Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione Sezione Banche dati e Analisi documentale

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Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione Sezione Banche dati e Analisi documentale Potere presidenziale di ammissibilità e irricevibilità degli atti di sindacato ispettivo. Disciplina prevista nei Regolamenti Interni dei Consigli regionali TESTI A FRONTE

Regione Umbria Assemblea legislativa Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione Dirigente Simonetta Silvestri a cura di Laura Arcamone Sezione Banche dati e Analisi documentale Giugno 2016 Stampa: Centro Stampa Xerox XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

Abruzzo Delib.C.R. 12/10/2010, n. 56/2 Regolamento interno per i lavori del Consiglio Basilicata Delib.C.R. 22-12-1999 n. 1273 Modifica regolamento interno del Consiglio regionale - Approvazione. Calabria Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5 regionale Campania Delib.C.R. 19 luglio 2012 regionale della Campania approvato nella seduta del 19 luglio 2012. Art. 152 - Interrogazioni. 1. Ciascun consigliere ha diritto di interrogare la Giunta circa questioni di competenza della Giunta stessa. 2. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero o se un'informazione sia esatta. Art. 100 - Interrogazioni. 1. Ogni Consigliere può rivolgersi al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. Art. - 121 Interrogazioni a risposta scritta e orale 1. Ciascun consigliere può interrogare la Giunta su fatti o questioni che ne investano la competenza. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta. Art. 124 - Presentazione delle interrogazioni e loro inserimento all'ordine del giorno. 1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto alla Giunta regionale per sapere, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività Art. 152 - Interrogazioni. 3. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, anche con le modalità di cui all'art. 161, il quale ne verifica l'ammissibilità. Art. 9 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio. 2. Sono attribuzioni individuali del Presidente: - giudica la ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio Art. 101 - Presentazione delle interrogazioni. 1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai Consiglieri al Presidente del Consiglio, il quale, accertato che l'interrogazione corrisponda per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e che non contenga espressioni sconvenienti, ne dispone l'annuncio al Consiglio. Art. 7 - Attribuzioni del Presidente. 2. Il Presidente : e) decide sulla ricevibilità e sulla ammissibilità dei progetti di legge, delle mozioni e delle altre proposte previste dal presente Regolamento; 1

Emilia Romagna Reg. reg. 5 dicembre 2007, n. 3 Regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'emilia-romagna. Friuli-Venezia Giulia Delib.C.R. 6 ottobre 2005 Revisione organica del regolamento interno del Consiglio dell'amministrazione Art. 112 - Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni. 1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente dell'assemblea, consiste in una domanda rivolta alla Giunta concernente le competenze della Regione, per sapere se un fatto è vero, se alcuna informazione è pervenuta o è esatta, se la Giunta intende comunicare all'assemblea documenti o notizie o ha preso o intende prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'amministrazione Art. 146 - Definizione, presentazione e risposta alle interrogazioni. 1. Ciascun Consigliere può interrogare la Giunta regionale su atti e questioni che investano la competenza degli organi regionali. 2. L'interrogazione consiste nella domanda presentata in forma scritta e senza motivazione alla Giunta regionale per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione Art. 124 - Presentazione delle interrogazioni e loro inserimento all'ordine del giorno. 2. I consiglieri presentano le interrogazioni al Presidente del Consiglio regionale, che ne verifica l'ammissibilità. Art. 146 - Definizione, presentazione e risposta alle interrogazioni. 3. Il Presidente, alla fine della seduta, dà comunicazione delle interrogazioni presentate durante il corso della seduta stessa e considerate ammissibili ai sensi dell'articolo 155; Art. 155 - Inammissibilità. 1. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, o che 2

Lazio Delib.C.R. 4 luglio 2001 n. 62 Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio Testo coordinato. Liguria Delib.C.R. 9 giugno 2006, n. 18 Art. 99 - Oggetto e svolgimento. 1. Ciascun consigliere può interrogare la Giunta regionale su fatti o questioni che riguardino la vita politica, economica ed amministrativa della regione o che con essa abbiano comunque relazione. Art. 114 - Interrogazione. 1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti 3 riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali. 2. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica inappellabilmente il Presidente. 3. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura dell'interrogazione, interpellanza o mozione all'assemblea, la quale decide senza discussione, con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi, sulla ammissibilità. Art. 4 - Presidente del Consiglio. 3. Spettano, altresì, al Presidente del Consiglio: f) la decisione sulla ricevibilità formale dei testi legislativi ed amministrativi, delle mozioni e delle altre proposte presentate al Consiglio; Art. 70 - Non accettazione e svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi. 1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero che siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste e il Presidente del Consiglio non ritenga di accogliere la richiesta, l'aula decide senza discussione, per alzata di mano. Art. 6 - Presidente del Consiglio. 5. Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli, oltre che dallo Statuto e dal presente regolamento, da leggi e regolamenti regionali e, in particolare: d) riceve i progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo, nonchè le interrogazioni, le interpellanze, le

Lombardia Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840 Regolamento generale del Consiglio determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione Art. 113 - Interrogazioni. 1. L interrogazione consiste nella domanda, anche non motivata, per avere informazioni su fatti e questioni che investono la competenza del Presidente della Regione o della Giunta regionale per sapere se gli stessi abbiano preso o intendano prendere provvedimenti su oggetti determinati. 4 mozioni, le petizioni e le istanze di cui agli articoli 12, 33 e 34 dello Statuto e provvede agli adempimenti conseguenti; Art. 126 - Norme comuni. 3. Il Presidente del Consiglio verifica che il contenuto delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 114, 119 e 121: ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto informandone il presentatore. Il Presidente valuta, altresì, sentito l'ufficio di Presidenza, l'ammissibilità degli atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza degli organi regionali, nonchè alla tutela della sfera personale e alla onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque distribuiti gli atti che contengano espressioni sconvenienti. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa consiliare. Art. 14 - Presidente. 3. Il Presidente: c) decide sulla ricevibilità nonché sulla ammissibilità dei testi nei casi previsti dal presente regolamento; Art. 114 - Presentazione delle interrogazioni. 1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne verifica l ammissibilità ai sensi del comma 2. 2. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l accettazione di interrogazioni che siano formulate con frasi sconvenienti o che riguardino quesiti, fatti o questioni per i quali non siano ravvisabili competenze e responsabilità del

Marche Delib.C.R. 21 dicembre 1979 Art. 107 - Presentazione di interrogazioni. 2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. Presidente della Regione o della Giunta 3. Nei casi di cui al comma 2, il Presidente può invitare i presentatori, ove possibile, a riformulare i testi. Art. 118 - Interpellanze. 2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le disposizioni previste dall articolo 114; l interpellante deve dichiarare se vuole risposta in aula, in commissione o scritta; in difetto la risposta si intende scritta. Art. 108 - Proponibilità delle interrogazioni e pubblicazioni negli atti consiliari. 1. Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone la distribuzione a tutti i consiglieri entro cinque giorni. Ne dispone altresì la pubblicazione negli atti consiliari. Art. 114 - Presentazione e pubblicazione delle interpellanze. I consiglieri presentano per iscritto le interpellanze al Presidente del Consiglio che ne accerta la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'art. 108. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Il Presidente entro cinque giorni trasmette l'interpellanza al Presidente della Giunta e ai consiglieri e ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari. Art. 118 - Presentazione delle mozioni. I consiglieri hanno il diritto di presentare mozioni. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio su un determinato argomento. Si applicano alle mozioni i criteri di ricevibilità e le procedure previste dall'art. 108, salvo l'obbligo per il Presidente del Consiglio di 5

Molise Delib.C.R. 25 marzo 1985 n. 144 Regolamento interno dell'assemblea Piemonte Delib.C.R. 24 luglio 2009 n. 269-33786 regionale del Piemonte. Puglia Delib.C.R. 22 dicembre 1988 n. 951 Art. 85 - Disciplina delle interrogazioni. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitarne informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione Regionale. Art. 99 - Interrogazioni. 1. L'interrogazione consiste nella domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione Art. 56 - Delle interrogazioni. L interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull attività dell amministrazione annunciare la avvenuta presentazione ai sensi del quarto comma dell'art. 29. Art. 98 - Improponibilità ed inammissibilità delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni. Non sono ammesse, a giudizio insindacabile del Presidente, interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti. Non sono ammesse altresì, a giudizio insindacabile dell'ufficio di Presidenza, mozioni su argomenti estranei alle materie di competenza Art. 6 - Il Presidente del Consiglio. 5. Il Presidente giudica sulla ricevibilità formale dei testi dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 82, comma 4, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, riferendo al Consiglio Art. 2 - Funzioni del Presidente. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e assicura il buon andamento dei suoi lavori, nonché dell amministrazione interna, facendo osservare il presente regolamento. In applicazione delle norme in esso contenute, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l ordine, giudica della ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, pone le questioni, stabilisce l ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato. Art. 62 - Norme comuni. 1. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatto a parte da ogni altra discussione. 6

Sardegna Reg. reg. 22 luglio 1988 Sicilia Reg.A.R.S. 17 marzo 1949 Regolamento interno dell'assemblea regionale siciliana. Art. 106 - Interrogazione. 1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta alla Giunta regionale o sia esatta, se la Giunta stessa intenda portare a conoscenza del Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività della pubblica amministrazione. Art. 137 L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Governo per sapere: se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta; se il Governo intenda comunicare all'assemblea determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della 2. Non sono ammesse le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali. 3. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti giudica inappellabilmente il Presidente. 4. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide, senza discussione, per alzata di mano, sull ammissibilità. Art. 7 - Attribuzioni del Presidente. 2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il regolamento e ne impone l'osservanza., giudica della ricevibilità dei testi ai sensi dell'art. 72. Art. 119 - Ricevibilità e discussione distinta. 1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni che siano formulate con frasi sconvenienti. Art. 7 1. Il Presidente rappresenta l'assemblea e ne è l'oratore ufficiale. 2. Egli la convoca e la presiede; dirige e tempera la discussione, mantiene l'ordine ed impone l'osservanza del Regolamento, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare e pone le questioni su cui l'assemblea deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni. 7

Toscana Reg. reg. 24 febbraio 2015, n. 27 Regolamento interno dell'assem-blea legislativa pubblica amministrazione. Art. 168 - Interrogazioni. 1. Ogni consigliere può rivolgere un'interrogazione al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti la Giunta, abbia adottato o intenda adottare, in relazione all'oggetto medesimo. Art. 160 1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che riguardino materia estranea alla competenza dell'assemblea. 2. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti giudica inappellabilmente il Presidente dell'assemblea. 3. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza dell'assemblea, viene data lettura dell'interrogazione, interpellanza o mozione all'assemblea medesima, la quale decide, per alzata e seduta, sull'ammissibilità. Art. 169 - Ammissibilità delle interrogazioni. 1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai consiglieri al Presidente del Consiglio, il quale, accertatane l'ammissibilità, ne dà annuncio al Consiglio. 2. Non sono ammissibili interrogazioni che esulino dagli ambiti di competenza della Giunta in quanto riferite a materie che rientrano nelle competenze funzionali e organizzative del Consiglio o che sono del tutto estranee alle competenze della Regione. Non sono in ogni caso ammissibili interrogazioni che per il loro contenuto possono ledere la tutela della sfera personale, l'onorabilità dei singoli e il prestigio delle istituzioni o che contengono espressioni sconvenienti. Art. 175 - Mozioni. 2. Il Presidente del Consiglio, accertata l'ammissibilità della mozione, in relazione alla tutela della sfera personale, dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, e verificato che la stessa non contenga espressioni sconvenienti, ne dà annuncio al Consiglio. 8

Umbria Delib.C.R. 8 maggio 2007 n. 141 Valle d'aosta Delib.C.R. 20 aprile 1988, n. 3690/VIII. Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale Veneto Reg. reg. 14 aprile 2015, n. 1 Regolamento del Consiglio regionale del Veneto. Art. 84 - Interrogazioni. 1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto da un Consigliere al Presidente della Giunta per avere informazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. Art. 91 - Definizione dell'interrogazione. 1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta alla Presidenza della Giunta o sia esatto che la Giunta o i suoi componenti abbiano preso risoluzioni su determinati oggetti. Art. 111 - Interrogazione. 1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione 9 Art. 6 - Il Presidente del Consiglio 3. Il Presidente inoltre: d) decide, sentito l'ufficio di Presidenza, sulla irricevibilità degli atti proposti all'esame del Consiglio; Art. 98 - Discussione. 3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti. Art. 109 - Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze e mozioni. 1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio che ne accerta la corrispondenza del contenuto a quanto previsto dagli articoli 91, 97 e 101. 2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti. Non sono parimenti ammesse interrogazioni e interpellanze che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali. 3. Nel caso di formulazioni con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica inappellabilmente il Presidente, sentito l'ufficio di Presidenza. 4. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura dell'interrogazione o dell'interpellanza al Consiglio, il quale decide senza discussione, a scrutinio palese, sulla ammissibilità. Art. 14 - Presidente. 2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi degli articoli 39 e 40, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei

all'oggetto medesimo. testi e assicura l'osservanza del Regolamento. Dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato e chiarisce il significato del voto. Convoca e presiede l'ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Art. 123 - Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. 1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio. 10