LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MATERIA AMBIENTALE DEL DELEGATO INTERNO AZIENDALE

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www.dirittoambiente.net LA RESPONSABILITÀ PENALE IN MATERIA AMBIENTALE DEL DELEGATO INTERNO AZIENDALE Nota a Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 23 giugno 2017, n. 31364 A cura della Dott.ssa Valentina Vattani In materia ambientale (e dunque anche in materia di gestione dei rifiuti) non esiste una responsabilità oggettiva assoluta del titolare dell azienda, ma è sempre necessario verificare - preventivamente - se all interno dell azienda vi è un delegato responsabile per lo svolgimento di determinati compiti e mansioni. Ormai da tempo, infatti, la Cassazione ha elaborato un sistema di principio in coerenza con quella che è la realtà organizzativa ed operativa delle grandi aziende; per cui il legale rappresentante può delegare la direzione di singoli rami d impresa o di impianti a persone dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale. In tal caso, al verificarsi di un reato, la responsabilità penale ricade esclusivamente su questi ultimi soggetti, qualora si accertino elementi di dolo o colpa e si escluda qualsiasi interferenza del titolare. Per anni, in passato, invece il responsabile legale dell azienda è stato soggetto imputabile unico e primario in tutto il settore delle violazioni ambientali penalmente sanzionate. Tale costruzione giuridica, tuttavia, aveva avuto l effetto di creare una sorta di responsabilità oggettiva automatica e passiva per il titolare dell azienda, che rispondeva sempre e comunque dei reati posti in essere magari da dipendenti lontani a livello di gestione, controllo e spesso territorio. Il titolare, dunque, rispondeva dei reati solo perché si trovava in quella posizione, e cioè per il suo ruolo. La Corte di Cassazione ha affrontato la questione cercando di adeguare il diritto alla realtà delle cose per il tramite di una giurisprudenza ormai consolidata sull argomento. Ultima, in ordine cronologico, è la sentenza della Cassazione Penale - Sez. III - del 23 giugno 2017 n. 31364, che - richiamando la pregressa giurisprudenza - riconosce valida una delega interna aziendale. E dunque, i Giudici della Suprema Corte ribadiscono come: «Secondo l ormai univoca interpretazione di questa Corte, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell organizzazione aziendale, affidare, in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

www.dirittoambiente.net singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale: in tal caso la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività». In particolare, si ricorda che in materia di gestione dei rifiuti le responsabilità per la sua corretta effettuazione, sulla base delle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti e, qualora si tratti di persone giuridiche, sui legali rappresentanti dell impresa. In quest ultimo caso se, dunque, la responsabilità penale discende direttamente dalla legge, è tuttavia consentito al titolare delegare formalmente ad altri soggetti tecnicamente in grado di assumere le relative responsabilità, i compiti e le mansioni impostigli ex lege in materia. La rilevanza penale della delega di funzioni in materia ambientale, tuttavia, è subordinata ad alcune specifiche condizioni che vengono puntualmente elencate nella sentenza in commento: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo. Appare evidente, di conseguenza, che il soggetto delegato non può essere un qualsiasi dipendente dell azienda (ad esempio, un operaio od un semplice tecnico), ma deve essere un dirigente di livello all interno dell organigramma aziendale. Valentina Vattani Pubblicato il 5 luglio 2017 In calce la motivazione integrale della sentenza della Cassazione in oggetto ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

,31364 7 417 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Dott. SILVIO AMORESANO Presidente Sent.) 1(-1 Dott. DONATELLA GALTERIO Consigliere rei. UP 1/6/2017 Dott. ANDREA GENTILI Consigliere R.G.N.) 2_ ib Dott. ANTONELLA CIRIELLO Consigliere Dott. ALESSANDRO M. ANDRONIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PATERNITI ISABELLA ANTONIO, nato a Caste' dell'umberto il 28.7.1953 avverso la sentenza in data 14.6.2016 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, in subordine l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; udito il difensore, avv. Giuseppe Mancuso, in sostituzione dell'avv. Francesco Pizzuto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 14.6.2016 il Tribunale di Napoli ha condannato Antonio Paterniti Isabella, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 256 comma 1 lett.a) d. Igs. 152/2006 per aver in qualità di legale rappresentante della Multiecoplast s.r.l. effettuato, in assenza di autorizzazione, attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, costituiti da un centinaio di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dismessi dall'ente comunale di Ercolano, una catasta di rifiuti in legno di circa 25 mc e un cumulo di

materiali provenienti da attività edilizia di circa 5 mc, rinvenuti su un'area non pavimentata facente parte dell'impianto di deposito, alla pena di 6.000 di ammenda, ordinando la bonifica dei luoghi a sue spese. Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodottoei limiti di cui all'art.173 disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, che chiamato a rispondere delle condotte inerenti profili ambientali nel cantiere di Ercolano doveva essere, come emerso dalla documentazione prodotta in dibattimento, il Direttore di Commessa dell'appalto di servizi del Comune di Ercolano, ing. Giovanni Tortora, cui era stata conferita con delibera del 7.5.2010 delega per l'esercizio di tutti i poteri organizzativi e gestionali e che pertanto doveva ritenersi l'unico responsabile di tutte le questioni anche di carattere penale afferenti il suddetto cantiere. 2. Con il secondo motivo deduce che la società Multiecoplast era in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incombendo sull'accusa l'onere di provare la mancanza di autorizzazione che, invece, nulla aveva documentato al riguardo; aggiunge altresì che essendo il cantiere di Ercolano abilitato quale sito di trasferenza destinato ad ospitare provvisoriamente i rifiuti in attesa di trasferirli presso le apposite discariche o in luoghi di stoccaggio e smaltimento definitivo non poteva essergli mosso alcun addebito posto che nei siti di trasferenza si pongono in essere operazione non solo di carico e scarico del rifiuto, ma anche di trattamento propedeutico ad un successivo smaltimento del rifiuto in dicarica. 3. Con il terzo motivo contesta il diniego delle attenuanti generiche fondato su un generico riferimento a non meglio specificati rilievi sollevati dalla ditta in epoca immediatamente precedente la vicenda in esame, e dunque senza esplicitarne le effettive ragioni, non essendosi invece tenuto conto dell'intervenuta bonifica dei luoghi, che pure era stata disposta ad essa addirittura subordinando la sospensione condizionale della pena, che avrebbe consentito di mitigare il trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO In relazione al primo motivo occorre rilevare che i in materia di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, sulla base delle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e qualora si tratti di persone giuridiche sui legali rappresentanti dell'impresa: se la responsabilità penale discende in tal caso direttamente dalla legge, è tuttavia consentito al titolare delegare formalmente ad altri soggetti 2

tecnicamente in grado di assumere le relative responsabilità, i compiti e le mansioni impostigli ex lege in materia. Secondo l'ormai univoca interpretazione di questa Corte, giunta gradualmente a conclusioni analoghe a quelle elaborate in tema di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell'organizzazione aziendale, affidare, in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale: in tal caso la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività (v., tra le tante: Sez. 3, n. 2330 del 20/01/1992 - dep. 03/03/1992, Veronesi ed altro, Rv. 189176; Sez. 3, n. 35862 del 31/05/2016 - dep. 31/08/2016, Varvarito e altro, Rv. 267641). Ciò nondimeno, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni in materia ambientale, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo (Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007 - dep. 11/02/2008, Girolimetto, Rv. 238980). Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame in cui il Consiglio di Amministrazione della società Multiecoplast s.r.i., di cui l'imputato è Presidente nonchè legale rappresentante, avente ad oggetto fra le varie attività la produzione e commercializzazione di materie provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, risulta, come si evince dal verbale della seduta del 7.5.2010 allegata al presente ricorso unitamente alla visura della Camera di Commercio di Messina, aver nominato quale Direttore di Commessa nell'appalto di servizi del comune di Ercolano, tale Giovanni Tortora nella quale è espressamente ricompresa la responsabilità organizzativa e gestionale del cantiere con correlativi poteri di acquisto e di spesa per il funzionamento e la sicurezza del cantiere, oltre alla conduzione dei rapporti istituzionali con l'ente appaltante. Sebbene il verbale della citata delibera risulti dall'esame del fascicolo essere ' stato regolarmente prodotto in dibattimento, tuttavia la sentenza impugnata non menziona affatto siffatta delega, che pure assume in astratto rilievo inequivoco ai fini dell'ascrivibilità della condotta contestata all'imputato, afferente 3

l'esecuzione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti rinvenuti nel terreno antistante l'impianto di deposito della società. La non manifesta infondatezza del motivo esaminato e la conseguente valida instaurazione del rapporto processuale a seguito dell'impugnativa svolta imporrebbe conseguentemente l'annullamento con rinvio al Tribunale chiamato a vagliare in concreto l'esistenza e la portata dell'attribuzione al terzo di tutti i poteri necessari all'integrale rispetto delle norme di legge contestate; ciò nondimeno l'intervenuta prescrizione del reato in data successiva alla pronuncia impugnata, ovverosia compiutasi, nell'ipotesi più sfavorevole per l'imputato e, dunque tenendo conto delle due sospensioni ammontanti ad 1 anno, 1 mese e 9 giorni, alla data del 2.11.2016, obbliga a disporne l'annullamento senza rinvio essendosi il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 1'1.6.2017 Il Consigliere estensore Donatella Galterio DEPOSITATA IN CAWELLENA 23 6W 2017 E 4