Il cd. Jobs Act : La Delega per la riforma del Mercato del lavoro fra novità e perplessità



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Il cd. Jobs Act : La Delega per la riforma del Mercato del lavoro fra novità e perplessità SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I primi passi verso il Jobs Act : il D.L. 20 marzo 2014, n. 34. 3. La L. 10 dicembre 2014, n. 183: il cd. Jobs Act. 4. I primi decreti attuativi del Jobs Act. - 5. La controversa estensione del Jobs Act al Pubblico Impiego. 1. Premessa di Benedetta Civilla Il presente approfondimento è dedicato al cd. Jobs Act, cioè alla L. 10 dicembre 2014, n. 183 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione - che conferisce al Governo la delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Più nel dettaglio, attenzione è riservata tanto ai profili di disciplina presi in considerazione dalla legge in esame quanto ai dubbi e alle perplessità manifestati in ordine alla sua possibile estensione alla materia del pubblico impiego. 2. I primi passi verso il Jobs Act : il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 Prima della L. n. 183/2014, già il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.", è intervenuto sensibilmente sulla disciplina del mercato del lavoro tanto da essere considerato una anticipazione del vero e proprio Jobs Act - introducendo importanti novità in materia di: - contratti di lavoro a termine e di somministrazione a termine (v. art.1); - contratti di apprendistato (v. art. 2); - elenco anagrafico dei lavoratori (v. art. 3); - documento unico di regolarità contributiva (v. art. 4); - contratti di solidarietà (v. art. 5) In sintesi, le principali modifiche apportate dal suddetto decreto-legge sono così enucleabili: a) con riferimento ai contratti di lavoro a termine e di somministrazione a termine: si stabilisce che sia consentita l apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; si prevede che: a) fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi dell art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2001, 1

n. 368, non possa eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione; b) per i datori di lavoro, che occupano fino a cinque dipendenti, sia sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato; c) in caso di violazione del limite percentuale di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001 per ciascun lavoratore si applichi la sanzione amministrativa pari al 20% o al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia rispettivamente, non superiore a uno o superiore a uno; d) il limite percentuale di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001 non si applichi ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa; e) i contratti di lavoro a tempo determinato, che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, possano avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono; f) in sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, conservino efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; g) il datore di lavoro, che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 368/2001, sia tenuto a rientrare in tale limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non potrà stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel predetto limite; si generalizza la cd. acasualità - precedentemente ammessa solo nelle ipotesi di cui al comma 1-bis (oggi abrogato dal D.L. n. 34/2014) dell art. 1 del D. Lgs. n. 368/2001 - nel senso che tutti i rapporti a tempo determinato (anche in somministrazione) non necessitano dell indicazione della causale, cioè della ragione giustificativa, per la loro stipulazione; si dispone che il termine del contratto a tempo determinato, che abbia una durata iniziale inferiore a tre anni, possa essere prorogato con il consenso del lavoratore - fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; b) per quanto concerne i contratti di apprendistato: si prevede che il contratto di apprendistato contenga, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali; si stabilisce che, ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dall art. 2, comma 3-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, esclusivamente per i datori di lavoro, che 2

occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; si dispone che - fatta salva l autonomia della contrattazione collettiva - in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore sia riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo; si sancisce che, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali; c) relativamente all elenco anagrafico dei lavoratori: si stabilisce che i cittadini italiani, nonché i cittadini di Stati membri dell'unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano l età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupati, disoccupati ovvero occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti - vengano inseriti in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza ( v. art. 4, comma 1, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442, come modificato dal D.L. n. 34/2014). d) in tema di documento unico di regolarità contributiva (Durc): si prevede che: a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, i requisiti di regolarità contributiva, i contenuti e le modalità della verifica di tale regolarità, nonché le ipotesi di esclusione, siano definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'inps, l'inail e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili; b) detto decreto sia ispirato ai seguenti criteri: 1. la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; 2. la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'inps, dell'inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; 3

3. nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; si dispone che: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifichi - con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale - la regolarità contributiva nei confronti dell'inps, dell'inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili; b) la risultanza dell'interrogazione abbia validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto ministeriale; e) in ordine ai contratti di solidarietà: si stabilisce che: a) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva; b) il limite di spesa nell ambito del Fondo sociale per l occupazione e la formazione, a decorrere dall'anno 2014, sia pari ad euro 15 milioni annui; si prevede che sia del 35% la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell orario di lavoro superiore al 20%; si sancisce che, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente siano depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'art. 17 della L. 30 dicembre 1986, n. 936. 3. La L. 10 dicembre 2014, n. 183: il cd. Jobs Act La riforma del mercato del lavoro, avviata con il D.L. n. 34/2014, è stata meglio definita con la L. 10 dicembre 2014, n. 183. Come anticipato in premessa, infatti, detta legge demanda al Governo la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Segnatamente, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i seguenti decreti legislativi: uno o più decreti legislativi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi - allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro 4

ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro (v. art. 1, comma 1). Nell esercizio di tale delega, il Governo è tenuto ad attenersi ai principi e criteri direttivi indicati dall art. 1, comma 2, della L. n. 183/2014. In particolare: con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro: 1. impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo d azienda; 2. semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili; 3. necessità di regolare l accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà; 4. revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa di integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione; 5. previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici; 6. riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi fra i settori in funzione dell utilizzo effettivo; 7. revisione dell ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'art. 3 della L. 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all art. 1, comma 2, lettera a), L. n. 183/2014 al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo art. 1; 8. revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236; con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria: 1. rimodulazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 2. incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 3. universalizzazione del campo di applicazione dell'aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo 5

superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 4. introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; 5. eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'aspi, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti; 6. eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale; attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui all art. 1, comma 2, lettere a) e b), della L. n. 183/2014 con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v), del medesimo art.1; previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui all art. 1, comma 2, lettere a) e b), L. n. 183/2014 possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione; adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui all art. 1, comma 2, lettera d), della L. n. 183/2014; uno o più decreti legislativi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (v. art. 1, comma 3). Nel dare attuazione alla suddetta delega, il Governo deve rispettare i principi e i criteri direttivi indicati dal comma 4 dell art. 1 della L. n. 183/2014. Nel dettaglio: 1. razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 2. razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a 6

costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome; 3. istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dall art. 1, comma 4, lettera f), L. n. 183/2014; 4. coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'agenzia nazionale per l'occupazione; 5. attribuzione a detta Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; 6. razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente; 7. razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 8. possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'agenzia nazionale per l occupazione, il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione dell art. 1, comma 4, lettera f), L. n. 183/2014, nonché di altre amministrazioni; 9. individuazione del comparto contrattuale del personale dell'agenzia nazionale per l occupazione con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; 10. determinazione della dotazione organica di fatto dell'agenzia nazionale per l occupazione attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'agenzia medesima; 11. rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; 12. valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tale scopo, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; 13. valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità, anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; 7

14. introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; 15. introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale; 16. previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'agenzia nazionale per l occupazione e l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito; 17. previsione di meccanismi di raccordo tra l'agenzia anzidetta e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità; 18. attribuzione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; 19. mantenimento, in capo alle regioni e alle province autonome, delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro; 20. attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica; 21. valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dall art. 1, comma 6, lettera i), L. n. 183/2014; 22. integrazione del sistema informativo di cui all art.1, comma 4, lettera z), L. n. 183/2014, con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato, nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; 23. semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti; 8

uno o più decreti legislativi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (v. art. 1, comma 5). Per l esercizio di siffatta delega, il comma 6 dell art. 1 della L. 183/2014 indica i seguenti principi e criteri direttivi: 1. razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo; 2. semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; 3. unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; 4. introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso; 5. rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei; 6. revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale; 7. previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore; 8. individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; 9. revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'art. 4, comma 51, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'art. 8 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente; 10. promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul 9

lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)); uno o più decreti legislativi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'unione europea e le convenzioni internazionali (v. art. 1, comma 7): 1. individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; 2. promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; 3. previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento; 4. rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro; 5. revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi dell art. 1, comma 7, lettera e), L. n. 183/2014; 6. revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; 7. introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 10

8. previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dall art. 1, comma 7, lettera a), L. n. 183/2014, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'art. 72, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; 9. abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative; 10. razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'inps e dell'inail, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale; uno o più decreti legislativi (su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) per la revisione e l aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali (v. art. 1, comma 8). Il comma 9 dell art. 1 della L. n. 183/2014 specifica i principi e i criteri direttivi che devono indirizzare l azione del Governo nell esercizio di detta ultima delega: 1. ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; 2. garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; 3. introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; 4. incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; 5. eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore 11

genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; 6. integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi; 7. ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese; 8. introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza; 9. estensione dei principi di cui al comma 9 dell art. 1 della L. n. 183/2014, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 10. semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità. 4. I primi decreti attuativi del Jobs Act Il Consiglio dei Ministri n. 43 del 24 dicembre 2014, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato i primi due decreti attuativi della L. 10 dicembre 2014, n. 183: su tali decreti - l uno concernente il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, l altro riguardante la nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego (NASPI), nonché le prestazioni ulteriori di sostegno al reddito dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 5. La controversa estensione del Jobs Act al Pubblico Impiego In conclusione, si ritiene opportuno svolgere qualche breve considerazione in ordine alla prospettata applicazione del Jobs Act in specie delle regole sui contratti a tutele crescenti e sui licenziamenti agli statali. Sebbene tale applicazione sia stata sostenuta - a più riprese - da taluni esponenti del mondo politico (ad esempio, dal senatore Pietro Ichino, il quale ha sottolineato come il primo decreto attuativo della riforma non faccia distinzione fra dipendenti pubblici e privati), tanto il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi (nel corso della conferenza stampa 12

di fine anno alla Camera dei Deputati), quanto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti - al fine precipuo di evitare dubbi ermeneutici circa la portata applicativa della riforma - hanno chiaramente escluso che la materia del Pubblico Impiego possa rientrare nell ambito di operatività della L. n. 183/2014. Più nel dettaglio, il Presidente Renzi ha, per un verso, evidenziato che le norme del Jobs Act sono pensate solo per le aziende, per altro verso, ha riservato le novità in tema di pubblico Impiego al ddl Madia sulla Pubblica Amministrazione. 13