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1 STATUTO Art. 1 (Sede) L Associazione KITE BEACH FIUMARA ha sede in Grosseto Via F. Baracca n. 24, in Marina di Grosseto (GR). Il trasferimento della sede dell associazione, nell ambito dello stesso Comune, non comporterà modifica statutaria. Art. 2 (Scopi) L Associazione KITE BEACH FIUMARA ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport del kitesurf, del surf, del windsurf, della vela in genere e di tutti gli altri sport nautici in forma agonistica e amatoriale, nonché alla partecipazione a competizioni sportive. Fra gli scopi istituzionali sono compresi: a) la promozione e la organizzazione, anche in comunione con altri organismi ed associazioni, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al mare; b) la partecipazione con i propri iscritti a regate e manifestazioni veliche ed altre manifestazioni sportive legate al mare; c) l organizzazione di corsi e scuole per l avviamento allo sport del kitesurf, del windsurf, della vela e tutti gli altri sport nautici; d) ogni altra attività ritenuta idonea ed utile dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento dello scopo sociale. Art. 3 (Natura e durata) L Associazione KITE BEACH FIUMARA è apartitica e non persegue scopo di lucro. E pertanto vietato distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché i fondi di riserva e di capitale durante

2 la vita dell Associazione stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La durata dell Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell assemblea straordinaria degli associati. Art. 4 (Patrimonio dell Associazione) Il patrimonio è costituito dall attrezzatura per alaggio e varo di imbarcazioni; dai gommoni, mezzi di assistenza nautica, automezzi e altre attrezzature mobili iscritte e non iscritte in pubblici registri dei quali l Associazione è dotata per lo svolgimento della propria attività. Le entrate sono costituite da: a) quote associative; b) quote di ingresso; c) corrispettivi per i servizi prestati gli Associati; d) proventi di manifestazioni sportive e da quant altro concorra ad incrementare l attivo sociale; e) proventi derivanti dallo svolgimento di ogni altra attività ritenuta idonea ed utile dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese quella attività di natura strettamente accessoria e complementare; f) contributi versati da singoli ed Enti a fronte dell attività svolta; g) erogazioni liberali. Gli utili derivanti dall attività dell associazione non potranno essere distribuiti ai Soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per

3 il conseguimento degli scopi istituzionali. Art. 5 (Esercizio sociale) L esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio che deve essere sottoposti all approvazione dell Assemblea Ordinaria dei Soci. Art. 6 (Soci) Sono soci le persone la cui domanda di associazione verrà accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri predeterminati dall Assemblea Ordinaria dei Soci. La richiesta di ammissione a Socio è fatta per iscritto su apposito modulo fornito dalla Segreteria, firmata dal richiedente. Con la sottoscrizione della richiesta l aspirante Socio dichiara di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento. Il Consiglio Direttivo decide sull ammissione del candidato a socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente Statuto. Il socio ammesso è tenuto ad osservare scrupolosamente il regolamento e/o quanto disposto dal Consiglio Direttivo e ratificato, laddove occorra, dall Assemblea. La qualità di Socio si perde, non prevedendo la trasmissibilità delle quote ad ogni titolo versate: a) per decesso; b) per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno. c) per morosità qualora il Socio sia inadempiente per il pagamento di anche una soltanto delle quote previste. La morosità è dichiarata dal Consiglio

4 Direttivo; d) per radiazione nel caso che il socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell Associazione o che tenga una condotta non degna. La procedura di radiazione è sancita dallo stesso Consiglio Direttivo. Art. 7 (Diritti dei Soci) Tutti i Soci hanno diritto ad essere eletti. Tutti i Soci, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto. Tutti i Soci hanno diritto, altresì di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dello Statuto e del Regolamenti, dei vantaggi che l Associazione offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate, ecc. Art. 8 (Doveri dei Soci) I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di buon ingresso) al momento dell ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), le quote stabilite quali corrispettivi per specifici servizi proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall Assemblea Ordinaria dei Soci in sede di esame del Bilancio Preventivo. La quota sociale sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base del bilancio preventivo disposto; questa dovrà essere versata annualmente con due rate semestrali da corrispondersi entro il 30 giugno ed entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia all interno dei locali sociali che all esterno, osservare sia lo Statuto sia il Regolamento e non deve tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d onore nei confronti dell Associazione, déi Soci, dei Dirigenti, degli Ospiti o di terzi

5 presenti nella sede sociale. Art. 9 (Consiglio Direttivo) L Associazione KITE BEACH FIUMARA è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o più soci, purché in numero dispari, eletti dell Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata, di quattro anni, possibilmente in corrispondenza con il periodo Olimpico ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano in carica, elegge al suo interno, a scrutinio segreto o con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. È facoltà del Consiglio procedere ad altre nomine per particolari Settori. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti. Art. 10 (Integrazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo) In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dall incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall ultimo eletto. Nei caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante la convocazione, entro il termine massimo dì trenta giorni, di un apposita Assemblea Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. Art. 11 (Decadenza del Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche

6 non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell art. 10. L Assemblea Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di novanta giorni e dovrà tenersi entro il termine dei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio. Art. 12 (Deliberazioni e competenze del Consiglio Direttivo) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti nel Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, nei limiti dello Statuto e del Regolamento vigenti e delle delibere delle Assemblee dei Soci. Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di: collaboratori, consulenti, ecc., determinandone il compenso e predispone e delibera, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Art. 13 (Il Presidente) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente

7 l Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l esecuzione dei deliberati dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Art. 14 (Decadenza del Presidente) Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica. Nel caso di decadenza del Presidente, il Consiglio Direttivo resta in carica per l ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente od, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano fra i presenti e ciò sino all espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente. Art. 15 (Convocazione Assemblea Ordinaria) I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l anno per l approvazione dei bilanci e deve essere tenuta entro il mese di marzo dell anno successivo. L Assemblea Ordinaria deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo dell anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi. I soci debbono essere convocati almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno quindici giorni prima se l ordine del giorno prevede l approvazione dei bilanci ed il rinnovo delle cariche elettive. L avviso di convocazione, contenente l ordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione, deve essere inviato, anche tramite e-mail, a tutti i soci aventi diritto di voto, con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore. E prevista altresì la possibilità di

8 comunicare la convocazione tramite avviso sul sito della a.s.d. Kite Beach Fiumara, nella sezione NEWS qualora, per qualsiasi motivo, il Socio non possa ricevere e- mail. L Assemblea dei Soci è l organo sovrano dell Associazione e rappresenta l universalità dei Soci: le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci. Art. 16 (Convocazione Assemblea Straordinaria) I soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto; delibera altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L Assemblea Straordinaria è convocata, altresì, su richiesta di almeno il 10% del Soci aventi diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l argomento o gli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, formulerà l ordine del giorno e convocherà l Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi, con le modalità dell art. 15. L avviso di convocazione, contenente l ordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione, deve essere inviato, anche tramite e-mail, a tutti i soci aventi diritto di voto, con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore. E prevista altresì la possibilità di comunicare la convocazione tramite avviso sul sito della a.s.d. Kite Beach Fiumara, nella sezione NEWS qualora, per qualsiasi motivo, il Socio non possa ricevere e- mail. Art. 17 (Costituzione delle Assemblee) Le Assemblee nominano il Presidente, il Segretario ed, ove occorra, il seggio

9 elettorale. La Commissione Verifica Poteri viene nominata dal Consiglio Direttivo. Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione. Art. 18 (Deliberazioni delle Assemblee) Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese per quanto riguarda l approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, le modifiche statutarie e lo scioglimento, mentre per le cariche elettive il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono compresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto. Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. L Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo che durano in carica quattro anni e sono

1 rieleggibili. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell incarico o altro motivo di cessazione dall incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. Art. 19 (Natura delle cariche) Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie. Art. 20 (Candidature) I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi della data di prima convocazione. Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti la Commissione Verifica dei Poteri e la Commissione di Scrutinio. L elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse candidature a cariche diverse. Art. 21 (Clausola compromissoria) I provvedimenti adottati dagli organi dell Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci. Qualsiasi controversia che insorga tra l Associazione ed i soci o tra i soci stessi correlata all attività sociale deve essere sottoposta agli Organi Statutari dell Associazione. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale. L inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare. Art. 22 (Scioglimento) Lo scioglimento è deliberato dall Assemblea Straordinaria la quale potra'

1 provvedere alla nomina di uno o più liquidatori. L eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità.