Erogazioni liberali per progetti culturali da comunicare entro il prossimo 1 Febbraio 2016

Documenti analoghi
Erogazioni liberali per progetti culturali: comunicazione entro il

Aedon (ISSN ) Fascicolo 3, dicembre Il Mulino - Rivisteweb. Ente di afferenza: ()

Circolare del 13 dicembre 2001 n. 107

e le Attività Culturali SEGRETARIATO GENERALE

Aedon (ISSN ) Fascicolo 2, settembre Il Mulino - Rivisteweb. Ente di afferenza: ()

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Circolare N.13 del 23 Gennaio Erogazioni liberali per progetti culturali. Comunicazione entro il

OGGETTO: Istanza di Interpello BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BETA. Erogazioni liberali ai sensi dell art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR.

Comunicazione dei contributi di previdenza complementare versati nel 2014 ma non dedotti

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Tutto pronto per fruire dello School Bonus 2016: pubblicato il DM con le istruzioni operative

Anagrafe delle Onlus: online gli elenchi dei soggetti iscritti

ART BONUS e i benefici fiscali a favore dei beni di interesse artistico e culturale

Art Bonus: ammesso anche per le erogazioni a favore di un museo di una fondazione di diritto privato

Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art-Bonus )

Circolare n. 167 del 5 Dicembre 2017

Entro il è fissato il termine per l invio dei dati relativi alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali

News per i Clienti dello studio

Art Bonus. La soluzione più vantaggiosa per sostenere il Teatro Regio di Parma

Circolare n. 176 del 14 Dicembre 2018

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Le scadenze per la trasmissione del modello 730/2017 precompilato e ordinario

Studio Pierluigi Scibetta Commercialisti Revisori legali

Art Bonus e altri istituti per la fiscalità di vantaggio

Art bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016

Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art-Bonus )

Art-Bonus Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali. a sostegno della cultura

ART BONUS Un opportunità per i beni culturali, le imprese e il cittadino

Tutto pronto per l utilizzo in compensazione del credito d imposta per la negoziazione assistita e arbitrato

RISOLUZIONE N. 89 /E

Deducibilità fiscale delle erogazioni liberali

News per i Clienti dello studio

Caro gasolio: comunicazione dei consumi del II trimestre 2016 entro il 1 agosto

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

Credito d imposta per la negoziazione assistita e arbitrato anno 2016: presentazione istanze entro il 10 Aprile 2017

Polizze vita: le regole per la detraibilità dei premi per il 2016

Circolare n. 60 del 16 Maggio 2018

ART-BONUS Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Più tempo per la trasmissione della certificazione unica 2017 degli autonomi

Scade il 30 settembre il termine per sanare eventuali omissioni per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille

Il punto sul nuovo regime forfetario

Soppressa dal 2015 la comunicazione IRE per gli interventi di riqualificazione energetica a cavallo d anno

Chiamata alle arti MECENATI DI OGGI PER L'ITALIA DI DOMANI

730, Unico 2014 e Studi di settore

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SOGGETTI IRES ART. 27 LEGGE N. 133 DEL Prot. F126/RNS Bologna, 12 settembre 2016

1 OGGETTO N. 26 MOZIONE ART- BONUS.

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Informativa per la clientela di studio

Credito d imposta per la negoziazione assistita e arbitrato: istanze dal al

Circolare n. 92 del 21 Giugno 2018

Tassa vidimazione libri sociali: versamento entro il prossimo 16 marzo 2017

Linee guida 2013 per le attività di volontariato agevolate

Distributori automatici: pronte le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi

I venerdì dell Avvocatura 2016/2017

OGGETTO: Credito di imposta amianto: la domanda entro il 31 marzo

STUDIO MORSELLI PASQUALI S. R. L.

Ambito di applicazione

Legge di bilancio 2019: previsto un contributo a fondo perduto per le consulenze sulla trasformazione tecnologica e digitale (voucher manager)

Circolare n. 163 del 22 Novembre 2018

Paolo Trevisanato Venezia, 19/04/2018. Art-Bonus: analisi tecnica dal punto di vista fiscale e operativo

Gestione separata: le nuove aliquote contributive dopo la stabilizzazione della DIS-COLL

ASSOCAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Circolare n. 142 del 18 Ottobre 2017

Art Bonus: agevolazioni fiscali per chi finanzia l arte e la cultura

AGEVOLAZIONI FISCALI SOTTO FORMA DI EROGAZIONI LIBERALI: RIEPILOGO DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Legge di bilancio 2019: imposta sostitutiva per i titolari di pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza nel mezzogiorno

Articolo 111 D.P.R. 917/86 Enti di tipo associativo

Credito d imposta bonifica amianto: domande fino al 31 marzo 2017

News per i Clienti dello studio

Definiti i contributi IVS 2015 di artigiani e commercianti

La detrazione IRPEF del 19% non spetta per le spese di istruzioni non universitarie sostenute all estero

Invio all Agenzia delle entrate dei dati relativi alle rette degli asili nido entri il 28 Febbraio 2019

Potenziata la detrazione Irpef per le spese di frequenza scolastica già a partire dalla prossima dichiarazione

Trasmissione telematica fatture: con l attuazione del regime agevolato, al via l incrocio dei dati per l emersione della base imponibile

Agevolazioni per il commercio elettronico di prodotti alimentari

Anche gli iscritti alla gestione separata hanno diritto all indennità di malattia

L Art-Bonus debutta in dichiarazione Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

Rifornimenti di carburante e fatturazione elettronica

Monosi dott. Raffaele

OGGETTO: Deduzione assegno ex coniuge

Detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica anche per le spese sostenute per il dopo scuola

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013

CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA NUMERO 9-13 FEBBRAIO

Novità del DL terremoto convertito

Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/

Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto trimestre 2012: appuntamento al 31 gennaio 2013

TABELLA DELLE EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI (aggiornata al 15 ottobre 2009)

Circolare n. 3/2015 ENTRO IL INVIO DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA. In questa Circolare

Transcript:

CIRCOLARE A.F. N. 11 del 22 Gennaio 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Erogazioni liberali per progetti culturali da comunicare entro il prossimo 1 Febbraio 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le erogazioni liberali in denaro a favore di stato, Regioni, enti locali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo sono deducibili dal reddito d'impresa. Tuttavia, così come previsto da D.M. Beni e Attività culturali 19.11.2010, per ottenere i benefici fiscali previsti con riferimento ad un'erogazione liberale elargita, è necessario rispettare taluni obblighi comunicativi che riguardano sia i soggetti erogatori che i soggetti beneficiari. In particolare, per quanto concerne le erogazioni effettuate e ricevute nel 2015: i) il soggetto erogatore (impresa), deve dichiarare l'erogazione on line all'agenzia delle entrate entro il 01.2.2016 (poiché il 31.01.2016 cade di domenica) tramite il software di compilazione, disponibile nel sito Internet delle Entrate; ii) l ente beneficiario, deve dichiarare l'erogazione ricevuta entro il 01.2.2016 (poiché il 31.01.2016 cade di domenica) al ministero Beni e Attività Culturali tramite il modello per i soggetti beneficiari. Ricordiamo, infine, che: i) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (marzo 2016 erogazioni 2015), il Ministero dei Beni Culturali comunica l'elenco nominativo dei soggetti che effettuano elargizioni in denaro e il relativo ammontare; ii) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (aprile 2016 erogazioni 2015), il Ministero dei Beni Culturali comunica, per ciascuno dei soggetti beneficiari, l'ammontare delle erogazioni ricevute, la quota spettante e la conseguente somma da versare all'erario. Le erogazioni liberali per progetti culturali 1

Come detto in premessa, le erogazioni effettuate dalle imprese, siano queste esercitate in forma individuale o collettiva, possono costituire, a seconda dei casi, un onere deducibile totalmente, parzialmente ovvero un onere indeducibile. Tra le erogazioni integralmente deducibili dal reddito di impresa si annovera anche quella di cui all art. 100 comma 2 lett. m) del TUIR secondo cui risultano deducibili dal reddito d'impresa, senza limitazioni di importo, le erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o istituzioni pubbliche nonché dalle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. In altri termini, la citata disposizione riconosce l'intera deducibilità dal reddito d'impresa (senza alcun limite massimo), delle donazioni in denaro che le imprese (con atto di liberalità) destinano a favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute: per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, ovvero; per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. I titolari di reddito d'impresa (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d'impresa) possono beneficiare della deduzione fiscale dal reddito, purché le erogazioni liberali in denaro siano effettuate esclusivamente nei confronti dei soggetti (o categorie di soggetti) individuati dall'art. 1 del D.M. Beni e Attività culturali 3.10.2002. Soggetti destinatari individuati dall'art. 1 D.M. Beni e Attività culturali 3.10.2002, Stato, Regioni ed enti locali (Comuni, Province, ecc.), relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Persone giuridiche, costituite o partecipate dallo stato o dalle Regioni o dagli I destinatari enti locali. ammessi Enti pubblici o persone giuridiche private costituite in base a leggi nazionali o regionali. Soggetti (con personalità giuridica pubblica o privata) che abbiano ricevuto almeno in 1 degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene la corresponsione del contributo in denaro a loro favore, aiuti finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo (L. 30.4.1985, n. 2

163), e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza da tali benefici o che, pur non avendo ricevuto aiuti finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività. Soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in 1 degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione a loro favore, abbiano beneficiato (senza revoca o decadenza) di aiuti finanziari per le istituzioni culturali ex L. 534/1996 o che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, abbiano i requisiti per riceverli, anche se nel primo anno di attività. Soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata che, non rientrando nelle ipotesi precedenti, abbiano comunque ricevuto, almeno in 1 degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui ricevono i contributi in denaro, aiuti finanziari previsti da disposizioni di legge statale o regionale. Associazioni, fondazioni e consorzi, costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti. Persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni contenuti nel D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, come sostituito dal D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato. Persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, come definite dall'art. 148 e segg., D.Lgs. 31.3.1998, n. 112. Per poter beneficiare delle erogazioni dei fondi per i progetti culturali, non è sufficiente che i destinatari dei contributi siano compresi nel suddetto elenco di cui all'art. 1, D.M. Beni e Attività culturali 3.10.2002. Infatti, i soggetti individuati nel citato DM, per essere destinatari delle donazioni in denaro effettuate dalle imprese, devono rispettare contemporaneamente anche i seguenti requisiti: non devono perseguire fini di lucro; il loro atto costitutivo o statuto deve prevedere lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; devono effettivamente svolgere l'attività di realizzazione di programmi culturali in tali settori. 3

Gli adempimenti per soggetti erogatori e soggetti beneficiari Per beneficiare della suddetta agevolazione è necessario il rispetto di taluni obblighi di comunicazione sia: in capo ai soggetti erogatori ( le imprese); in capo ai soggetti beneficiari (gli enti pubblici richiamate nella suddetta tabella). Soggetto Soggetto erogatore Ente beneficiario ADEMPIMENTO Deve dichiarare l'erogazione, all'agenzia delle entrate, entro il prossimo 01.02.2016 (poiché il termine del 31.01.2016 cade di domenica), tramite il software di compilazione, disponibile sul sito Internet delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it Deve dichiarare l'erogazione ricevuta entro il prossimo 01.2.2016 (poiché il termine del 31.01.2016 cade di domenica) al ministero Beni e Attività Culturali tramite il modello per i soggetti beneficiari, disponibile sul sito internet www.beniculturali.it Per poter beneficiare delle erogazioni dei fondi per i progetti culturali, non è sufficiente che i destinatari dei contributi siano compresi nel suddetto elenco di cui all'art. 1, D.M. Beni e Attività culturali 3.10.2002. Infatti, i soggetti individuati nel citato DM, per essere destinatari delle donazioni in denaro effettuate dalle imprese, devono rispettare contemporaneamente anche i seguenti requisiti: non devono perseguire fini di lucro; il loro atto costitutivo o statuto deve prevedere lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; devono effettivamente svolgere l'attività di realizzazione di programmi culturali in tali settori. Gli obblighi comunicativi dei soggetti beneficiari dell erogazione liberale Coloro che hanno beneficiato di erogazioni liberali nel corso dell'anno 2015 sono tenuti a comunicare entro il prossimo 02.1.2016 al Ministero Beni e Attività culturali - Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale: l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel 2015; le generalità complete del soggetto erogatore; le finalità o le attività per le quali sono state elargite; 4

la riferibilità delle predette erogazioni ai propri compiti istituzionali, allegando anche copia dell'atto costitutivo o dello statuto. Lo statuto o l'atto costitutivo non devono essere inviati se già trasmessi nei tre anni precedenti la comunicazione prevista entro il prossimo 01.02.2016 Per questa comunicazione, il Ministero ha predisposto un apposito modulo disponibile sul sito www.beniculturali.it. La comunicazione del soggetto erogatore Anche chi ha effettuato erogazioni liberali è tenuto al pari dell ente beneficiario - a comunicarne l'importo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, per i contributi elargiti dalle imprese nel corso del 2015, la comunicazione in parola dovrà essere inoltrata entro il 01.02.2016 (poiché il 31.01.2016 cade di domenica). In base alle modalità introdotte dal D.M. 19.11.2010, di modifica del D.M. 3.10.2002, la comunicazione deve essere effettuata solamente all'agenzia delle entrate tramite il software di compilazione disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Dati da riportare nella comunicazione Ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta 2014; Dati identificativi dei soggetti eroganti Elenco dei soggetti beneficiari delle erogazioni con relativo ammontare in euro. Soggetto Contenuto della Reperibilità del Termine 5

comunicazione modello e software comunicazione Nella comunicazione www.agenziaentrat devono essere riportati: e.gov.it l'ammontare delle erogazioni effettuate nel Soggetto periodo d'imposta 2015; erogatore i dati identificativi dei 01.02.2016 soggetti eroganti; (poiché il l'elenco dei soggetti 31.01.2016 cade di beneficiari delle domenica) erogazioni con relativo ammontare in euro. Nella comunicazione www.beniculturali.it devono essere riportati 01.02.2016 l'ammontare delle (poiché il erogazioni liberali 31.01.2016 cade di ricevute nel 2015; domenica) le generalità complete del soggetto erogatore; le finalità o le attività Ente beneficiario per le quali sono state elargite; la riferibilità delle predette erogazioni ai propri compiti istituzionali, allegando anche copia dell'atto costitutivo o dello statuto. Ulteriori date da ricordare Si rammenta, infine che: entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (marzo 2016 erogazioni 2015), il Ministero dei Beni Culturali comunica l'elenco nominativo dei soggetti che effettuano elargizioni in denaro e il relativo ammontare. 6

entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (aprile 2016 erogazioni 2015), il Ministero dei Beni Culturali comunica, per ciascuno dei soggetti beneficiari, l'ammontare delle erogazioni ricevute, la quota spettante e la conseguente somma da versare all'erario. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti DOTTORESSA 7