REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI



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REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI Dal 1 al 30 settembre 2009 è possibile mettere in regola i rapporti di lavoro che interessano i cittadini italiani, i cittadini dell'unione Europea o i cittadini stranieri ( non appartenenti all'unione Europea ) impiegati in attività di LAVORO DOMESTICO o di ASSISTENZA AD UNA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE ( badante ). Per i lavoratori stranieri che svolgono in modo irregolare tali attività di lavoro è prevista la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno e un regolare contratto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a presentare l'apposita domanda di emersione ( domanda di regolarizzazione ), pagando un contributo forfettario di 500,00. Così facendo vengono cancellati tutti gli illeciti amministrativi e penali connessi al rapporto di lavoro in essere e non regolare. Per la messa a norma dei rapporti di lavoro dei cittadini stranieri le domande dovranno essere presentate per via telematica/informatica. Il patronato INCA-CGIL è a disposizione per l'invio delle domande ( abilitazione del Ministero dell'interno ). Per avere maggiori informazioni Ti puoi mettere in contatto con la CGIL di Brescia a partire dal 24.08.2009 contattando il n 030.42477 in orario d'ufficio oppure rivolgendoti direttamente agli sportelli predisposti nelle sedi di tutta la provincia di Brescia ( gli indirizzi sono riportati di seguito ). 5 Agosto 2009

COS'E' LA REGOLARIZZAZIO NE? DATORI DI LAVORO INTERESSATI LAVORATORI INTERESSATI COME E QUANDO SI PUO' REGOLARIZZARE IL RAPPORTO DI LAVORO? QUALI RAPPORTI DI LAVORO SI POSSONO REGOLARIZZARE? QUANTI RAPPORTI DI LAVORO SI POSSONO REGOLARIZZARE? INFORMAZIONI UTILI E' un provvedimento che permette di regolarizzare la posizione di quei lavoratori cittadini italiani, comunitari e stranieri ( non appartenenti all'unione Europea ), anche senza permesso di soggiorno, impiegati irregolarmente in attività di assistenza a persone non autosufficienti, affetti da patologie o handicap, oppure di lavoro domestico a sostegno del bisogno familiare. Sono i datori di lavoro cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'unione europea; ovvero i datori di lavoro stranieri non appartenenti all'unione Europea in possesso del permesso di soggiorno per soggiornati di lungo periodo ( ex CARTA di SOGGIORNO ). Sono i lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'unione europea; i lavoratori stranieri ( non appartenenti all'unione Europea ) presenti in Italia anche senza permesso di soggiorno. Per i lavoratori stranieri che vengono regolarizzati è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Dal 1.09.2009 al 30.09.2009, il datore di lavoro può dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore attraverso la presentazione della DICHIARAZIONE DI EMERSIONE : all'inps per il lavoratore italiano o cittadino di uno Stato membro dell'unione Europea; allo SPORTELLO UNICO DELL'IMMIGRAZIONE presso l'utg-prefettura della provincia dove si svolge l'attività di lavoro per il lavoratore straniero, tramite il sistema telematico appositamente predisposto dal Ministero dell'interno ( vedi oltre ). Si possono regolarizzare i rapporti di lavoro di quei lavoratori che alla data del 30 giugno 2009 erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi ( vale a dire dal 1 aprile 2009 ) e che continuano ad esserlo alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. Il datore di lavoro potrà dichiarare di avere alle proprie dipendenze il lavoratore anche da una data precedente il 1 aprile 2009. Si possono regolarizzare esclusivamente i lavoratori adibiti ad attività: di assistenza alla persona svolta a favore del datore di lavoro stesso o a favore di uno dei componenti della sua famiglia, anche non conviventi, comunque non autosufficienti o affetti da patologie...; di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. N.B. Non è possibile regolarizzare i lavoratori che vengono impiegati in attività diverse dall'assistenza a persona o dal lavoro domestico. Per ogni nucleo familiare è possibile regolarizzare un lavoratore straniero in caso di lavoro domestico per il sostegno al bisogno familiare e fino due unità in caso di attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. A QUALI CONDIZIONI? IL COSTO DEI CONTRIBUTI QUALE RETRIBUZIONE GARANTIRE? PER QUANTE ORE? 1. Per la regolarizzazione di una unità per il lavoro domestico, il datore di lavoro dovrà dimostrare di essere in possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000; 2. Per la regolarizzazione di una o due unità per l'attività di assistenza, il datore di lavoro è tenuto a presentare una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. N.B. Le limitazioni riportate ai punti 1 e 2 non sono previste per la regolarizzazione di rapporti di lavoro che interessano lavoratori italiani e comunitari. In tutti i casi di regolarizzazione di lavoro domestico o di assistenza, il datore di lavoro è tenuto al pagamento preliminare di un contributo forfettario di 500,00 per ciascun lavoratore. La retribuzione da garantire al lavoratore straniero da regolarizzare non deve essere inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria. Per i cittadini stranieri che vengono regolarizzati come lavoratori domestici, l'orario di lavoro non deve essere inferiore a 20 ore settimanali.

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PER UN LAVORATORE STRANIERO? N.B. In ogni caso la retribuzione mensile del lavoratore non deve essere inferiore all'importo dell'assegno sociale. La domanda di emersione per la regolarizzazione di lavoratori stranieri dovrà essere inoltrata dal datore di lavoro per via telematica dal 1 al 30 settembre 2009 e deve contenere (pena l'inammissibilità della domanda stessa): i dati del datore di lavoro (compresi gli estremi della carta di soggiorno o permesso CE-SLP in caso di datore di lavoro straniero ); i dati del lavoratore e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato; l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; l'attestazione del reddito posseduto (in caso di assunzione di lavoratore addetto al lavoro domestico); attestazione che il lavoratore era occupato irregolarmente almeno dal 1 aprile 2009; dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella stabilita dal CCNL e per i lavoratori domestici che l'orario lavorativo non inferiore a 20 ore settimanali; proposta di contratto di soggiorno; gli estremi del pagamento forfettario di 500 per ciascun lavoratore. COSA AVVIENE DOPO? Lo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE presso l'utg-prefettura dopo una serie di verifiche convoca il datore di lavoro e il/la lavoratore/trice straniero per stipulare il contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. N.B. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione per una o due unità per l'attività di assistenza deve presentare allo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI PENALI E AMMINISTRATIVI NEI CONFRONTI DEI DATORI E DEI LAVORATORI MOTIVI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARIZZAZIO NE DEL LAVORATORE STRANIERO N.B. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'inps. Con l'entrata in vigore della legge di regolarizzazione e fino alla conclusione dei procedimenti di sanatoria, vengono sospesi tutti gli effetti penali e amministrativi nei confronti sia del datore di lavoro che del lavoratore straniero, relative all'ingresso irregolare nel nostro paese, e all'impiego di lavoratori (italiani, comunitari, stranieri ), anche se attengono a norme di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, la presentazione della comunicazione di assunzione all'inps e il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero comportano per il datore di lavoro e per il lavoratore straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi all'ingresso illegale e all'impiego di lavoratori irregolari. Durante la fase della regolarizzazione lo straniero non può essere espulso. Nel caso in cui la domanda di emersione venga archiviata o rigettata, la sospensione dei sopra detti effetti cesserà a partire dalla data di archiviazione o di rigetto stessa. Per il lavoratore straniero che ha un espulsione per motivi di sicurezza, ordine pubblico o terrorismo oppure che ha una segnalazione come inammissibile in Italia o una condanna, anche solo in primo grado, per un reato per cui è previsto l'arresto in flagranza, la norma non prevede l'ammissione alla procedura di emersione. Ciò non toglie che l'interessato possa presentare la domanda affinché quest'ultima venga valutata dallo Sportello Unico per l'immigrazione e dalla Questura.

LE SEDI DELLA CGIL DOVE PUOI TROVARE ASSISTENZA PER LA REGOLARIZZAZIONE BAGNOLO MELLA via Verdi n 1 presso la Stazione Ferroviaria; BORGOSATOLLO via ROMA n 1 BOTTICINO via F. CARINI n 46 CARPENEDOLO via XX SETTEMBRE n 17 CASTENEDOLO via FENAROLO n 51 CHIARI via CORTEZZANO n 22/b CONCESIO viale EUROPA n 224/A DESENZANO - RIVOLTELLA via DURIGHELLO n 1 FLERO via MAZZINI n 11 GARDONE VAL TROMPIA via CONVENTO n 45 GAVARDO via FOSSA n 9 GHEDI via F. FILZI n 10 GOTTOLENGO via UMBERTO I n 3 GUSSAGO via ROMA n 76 LUMEZZANE via DE GIACOMI n 36 MANERBIO via K. MARX n 12 MONTICHIARI via SAN PIETRO n 60 ORZINUOVI via BUONARROTI n 7 OSPITALETTO via D. GHIDONI n 139/a PALAZZOLO vicolo SALNITRO n 2 PONTEVICO via CAVOUR n 10 REZZATO via T. ALBERTI n 1/a ROVATO via CASTELLO n 20 SALO' vicolo CANOTTIERI n 10 TOSCOLANO via CAVOUR n 41 TRAVAGLIATO piazza della LIBERTA' VESTONE via GLISENTI n 41 VILLA CARCINA via MARCONI n 45 VOBARNO via BREDA n 28 PER PRENDERE APPUNTAMENTO CON LE NOSTRE SEDI CONTATTA IL N 030.42477