ALLEGATO ALLA D.G. N. 125 del 2.8.2002 CONVENZIONE PER L USO DELL IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALL ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J. M. KEYNES, SITO IN VIA BONDANELLO 30, E RELATIVE ATTREZZATURE fra la PROVINCIA DI BOLOGNA (C.F. 80022230371) rappresentata dal Dirigente del Settore Patrimonio Scuole Provveditorato Dott.ssa Catia Bellagamba nata a Codigoro (FE) il 15.09.1951 e domiciliata per la carica a Bologna - Via Zamboni n. 13 presso la sede dell'amministrazione Provinciale, ed abilitata a stipulare il presente contratto in forza dell art. 107 del D.L. n. 267/00 e dell art. 38 dello Statuto della Provincia di Bologna, che agisce per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.. del e il COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (C.F. 00819880378), rappresentato dalla Responsabile del Servizio Sport, Luisa Montanari, la quale interviene, per la carica, in attuazione di quanto previsto dall art. 57 del vigente Statuto C e per dare esecuzione alla D.G. n. del esecutiva ai sensi di legge Vista la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 133 del 3/4/1996 e il D.P.R. 567 del 10/1071996; Vista la Legge n. 23/1996 che all art. 1, comma 2, lettera g. sancisce che debba essere garantita dagli Enti competenti la piena utilizzazione delle strutture scolastiche; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Per assicurare, in applicazione della Legge n. 23/1996, il pieno utilizzo delle strutture scolastiche, specie con riguardo all ottimizzazione dell uso degli impianti sportivi provinciali esistenti sul territorio comunale, la Provincia di Bologna si impegna a rendere disponibile
e utilizzabile la palestra compresa nell Istituto di Istruzione superiore di Castel Maggiore di sua proprietà, da utilizzare per l uso in orario pomeridiano, serale e festivo da parte di società sportive, che ne facciano richiesta al Comune di Castel Maggiore, compatibilmente con la programmazione scolastica delle scuole superiori. Art. 2 Per l utilizzo di cui all Art. 1 il Comune di Castel Maggiore, raccolte le richieste avanzate dalle società sportive di utilizzare l impianto sportivo dell Istituto di Istruzione superiore di Castel Maggiore, predispone un ipotesi di programmazione che sottopone per il necessario assenso alla scuola interessata, la quale ne informa la Provincia ai fini della predisposizione delle previsioni di entrata a titolo di rimborso oneri da parte del Comune di Castel Maggiore, in ragione dell effettivo utilizzo. Gli uffici comunali competenti definito il calendario d uso inviano copia dei provvedimenti ai competenti uffici provinciali. Art. 3 La Provincia di Bologna si riserva la facoltà di verificare il corretto uso della palestra e delle attrezzature sportive. Il Comune di Castel Maggiore si impegna a ripristinare con assoluta urgenza, fatti salvi i loro diritti di rivalsa nei confronti dei terzi autorizzati, le strutture, gli impianti e le attrezzature eventualmente danneggiati in conseguenza dell uso. Il Comune di Castel Maggiore si impegna a provvedere direttamente a sua cura e spese alla pulizia e custodia dei locali concessi in uso. I rapporti fra Comune e utilizzatori dovranno conformarsi alle disposizioni contenute nell allegato A al presente atto, fermo restando che la loro violazione potrà comportare lo scioglimento del predetto rapporto su motivata richiesta dell istituto scolastico. Art. 4 Un incaricato della Provincia, del Comune e della scuola provvederanno, prima dell avvio della presente convenzione, a stendere un verbale dal quale si rilevi lo stato di fatto dei locali e delle attrezzature poste all interno. Verrà altresì individuato un responsabile del Comune al quale saranno consegnate le chiavi di accesso all impianto sportivo. Art. 5 Al termine dell anno scolastico la Provincia comunicherà al Comune gli importi degli oneri conteggiati singolarmente per l impianto sportivo, derivanti dai costi di riscaldamento, quantificati sulla base della contabilità per stagione termica eseguita dalla società
fornitrice del servizio energia, luce, acqua, direttamente connessi all utilizzo da parte del Comune. Le parti convengono che il costo orario per luce, acqua fredda, da rimanere invariato per tutta la durata della presente convenzione, è pari a euro 2.71.= imposte comprese (importo aggiornato su base ISTAT). Gli importi per il rimborso verranno debitamente liquidati, dopo un puntuale e dettagliato esame dei costi, e versati dall Amministrazione debitrice in una unica soluzione a presentazione del rendiconto consuntivo predisposto dai competenti uffici provinciali. Art. 6 La presente convenzione ha decorrenza 1.9.02 e scadenza 30.6.05, salvo disdetta di una delle parti per intervenute nuove condizioni e comunque fatte salve le motivate esigenze manifestate annualmente dal Consiglio di Istituto dell ITC Keyne entro e non oltre il mese di giugno dell anno di riferimento. Ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, art.2/bis Tariffa parte seconda 2 - caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Agli effetti fiscali il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 - Tabella all. "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. Letto, approvato e sottoscritto.
ALLEGATO "A" DISPOSIZIONI DA INSERIRSI NEL/NEGLI ACCORDO/I TRA COMUNE E CONCESSIONARI. a) Al Concessionario, che indica nel Signor il "responsabile", incaricato di vigilare sul corretto uso delle attrezzature e delle strutture e sul rispetto degli accordi convenuti, viene data in uso la palestra, con annessi spogliatoi e servizi igienici, sita nel plesso edilizio del dietro l'osservanza del seguente orario: dalle ore alle ore dei giorni per complessive ore nell'arco dell'anno scolastico. b) La concessione ha decorrenza dal e andrà a cessare il giorno (il termine massimo consentito è quello di un anno scolastico). Peraltro l utilizzo potrà essere sospeso in ogni momento, con un preavviso di giorni 15, su richiesta motivata della scuola. c) Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni vengono direttamente assunte dal concessionario e la presenza del responsabile o suo delegato (vedi punto a), è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso. d) Il concessionario si impegna: - ad evitare che nella palestra di cui al presente accordo si svolgano attività e manifestazioni aventi valore o contenuto non sportivo; - a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico, se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge; - a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti e gli attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza o, eventualmente, a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione; - a restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali ed una adeguata cura degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni; - a prendere gli opportuni accordi con il Preside e l'ufficiale Sanitario per concordare modalità e forme di interventi per garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l'aspetto igienico-sanitario; - ad accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;
- a far calzare ai frequentanti calzature con suole di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra; - a non consentire assolutamente di fumare all'interno dei locali; - alla custodia dei locali e delle attrezzature sportive durante il periodo della concessione; - a non subconcedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque ed a qualsiasi titolo; - a fare sottoscrivere una polizza di assicurazione per tutte le persone autorizzate ad accedere alla palestra. e) Il concessionario ritiene esente da qualsiasi responsabilità la Scuola, la Provincia e il Comune per qualsiasi evento avvenuto nei locali durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, di soci o di terzi, in conseguenza di fatti, atti od omissioni dei soggetti utilizzatori. g) La Provincia e il Comune si riservano la facoltà di verificare il rispetto delle norme di cui al presente accordo nelle ore di concessione. h) Il presente accordo può essere risolto e cesserà di pieno diritto, con semplice comunicazione scritta da parte dell Ente assegnatario, qualora il concessionario dovesse trasgredire anche una sola delle clausole indicate nel presente atto.