normativa Lavoro intermittente Min. lavoro - Circ. 2 febbraio 2005, n. 4 Notizia... Chiarimenti del Ministero del lavoro La circolare 2 febbraio 2005, n. 4 del Ministero del lavoro fornisce precisazioni e chiarimenti operativi, di seguito riportati, inerenti il lavoro intermittente introdotto come modello di lavoro subordinato dagli articoli 33 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003. Adempimenti amministrativi Ai fini dell assunzione, anche per il contratto intermittente vale l invio della comunicazione ai servizi per l impiego competenti entro 5 giorni dalla avvenuta assunzione stessa. Unica differenza sta nel fatto che il datore di lavoro è tenuto a una comunicazione iniziale, al momento della stipulazione del contratto, e non anche alle altre conseguenti, fermo restando l obbligo di informare le rappresentanze sindacali, ove presenti, con cadenza annuale circa l andamento delle assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le relative chiamate. Con la comunicazione ai servizi competenti i datori di lavoro dovranno specificare l obbligatorietà o meno della chiamata e le modalità della eventuale disponibilità concordata. Gli obblighi connessi alla stipulazione del contratto di lavoro e, in particolare, l iscrizione al libro paga e matricola e la comunicazione all Inail, saranno soddisfatti, alla stessa stregua degli altri rapporti di lavoro, solo una volta, al momento della stipulazione del relativo contratto. Cumulo con altri contratti di lavoro Gli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276/2003 non prevedono alcun divieto per quanto riguarda la stipulazione di più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro differenti. Non è vietato porre in essere un contratto intermittente e altre differenti tipologie contrattuali a patto che siano tra loro compatibili e che non risultino di ostacolo con i vari impegni negoziali assunti dalle parti. Nel caso di assunzione a termine, non opera la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368/2001. Contratto di lavoro intermittente per periodi predeterminati Ai fini dell applicabilità del contratto intermittente ai sensi dell articolo 37, si intende: week-end: il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina; vacanze natalizie: il periodo che va dal 1º dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell Angelo; ferie estive: i giorni compresi dal 1º giugno al 30 settembre. Ulteriori periodi predeterminati potranno essere individuati dalla contrattazione collettiva a seconda di esigenze specifiche proprie per ciascun settore. Inoltre i periodi sopra individuati potranno essere a loro volta modificati da eventuali interventi dell autonomia collettiva per adeguarli alle effettive necessità di ogni comparto produttivo. Indennità di disponibilità L indennità di disponibilità copre i periodi durante i quali il lavoratore rimane in attesa di utilizzazione garantendo la sua disponibilità al datore di lavoro. La misura dell indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, viene stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore alla misura prevista dal D.M. 10 marzo 2004 individuata nella misura del 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il lavoratore che svolga le prestazioni solo in periodi predeterminati nell arco della settimana, del mese o dell anno, così come indicati nel precedente paragrafo, nell ipotesi in cui si obblighi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ha diritto a percepire l indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata. Occorre peraltro precisare che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, in tali casi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l indennità di disponibilità per tutto il periodo di inattività precedente e posteriore alla chiamata stessa, indennità calcolata secondo le modalità previste dal D.M. 10 marzo 2004. Nell eventualità in cui, invece, il datore 294 PRATICA LAVORO n. 8/2005

di lavoro non effettui alcuna chiamata per tutta la durata del contratto non è tenuto a corrispondere al lavoratore alcuna indennità. Trattamento economico, normativo e previdenziale Ai fini del trattamento economico, normativo e previdenziale occorre distinguere i periodi in cui il lavoratore effettivamente svolge la prestazione lavorativa rispetto a quelli di inattività. Infatti, per i periodi lavorati si applica il principio di non discriminazione in base al quale, fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Viceversa, per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ma non lavora, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l indennità di disponibilità. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell articolo 38 trovano applicazione gli istituti normativi tipici del lavoro subordinato in misura «proporzionale» rispetto alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita tenendo conto dell importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti nonché per quanto riguarda le ferie, trattamenti di malattia, infortunio e malattie professionali e congedi parentali. Ai sensi dell articolo 39, il prestatore di lavoro intermittente è computato nell organico dell impresa in proporzione all orario di lavoro effettivamente svolto nell arco di ciascun semestre. In caso di malattia professionale e infortunio trova applicazione la disciplina prevista per il lavoro subordinato, se questi eventi si verificano in ragione del rapporto di lavoro. Se, al contrario, la malattia e l infortunio si verificano durante i periodi di inattività o disponibilità la predetta normativa non trova applicazione. Ai sensi dell articolo 36, comma 4, il lavoratore deve tempestivamente darne comunicazione al datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni previste dallo stesso articolo. Occorre precisare che, per gli altri istituti normativi e previdenziali non espressamente citati dal decreto legislativo, opera la disciplina del lavoro subordinato, per quanto compatibile. In materia di assegni per il nucleo familiare è dunque applicabile al lavoro intermittente la normativa prevista per il lavoro subordinato secondo quanto stabilito dall articolo 2 del decreto legge n. 69/1988, convertito con la legge n. 153/1988. Trova inoltre applicazione l indennità di disoccupazione, ove ne ricorrano i requisiti (ridotti o ordinari), limitatamente per i periodi non lavorati in quanto nel lavoro intermittente la scelta della modalità e della durata della prestazione lavorativa deriva da esigenze discontinue ed intermittenti, quindi dalla oggettive caratteristiche della stessa. Trovano altresì applicazione le disposizioni in materia di permessi e congedi parentali compresa la misura di incentivazione di cui all articolo 9 della legge n. 53/2000. Trattamento contributivo e fiscale Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi, oltre che sull importo della retribuzione corrisposta, sull effettivo ammontare dell indennità di disponibilità, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. Il lavoratore, inoltre, ha la possibilità di integrare la contribuzione fino a concorrenza della retribuzione convenzionale. In particolare, ai sensi dell articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 276/2003, con decreto ministeriale verrà stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori a chiamata potranno versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura. Il trattamento economico derivante dal contratto collettivo costituisce reddito di lavoro subordinato e trova pertanto applicazione la disciplina prevista dall articolo 51 del Tuir ciò in virtù del fatto che il contratto intermittente è un contratto di lavoro subordinato. L indennità ha natura reddituale ex articolo 51 in quanto rientra in quelle somme o valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro subordinato. Normativa PRATICA LAVORO n. 8/2005 295

Normativa Lavoratori domestici INPS - Circ. 4 febbraio 2005, n. 20 Notizia... Contributi anno 2005 In relazione alla variazione percentuale dell indice Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 ed il periodo gennaio 2004 - dicembre 2004, pari al 2%, l Inps con la circolare n. 20 del 4 febbraio 2005 ha comunicato le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici per l anno 2005. L istituto precisa che l aliquota contributiva per i lavoratori domestici non soggetti al contributo Cuaf è aumentata dello 0,50% come previsto dall art. 27, comma 2-bis, legge n. 30/1997. Si riportano di seguito le tabelle dei contributi per i lavoratori domestici italiani o extracomunitari con decorrenza dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 e i relativi coefficienti di ripartizione. Contributi Retribuzione oraria Importo contributo orario Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota Cuaf(1) Cuaf Fino a E 6,59 E 5,84 E 1,27 (0,28) (2) E 1,14 (0,28) (2) Oltre E 6,59 - fino a E 8,04 E 6,59 E 1,43 (0,31) (2) E 1,29 (0,31) (2) Oltre E 8,04 E 8,04 E 1,74 (0,38) (2) E 1,57 (0,38) (2) Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali E 4,25 E 0,92 (0,20) (2) E 0,83 (0,20) (2) (1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. Coefficienti di ripartizione Lavoratori domestici con Cuaf Lavoratori domestici senza Cuaf Gestione Aliquote Coefficienti Aliquote Coefficienti Fpld 17,1275% 0,790378 15,9075% 0,812851 Ds 2,3125% 0,106714 2,1525% 0,109990 Cuaf 0,4800% 0,022151 - - Maternità 0,2400% 0,011075 0,0000% 0,000000 Inail 1,31% 0,060452 1,31% 0,066939 Fondo garanzia trattamento fine rapporto 0,20% 0,009230 0,20% 0,010220 Totale 21,6700% 1,000000 19,5700% 1,000000 296 PRATICA LAVORO n. 8/2005

Assistenza fiscale Agenzia delle Entrate - Provv. 13 gennaio 2005 Notizia... Approvazione dei modelli 730/2005 Con il provvedimento del 13 gennaio 2005 (pubblicato sul S.O. n. 12 alla G.U. del 29 gennaio 2005, n. 23), l Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni per la compilazione, il modello 730/2005 relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti dell imposta sul reddito delle persone fisiche da presentare nell anno 2005 da parte dei soggetti che si avvalgono dell assistenza fiscale. In particolare i modelli approvati sono: 730/2005, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell assistenza fiscale, devono presentare nell anno 2005, per i redditi prodotti nell anno 2004; 730-1, con la busta concernente la scelta della destinazione dell 8 per mille dell Irpef; 730-2 per il sostituto d imposta e 730-2 per il Caf, concernenti la ricevuta dell avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente; 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all assistenza fiscale prestata concernente il prospetto di liquidazione relativo all assistenza fiscale prestata; 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d imposta; bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1. I sostituti d imposta che prestano assistenza fiscale nell anno 2005 devono trasmettere in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2005 da loro elaborati osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. Termini di presentazione Il modello 730/2005 deve essere presentato: entro il 2 maggio (in quanto il 30 aprile è sabato e il 1º maggio è festivo) se il modello è presentato al sostituto d imposta; entro il 15 giugno se il modello è presentato al Caf. Contribuenti che possono utilizzare il modello Possono utilizzare questo modello i contribuenti che nel 2005: sono pensionati o lavoratori dipendenti (compresi quelli per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale); percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale, l indennità di mobilità, ecc.; sono soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sono sacerdoti della Chiesa cattolica; sono giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.; sono impegnati in lavori socialmente utili. I lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore all anno possono presentare il mod. 730: al sostituto d imposta se il rapporto lavorativo dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2005; ad un Caf-dipendenti se il rapporto di lavoro dura dal mese gi giugno al mese di luglio 2005. Possono presentare il mod. 730 solo ad un Caf dipendenti, i soggetti che nel 2005 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 5, comma 1, lett. c-bis, Tuir - definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa - almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2005 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente i redditi che possono essere dichiarati con il modello 730. Normativa PRATICA LAVORO n. 8/2005 297

Normativa Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell assistenza fiscale, il mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf. Contribuenti non obbligati a presentare la dichiarazione Non vi è obbligo di dichiarazione per chi ha posseduto nel 2004: redditi di terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione e altri redditi, per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00; solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto; solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio; solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute; solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall ultimo sostituto d imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche); solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali); solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui Bot o sugli altri titoli del debito pubblico). Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l abitazione principale e relative pertinenze e della deduzione prevista dall art. 11 del Tuir che, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33. Il contribuente può, ovviamente, presentare la dichiarazione anche se non vi è tenuto qualora abbia interesse a far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiede il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2004. Redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730 Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito relative al 2004: redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. 298 PRATICA LAVORO n. 8/2005

Adempimenti del sostituto di imposta e dei Caf Il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale deve consegnare al lavoratore, entro il 15 giugno, una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione mod. 730-3, con l indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati. Entro il 30 giugno il Caf consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf stesso e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d imposta. Quest ultimo è tenuto, anche se non presta l assistenza fiscale, ad effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello pervenuto dal Caf. Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso perché possa essere emesso un mod. 730 rettificativo. Se il contribuente si accorge invece di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può presentare ad un Caf entro il 31 ottobre un mod. 730 integrativo se l integrazione comporta un maggiore rimborso o un minor debito oppure presentare un mod. Unico 2005 - Persone fisiche. In presenza di un maggior debito o un minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il mod. Unico 2005 - Persone fisiche pagando direttamente le somme dovute. A partire dal mese di luglio il sostituto d imposta è tenuto ad effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata. Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell interesse, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d imposta. A novembre sarà trattenuta la somma dovuta a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef, salvo che il contribuente comunichi per iscritto al sostituto d imposta entro il 30 settembre il minor importo o che nessun acconto deve essere versato. I sostituti d imposta che prestano assistenza fiscale nell anno 2005 devono trasmettere in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato, all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2005 elaborati osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. I suddetti sostituti d imposta devono altresì consegnare ad un ufficio postale, o ad una banca convenzionata ovvero ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, le schede per la scelta della destinazione dell otto per mille dell Irpef, modelli 730-1, contenute nell apposita busta, il cui fac-simile è inserito nel modello approvato. Novità nel mod. 730/2005 Tra le novità del mod. 730/2005 si segnalano in particolare le modifiche al sistema di tassazione dei redditi di capitale e la conseguente eliminazione del credito d imposta sui dividendi. Contribuenti che hanno percepito plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate Questi contribuenti, da quest anno, non potranno utilizzare il 730, ma dovranno dichiarare detti redditi nel modello Unico 2005. Lavori a progetto Per la prima volta, tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati da indicare nella sezione I del quadro C rientrano quelli relativi alle collaborazioni con contratti a progetto, previsti dal D.Lgs. n. 276/2003. Credito d imposta per i redditi prodotti all estero Nella sezione VII del quadro F, relativo ai crediti d imposta sui redditi prodotti all estero, sono state inserite tre nuove colonne: colonna 1 nella quale va indicato il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; colonna 7 nella quale va indicata l imposta netta italiana relativa all anno d imposta in cui è stato prodotto il reddito; colonna 8 nella quale va indicato il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all estero nell anno indicato in colonna 2. Oneri deducibili Non sono più deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro per un importo non su- Normativa PRATICA LAVORO n. 8/2005 299

Normativa periore a 500 euro, a favore di enti, istituti, anche universitari pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che, alla data del 1º gennaio 2003, svolgevano direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche presso laboratori universitari, ospedali e istituti (per l anno d imposta 2003 era stato possibile dedurre le erogazioni effettuate nei primi quattro mesi dell anno). Clausola di salvaguardia Il nuovo modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2004, conferma la possibilità di applicare in sede di dichiarazione la clausola di salvaguardia. Per evitare che il nuovo regime di tassazione delle persone fisiche determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si sarebbe ottenuto applicando le regole valide nel 2002, è stato quindi prorogato, anche per il 2004, il meccanismo che tutela il contribuente dalla penalizzazione che potrebbe eventualmente derivargli dall applicazione dal nuovo sistema. Pertanto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2004, si potrà determinare l imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando aliquote e detrazioni in vigore per l anno 2002. Il calcolo della nuova Irpef e la valutazione della convenienza ad applicare la clausola di salvaguardia spetterà in ogni caso a chi presta l assistenza fiscale che ne darà indicazione nel prospetto di liquidazione (mod. 730-3). 300 PRATICA LAVORO n. 8/2005

Fac-simile Mod. 730/2005 Normativa PRATICA LAVORO n. 8/2005 301

Contrattazione Agenzie immobiliari Verbale di accordo 26 gennaio 2005 Notizia... Trattamento economico Con il verbale di accordo 26 gennaio 2005 le parti stipulanti il Ccnl per i dipendenti dalle agenzie immobiliari (Fiaip con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil) hanno fornito il nuovo trattamento economico per il settore. Le parti hanno inoltre previsto la corresponsione di un importo forfettario una tantum (per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Agenzie immobiliari» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale). Una tantum Al personale dipendente in forza al 1º marzo 2005 e che abbia prestato attività nel periodo 1º gennaio 2003-30 giugno 2004 spetta un importo forfettario una tantum da erogare in 3 rate di pari importo con le seguenti modalità: la prima rata con la retribuzione del mese di marzo 2005; la seconda rata con la retribuzione del mese di settembre 2005; la terza rata con la retribuzione del mese di gennaio 2006. Livelli Marzo 2005 Settembre 2005 Gennaio 2006 Q 231,48 231,48 231,48 1 208,52 208,52 208,52 2 180,37 180,37 180,37 3 154,17 154,17 154,17 4 133,33 133,33 133,33 5 120,46 120,46 120,46 6 108,15 108,15 108,15 7 92,59 92,59 92,59 L una tantum - il cui importo non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale né del Tfr - spetta in proporzione ai mesi di lavoro svolti nel suddetto periodo. In caso di cessazione del rapporto successivamente al 1º marzo 2005, l intero importo forfettario verrà corrisposto assieme alla liquidazione. Minimi tabellari In attuazione di quanto previsto dall art. 148 del Ccnl 20 settembre 2001, le parti hanno fornito gli aumenti di riallineamento al Ccnl del terziario, con decorrenza 1º luglio 2005, nonché gli aumenti previsti dall accordo di rinnovo del settore terziario, con decorrenza 1º luglio 2004, 1º dicembre 2004, 1º luglio 2005 e 1º settembre 2006. Gli importi complessivi della paga base conglobata (aumenti di riallineamento del Ccnl Agenzie immobiliari più aumenti del rinnovo del Ccnl Terziario) risultano dunque i seguenti: Importi dal Livelli 1.7.2004 1.12.2004 1.7.2005 1.9.2006 Q 1.723,46 1.787,70 1.827,63 1.879,71 1 1.567,18 1.625,04 1.697,08 1.744,00 2 1.421,75 1.471,80 1.535,56 1.576,14 3 1.289,15 1.331,93 1.385,20 1.419,89 4 1.205,68 1.242,68 1.265,68 1.295,68 5 1.137,62 1.171,05 1.191,83 1.218,93 6 1.072,50 1.102,51 1.121,17 1.145,50 7 990,75 1.016,44 1.032,41 1.053,24 Retribuzioni in vigore dal 1º dicembre 2004 Livelli Minimo contrattuale Indennità di funzione Totale Q 1.787,70 129,11 1.916,81 1 1.625,04 1.625,04 Ü 308 PRATICA LAVORO n. 8/2005